Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 06.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. Rg. 4146.2021 R.G. Lavoro
TRA
, in proprio e nella qualità di unico erede del sig. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Meglio, come in atti
[...]
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.21 il ricorrente in epigrafe ha esposto: che il sig. aveva lavorato come operaio alle dipendenze della Parte_2 CP_1 dal luglio 1958 al febbraio 1992 (v. estratto contributivo) presso il cantiere di
[...]
Castellammare di Stabia;
nel corso dell'intero rapporto di lavoro il sig. aveva Pt_1 svolto le mansioni del saldatore e del verniciatore;
durante tale periodo alle dipendenze della il sig. era stato sottoposto a massicce CP_1 Parte_2 inalazioni delle micidiali polveri e/o fibre di amianto e dei cd. “fumi da saldatura”, oltre alle inalazioni chimiche delle vernici;
era poi entrato in contatto con altri fattori e/o elementi patogeni esistenti all'interno dello stabilimento della società convenuta;
sul luogo di lavoro, infatti, il lavoratore (unitamente agli altri colleghi operai) aveva inalato per anni sostanze patogene utilizzate e/o prodotte dal proprio lavoro e per i lavori svolti presso i cantieri di Castellammare;
l'esposizione del sig. alle polveri di amianto era Pt_1 stata riconosciuta dall' - ente dello Stato a ciò preposto - e poi dall' tanto CP_2 CP_3 che il lavoratore aveva goduto dei benefici previdenziali previsti dalla legge per il pensionamento anticipato;
a causa di ciò si era purtroppo ammalato di una grave forma di asbestosi polmonare con BPCO cronica ed insufficienza respiratoria e neoplasia vescicale che lo portavano al decesso il 02/02/2020 dopo anni di lunghi patimenti;
l'esposizione del sig. agli elementi patogeni (amianto, i cd. fumi da Pt_1 saldatura e solventi vernici) propri del posto di lavoro occupato gli aveva causato anni di sofferenza e poi la morte;
l'attività lavorativa, dettagliatamente descritta in ricorso, era stata eseguita in mancanza di idonee misure di sicurezza per salvaguardare la salute dei lavoratori;
segnatamente, la non aveva CP_1 adoperato sistemi di protezione per la separazione delle attività, soprattutto quelle a rischio, né aveva predisposto/fornito attrezzature per l'assorbimento delle polveri oppure evitare la loro inalazione (così come previsto dalla legge, dalla tecnica e dall'esperienza), né tantomeno aveva vigilato e/o informato i dipendenti sui rischi esistenti;
infatti, le maestranze del cantiere – soprattutto i saldatori ed il sig. Parte_2
– non erano dotate di dispositivi di protezione ed avevano - per decenni -
[...] inalato sostanze nocive e patogene;
a causa dell'esposizione all'amianto e agli ulteriori elementi patogeni il sig. si era ammalato di una grave asbestosi con Pt_1 finale insufficienza respiratoria oltre ad un carcinoma della vescica recidivante;
in buona sostanza l'accumulo di polveri e sostanze nocive nel corpo del de cuius aveva comportato la comparsa nel 2012 di un papilloma vescicale (asportato chirurgicamente) con recidiva nel novembre 2015 ed esame istologico positivo per carcinoma uroteliale papillifero (intervento chirurgico e chemioterapia); oltre alla
BPCO cronica con frequenti episodi acuti, interstiziopatia diffusa che aveva richiesto importanti cure farmacologiche ed aveva comportato anni di sofferenze tra difficoltà respiratorie, riacutizzazioni del processo infiammatorio/infettivo polmonare, febbri, ricoveri ospedalieri, ossigenoterapia, insufficienza cardio-respiratoria e cardiomegalia che aveva condotto il sig. al decesso;
l'iter diagnostico-curativo cui si era Pt_1 sottoposto il sig. era stato lungo e penoso;
dalla prima diagnosi del 2012 al Pt_1 decesso del 2020 le riacutizzazioni e l'ingravescenza del quadro clinico erano state molteplici;
il decesso era stato provocato dall'insufficienza respiratoria da asbestosi severa, BPCO riacutizzata, sindrome disventilatoria grave aggravata dal cancro recidivante della vescica;
era chiaro il quadro patologico da pneumoconiosi causalmente collegata all'esposizione alle polveri di asbesto ed altri elementi patogeni (fumi del saldatore) assunti nello svolgimento del lavoro;
il sig. Parte_2 era stato coniugato con la sig.ra , deceduta nel marzo
[...] Persona_1
2017; dal matrimonio erano nati i figli (deceduto immediatamente dopo il Per_2 parto) e l'odierno ricorrente sig. quest'ultimo era quindi risultato Parte_1
l'unico erede del defunto sig. ; il sig. pertanto, agiva in Pt_2 Parte_1 giudizio nella qualità di erede per il cd. danno differenziale spettante al de cuius, ed in proprio per i danni subìti in relazione alla perdita del congiunto;
l'odierno ricorrente aveva infatti sofferto fortemente la malattia e la morte del genitore;
essendo figlio unico, celibe, aveva sempre vissuto nella stessa abitazione del padre e della madre;
con i genitori, e con il padre in special modo, aveva sempre avuto un ottimo rapporto, prendendosene anche cura;
dal momento della malattia del sig.
, il ricorrente ha avuto uno stravolgimento negativo della propria esistenza: Pt_2 aveva vissuto minuto dopo minuto il decadimento del padre fino all'exitus, assistendo l'ammalato giorno e notte provvedendo ad ogni sua necessità.
In punto di diritto, premessa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa, ha rivendicato nei confronti del datore di lavoro il proprio diritto iure hereditario e iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale quale danno
“differenziale” biologico e morale, esistenziale, indennità temporanee, nonché da perdita parentale.
Su tali premesse, hao chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Accertare e/o dichiarare e/o quantificare la responsabilità della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., per il danno non patrimoniale, biologico e/o morale e/o esistenziale da esposizione all'amianto ed altre sostanze patogene di cui al presente ricorso subìto dal sig. . - Condannare, per l'effetto, la Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_1
nella qualità di erede del sig. dell'importo Parte_1 Parte_2 complessivo di Euro 869.498,97, a titolo di risarcimento del danno (differenziale), oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quel diverso danno e/o importo ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa. - Condannare, per l'effetto, la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Controparte_1
, iure proprio, dell'importo di Euro 300.000,00; ovvero quel diverso Parte_1 importo ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto. - In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA
e CPA ai sensi di legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Espressamente fatto salvo ogni ulteriore diritto.”
Si è costituita la società convenuta che, resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni ha eccepito, l'impossibilità di ascrivere una ruolo causale esclusivo nell'eziogenesi della patologia contratta dal de cuius alla attività lavorativa prestata presso la;
l'insussistenza del nesso Controparte_1 causale tra la patologia e l'attività lavorativa;
l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
Espletata la consulenza medico-legale, acquisita la documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni dirimenti che seguono.
Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno: nella qualità di erede per il risarcimento non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito dal de cuius nell'espletamento dell'attività lavorativa, a causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso;
iure proprio per il danno da perdita parentale.
La necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e della sua ragionevole durata rendono opportuna la trattazione unitaria, innanzi al Giudice del lavoro, delle domande risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico (cfr.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18503/2016).
Tanto premesso, vanno separatamente valutate le domande risarcitorie.
Con riferimento alla domanda proposta iure hereditario, univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n.
9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).
Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c.
Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza. Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 233 del 2003) ha avuto modo di affermare, con riferimento al “reato”, contenuto nell'art. 185 c.p., che il termine non postula più la ricorrenza di una concreta fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di “reato”, con la possibile conseguenza che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.
Proprio in tema di danno differenziale, la Corte di legittimità ha affermato con chiarezza (v. Cass, sev lav., n. 12041/2020), per coerenza di sistema, la correttezza dell'utilizzo degli strumenti civilistici anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. N. 1124 del 1965.
Con la citata sentenza n. 12041/2020, in particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R.
n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' ( con CP_2 conseguente unificazione dei regimi probatori) deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Ciò posto, è opportuno ricordare che il danno biologico (inteso in senso stretto), ha trovato una definizione normativa nell'art. 13 del d.lvo. n. 38 del 2000, nel senso di lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico- legale.
In particolare, il nuovo sistema indennitario, vigente ex d.lvo n. 38\2000 con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunziate) dal giorno 25 luglio 2000, ha caducato il principio di ascrivibilità alla rendita del solo danno alla capacità lavorativa generica, sancendo seppur “in via sperimentale” l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell' (art. 13). Le CP_2 menomazioni vengono valutate in base a specifica “tabella” (art. 2 lett. a), comprensiva degli aspetti “dinamico-relazionali” del danno. Le menomazioni valutate in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% sono indennizzate con un versamento una tantum in linea capitale. Gli indennizzi in misura superiore sono erogati in rendita, nella misura indicata in apposita ulteriore “tabella indennizzo danno biologico”, ma per queste ultime è previsto il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, che reintegra le lesioni alla capacità lavorative generica, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al quoziente indicato nella “tabella dei coefficienti”. Il d.m. 12\7\00 (in Suppl.ord. n. 119 a Gazz. Uff. 25\7\00 n. 172) ha approvato la “Tabella delle menomazioni”, la
“Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Allo stato, dunque, il danno biologico costituisce oggetto di copertura assicurativa.
Il comma 11 del citato art. 13 d.lvo n. 38\2000 dispone, poi, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili.
Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 10 D.P.R. n. 1124\1965, per effetto del quale l'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, nel nuovo sistema di copertura assicurativa, opera anche per le conseguenze delle menomazioni costituenti danno biologico, salve le ipotesi di responsabilità penale, come precisate a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle pronunce di legittimità (C.
Cost. n. 102/1981, n. 118/1986, n. 372/1988, nonché Corte Cost. n. 233/2003 e
Sezioni Unite civili n. 27337/2008).
Ai sensi del citato art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n.
1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del
2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia
"costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. CP_2
Di qui la nozione di danno cd. "differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in regresso CP_2 nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr.
Cass. n. 9166 del 2017). Anche di recente, la Corte di legittimità ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal CP_2 lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n.
3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019 e da ultimo Cass. n. 12041/2020). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo CP_2 che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto CP_4 provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n.
13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).
Da ultimo, con la citata pronuncia n. 12041/2020, la Corte di legittimità ha ribadito il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell' . CP_4
Alla luce delle esposte coordinate giuridiche vanno esaminate le evidenze probatorie rilevanti nella fattispecie in esame.
Occorre preliminarmente rilevare che la documentazione allegata in atti prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il de cuius, confermata dall'avvenuto riconoscimento degli specifici benefici previdenziali previsti dalla legge.
E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_2 riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” ( Cass. n. 678/2023).
Quanto al danno alla salute subito dal lavoratore ed alla sua riconducibilità alla nocività dell'ambiente di lavoro, occorre prendere atto delle risultanze dell'esperita consulenza medico -legale.
Il consulente ha ritenuto l'attività lavorativa “concausa”, in quanto condizione necessaria, ma non da sola sufficiente, alla produzione dell'evento dannoso, con riferimento alla patologia dell'apparato respiratorio (“quadro disventilatorio di tipo misto di grado moderato con aspetti asmatici e aspetti per imaging sia di broncopatia ostruttiva -ispessimento peribronchiale- sia di patologia interstiziale - patterns a “vetro smerigliato-”).
Nello specifico, ha ritenuto possibile ascrivere parte del quadro disventilatorio di tipo misto di grado moderato all'attività lavorativa svolta con esposizione ad inquinante amianto.
Invero, sul presupposto del documentato riconoscimento previdenziale dell'esposizione all'inquinante ambientale amianto, ha affermato che dalla seppure scarna documentazione sanitaria risultava quale “organo bersaglio” l'apparato respiratorio, in base ai seguenti riferimenti:
1. Esame spirometrico medico libero professionista 22.9.15 (s. disventilatoria di tipo misto di grado moderato FVC48% del teorico FVE147% del teorico FEV1/FVC 73%)
2. Angio TC torace centro privato
7.12.17 (Dilatazione sacciforme dell'arco di circa 3,7 cm x 2 cm In corrispondenza del parenchima polmonare si documentano multiple aree a vetro smerigliato in presenza di diffuso ispessimento dell'interstizio peribroncovasale)
3. Attestato ASL
14.2.20 (Asma bronchiale ossigenoterapia con uso di bombole). CP_5
In particolare, si legge che :
....L'esame della documentazione medica disponibile fa evincere che
[...]
presentava un quadro patologico multifattoriale in cui dominava la Pt_2 condizione cardiaca per cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con rivascolarizzazione miocardica in due distinte fasi (anno 2012 ed anno 2013) con applicazione di stents coronarici. Per la patologia cardiaca inoltre è documentato intervento chirurgico di protesizzazione aortica per voluminoso aneurisma dell'aorta discendente (aorta toracica) in data 14 dicembre 2018. Dalla documentazione medica si ricava anche che, nel corso dell'anno 2016, il fu sottoposto a Pt_1 resezione endoscopica di voluminosa neoformazione vescicale presso il reparto urologico dell di Castellammare di Stabia. Dalla cartella Controparte_6 clinica relativa al ricovero dal 2 gennaio all'11 gennaio 2016 si ricava altresì che la neoplasia era stata già individuata 4 anni prima ma l'intervento differito per la necessità di accertamenti cardiologici (cfr. anamnesi patologica prossima della succitata cartella clinica n. 18 del 2.1.2016).
............Così delineato il percorso clinico di è opportuno fare un Parte_2 breve riferimento ad alcuni elementi fondanti la metodologia dell'indagine medico- legale e la criteriologia del nesso di causalità tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Per consolidata dottrina la causa rappresenta una condizione necessaria e sufficiente, da sola, alla produzione di un evento che ne costituisce l'effetto mentre la concausa è necessaria ma, non è da sola sufficiente alla produzione dell'effetto, potendolo divenire se in concorso con altre circostanze. L'occasione o causa occasionale è una circostanza favorevole alla produzione dell'effetto ma di per sé assolutamente incapace di produrlo. La criteriologia medico-legale del messo di causalità si fonda su pilastri valutativi ben definibili. Nel caso di specie è dichiarato il riconoscimento previdenziale dell'esposizione all'inquinante ambientale amianto. La scarna documentazione sanitaria riporta per quanto concerne “l'organo bersaglio” ovvero l'apparato respiratorio i seguenti riferimenti 1) Esame spirometrico medico libero professionista 22.9.15 s. disventilatoria di tipo misto di grado moderato FVC48% del teorico FVE147% del teorico FEV1/FVC 73% 2) Angio TC torace centro privato 7.12.17 Dilatazione sacciforme dell'arco di circa 3,7 cm x 2 cm In corrispondenza del parenchima polmonare si documentano multiple aree a vetro smerigliato in presenza di diffuso ispessimento dell'interstizio peribroncovasale 3) Attestato 14.2.20 CP_7
Asma bronchiale ossigenoterapia con uso di bombole.....
La diagnosi che dette attestazioni consentono di formulare è pertanto un quadro disventilatorio di tipo misto di grado moderato con aspetti asmatici e aspetti per imaging sia di broncopatia ostruttiva (ipessimento peribroncbiale) sia di patologia interstiziale (patterns a “vetro smerigliato”). Ne deriva che nel caso di specie pur nei limiti (repetita iuvant) di una documentazione alquanto scarna è possibile ascrivere parte del quadro disventilatorio di tipo misto di grado moderato all'attività lavorativa svolta con esposizione ad inquinante amianto. Per quanto concerne poi la neoplasia vescicale esordita nel corso dell'anno 2012 e trattata (secondo i documenti medici esaminati) solo nel 2016 si tratta di patologia a genesi multifattoriale insorta in un soggetto con segni di vescica da sforzo per ipertrofia prostatica. Gli studi epidemiologici (anche recentissimi- 2023) escludono il rapporto causale diretto amianto-neoplasie vescicali in quanto fattori causali preponderanti e ben espressivi per la determinazione della malattia quali ad esempio il fumo di tabacco essendo limitata l'esposizione lavorativa a specifiche manipolazioni dell'industria chimica.
........
Infatti, la neoplasia vescicale risulta essere esordita clinicamente nel corso dell'anno 2012, allorquando aveva l'età di circa 75 anni. Si tratta Parte_2 di un'epoca della vita “tipica” (studi epidemiologici italiani specificano età superiore a 70 anni e netta prevalenza per il sesso maschile). Inoltre, nel caso di cui si tratta, è attestata la coesistenza di ipertrofia prostatica elemento causale di grande valore etiologico nel determinismo di una neoplasia vescicale (riferimento bibliografico ex plurimis: Medicine Volume 95 -fascicolo 18- Maggio 2016).
CONCLUSIONI ....... presentava un quadro polmonare di broncopneumopatia di Parte_2 tipo misto (ostruttivo-restrittivo) di moderata entità cui corrispondeva sia l'imaging relativo ad interstiziopatia peribronchiale sia a “vetro smerigliato” in lavoratore cui era stato riconosciuto il beneficio previdenziale per i soggetti espositi ad amianto. La vicenda clinica molto articolata e a carattere plurimenomativo;
si caratterizzava in primo luogo per una grave cardiopatia ischemico-ipertensiva in esiti di duplice procedura di rivascolarizzazione percutanea miocardica e di protesizzazione dell'aorta toracica discendente. Il quadro nosografico si caratterizzava infine per diabete mellito e esiti di resezione endoscopica della vescica per neoplasia papillare infiltrante. Sulla base dei documenti medici disponibili è possibile pertanto ascrivere alla dichiarata esposizione lavorativa all'inquinante amianto la seguente menomazione; • Sindrome disventilatoria di tipo restrittivo moderato associata a quadro di asma bronchiale cronico. Detta condizione è ascrivibile ad una percentuale di danno biologico nella misura del 25% secondo la “linee guida alla valutazione medico-legale del danno biologico in ambito civilistico SIMLA 2016” .
Infatti (pagine 437 - 440 opera citata) si legge Valutazione medico-legale : insufficienza respiratoria con VEMS maggiore del 30% e minore del 50% stima 25%
- 50%. Nel caso di specie la patologia va ascritta alla percentuale minima in quanto il deficit non è “restrittivo puro” ma, correlabile anche alla componente asmatica (sindrome respiratoria combinata restittiva-ostruttiva) con danno biologico ascrivibile al venticinque per cento (25%). ....
Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche coerentemente sviluppate sono integralmente condivise da questo giudicante.
I rilievi della convenuta, in merito alla insussistenza dell' efficacia causale non colgono del segno laddove mirano ad escludere l'efficacia causale dell'esposizione all'amianto. Difatti, “.... è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. civ., sez. lav.,
31.10.2018, n. 27952)
Può quindi ritenersi agevolmente, alla luce della letteratura scientifica fatta propria dalla Suprema Corte, che una concausa dell'evento, non esclude la causa professionale nella determinazione dell'evento laddove la sua consistenza sia documentata.
Orbene, avendo il lavoratore fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla CP_1
Alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la società convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto.
Si ricorda quanto costantemente affermato Come affermato dalla Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie”
(Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291).
Deve in proposito rilevarsi che già da tempo la Corte di legittimità ha evidenziato la necessità di adottare quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie, laddove non rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. : “Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.
L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).
Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., 23 agosto 2016, n. 17252).
Occorre quindi procedere alla quantificazione del danno biologico/dinamico- relazionale secondo le Tabelle di Milano, tenendo conto dell'età del defunto, per la riduzione dell'integrità psicofisica biologico/dinamico-relazionale, danno che risulta pari ad euro 94.024,00.
A riguardo si condividono i conteggi riportati dal ricorrente nelle ultime note scritte., non oggetto d specifica contestazione da parte della convenuta.
Dal quantum risarcitorio spettante secondo i parametri civilistici va decurtata la quota capitalizzata di danno biologico che sarebbe stata indennizzata dall' pari CP_2 ad euro 2.706,56 annui. In base alla tabella degli indici di capitalizzazione tale CP_2 quota annua va moltiplicata per l'indice 7,6161 (anni 80 del sig. per un Pt_1 valore capitalizzato pari ad euro 20.706,56 (2.706,56 x 7,6161 = 20.706,56 CP_2 euro).
Tale somma va dunque decurtata dal valore del danno non patrimoniale così come riportato nelle vigenti tabelle milanesi, ossia euro 94.024,00. Conseguentemente il danno differenziale spettante al sig. (quindi in via ereditaria Parte_2 all'odierno ricorrente è pari ad euro 94.024,00 – 20.613,43 = Parte_1
73.410,57 euro.
La somma di euro 73.410,57 è il danno non patrimoniale finale che la resistente
è tenuta a pagare in favore del ricorrente a titolo di danno Controparte_1 Pt_1 iure hereditatis.
In definitiva, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis va quantificata, all'attualità, in complessivi 73.410,57. Trattandosi di somma in moneta al valore già aggiornato, vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità (ossia dal 23.12.2015, data della diagnosi di “interstiziopatia diffusa e cardiomegalia” come da relazione medica allegata) sino all'effettivo soddisfo, con consequenziale condanna della società al pagamento della suddetta somma.
In ordine al risarcimento, richiesto iure proprio, dei danni così detti da perdita del rapporto parentale e da lesione del rapporto parentale, la giurisprudenza ha in piu' occasioni definito il danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di una persona deceduta a causa del fatto illecito altrui, delineandolo come "quel danno che va al di la' del crudo dolore che la morte in se' di una persona cara, tanto piu' se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere piu' godere della presenza e del rapporto con chi e' venuto meno e percio' nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettivita', sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter piu' fare cio' che per anni si e' fatto, nonche' nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018, Cass 2019, n. 28989).
L'esclusione della riconducibilità causale del quadro patologico sopravvenuto che ha portato al decesso alla nocività dell'ambiente di lavoro e pertanto alla responsabilità datoriale esclude la risarcibilità del danno da perdita parentale, assorbita ogni ulteriore questione.
Invero, il consulente ha evidenziato che il decedeva il 2 febbraio dell'anno Pt_1
2020 per cardiopatia ischemica, ritenendo ipotizzabile (in mancanza di elementi documentali specifici) che le condizioni generali evolvessero rapidamente in peius per innesto di un quadro emorragico non meglio specificabile in cardiopatico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto del ricorrente, n. q. di erede di al pagamento, della complessiva somma di € 73.410,57 Parte_2 per il danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento della suddetta somma, oltre accessori come in motivazione;
condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 6700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 6.3.25
Si comunichi.
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè