Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.