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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 497/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano n. 21/2022, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate di Oristano, costituendosi in giudizio, ha auspicato l'inammissibilità o la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione extragiudiziale della controversia, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 497/2022 depositato il 05/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 1 e pubblicata il 11/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010300153 2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano n. 21/2022, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate di Oristano, costituendosi in giudizio, ha auspicato l'inammissibilità o la reiezione dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi.
Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute alla conciliazione extragiudiziale della controversia, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti sono addivenute alla conciliazione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.