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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
28.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiarito Parte_1 C.F._1
Michele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Monte Santo n. 26/a
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Vedano al Lambro, via Meucci n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento in periodo di prova
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.11.2023, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato con racc.
21/22.3.23 per violazione dell'art. 2110 c.c. comma 2, in combinato disposto con l'art.1418 c.c.;
B) per gli effetti di cui al superiore capo A) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di
12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita ( E. 2.025,00), o in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento sino alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo;
Pagina 1 di 7 C) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con raccomandata del 21/22.3.2023 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo per i motivi dedotti e per tutti quegli altri che si riterrà ex lege;
D) per gli effetti di cui al superiore capo C), in subordine e salvo gravame, condannare ex art. 3 comma 1 D.lgs. n° 23/2015, la società resistente al risarcimento del danno a favore del medesimo ricorrente nella misura minima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (E. 2.025,00) il tutto oltre gli accessori di legge, o in quell'altra diversa misura che il Sig.
Giudice riterrà ex lege”; con vittoria delle spese di lite e con pronuncia provvisoriamente esecutiva.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza 30.1.2023 quale operaio inquadrato nel livello C3 del c.c.n.l. industria metalmeccanica e installazione impianti per svolgere la mansione di escavatorista;
- di aver visto apporre al contratto di lavoro subordinato un patto per lo svolgimento di un periodo di prova pari a 1 mese di calendario;
- di aver sempre effettuato l'orario ordinario di lavoro e numerose ore di lavoro straordinario;
- di aver eseguito la propria prestazione con diligenza e correttezza;
- di essere rimasto assente per ragioni di salute dal 9.3.2023 fino al 26.3.2023;
- di essere stato licenziato con raccomandata del 21.3.2023, consegnatagli il 22.3.2023, in ragione del mancato superamento del periodo di prova;
- di aver impugnato il licenziamento con raccomanda del 9.5.2023, consegnata il
17.5.2023, chiedendo la revoca immediata del provvedimento espulsivo;
- di aver invero, alla data del licenziamento, già superato il periodo di prova pari ad un mese di calendario, avendo egli lavorato un giorno nel mese di gennaio 2023, l'intero mese di febbraio 2023 e sei giorni nel mese di marzo 2023, svolgendo oltretutto in tale periodo anche 28,50 ore di lavoro straordinario;
- di essere stato licenziato in costanza del periodo di malattia, terminato il 26.3.2023.
Ha dedotto che il licenziamento da un lato era stato intimato una volta decorso il periodo di prova, dall'altro era stato comminato in costanza del periodo di malattia ed era pertanto nullo ai sensi dell'art. 2110, comma 2, e dell'art. 1418 c.c., infine era stato ingiunto in difetto di giusta causa o di giustificato motivo.
Pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Pagina 2 di 7 Istruita la causa su base meramente documentale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione, il Giudice, esaminate le note di trattazione scritta, ha assunto la causa in decisione ed ha proceduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è in parte fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Risulta documentalmente quanto segue:
- il ricorrente è stato assunto da in data 30 gennaio 2023, con Controparte_1 decorrenza dalla medesima data e con apposizione di un patto di prova per il periodo di un mese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale operaio escavatorista inquadrato nel livello C3 del c.c.n.l. industria metalmeccanica e installazione impianti, con orario settimanale di 40 ore e con esecuzione della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì (doc. 1);
- il medesimo è stato licenziato con comunicazione del 21.3.2023, consegnata il
22.3.2023, per mancato superamento del periodo di prova (doc. 4);
- nel periodo compreso tra il 30.1.2023 e il 21.3.2023 il ricorrente ha eseguito la prestazione lavorativa dal 31.1.2023 al 8.3.2023 per un periodo complessivo di 37 giorni di calendario, fruendo di due giorni di permesso (nel febbraio e nel marzo 2023)
e di un giorno di ferie (nel febbraio 2023), avendo poi dovuto rimanere assente dal lavoro per 13 giorni una prima volta dal 9.3.2023 al 17.3.2023 e una seconda volta dal
20.3.2023 al 26.3.2023 ed essendo tornato idoneo al lavoro dal 27.3.2023 (docc. 2, 3 e
5);
- parte attorea ha impugnato in data 9 maggio 2023 il licenziamento intimatogli con lettera del 21.3.2023 (doc. 6);
- il c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro del ricorrente, all'art. 2, del I titolo della quarta sezione, sul patto di prova prevede espressamente che “nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso
a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi” (doc. 7).
Parte attorea, dunque, è stata assunta il 30.1.2023 con decorrenza dal medesimo giorno ed esecuzione della prestazione lavorativa dal giorno successivo (per come evincibile dalla busta paga di gennaio 2023, nella quale è computato un solo giorno di otto ore di lavoro ordinario e due ore di lavoro straordinario) con contratto di lavoro subordinato a tempo
Pagina 3 di 7 indeterminato al quale è stato apposto il patto di prova per il periodo di un mese (cfr. docc. 1 e
2).
Alcuna specificazione è contenuta nel contratto di assunzione circa le modalità di computo del mese di prova, non risultando dunque chiarito se esso debba essere inteso come “mese di calendario” o piuttosto come “mese di lavoro effettivo”.
Con comunicazione del 21 marzo 2023, peraltro assunta allorché il lavoratore era assente per malattia, la società convenuta ha operato il recesso ad nutum per mancato superamento del periodo di prova.
Il recesso per mancato superamento della prova, in presenza di valido patto in tal senso (come nel caso in esame) si iscrive nell'eccezionale fattispecie di recesso ad nutum di cui all'art. 2096 c.c., esentato dall'applicabilità dell'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento;
il licenziamento, posto al di fuori di tale area, è invece soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, però, deve essere intimato secondo una tempistica precisa, ossia “nel corso o al termine” del periodo di prova stesso: una volta terminato il periodo di prova, qualora nessuna delle parti manifesti l'intenzione di recedere, il rapporto di lavoro diviene definitivo.
Il tema centrale per la decisione della controversia diviene dunque stabilire se il patto di prova apposto al contratto di lavoro del ricorrente fosse decorso o meno al momento dell'intimato licenziamento. Il 21.3.2023 (giorno in cui la società ha comunicato al ricorrente il provvedimento esplsivo), infatti, erano decorsi 38 giorni di calendario dal dì dell'assunzione, ma solo 27 giorni di possibile esecuzione della prestazione lavorativa, considerato che dal contratto di assunzione risulta che il ricorrente eseguisse la sua prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì e che dalle buste paga risulta lo svolgimento di 28,50 ore di straordinario dal
30.1.2023 al 9.3.2023.
Con segnato riferimento a tale aspetto, se è indubbio che nel passato gli orientamenti giurisprudenziali in materia di durata del periodo di prova e di sospensione dello stesso a seguito di vari eventi (ferie, malattia, riposi, permessi, aspettative, ecc…), siano stati non omogeni, è altresì vero che la giurisprudenza (anche di legittimità) ha raggiunto una certa univocità su alcuni punti fermi, di cui si dirà subito.
Un primo principio che può ritenersi ormai abbracciato dalla giurisprudenza prevalente, è quello secondo cui “in difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i
Pagina 4 di 7 riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova” (cfr. tra le varie, Cass. 19558/2006, Cass.23061/2007 e
Cass.4573/2012). Questo perché si deve tener conto della funzione del periodo di prova concordato dalle parti, che è quella di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza della collaborazione reciproca.
La durata del periodo è determinata nel tempo che le parti ritengono adeguato per questa verifica. Se nel corso del periodo previsto per la prova, oppure di una parte di esso, la prestazione del lavoro non è effettiva per ragioni che non rientrano nel normale svolgimento del rapporto e che non erano previste al momento della stipulazione del patto, le parti non hanno a disposizione, per effettuare la propria valutazione, una prestazione lavorativa la cui durata si sia prolungata per tutto il tempo che avevano ritenuto necessaria.
Il criterio generale dunque porta a ritenere che, quando la contrattazione collettiva stabilisce una durata del periodo di tempio rapportata ad una unità di tempo (a mesi, a settimane, a giorni), si deve ritenere che rientrino nel periodo stesso, e non ne sospendano la decorrenza, i giorni di mancata prestazione del lavoro per ragioni che rientravano nel normale svolgimento del rapporto e che perciò erano conosciute a priori, quali le festività ed i riposi settimanali, e che invece vadano esclusi, e comportino il prolungamento del periodo di prova, i giorni di mancata prestazione per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del contratto di lavoro in prova, quali le malattie, gli infortuni, la gravidanza, il puerperio, i permessi, lo sciopero, ecc.. Rientra tra questi eventi che interrompono la decorrenza del periodo di prova anche la fruizione delle ferie, che nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione (anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino) e perciò dopo la scadenza della prova.
Da quanto evidenziato discende che, nel computo dei giorni trascorsi dal dì dell'assunzione del ricorrente in data 30.1.2023 al dì del licenziamento del 21.3.2023 siano decorsi 50 giorni, di cui 13 giorni di assenza per malattia (cfr. busta paga di marzo 2023 e certificati medici sub docc. 2 e 3), 3 giorni di ferie e permessi (cfr. buste paga di febbraio e marzo 2023 sub doc. 2) e 34 giorni di calendario, comprensivi dei giorni di riposo settimanale.
Pagina 5 di 7 Sulla scorta di quanto evidenziato in punto di fatto e in punto di diritto, però, Orbene, nel caso in esame è provato che il periodo di prova apposto al contratto di assunzione del ricorrente è scaduto il 3 marzo 2023 (considerato che il lavoratore ha fruito di un giorno di ferie e di un giorno di permesso nel febbraio 2023), laddove il licenziamento è stato intimato il
21.3.2023, senza che nessun effetto sospensivo del decorso del periodo di prova possa essere attribuito allo stato di malattia del lavoratore, poiché tale stato è sopraggiunto con decorrenza dal 9.3.2023, allorché il periodo di prova era già scaduto.
In considerazione di quanto esposto, il provvedimento espulsivo del ricorrente è illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, poiché basato esclusivamente sul mancato superamento del periodo di prova in un momento in cui il periodo di prova era già spirato.
All'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, consegue il riconoscimento del diritto di costui ad accedere alla tutela indennitaria, vertendosi in ipotesi di rapporto di lavoro soggetto alla disciplina del D. Lgs. n. 23/2015: all'accertata illegittimità del licenziamento consegue la pronuncia di estinzione del rapporto e la condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (pari, su base mensile, ad € 2.025,00); il tutto per complessivi € 12.150,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In senso contrario rispetto alla tutela accordata non depone la richiesta attorea di accertamento della nullità del licenziamento per essere stato intimato in costanza di malattia.
Deve rammentarsi, infatti, che per consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia” (Cass., n. 23063 del 10.10.2013).
Di conseguenza, a tutto concedere nel caso di specie, vi sarebbe solo una efficacia differita del recesso al termine della malattia, ma non di certo una nullità dell'atto come invece dedotto dalla parte;
atto che – per i motivi già esposti in precedenza, resta illegittimo poiché privi di giusta causa o di giustificato motivo, sebbene intimato quando il periodo di prova era già decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento nei valori compresi tra i minimi ed i medi anche in considerazione della decisione della controversia su mera base documentale.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato da a Controparte_1 Pt_1
on atto del 21.3.2023; Parte_1
- Dichiara risolto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di Parte_1
con effetto dal 27.3.2023; Controparte_1
- Condanna a corrispondere a un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro
2.025,00), per complessivi euro 12.150,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
28.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1999/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiarito Parte_1 C.F._1
Michele, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Monte Santo n. 26/a
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Vedano al Lambro, via Meucci n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: licenziamento in periodo di prova
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.11.2023, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“A) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato con racc.
21/22.3.23 per violazione dell'art. 2110 c.c. comma 2, in combinato disposto con l'art.1418 c.c.;
B) per gli effetti di cui al superiore capo A) condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di
12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita ( E. 2.025,00), o in quell'altra diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento sino alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro, oltre gli accessori di legge dal dovuto al saldo;
Pagina 1 di 7 C) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente con raccomandata del 21/22.3.2023 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo per i motivi dedotti e per tutti quegli altri che si riterrà ex lege;
D) per gli effetti di cui al superiore capo C), in subordine e salvo gravame, condannare ex art. 3 comma 1 D.lgs. n° 23/2015, la società resistente al risarcimento del danno a favore del medesimo ricorrente nella misura minima di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (E. 2.025,00) il tutto oltre gli accessori di legge, o in quell'altra diversa misura che il Sig.
Giudice riterrà ex lege”; con vittoria delle spese di lite e con pronuncia provvisoriamente esecutiva.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto presso la convenuta con decorrenza 30.1.2023 quale operaio inquadrato nel livello C3 del c.c.n.l. industria metalmeccanica e installazione impianti per svolgere la mansione di escavatorista;
- di aver visto apporre al contratto di lavoro subordinato un patto per lo svolgimento di un periodo di prova pari a 1 mese di calendario;
- di aver sempre effettuato l'orario ordinario di lavoro e numerose ore di lavoro straordinario;
- di aver eseguito la propria prestazione con diligenza e correttezza;
- di essere rimasto assente per ragioni di salute dal 9.3.2023 fino al 26.3.2023;
- di essere stato licenziato con raccomandata del 21.3.2023, consegnatagli il 22.3.2023, in ragione del mancato superamento del periodo di prova;
- di aver impugnato il licenziamento con raccomanda del 9.5.2023, consegnata il
17.5.2023, chiedendo la revoca immediata del provvedimento espulsivo;
- di aver invero, alla data del licenziamento, già superato il periodo di prova pari ad un mese di calendario, avendo egli lavorato un giorno nel mese di gennaio 2023, l'intero mese di febbraio 2023 e sei giorni nel mese di marzo 2023, svolgendo oltretutto in tale periodo anche 28,50 ore di lavoro straordinario;
- di essere stato licenziato in costanza del periodo di malattia, terminato il 26.3.2023.
Ha dedotto che il licenziamento da un lato era stato intimato una volta decorso il periodo di prova, dall'altro era stato comminato in costanza del periodo di malattia ed era pertanto nullo ai sensi dell'art. 2110, comma 2, e dell'art. 1418 c.c., infine era stato ingiunto in difetto di giusta causa o di giustificato motivo.
Pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
Pagina 2 di 7 Istruita la causa su base meramente documentale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., all'udienza di discussione, il Giudice, esaminate le note di trattazione scritta, ha assunto la causa in decisione ed ha proceduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è in parte fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Risulta documentalmente quanto segue:
- il ricorrente è stato assunto da in data 30 gennaio 2023, con Controparte_1 decorrenza dalla medesima data e con apposizione di un patto di prova per il periodo di un mese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale operaio escavatorista inquadrato nel livello C3 del c.c.n.l. industria metalmeccanica e installazione impianti, con orario settimanale di 40 ore e con esecuzione della prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì (doc. 1);
- il medesimo è stato licenziato con comunicazione del 21.3.2023, consegnata il
22.3.2023, per mancato superamento del periodo di prova (doc. 4);
- nel periodo compreso tra il 30.1.2023 e il 21.3.2023 il ricorrente ha eseguito la prestazione lavorativa dal 31.1.2023 al 8.3.2023 per un periodo complessivo di 37 giorni di calendario, fruendo di due giorni di permesso (nel febbraio e nel marzo 2023)
e di un giorno di ferie (nel febbraio 2023), avendo poi dovuto rimanere assente dal lavoro per 13 giorni una prima volta dal 9.3.2023 al 17.3.2023 e una seconda volta dal
20.3.2023 al 26.3.2023 ed essendo tornato idoneo al lavoro dal 27.3.2023 (docc. 2, 3 e
5);
- parte attorea ha impugnato in data 9 maggio 2023 il licenziamento intimatogli con lettera del 21.3.2023 (doc. 6);
- il c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro del ricorrente, all'art. 2, del I titolo della quarta sezione, sul patto di prova prevede espressamente che “nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso
a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi” (doc. 7).
Parte attorea, dunque, è stata assunta il 30.1.2023 con decorrenza dal medesimo giorno ed esecuzione della prestazione lavorativa dal giorno successivo (per come evincibile dalla busta paga di gennaio 2023, nella quale è computato un solo giorno di otto ore di lavoro ordinario e due ore di lavoro straordinario) con contratto di lavoro subordinato a tempo
Pagina 3 di 7 indeterminato al quale è stato apposto il patto di prova per il periodo di un mese (cfr. docc. 1 e
2).
Alcuna specificazione è contenuta nel contratto di assunzione circa le modalità di computo del mese di prova, non risultando dunque chiarito se esso debba essere inteso come “mese di calendario” o piuttosto come “mese di lavoro effettivo”.
Con comunicazione del 21 marzo 2023, peraltro assunta allorché il lavoratore era assente per malattia, la società convenuta ha operato il recesso ad nutum per mancato superamento del periodo di prova.
Il recesso per mancato superamento della prova, in presenza di valido patto in tal senso (come nel caso in esame) si iscrive nell'eccezionale fattispecie di recesso ad nutum di cui all'art. 2096 c.c., esentato dall'applicabilità dell'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento;
il licenziamento, posto al di fuori di tale area, è invece soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, però, deve essere intimato secondo una tempistica precisa, ossia “nel corso o al termine” del periodo di prova stesso: una volta terminato il periodo di prova, qualora nessuna delle parti manifesti l'intenzione di recedere, il rapporto di lavoro diviene definitivo.
Il tema centrale per la decisione della controversia diviene dunque stabilire se il patto di prova apposto al contratto di lavoro del ricorrente fosse decorso o meno al momento dell'intimato licenziamento. Il 21.3.2023 (giorno in cui la società ha comunicato al ricorrente il provvedimento esplsivo), infatti, erano decorsi 38 giorni di calendario dal dì dell'assunzione, ma solo 27 giorni di possibile esecuzione della prestazione lavorativa, considerato che dal contratto di assunzione risulta che il ricorrente eseguisse la sua prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì e che dalle buste paga risulta lo svolgimento di 28,50 ore di straordinario dal
30.1.2023 al 9.3.2023.
Con segnato riferimento a tale aspetto, se è indubbio che nel passato gli orientamenti giurisprudenziali in materia di durata del periodo di prova e di sospensione dello stesso a seguito di vari eventi (ferie, malattia, riposi, permessi, aspettative, ecc…), siano stati non omogeni, è altresì vero che la giurisprudenza (anche di legittimità) ha raggiunto una certa univocità su alcuni punti fermi, di cui si dirà subito.
Un primo principio che può ritenersi ormai abbracciato dalla giurisprudenza prevalente, è quello secondo cui “in difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i
Pagina 4 di 7 riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova” (cfr. tra le varie, Cass. 19558/2006, Cass.23061/2007 e
Cass.4573/2012). Questo perché si deve tener conto della funzione del periodo di prova concordato dalle parti, che è quella di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza della collaborazione reciproca.
La durata del periodo è determinata nel tempo che le parti ritengono adeguato per questa verifica. Se nel corso del periodo previsto per la prova, oppure di una parte di esso, la prestazione del lavoro non è effettiva per ragioni che non rientrano nel normale svolgimento del rapporto e che non erano previste al momento della stipulazione del patto, le parti non hanno a disposizione, per effettuare la propria valutazione, una prestazione lavorativa la cui durata si sia prolungata per tutto il tempo che avevano ritenuto necessaria.
Il criterio generale dunque porta a ritenere che, quando la contrattazione collettiva stabilisce una durata del periodo di tempio rapportata ad una unità di tempo (a mesi, a settimane, a giorni), si deve ritenere che rientrino nel periodo stesso, e non ne sospendano la decorrenza, i giorni di mancata prestazione del lavoro per ragioni che rientravano nel normale svolgimento del rapporto e che perciò erano conosciute a priori, quali le festività ed i riposi settimanali, e che invece vadano esclusi, e comportino il prolungamento del periodo di prova, i giorni di mancata prestazione per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del contratto di lavoro in prova, quali le malattie, gli infortuni, la gravidanza, il puerperio, i permessi, lo sciopero, ecc.. Rientra tra questi eventi che interrompono la decorrenza del periodo di prova anche la fruizione delle ferie, che nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione (anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino) e perciò dopo la scadenza della prova.
Da quanto evidenziato discende che, nel computo dei giorni trascorsi dal dì dell'assunzione del ricorrente in data 30.1.2023 al dì del licenziamento del 21.3.2023 siano decorsi 50 giorni, di cui 13 giorni di assenza per malattia (cfr. busta paga di marzo 2023 e certificati medici sub docc. 2 e 3), 3 giorni di ferie e permessi (cfr. buste paga di febbraio e marzo 2023 sub doc. 2) e 34 giorni di calendario, comprensivi dei giorni di riposo settimanale.
Pagina 5 di 7 Sulla scorta di quanto evidenziato in punto di fatto e in punto di diritto, però, Orbene, nel caso in esame è provato che il periodo di prova apposto al contratto di assunzione del ricorrente è scaduto il 3 marzo 2023 (considerato che il lavoratore ha fruito di un giorno di ferie e di un giorno di permesso nel febbraio 2023), laddove il licenziamento è stato intimato il
21.3.2023, senza che nessun effetto sospensivo del decorso del periodo di prova possa essere attribuito allo stato di malattia del lavoratore, poiché tale stato è sopraggiunto con decorrenza dal 9.3.2023, allorché il periodo di prova era già scaduto.
In considerazione di quanto esposto, il provvedimento espulsivo del ricorrente è illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, poiché basato esclusivamente sul mancato superamento del periodo di prova in un momento in cui il periodo di prova era già spirato.
All'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, consegue il riconoscimento del diritto di costui ad accedere alla tutela indennitaria, vertendosi in ipotesi di rapporto di lavoro soggetto alla disciplina del D. Lgs. n. 23/2015: all'accertata illegittimità del licenziamento consegue la pronuncia di estinzione del rapporto e la condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (pari, su base mensile, ad € 2.025,00); il tutto per complessivi € 12.150,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In senso contrario rispetto alla tutela accordata non depone la richiesta attorea di accertamento della nullità del licenziamento per essere stato intimato in costanza di malattia.
Deve rammentarsi, infatti, che per consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia” (Cass., n. 23063 del 10.10.2013).
Di conseguenza, a tutto concedere nel caso di specie, vi sarebbe solo una efficacia differita del recesso al termine della malattia, ma non di certo una nullità dell'atto come invece dedotto dalla parte;
atto che – per i motivi già esposti in precedenza, resta illegittimo poiché privi di giusta causa o di giustificato motivo, sebbene intimato quando il periodo di prova era già decorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento nei valori compresi tra i minimi ed i medi anche in considerazione della decisione della controversia su mera base documentale.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato da a Controparte_1 Pt_1
on atto del 21.3.2023; Parte_1
- Dichiara risolto il rapporto di lavoro di alle dipendenze di Parte_1
con effetto dal 27.3.2023; Controparte_1
- Condanna a corrispondere a un'indennità non Controparte_1 Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro
2.025,00), per complessivi euro 12.150,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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