Sentenza 20 dicembre 2018
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In fatto. 1. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto S.G. dal delitto di peculato perché il fatto non costituisce reato. All'imputato, nella qualità di pubblico ufficiale e, in particolare, di dirigente dell'Ufficio Unep presso il Tribunale di Parma, si contesta, nell'ambito della gestione del fondo spese dell'ufficio, ex art. 146, comma 2, d.P.R. n. 1229 del 15 dicembre 1959, destinato- secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia - all'acquisto di beni di cancelleria e applicativi software, di essersi appropriato della somma di 3.647,81 euro mediante tre bonifici a saldo di fatture emesse dall'avv. A.G. in ragione della prestazione …
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L'obbligo di soccorso in mare è previsto da una norma di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuta vigente direttamente nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 Cost., comma 1. Si tratta di un obbligo funzionale alla tutela di diritti fondamentali di tutte le persone. Assumono rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre 1994, ratificata con L. 2 dicembre 1994, n. 689, che, all'art. 98, comma 1, prevede che il comandante della nave deve prestare soccorso "a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita quanto più velocemente possibile", nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2018, n. 57765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57765 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OP AD nato in [...] e il 28 novembre 1957 avverso la sentenza del 21 giugno 2016 della CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Poerio ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria pronunziata dal Tribunale di Firenze il 3 dicembre 2013, accogliendo l'appello avanzato dal Pubblico ministero, ha affermato la responsabilità di OP AD per il delitto di ricettazione e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., lo ha condannato alla pena di giustizia, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto previsto dall'articolo 474 codice penale. Il tribunale aveva dichiarato l'inutilizzabilità del verbale di sequestro e la conseguente restituzione all'avente diritto dei capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti e posti sotto sequestro e aveva poi assolto l'imputato, rilevando l'assoluta carenza di prova in ordine alla contraffazione della merce detenuta dell'imputato. Nella sentenza impugnata la corte d'appello ha premesso che OP AM era stato trovato in possesso di un numero considerevole di capi di abbigliamento con marchi di noti brevetti, in relazione ai quali l'imputato non giustificava né il possesso, nè la provenienza,e che la contraffazione di una parte degli stessi è stata confermata da un teste e ha ritenuto, pertanto, dimostrati sia il reato di cui all'articolo 474 cod.pen., estinto per sopravvenuta prescrizione, sia la fattispecie attenuata del delitto di ricettazione.
2.Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione dell'articolo 606 comma uno lettera E per contrasto con l'articolo 6 della CEDU, in ragione della mancata rinnovazione nel giudizio di appello della prova dichiarativa assunta nel giudizio di primo grado, conclusosi con una assoluzione perché il fatto non sussiste. Premette il ricorrente che l'art.6 par. 3D della CEDU prevede il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e quelli a discarico e che, in caso di appello del pubblico ministero, il giudice non può emettere una sentenza di condanna, se non dopo aver provveduto al rinnovo dell'istruzione dibattimentale, attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni. Nel caso di specie la corte d'appello ha affermato che la deposizione del teste AN, consulente del P.M., dimostrerebbe la contraffazione di almeno uno dei marchi , quello della ditta NA. Di contro il giudice di primo grado aveva ritenuto questa deposizione di scarso valore probatorio, poiché il detto consulente del pubblico ministero non aveva mai visionato i capi di abbigliamento direttamente, ma solo attraverso riproduzioni fotografiche. Lamenta il ricorrente che tale deposizione non è stata rinnovata nel corso del processo di appello e pertanto la sentenza deve ritenersi affetta da vizio di motivazione per mancato rispetto del principio di colpevolezza al di là del ragionevole dubbio.
2.2 Violazione dell'articolo 606 cod.proc.pen. per vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello sarebbe basata su presunzioni che ledono il principio di non colpevolezza. Il ricorrente ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità la corte di appello, quando riforma totalmente la sentenza di primo grado, ha l'obbligo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di dimostrare con rigorosa analisi l'incompletezza o l'incoerenza della sentenza riformata. Nel caso in esame la motivazione sarebbe carente poiché la corte territoriale non prende posizione su uno degli elementi che avevano portato all'assoluzione dell'imputato e cioè là dichiarazione di intitilizzabilità del decreto di sequestro e la restituzione del corpo di reato all'imputato; sarebbe, inoltre, illogica poiché la corte territoriale ha affermato che la contraffazione dei marchi diversi da quelli NA sarebbe comprovata dall'assenza di documentazione che attesti la lecita commercializzazione, così operando un'inversione dell'onere della prova che costringe l'imputato a dimostrare l'originalità della merce.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i motivi di ricorso sono fondati e possono essere esaminati insieme.
2.La seconda doglianza chiama in causa innanzitutto i principi che questa Corte ha già da tempo elaborato in tema di motivazione rafforzata. Infatti, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce le carenze e le contraddizioni di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. i4/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]. Anche le Sezioni Unite di questa Corte (nella già citata sentenza del 2016, Dasgupta) hanno rilevato che «per effetto dei rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. adopera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (ex plurimis,Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013,dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869. 3.Inoltre, nel caso specifico in cui la reformatio in peius sia frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative, all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso AN c/ Moldavia, si è chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n.44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Tale principio è stato interpretato in maniera non assoluta, essendosi di volta in volta ravvisati alcuni contemperamenti, per esempio nel caso in cui il giudice d'appello fondi il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio (cfr. sez. 3 n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124) e sempre che dette prove siano decisive per l'affermazione di responsabilità (cfr. sez. 5 n. 25475de1 24/02/2015, Rv. 263903), precisandosi, altresì, che non può ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee,v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, (2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/0712014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944)» e che neppure «può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).
4.Tale necessaria premessa impone di concludere nel senso della non conformità della motivazione censurata ai canoni di giudizio sopra richiamati, poiché, dopo avere riportato una parte della sentenza di primo grado, ribalta il giudizio assolutorio, senza fornire alcuna argomentazione critica al riguardo. Nel caso in esame il tribunale è pervenuto ad assolvere l'imputato, pur esponendo che questi era stato trovato nel possesso di capi di abbigliamento, di cui non aveva fornito alcuna documentazione fiscale e contabile;
che il verbalizzante IO aveva ritenuto i capi di abbigliamento contraffatti e, costatando l'assenza di qualsivoglia documentazione fiscale e contabile a supporto del legittimo possesso, ne aveva disposto il sequestro, e che la teste AN aveva affermato che i capi recanti il marchio NA erano indiscutibilmente contraffatti;
dopo aver esposto le dette emergenze processuali la sentenza si limita ad affermare l'inutilizzabilità del decreto di sequestro, in quanto non ritualmente convalidato, e, apoditticannente, l'assenza di prove della contraffazione. Risulta evidente l'errore di diritto del primo giudice poiché la mancata convalida, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, non implica il venir meno del valore probatorio del relativo verbale, per cui i fatti in esso attestati possono legittimamente essere assunti come elementi indizianti a carico della persona sottoposta a indagini. (Fattispecie di mancata convalida di sequestro di un arma di cui l'indagato era stato trovato in possesso, venendo per questo arrestato). (Sez. 1, n. 346 del 24/01/1992 - dep. 09/03/1992, Tancredi, Rv. 18946501;Sez. 3, n. 3625 del 21/12/1998 - dep. 17/02/1999, Verrazzo L, Rv. 21252201). E senza dubbio la mancata convalida non può inficiare l'utilizzabilità e la rilevanza probatoria delle testimonianze assunte a dibattimento in merito alle caratteristiche dei beni sottoposti a sequestro ed esaminati, sia pure tramite fotografia. Nel caso in esame, però, la corte territoriale non ha preso in alcun modo posizione in merito alla utilizzabilità del verbale di sequestro e alla rilevanza probatoria e alla credibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte e ha fondato il giudizio di responsabilità in merito alla contraffazione dei capi di abbigliamento recanti marchi diversi da NA 'sulla circostanza che l'imputato non aveva fornito alcuna documentazione fiscale che attestasse la provenienza delle merci dal circuito lecito dei commerci, con un'affermazione in effetti non idonea a superare il giudizio assolutorio di primo grado e a supportare un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
5.In relazione al primo motivo di doglianza occorre rilevare che dalla motivazione della sentenza di primo grado - che, va ribadito, non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal primo giudice per pervenire al giudizio di assoluzione dell'imputato — sembra potersi desumere una valutazione di scarsa credibilità del tenore delle testimonianze rilevanti in merito alla ritenuta contraffazione, quelle dei testi IO EL e AN. Aderendo a questa ricostruzione dell'iter argomentativo del Tribunale, deve concludersi che ricorrono i presupposti per disporre obbligatoriamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex officio, poiché, anche se all'epoca della sentenza di secondo grado non era ancora intervenuta la modifica normativa introdotta con il comma tre bis dell'articolo 603 del codice di procedura, nel rispetto dei principi enunciati dalle S.U. (28.4.2016, Dasgupta, Rv.267487), il ribaltamento del giudizio di responsabilità deriva da una diversa valutazione di credibilità della prova dichiarativa ritenuta decisiva.
6.Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio che, previa rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, soddisfi i requisiti della motivazione rafforzata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di ap