Art. 6. 1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all' articolo 32-bis del codice penale , per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 32- bis del codice penale :
"Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 32- bis del codice penale :
"Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".