Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3574 del 2023, proposto da
Unione Farmacisti Liguri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Andrea Stefanelli, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Biosense s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale);
- del decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale);
- nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito,
- del decreto del Direttore Generale n. 7967/2022 della Regione Liguria del 14 dicembre 2022 relativo al “ Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito;
e, in conseguenza, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di d.m. svolte a favore dell’amministrazione sanitaria regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, Unione Farmacisti Liguri s.p.a. (nel prosieguo anche semplicemente “UFL”) - società che negli anni 2015-2018, quando era in attività, forniva dispositivi medici a varie strutture sanitarie pubbliche ed ospedali, impugnava:
i) il decreto del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
ii) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, contenente le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
La società contestava tali provvedimenti nella parte in cui essi sostanzialmente prevedono che ciascuna regione e provincia autonoma ponga il superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2022, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% per l’anno 2015, al 45% per l’anno 2016, al 50% per l’anno 2017 e al 50% per l’anno 2018, con la conseguenza che ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale.
UFL impugnava, altresì, le determinazioni con cui la Regione Liguria provvedeva a determinare, anche a suo carico, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli oneri di ripiano derivanti del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativamente al quadriennio 2015-2018.
La ricorrente chiedeva, dunque, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente illegittimi, infondati in fatto e in diritto e lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della società, previa rimessione in via pregiudiziale degli atti alla Corte Costituzionale affinché questa dichiari l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’articolo 9- ter , commi 1, lett. b), 8 e 9 del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, nonché dell’articolo 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022 per violazione degli articoli 3, 9, 32, 41 e 97 della Costituzione italiana.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.l. 98/2011 e dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 - Omessa determinazione annuale dei superamenti dei tetti di spesa regionali - Mancato monitoraggio regionale dell’andamento di spesa per acquisto dispositivi medici;
Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990;
Difetto assoluto di motivazione;
Violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma 1, della Costituzione in riferimento agli artt. 16, 17 e 41 della Carta di Nizza;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste;
Falsità della causa;
II. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/96 e degli artt. 17 del d.l. n. 98/2011 e 9-ter del d.l. n. 78/2015 sotto altro profilo ;
III. Violazione di legge per violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 72, direttiva 2014/24 – Modifica delle condizioni economiche dei contratti di vendita con alterazione dell’equilibrio sinallagmatico – Violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione ex art. 30 del d.lgs. n. 30/2016;
IV. Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 97 della Costituzione;
Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;
Irragionevole retroattività della misura;
Violazione del legittimo affidamento;
Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione in riferimento alla direttiva 2006/112/CE.
V. Violazione di legge per violazione dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 conv. legge n. 111/2011 - Violazione del divieto di modifica a posteriori dei tetti di spesa pur in presenza dei dati di fabbisogni annuali di ogni singola pubblica amministrazione nonchè di ogni regione - Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere, illegittimità manifesta, difetto assoluto di motivazione;
VI. Illegittimità derivata;
Violazione dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Mancata partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Errato presupposto di fatto.
Successivamente UFL il 9 febbraio 2026 depositava in atti la ricevuta del pagamento da costei eseguito in relazione all’avversato provvedimento della Regione Liguria riguardante le annualità dal 2015 al 2018 in ragione dell’intervenuta adesione al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art.7 del decreto legge n. 95/2025.
Da ultimo le amministrazioni statali intimate si costituivano in giudizio con memoria di pura forma.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, il legale di parte ricorrente, nel confermare l’adesione della società al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, come convertito, dichiarava il venir meno dell’interesse della propria assistita ad una decisione nel merito del ricorso, invocando – atteso il pagamento eseguito - la cessazione della materia del contendere. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del gravame in relazione al non aver l’amministrazione locale attestato l’avvenuto effettivo versamento da parte di UFL della quota ridotta.
Il Collegio ritiene che - avendo la ricorrente evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l n. 95/2025, come convertito - il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dalla ricorrente in udienza, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7, l’avvenuto effettivo versamento da parte di UFL degli importi pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente è di per sé idonea, infatti, ad incidere unicamente sull’interesse alla decisione a detti ricorsi, così determinando, alla luce delle dichiarazioni ivi rese, per la società una causa di improcedibilità in parte qua del giudizio, che confluisce in una relativa pronuncia di tipo meramente processuale.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono comunque giusti motivi, attese le ragioni di definizione della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA AL, Presidente FF
LE IC, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IC | RI RA AL |
IL SEGRETARIO