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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 1926/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28/2/25 e promossa
DA e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Faenza (RA) via Canal Grande 93, presso lo studio dell'Avv. Serena Albonetti che li rappresenta e difende. Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa, cong.te e disg.te, CP_1 dagli Avv.ti Celestino Salami e Lorenza Gentilini del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Celestino Salami in Lugo (RA), via Quarantola n. 3. Appellata ed appellante incidentale
avverso la sentenza n. 693/23 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 9/10/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, e, incidentalmente, l'accoglimento del motivo incidentale, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio chiedendo al CP_1 Tribunale di dichiarare risolto, per scadenza del termine convenuto, il contratto di comodato inter partes ai sensi dell'articolo 1803 cc, avente ad oggetto l'unità immobiliare di loro proprietà sita in Conselice, via Selice n. 280; e, per l'effetto, condannare la convenuta occupante a riconsegnare immediatamente ai comodanti, legittimi proprietari, l'immobile oggetto di contratto libero e vuoto da persone e cose a disposizione dei ricorrenti, con condanna della convenuta al pagamento delle spese legali del giudizio.
1 - La resistente si costituiva chiedendo CP_1 preliminarmente la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia sul ricorso che la medesima aveva avanzato ex articolo 337 bis CC per l'affidamento del figlio minore e per l'assegnazione della casa familiare, rilevando nel merito che l'immobile era stato concesso per le esigenze della vita del nucleo familiare e che pertanto si configurava come contratto a tempo determinato destinato a cessare solo col venir meno delle esigenze abitative della famiglia ovvero, ex articolo 1803 1809 cc, in presenza di urgenti di prevedute necessità dei comodanti.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale, definitivamente pronunziando rigettava la domanda dei ricorrenti e compensava integralmente le spese di lite. Il primo Giudice riteneva che il comodato prevedeva la destinazione all'uso abitativo del nucleo familiare, ricomprendendovi espressamente anche il minore Per_1 rilevando che nel giudizio sull'opponibilità o meno ai comodanti del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della non si poteva prescindere CP_1 da un'attività interpretativa del dettato contrattuale, nonché considerato l'aspetto affettivo della vertenza formulava una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc non accettata dalle parti.
-Propongono appello i e con il primo motivo Pt_1 censurano l'impugnata sentenza sotto diversi profili. In primo luogo lamentano la insussistenza della dichiarata incompatibilità tra la clausola n.1 e la clausola n. 3 del contratto di comodato. Secondo la prospettazione, le espressioni utilizzate nel contratto indicano inequivocabilmente che il comodato aveva un preciso termine di durata, e quindi non ci sarebbe alcuna necessità di indagare attraverso le condotte anteriori e successive delle parti quale fu la loro reale volontà al momento della conclusione del negozio. Se, però, si voleva indagare sulla condotta delle parti dopo il ricevimento della disdetta del comodato, si avrebbe avuto la conferma che esse erano perfettamente consapevoli del potere conferito dal contratto ai comodanti di pretendere la restituzione dell'immobile alla scadenza annuale. Inoltre, lamentavano gli appellanti il travisamento del tenore e del valore delle clausole stesse, in quanto le espressioni utilizzate nel contratto indicano inequivocabilmente che il comodato aveva un preciso termine di durata, e quindi non ci sarebbe stata alcuna necessità di indagare attraverso le condotte anteriori e successive delle parti quale fu la loro reale volontà al momento della conclusione del negozio. Se, però, si volesse indagare sulla condotta delle parti dopo il ricevimento della disdetta del comodato, si avrebbe la conferma che esse erano perfettamente consapevoli del potere conferito dal contratto ai comodanti di pretendere la restituzione dell'immobile alla scadenza annuale.
2 Di poi, sottolineavano, a riscontro, che la condotta della successiva alla disdetta del contratto di comodato CP_1 era stata, dunque, contraria a quanto sostenuto in sentenza, ovvero non conferma che per le parti del contratto di comodato il termine di scadenza era irrilevante prevalendo la destinazione ad uso familiare, atteso che, infatti, la resistente non si sarebbe attivata per cercare un'abitazione alternativa in locazione e non avrebbe chiesto al giudice della causa che la contrappone al suo ex convivente di concederle l'uso della casa familiare fino al reperimento di una nuova abitazione idonea, ma avrebbe chiesto semplicemente l'uso della casa familiare fino a che il figlio minore avesse raggiunto la maggiore età e si fosse reso economicamente autosufficiente. Ulteriormente, la violazione dell'art. 1362 C.C. nell'interpretazione del contratto comportava che, secondo gli appellanti, la sentenza impugnata andava riformata nel senso di riconoscere che il contratto di comodato in questione era scaduto il giorno 11.05.2022, e l'immobile doveva essere restituito ai comodanti in forza della disdetta da loro data nei termini contrattuali convenuti, indipendentemente dalla destinazione ad abitazione del nucleo familiare del comodatario.
-L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza, e spiegando appello incidentale sulle spese di lite.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, occorre dare atto che nelle memorie difensive finali, la ha rappresentato che, nelle CP_1 more del procedimento di appello, e precisamente in data 31.01.2025, la medesima ha provveduto a riconsegnare il predetto immobile ai proprietari, previa relativa liberazione, seppure gli appellanti si siano rifiutati di procedere alla sottoscrizione del verbale di riconsegna. Orbene, poichè gli appellanti dichiarano, dal canto loro, di avere ancora interesse ad una pronunzia del merito circa la risoluzione del contratto, scaturiscono due conseguenze: la prima, che viene meno l'interesse ad agire certamente non relativamente all'intero processo bensì in ordine alla domanda di restituzione;
la seconda, che il merito va affrontato per una pronunzia di diritto, ed anche in relazione al regime delle spese del presente grado e del primo, sollecitata la revisione su tale punto dal motivo incidentale.
-B) Ciò premesso, a sostegno della domanda i ricorrenti esponevano: Pt_1
- di aver concesso in comodato con contratto del 26.05.2016 l'immobile di proprietà sito in Conselice (RA), via Selice n. 280 al loro figlio per la durata di Parte_3 un anno a decorrere dall'11.05.2016 nonché che il detto
3 contratto prevedeva una durata di anni 1 rinnovabile di anno in anno fino ad eventuale disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza;
- che nel detto contratto era espressamente pattuito che l'immobile dovesse essere destinato ad esclusivo uso abitativo del comodatario e del suo nucleo familiare composto dalla di lui convivente e compagna e CP_1 dal figlio della coppia nipote dei Persona_2 comodanti, all'epoca della decisione di anni 13;
- di aver comunicato formale disdetta dal contratto con lettera raccomandata del 10.02.2022;
- che mentre il figlio aveva liberato Parte_3 l'immobile, la di lui compagna aveva Parte_4 continuato ad occuparlo. Focalizzando il punto essenziale della decisione, il primo Giudice osservava che “Il contratto di comodato (cfr. doc. 1 ricorrente) contiene clausole incompatibili tra loro: - l'art. 1 prevede una durata annuale a decorrere dal 26/05/2016 con rinnovo automatico anno per anno salvo disdetta con preavviso trimestrale;
- l'art. 3 prevede che l'immobile sia adibito esclusivamente all'uso abitativo del comodatario figlio dei ricorrenti) e Parte_3 del suo nucleo famigliare costituito dalla sua convivente e dal loro figlio Nel primo caso CP_1 Per_1 abbiamo un comodato a tempo determinato “certus an et certus quando” la cui durata, a prescindere da qualsiasi altra motivazione, è rimessa alla mera volontà dei comodanti da estrinsecarsi con formale disdetta. Nel secondo caso abbiamo un comodato sempre a tempo determinato la cui durata viene però collegata al permanere delle esigenze abitative del nucleo famigliare secondo il parametro “certus an et incertus quando” e quindi risolvibile solo con la cessazione di tali esigenze o in presenza dei criteri di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c.” In presenza di questa ritenuta contrapposizione interpretativa ex art. 1362 c.c. occorreva pertanto indagare quale fosse stata l'effettiva intenzione delle parti, non potendosi limitare l'interprete al tenore letterale delle parole. In tale indagine, insistono gli appellanti nei motivi, come andasse valutato anche il comportamento complessivo posteriore alla stipula, che, seppure magari solo per fatti concludenti, escludeva che la fosse consapevole Pt_1 della validità della propria posizione, ovvero di assegnataria legale della casa ad uso e per il bisogno
“familiare”, che avrebbe così superato ed assorbito il regime convenzionale di risoluzione bene assolto dai ricorrenti, giusta la clausola dell'art.1 del contratto. La tesi appellante non convince. Gli appellanti insistono che, a fronte del valore negoziale assoluto della clausola 1) relativo alla durata, al rinnovo ed alla disdetta, il significato ed il valore della clausola 3) non era quello di finalizzare il comodato allo scopo familiare, quanto, più semplicemente, di impegnare la coppia
4 ad abitare ed occupare la casa Controparte_2 limitatamente a quel nucleo, con il figlio minore Per_1 escludendo così la legittimazione ad altre coabitazioni od estensioni dell'occupazione, ciò riscontrato dal fatto che la aveva un'altra figlia avuta da precedente CP_1 relazione. Orbene, in punto di fatto, è risultato accertato che la coppia di comodatari e la compagna Parte_3 occupava l'immobile dal 2010; che anche CP_1 successivamente alla formalizzazione del rapporto con il contratto del 26.05.2016 che prevedeva una durata di anni 1, la concessione in uso dell'immobile è perdurata sino all'insorgere della crisi sentimentale della coppia per ulteriori 6 anni;
che la disdetta è stata comunicata immediatamente dopo l'insorgere della crisi sentimentale e poco prima della instaurazione di procedimenti civili volti alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del minore;
che in sede di comunicazione della disdetta non è stato accampato dai comodatari alcun motivo ex art. 1809 c.c.; che anche successivamente all'allontanamento del il di lui Parte_3 figlio minore e la compagna hanno Per_1 CP_1 continuato ad abitare l'immobile in forza di provvedimento del Tribunale di Ravenna del 24.01.2023 reso nel procedimento ex art. 337 bis c.p.c. n. 2961/2022 Rg. Vol. Dunque, il primo Giudice, nell'opera di interpretazione del negozio, “secondo l'intenzione delle parti”, ha ritenuto che l'uso espressamente previsto in sede di concessione in comodato dell'immobile, e di fatto concretamente esercitato per oltre 12 anni, doveva essere ritenuto prevalente rispetto alla previsione di un termine di durata del contratto, e ciò proprio stante le peculiarità e le esigenze legate a tale uso. Anzi, la diversa lettura della clausola 3),contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, appare piutosto rafforzare la “centralità” di tale destinazione, proprio puntualizzando come “l'immobile dovrà esser destinato esclusivamente ad uso abitativo del comodatario e del suo nucleo familiare costitutito dalla di lui convivente CP_1 e dal loro figlio )”.
[...] Persona_2 Tale ricostruzione, a ben vedere piuttosto piana, è supportata da un costante orientamento giurisprudenziale al quale il Tribunale ha fatto espresso richiamo nella impugnata sentenza, laddove la Suprema Corte ha avuto modo di fissare il principio secondo cui nei contratti in cui la destinazione dell'immobile a casa famigliare è contrattualmente prevista, la stabilità della destinazione abitativa, la finalità solidaristica che fa venire in risalto i bisogni della prole del comodatario, ed in definitiva la stessa causa del negozio, che è quella di attribuire in godimento un bene cioè di realizzare i bisogni del comodatario permeano e orientano il rapporto contrattuale di comodato assecondando l'attuazione dell'iniziale programma negoziale anche al fine di evitare
5 facili reazioni ritorsive alle vicende esistenziali del beneficiario (Cass. Civ. SS.UU. 20448/2014). Tale principio ha trovato dispiegamento nella consolidata condivisibile giurisprudenza di merito, per la quale “La facoltà di recedere senza preavviso, concessa dall'art. 1810 per il cd. Comodato precario, non può essere estesa anche all'ipotesi di comodato di tipo familiare, quandanche i coniugi, in presenza di figli, abbiano iniziato il procedimento di separazione personale” conseguendone così che “La durata del contratto di comodato familiare si determina per relationem e in virtù della causa del contratto, cioè quella di adibire l'immobile a dimora familiare, essendo indifferente che i coniugi non coabitino nell'abitazione in oggetto” (cit. ex multis: App. Venezia n. 2442/2021). E quanto precede rileva assolutamente, a latere pure del fatto che i comodanti in sede di disdetta non hanno addotto alcun motivo imprevisto ed urgente richiesto necessariamente ex art. 1809 c.c., segno evidente che il vero scopo della disdetta era quella di rientrare in possesso dell'immobile prima che lo stesso venisse assegnato alla CP_1 quale genitore collocatario del minore Per_1
-C) Sostengono gli appellanti con il secondo motivo di impugnazione che il predetto provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della reso dal CP_1 Tribunale di Ravenna in data 24.01.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 2961/2023 Rg sarebbe inopponibile ai comodanti in quanto successivo alla scadenza del contratto (11.05.2022) e reso in un giudizio in cui gli appellanti non hanno preso parte. Anche sotto questo profilo il provvedimento di assegnazione risulta viceversa opponibile ai comodanti, per costante orientamento giurisprudenziale. Anche qui soccorre la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “Il coniuge affidatario della prole che ha in assegnazione la casa familiare può opporre al comodante, che richieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, sempre che il contratto a suo tempo sottoscritto tra il comodante e almeno un coniuge abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare (…)” (arg. ex Cass civ. 2771/2017 e Cass. Civ. SS UU n. 20448/2014). Posta la avvenuta stipulazione del comodato tra i proprietari ed il con cui si Parte_3 conveniva la destinazione “ad uso abitativo del comodatario e del suo ncleo familiare”, la circostanza consente di paralizzare anche il profilo di cui al secondo motivo, per il quale il comodato doveva considerarsi già risolto ex art. 1809 CC prima della assegnazione, proprio in forza della prevalenza del contenuto della clausola n.3), di natura per c.d. “immanente”, in ordine alla conformazione della tipologia di comodato oggetto di contrasto.
6 Ciò pure a prescindere da tutti i profili di illeggittimità/nullità sostanziale e formale dell'atto di disdetta, pure contrastati tra le parti. L'assunto che precede, poi, non può esser scavalcato dal terzo motivo, per una ragione di rito, rilevando che nell'atto di appello, per la prima volta, la difesa degli appellanti contesta alla di avere asseritamente CP_1 violato il divieto di sub-comodato contenuto nel contratto permettendo alla di lei figlia maggiore di Persona_3 trasferirsi a vivere all'interno dell'immobile, tentando gli appellanti così di sostenere che il comodato andava risolto anche per violazione del divieto ex art. 1804 c.c.. E' tranchant come trattasi di contestazione/eccezione di merito sollevata per la prima volta in secondo grado, e come tale tardiva.
-D) Analoghe considerazioni possono essere mosse per apprezzare l'infondatezza della conclusione assunta dagli appellanti in via subordinata, ovvero dichiarare che “il contratto di comodato è in ogni caso cessato al momento in cui si è dissolto definitivamente quel che rimaneva dell'originario nucleo famigliare, e quindi perlomeno far data dal luglio 2024 quando il figlio minorenne ha lasciato l'immobile oggetto di comodato”. Anche qui, a latere della inammissibilità per essere evidente che tale domanda è stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive in appello, non possa certamente ritenersi subordinata a quella principale di risoluzione del contratto di comodato per intervenuta scadenza del termine dell'11.05.2022, trattandosi viceversa palesemente di domanda nuova che trova la relativa causa petendi nella disgregazione del nucleo famigliare e quindi nel venir meno della finalità che caratterizza il contratto e non nella scadenza del termine ivi prevista. In ogni caso il profilo rimane infondato, in quanto il sopradetto decreto provvisorio del 24.01.2023 con il quale la casa famigliare veniva assegnata alla CP_1 quale madre collocataria del figlio minore è rimasto tuttora valido ed efficace, non essendo stato revocato, come non contestato e dunque implicitamente ammesso dagli stessi appellanti.
-E) Va respinto l'appello incidentale della CP_1 sulla compensazione delle spese di primo grado. Lamentano gli appellanti che i proprietari fossero meritevoli di una condanna alle spese processuali non solo perché la loro domanda sarebbe infondata, ma anche per aver respinto, senza formulare “un'eventuale controfferta”, la proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado, che era nel senso di prolungare il comodato fino al 31.12.2028 dopo il raggiungimento della maggiore età del loro nipote, anche per stemperare una conflittualità che a parere del giudicante contrapponeva i nonni paterni al nipote.
7 Va osservato che il giudice con la sua ordinanza del 20.03.2023 aveva chiesto alle parti di “comunicare il rifiuto o l'accettazione della proposta” conciliativa, senza contemplare altre possibili risposte o prevedere ulteriori trattative tra le parti, attenendosi così i ricorrenti a quello che aveva stabilito il giudice comunicando la loro pzione di rifiuto. Gli appellanti sono rientrati nel possesso dell'immobile quattro anni prima di quanto previsto da quella proposta, anche perché il nipote ha fatto la scelta di vivere Per_1 col padre e continuare ugualmente a frequentare i nonni. Non è stata attribuita agli appellanti la c.d. soccombenza virtuale per non avere fatto una scelta transattiva a loro sfavorevole e, ad ogni buon conto, a prescindere dalle asserite vantaggiosità per il nipote, anche per non esacerbare le posizioni tra le parti, in relazione agli interessi di natura strettamente personale, oltrechè economico-patrimoniale venuti in conflitto nella presente vicenda.
-Le spese del presente grado di giudizio seguono invece la soccombenza, parzialmente compensate a motivo del rigetto dell'appello incidentale.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla condanna di parte appellata alla restituzione dell'immobile oggetto di causa;
B)rigetta per il resto l'appello principale nonché quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
C)condanna gli appellanti in solido al pagamento di due terzi delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 4.236,00 oltre accessori come per legge, compensate di un terzo. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 28/2/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 1926/23 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 28/2/25 e promossa
DA e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Faenza (RA) via Canal Grande 93, presso lo studio dell'Avv. Serena Albonetti che li rappresenta e difende. Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa, cong.te e disg.te, CP_1 dagli Avv.ti Celestino Salami e Lorenza Gentilini del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Celestino Salami in Lugo (RA), via Quarantola n. 3. Appellata ed appellante incidentale
avverso la sentenza n. 693/23 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 9/10/23.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, e, incidentalmente, l'accoglimento del motivo incidentale, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-In primo grado, e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio chiedendo al CP_1 Tribunale di dichiarare risolto, per scadenza del termine convenuto, il contratto di comodato inter partes ai sensi dell'articolo 1803 cc, avente ad oggetto l'unità immobiliare di loro proprietà sita in Conselice, via Selice n. 280; e, per l'effetto, condannare la convenuta occupante a riconsegnare immediatamente ai comodanti, legittimi proprietari, l'immobile oggetto di contratto libero e vuoto da persone e cose a disposizione dei ricorrenti, con condanna della convenuta al pagamento delle spese legali del giudizio.
1 - La resistente si costituiva chiedendo CP_1 preliminarmente la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia sul ricorso che la medesima aveva avanzato ex articolo 337 bis CC per l'affidamento del figlio minore e per l'assegnazione della casa familiare, rilevando nel merito che l'immobile era stato concesso per le esigenze della vita del nucleo familiare e che pertanto si configurava come contratto a tempo determinato destinato a cessare solo col venir meno delle esigenze abitative della famiglia ovvero, ex articolo 1803 1809 cc, in presenza di urgenti di prevedute necessità dei comodanti.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale, definitivamente pronunziando rigettava la domanda dei ricorrenti e compensava integralmente le spese di lite. Il primo Giudice riteneva che il comodato prevedeva la destinazione all'uso abitativo del nucleo familiare, ricomprendendovi espressamente anche il minore Per_1 rilevando che nel giudizio sull'opponibilità o meno ai comodanti del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della non si poteva prescindere CP_1 da un'attività interpretativa del dettato contrattuale, nonché considerato l'aspetto affettivo della vertenza formulava una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis cpc non accettata dalle parti.
-Propongono appello i e con il primo motivo Pt_1 censurano l'impugnata sentenza sotto diversi profili. In primo luogo lamentano la insussistenza della dichiarata incompatibilità tra la clausola n.1 e la clausola n. 3 del contratto di comodato. Secondo la prospettazione, le espressioni utilizzate nel contratto indicano inequivocabilmente che il comodato aveva un preciso termine di durata, e quindi non ci sarebbe alcuna necessità di indagare attraverso le condotte anteriori e successive delle parti quale fu la loro reale volontà al momento della conclusione del negozio. Se, però, si voleva indagare sulla condotta delle parti dopo il ricevimento della disdetta del comodato, si avrebbe avuto la conferma che esse erano perfettamente consapevoli del potere conferito dal contratto ai comodanti di pretendere la restituzione dell'immobile alla scadenza annuale. Inoltre, lamentavano gli appellanti il travisamento del tenore e del valore delle clausole stesse, in quanto le espressioni utilizzate nel contratto indicano inequivocabilmente che il comodato aveva un preciso termine di durata, e quindi non ci sarebbe stata alcuna necessità di indagare attraverso le condotte anteriori e successive delle parti quale fu la loro reale volontà al momento della conclusione del negozio. Se, però, si volesse indagare sulla condotta delle parti dopo il ricevimento della disdetta del comodato, si avrebbe la conferma che esse erano perfettamente consapevoli del potere conferito dal contratto ai comodanti di pretendere la restituzione dell'immobile alla scadenza annuale.
2 Di poi, sottolineavano, a riscontro, che la condotta della successiva alla disdetta del contratto di comodato CP_1 era stata, dunque, contraria a quanto sostenuto in sentenza, ovvero non conferma che per le parti del contratto di comodato il termine di scadenza era irrilevante prevalendo la destinazione ad uso familiare, atteso che, infatti, la resistente non si sarebbe attivata per cercare un'abitazione alternativa in locazione e non avrebbe chiesto al giudice della causa che la contrappone al suo ex convivente di concederle l'uso della casa familiare fino al reperimento di una nuova abitazione idonea, ma avrebbe chiesto semplicemente l'uso della casa familiare fino a che il figlio minore avesse raggiunto la maggiore età e si fosse reso economicamente autosufficiente. Ulteriormente, la violazione dell'art. 1362 C.C. nell'interpretazione del contratto comportava che, secondo gli appellanti, la sentenza impugnata andava riformata nel senso di riconoscere che il contratto di comodato in questione era scaduto il giorno 11.05.2022, e l'immobile doveva essere restituito ai comodanti in forza della disdetta da loro data nei termini contrattuali convenuti, indipendentemente dalla destinazione ad abitazione del nucleo familiare del comodatario.
-L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza, e spiegando appello incidentale sulle spese di lite.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, occorre dare atto che nelle memorie difensive finali, la ha rappresentato che, nelle CP_1 more del procedimento di appello, e precisamente in data 31.01.2025, la medesima ha provveduto a riconsegnare il predetto immobile ai proprietari, previa relativa liberazione, seppure gli appellanti si siano rifiutati di procedere alla sottoscrizione del verbale di riconsegna. Orbene, poichè gli appellanti dichiarano, dal canto loro, di avere ancora interesse ad una pronunzia del merito circa la risoluzione del contratto, scaturiscono due conseguenze: la prima, che viene meno l'interesse ad agire certamente non relativamente all'intero processo bensì in ordine alla domanda di restituzione;
la seconda, che il merito va affrontato per una pronunzia di diritto, ed anche in relazione al regime delle spese del presente grado e del primo, sollecitata la revisione su tale punto dal motivo incidentale.
-B) Ciò premesso, a sostegno della domanda i ricorrenti esponevano: Pt_1
- di aver concesso in comodato con contratto del 26.05.2016 l'immobile di proprietà sito in Conselice (RA), via Selice n. 280 al loro figlio per la durata di Parte_3 un anno a decorrere dall'11.05.2016 nonché che il detto
3 contratto prevedeva una durata di anni 1 rinnovabile di anno in anno fino ad eventuale disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza;
- che nel detto contratto era espressamente pattuito che l'immobile dovesse essere destinato ad esclusivo uso abitativo del comodatario e del suo nucleo familiare composto dalla di lui convivente e compagna e CP_1 dal figlio della coppia nipote dei Persona_2 comodanti, all'epoca della decisione di anni 13;
- di aver comunicato formale disdetta dal contratto con lettera raccomandata del 10.02.2022;
- che mentre il figlio aveva liberato Parte_3 l'immobile, la di lui compagna aveva Parte_4 continuato ad occuparlo. Focalizzando il punto essenziale della decisione, il primo Giudice osservava che “Il contratto di comodato (cfr. doc. 1 ricorrente) contiene clausole incompatibili tra loro: - l'art. 1 prevede una durata annuale a decorrere dal 26/05/2016 con rinnovo automatico anno per anno salvo disdetta con preavviso trimestrale;
- l'art. 3 prevede che l'immobile sia adibito esclusivamente all'uso abitativo del comodatario figlio dei ricorrenti) e Parte_3 del suo nucleo famigliare costituito dalla sua convivente e dal loro figlio Nel primo caso CP_1 Per_1 abbiamo un comodato a tempo determinato “certus an et certus quando” la cui durata, a prescindere da qualsiasi altra motivazione, è rimessa alla mera volontà dei comodanti da estrinsecarsi con formale disdetta. Nel secondo caso abbiamo un comodato sempre a tempo determinato la cui durata viene però collegata al permanere delle esigenze abitative del nucleo famigliare secondo il parametro “certus an et incertus quando” e quindi risolvibile solo con la cessazione di tali esigenze o in presenza dei criteri di cui agli artt. 1803 e 1809 c.c.” In presenza di questa ritenuta contrapposizione interpretativa ex art. 1362 c.c. occorreva pertanto indagare quale fosse stata l'effettiva intenzione delle parti, non potendosi limitare l'interprete al tenore letterale delle parole. In tale indagine, insistono gli appellanti nei motivi, come andasse valutato anche il comportamento complessivo posteriore alla stipula, che, seppure magari solo per fatti concludenti, escludeva che la fosse consapevole Pt_1 della validità della propria posizione, ovvero di assegnataria legale della casa ad uso e per il bisogno
“familiare”, che avrebbe così superato ed assorbito il regime convenzionale di risoluzione bene assolto dai ricorrenti, giusta la clausola dell'art.1 del contratto. La tesi appellante non convince. Gli appellanti insistono che, a fronte del valore negoziale assoluto della clausola 1) relativo alla durata, al rinnovo ed alla disdetta, il significato ed il valore della clausola 3) non era quello di finalizzare il comodato allo scopo familiare, quanto, più semplicemente, di impegnare la coppia
4 ad abitare ed occupare la casa Controparte_2 limitatamente a quel nucleo, con il figlio minore Per_1 escludendo così la legittimazione ad altre coabitazioni od estensioni dell'occupazione, ciò riscontrato dal fatto che la aveva un'altra figlia avuta da precedente CP_1 relazione. Orbene, in punto di fatto, è risultato accertato che la coppia di comodatari e la compagna Parte_3 occupava l'immobile dal 2010; che anche CP_1 successivamente alla formalizzazione del rapporto con il contratto del 26.05.2016 che prevedeva una durata di anni 1, la concessione in uso dell'immobile è perdurata sino all'insorgere della crisi sentimentale della coppia per ulteriori 6 anni;
che la disdetta è stata comunicata immediatamente dopo l'insorgere della crisi sentimentale e poco prima della instaurazione di procedimenti civili volti alla regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del minore;
che in sede di comunicazione della disdetta non è stato accampato dai comodatari alcun motivo ex art. 1809 c.c.; che anche successivamente all'allontanamento del il di lui Parte_3 figlio minore e la compagna hanno Per_1 CP_1 continuato ad abitare l'immobile in forza di provvedimento del Tribunale di Ravenna del 24.01.2023 reso nel procedimento ex art. 337 bis c.p.c. n. 2961/2022 Rg. Vol. Dunque, il primo Giudice, nell'opera di interpretazione del negozio, “secondo l'intenzione delle parti”, ha ritenuto che l'uso espressamente previsto in sede di concessione in comodato dell'immobile, e di fatto concretamente esercitato per oltre 12 anni, doveva essere ritenuto prevalente rispetto alla previsione di un termine di durata del contratto, e ciò proprio stante le peculiarità e le esigenze legate a tale uso. Anzi, la diversa lettura della clausola 3),contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, appare piutosto rafforzare la “centralità” di tale destinazione, proprio puntualizzando come “l'immobile dovrà esser destinato esclusivamente ad uso abitativo del comodatario e del suo nucleo familiare costitutito dalla di lui convivente CP_1 e dal loro figlio )”.
[...] Persona_2 Tale ricostruzione, a ben vedere piuttosto piana, è supportata da un costante orientamento giurisprudenziale al quale il Tribunale ha fatto espresso richiamo nella impugnata sentenza, laddove la Suprema Corte ha avuto modo di fissare il principio secondo cui nei contratti in cui la destinazione dell'immobile a casa famigliare è contrattualmente prevista, la stabilità della destinazione abitativa, la finalità solidaristica che fa venire in risalto i bisogni della prole del comodatario, ed in definitiva la stessa causa del negozio, che è quella di attribuire in godimento un bene cioè di realizzare i bisogni del comodatario permeano e orientano il rapporto contrattuale di comodato assecondando l'attuazione dell'iniziale programma negoziale anche al fine di evitare
5 facili reazioni ritorsive alle vicende esistenziali del beneficiario (Cass. Civ. SS.UU. 20448/2014). Tale principio ha trovato dispiegamento nella consolidata condivisibile giurisprudenza di merito, per la quale “La facoltà di recedere senza preavviso, concessa dall'art. 1810 per il cd. Comodato precario, non può essere estesa anche all'ipotesi di comodato di tipo familiare, quandanche i coniugi, in presenza di figli, abbiano iniziato il procedimento di separazione personale” conseguendone così che “La durata del contratto di comodato familiare si determina per relationem e in virtù della causa del contratto, cioè quella di adibire l'immobile a dimora familiare, essendo indifferente che i coniugi non coabitino nell'abitazione in oggetto” (cit. ex multis: App. Venezia n. 2442/2021). E quanto precede rileva assolutamente, a latere pure del fatto che i comodanti in sede di disdetta non hanno addotto alcun motivo imprevisto ed urgente richiesto necessariamente ex art. 1809 c.c., segno evidente che il vero scopo della disdetta era quella di rientrare in possesso dell'immobile prima che lo stesso venisse assegnato alla CP_1 quale genitore collocatario del minore Per_1
-C) Sostengono gli appellanti con il secondo motivo di impugnazione che il predetto provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della reso dal CP_1 Tribunale di Ravenna in data 24.01.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 2961/2023 Rg sarebbe inopponibile ai comodanti in quanto successivo alla scadenza del contratto (11.05.2022) e reso in un giudizio in cui gli appellanti non hanno preso parte. Anche sotto questo profilo il provvedimento di assegnazione risulta viceversa opponibile ai comodanti, per costante orientamento giurisprudenziale. Anche qui soccorre la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte: “Il coniuge affidatario della prole che ha in assegnazione la casa familiare può opporre al comodante, che richieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, sempre che il contratto a suo tempo sottoscritto tra il comodante e almeno un coniuge abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare (…)” (arg. ex Cass civ. 2771/2017 e Cass. Civ. SS UU n. 20448/2014). Posta la avvenuta stipulazione del comodato tra i proprietari ed il con cui si Parte_3 conveniva la destinazione “ad uso abitativo del comodatario e del suo ncleo familiare”, la circostanza consente di paralizzare anche il profilo di cui al secondo motivo, per il quale il comodato doveva considerarsi già risolto ex art. 1809 CC prima della assegnazione, proprio in forza della prevalenza del contenuto della clausola n.3), di natura per c.d. “immanente”, in ordine alla conformazione della tipologia di comodato oggetto di contrasto.
6 Ciò pure a prescindere da tutti i profili di illeggittimità/nullità sostanziale e formale dell'atto di disdetta, pure contrastati tra le parti. L'assunto che precede, poi, non può esser scavalcato dal terzo motivo, per una ragione di rito, rilevando che nell'atto di appello, per la prima volta, la difesa degli appellanti contesta alla di avere asseritamente CP_1 violato il divieto di sub-comodato contenuto nel contratto permettendo alla di lei figlia maggiore di Persona_3 trasferirsi a vivere all'interno dell'immobile, tentando gli appellanti così di sostenere che il comodato andava risolto anche per violazione del divieto ex art. 1804 c.c.. E' tranchant come trattasi di contestazione/eccezione di merito sollevata per la prima volta in secondo grado, e come tale tardiva.
-D) Analoghe considerazioni possono essere mosse per apprezzare l'infondatezza della conclusione assunta dagli appellanti in via subordinata, ovvero dichiarare che “il contratto di comodato è in ogni caso cessato al momento in cui si è dissolto definitivamente quel che rimaneva dell'originario nucleo famigliare, e quindi perlomeno far data dal luglio 2024 quando il figlio minorenne ha lasciato l'immobile oggetto di comodato”. Anche qui, a latere della inammissibilità per essere evidente che tale domanda è stata formulata per la prima volta in sede di note conclusive in appello, non possa certamente ritenersi subordinata a quella principale di risoluzione del contratto di comodato per intervenuta scadenza del termine dell'11.05.2022, trattandosi viceversa palesemente di domanda nuova che trova la relativa causa petendi nella disgregazione del nucleo famigliare e quindi nel venir meno della finalità che caratterizza il contratto e non nella scadenza del termine ivi prevista. In ogni caso il profilo rimane infondato, in quanto il sopradetto decreto provvisorio del 24.01.2023 con il quale la casa famigliare veniva assegnata alla CP_1 quale madre collocataria del figlio minore è rimasto tuttora valido ed efficace, non essendo stato revocato, come non contestato e dunque implicitamente ammesso dagli stessi appellanti.
-E) Va respinto l'appello incidentale della CP_1 sulla compensazione delle spese di primo grado. Lamentano gli appellanti che i proprietari fossero meritevoli di una condanna alle spese processuali non solo perché la loro domanda sarebbe infondata, ma anche per aver respinto, senza formulare “un'eventuale controfferta”, la proposta conciliativa formulata dal giudice di primo grado, che era nel senso di prolungare il comodato fino al 31.12.2028 dopo il raggiungimento della maggiore età del loro nipote, anche per stemperare una conflittualità che a parere del giudicante contrapponeva i nonni paterni al nipote.
7 Va osservato che il giudice con la sua ordinanza del 20.03.2023 aveva chiesto alle parti di “comunicare il rifiuto o l'accettazione della proposta” conciliativa, senza contemplare altre possibili risposte o prevedere ulteriori trattative tra le parti, attenendosi così i ricorrenti a quello che aveva stabilito il giudice comunicando la loro pzione di rifiuto. Gli appellanti sono rientrati nel possesso dell'immobile quattro anni prima di quanto previsto da quella proposta, anche perché il nipote ha fatto la scelta di vivere Per_1 col padre e continuare ugualmente a frequentare i nonni. Non è stata attribuita agli appellanti la c.d. soccombenza virtuale per non avere fatto una scelta transattiva a loro sfavorevole e, ad ogni buon conto, a prescindere dalle asserite vantaggiosità per il nipote, anche per non esacerbare le posizioni tra le parti, in relazione agli interessi di natura strettamente personale, oltrechè economico-patrimoniale venuti in conflitto nella presente vicenda.
-Le spese del presente grado di giudizio seguono invece la soccombenza, parzialmente compensate a motivo del rigetto dell'appello incidentale.
-Contributo unificato come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide: A)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla condanna di parte appellata alla restituzione dell'immobile oggetto di causa;
B)rigetta per il resto l'appello principale nonché quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
C)condanna gli appellanti in solido al pagamento di due terzi delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 4.236,00 oltre accessori come per legge, compensate di un terzo. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 28/2/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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