Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposta ai dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9980/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 240/2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Orlando, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n.55 Napoli, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024 parte ricorrente ha esposto di essere stato beneficiario degli emolumenti economici derivanti dalla persistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984; di essere stato sottoposto a visita medica di revisione dall' all'esito della quale l'ente aveva comunicato con CP_2 provvedimento del 19/11/2021 la revoca della prestazione;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio confermava quanto deciso dalla
Commissione Medica;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del DO. , per conseguire la Per_1 prestazione richiesta in sede amministrativa.
1
A seguito di conferimento incarico al TU DO.SS , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della consulenza, mentre il resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introDOo dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introDOa con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
TU.
Il ricorso è fondato e per tale ragione deve essere accolto.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso riconoscendo il ricorrente idoneo al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 19.11.2021 data della revoca della prestazione.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso
2 che “Il ricorrente , di anni 57 (al momento della visita), sulla base della Parte_1 documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: “ESITI DI INFARTO DEL MIOCARDIO N-STEMI SECONDARIO A STENOSI CRITICA DI
CORONARIA DESTRA E IVA ENTRAMBE TRATTATE CON + (05/2019), CP_3 Per_3
CRONICA CON STENOSI SEVERA DI IVP E MODERATA DI ADA Controparte_4
E CRX, ARTROSI POLIDISTRETTUALE, BPCO” Tenuto conto delle suddette affezioni, in virtù della legge n. 222 del 12.06.1984 art. 1, si può oggettivamente affermare che il quadro patologico descritto determina il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza a far data dal
19.11.21”.
Il consulente nominato nella presente fase di opposizione ha correttamente analizzato tutti gli elementi neceSSri all'individuazione della sussistenza del requisito sanitario inerente alla prestazione di cui è richiesto l'accertamento.
In particolare, a seguito dell'esame obiettivo nonché di quello documentale delle certificazioni allegate ha affermato che: “Il ricorrente, di professione operaio con mansione di aiuto verniciatore, già titolare di assegno di invalidità n. 15517465 catg IO, in data 19.11.21, a seguito di rivalutazione del quadro clinico, gli è stato revocato il beneficio economico precedentemente riconosciuto dalla Commissione Medica dell' sede Napoli. Contro tale giudizio ha inoltrato CP_2 ricorso presso il Tribunale di Napoli Nord, a seguito del quale il G.L. Dott. Cirillo nominava TU, il DO. , il quale, espletate le operazioni peritali, riconosceva il sig.re non Per_1 Parte_1 meritevole dei benefici economici previsti dalla normativa vigente (L. 222/84), in base alla seguente diagnosi: Esiti di cardiopatia ischemica con applicazione di stent (giugno 2019) in buon compenso farmacologico e clinico, asma bronchiale cronico di grado lieve in buon compenso clinico farmacologico, scoliosi lombare con asimmetria del bacino con lieve limitazione articolare ai gradi estremi del rachide lombare senza irradiazione radicolare, riferita ernia iatale con reflusso gastroesofageo e riferita diverticolosi del sigma in ottimo compenso farmacologico e clinico. Pertanto, il target della mia valutazione è stabilire se il quadro clinico del ricorrente sia tale da potergli riconfermare quanto in oggetto. A tale scopo, la normativa in questione all'articolo
1 definisce il concetto di invalido nell'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia riDOa in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Nel merito, il quadro clinico del ricorrente è caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che intereSSno doversi distretti anatomici. In ambito cardiovascolare, il ricorrente presenta una storia clinica di infarto del miocardio NSTEMI, come da frontespizio cartella clinica numero 3716: durante tale ricovero si è sottoposto ad duplice valutazione coronarografia per stenosi critica della coronaria di destra e
3 dell'arteria IVA, entrambe trattate con PTCA + stent. A seguire ha praticato diverse valutazioni strumentali di cui ultima relativa alla CardioTC del 01.07.24 in cui si reperta una stenosi severa del ramo interventricolare posteriore (IVP) della coronaria di destra e stenosi di grado moderato sia dell'arteria discendente anteriore che dell'arteria circonfleSS, entrambe facente parti della coronaria di sinistra. Inoltre, il successivo esame scintigrafico ha evidenziato una tessuto necrotico a carico della parete inferiore del ventricolo di sinistra con frazione di eiezione post-stress e a riposo del 45%. Mentre, sul versante clinico l'ultima valutazione datata 27.03.23 descrive un soggetto affetto da cardiopatia ischemica in II classe NYHA. Per quanto concerne l'apparato respiratorio, il ricorrente è affetto da una BPCO con episodi di riacutizzazione con esame spirometrico suggestivo di compromissione ostruttiva delle piccole vie aeree. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo, viceversa, lamenta sindrome dispnoica per sforzi prolungati. Clinicamente, il torace si presenta di forma tronco-conica con emitoraci simmetrici e normo-espansibili con gli atti del respiro. Fremito vocale tattile nella norma. Alla percussione suono chiaro polmonare con basi normo espansibili. All'auscultazione murmure vescicolare fisiologico su tutti i campi polmonari. Non si segnalano soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate con terapia medica. In ambito osteoarticolare, il ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una artrosi plurilocalizzata: dall'ultima valutazione fisiatrica del novembre 2024, si evince un soggetto affetto da lombalgia cronica e sciatalgia bilaterale nonché cervicobrachialgia con diffuse parestesie alle mani in soggetto con spondiloartrosi, discopatie e deviazione scoliotica dorso-lombare con asimmetria del bacino. Tale quadro clinico era già sostanzialmente presente anche nella valutazione del marzo 2022. Mentre, sul versante strumentale il referto RX del febbraio 2023 conferma una scoliosi sinistro-conveSS con lieve slivellamento del cingolo pelvico. All'anamnesi il ricorrente non riferisce interventi chirurgici, viceversa, fa riferimento ad esiti di frattura del IV e V metatarso del piede sinistro (2009). Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), di converso si rileva una asimmetria delle creste iliache (destra più alta rispetto alla sinistra). Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose della colonna dorsolombare a cui si associa una limitazione alla flesso-estensione lombare nonché sintomatologia dolorosa nella rotazione del tronco sul bacino. Bilateralmente, nella norma le articolazioni comprendenti all'arto superiore.
Riferisce parestesie alle mani. I movimenti dell'articolazione coxo-femorale sono conservati. A
4 livello delle ginocchia conservata la flesso-estensione. Assenza di ballottamento rotuleo. Le stesse si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo e valgismo articolare.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione è autonoma. La stazione eretta è fattibile sebbene il ricorrente riferisca di rapida stancabilità muscolare nelle posture prolungate. Oltre alle patologie descritte il ricorrente non presenta altre alterazioni a carico dei restanti apparati anatomici, il tutto confermato anche dalla assenza di certificazioni in merito. Alla luce dell'excursus sulle caratteristiche principali delle patologie e sulle complicanze che inficiano il fisico del ricorrente, le stesse vanno discusse in funzione della normativa vigente ossia sulla sussistenza dei requisiti affinché si poSS riconoscere all'istante il diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84. Tale normativa all'articolo 1, come già posto all'inizio, stabilisce il significato di invalido in cui la capacità di lavoro, sia riDOa in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Ovviamente tali patologie vanno rapportate al concetto di influire attivamente sulla capacità fisica in relazione, anche, al lavoro espletato. Difatti, il lavoro svolto dal sig. è Parte_1 basato essenzialmente sulla capacità fisica di approntare movimentazioni di oggetti e di utilizzare utensili neceSSri per la verniciatura di elementi in acciaio, creando, prevalentemente, condizioni di un sovraccarico biomeccanico. Confrontando quanto scritto con il quadro clinico del ricorrente, si denota una limitazione allo sforzo fisico basato essenzialmente sulla patologia cardiovascolare in particolar modo rivolto alla forza di resistenza. Tale condizione è frutto di una malattia aterosclerotica cronica delle coronarie, sia destra che sinistra, a cui si aggiunge una frazione di eiezione al di sotto della norma (45%: soggetto normale ≥ 55%) derivante dall'evento infartuale.
Ad aggravare ulteriormente vi è anche la componente osteoarticolare con riduzione della capacità del ricorrente nel mantenere la posizione eretta per tempi prolungati. Pertanto, in conclusione il complesso patologico di cui è affetto, in relazione al lavoro espletato ed età, determina una infermità superiore ad un terzo, per cui si può riconoscere il diritto all'assegno di invalidità dalla visita di revisione, ossia 19.11.21 come richiesto dalle parti”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espreSS dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
5 Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'intereSSto” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del sig. a partire dalla data della revoca il 19.11.2021. Parte_1
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza stante l'integrale accoglimento della domanda di parte istante e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del sig. a decorrere Parte_1 dalla data della revoca della prestazione in sede di revisione avvenuta il 19.11.2021;
- condanna parte resistente l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 sig. che si liquidano in euro 2.697, oltre spese generali, IVA e cpa come per Parte_1 legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- liquida le spese delle TU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 26/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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