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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1756 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PRESTIPINO VINCENZA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 25/08/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], e , Per_1 Per_2
nato a [...], il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. RAPPORTI PERSONALI I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque vorranno.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
MINORI I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa in S. Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita n. 403. In attesa di fare l'atto pubblico di cui si dirà appresso la sig.ra si trasferirà unitamente Pt_2
ai figli in tale immobile nel quale sarà, nel frattempo, domiciliata.
3. DIRITTO DI VISITA
Considerata l'età dei figli, si stabilisce che il padre potrà vedere e frequentare liberamente detti figli, previo accordo con gli stessi e con la madre, senza vincoli di calendario, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e ricreative.
4. PIANO GENITORIALE In caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario estratto dal più ampio piano genitoriale che, sottoscritto da entrambi i ricorrenti, si deposita unitamente al presente atto: - A weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20:00 - Due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00 - Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno -
Durante le vacanze natalizie e pasquali i periodi saranno equamente suddivisi tra i genitori e, ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con un genitore e la festività con l'altro. Nello specifico, con riferimento alle festività ed esattamente, al giorno di Natale, Capodanno e
Pasqua, i figli, ad anni alterni, trascorreranno l'intero giorno della vigilia con un genitore e l'intero giorno di festa con l'altro. Lo stesso dicasi per il lunedì di Pasqua che i figli trascorreranno interamente e ad anni alterni con ciascun genitore così come avverrà per l'intera giornata di Ferragosto. - Il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore i figli saranno con detto genitore per l'intera giornata e verranno riaccompagnati la mattina successiva. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori che li avranno mezza giornata ciascuno (la mattina ed il pomeriggio ad anni alterni). In tale caso il genitore che avrà il/la figlio/a pranzo lo/a dovrà riportare non oltre le ore 15:00 del pomeriggio. - Pur con la detta divisione, i genitori potranno accordarsi per festeggiare il compleanno dei figli insieme con la divisione delle relative spese in misura del 50%. - Il giorno del compleanno dei nonni materni e paterni nonchè degli zii materni e paterni, i figli trascorreranno mezza giornata con il relativo genitore della famiglia del festeggiato - In caso di malattia i figli resteranno a casa del genitore presso il quale si trovano fino alla completa guarigione, con diritto dell'altro di andarlo a visitare nel corso del giorno senza limiti di volte nè di orario.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI Il padre si impegna a corrispondere per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile di € 500,00
(cinquecento), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 5.
SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previo accordo sulla tipologia di spesa, salvo le spese urgenti che potranno essere anticipate dal genitore che vi ha provveduto con successivo rimborso della quota di competenza dell'altro, entro 30 giorni, previa esibizione del titolo di spesa. 6.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Con riferimento alla casa coniugale costituita dall'immobile sito in Furci Siculo, via S. Antonio, 19, attualmente di proprietà della sig.ra
[...]
per effetto di precedente donazione alla predetta da parte del sig. Parte_2 Pt_1
le parti concordano la revocazione consensuale della donazione di tale immobile e
[...]
la contestuale donazione dello stesso ai figli minori e , che pertanto avranno la Per_1 Per_2
nuda proprietà del bene, con riserva di usufrutto permanente in favore del padre sig. Pt_1
La sig.ra andrà a vivere con i figli nell'immobile sito in S. Teresa
[...] Parte_2
di Riva, via Regina Margherita n. 403, attualmente di proprietà della sig.ra Parte_3
come si dirà appresso.
7. TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Con il presente atto i coniugi concordano di effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari: a) I coniugi si impegnano a revocare la donazione dell'immobile ubicato in Furci Siculo, via S. Antonio, n. 19, in catasto al foglio 9, part. 1826, sub 1 (cat. C/2) e sub 2 (cat. A/2) con annesso fondo identificato al catasto al foglio 9, partt. 1897, 1899, 1901, 673 e 683, effettuata dal sig. Parte_1 in favore della sig.ra ed il sig. si impegna a donare Parte_2 Parte_1
contestualmente l'immobile ai figli minori e che avranno la nuda proprietà del Per_1 Per_2
bene, con riserva di usufrutto permanente in suo favore, con atto pubblico da stipularsi entro
60 giorni dall'omologazione della presente separazione. Per completezza si precisa che tale immobile è adibito a residenza familiare ad eccezione di una stanza adibita a B&B e a tale fine utilizzata. Entrambi i trasferimenti immobiliari verranno effettuati in esecuzione degli accordi di separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 e successive modifiche, avendo lo scopo di garantire il benessere dei figli, in conformità agli obblighi di mantenimento e cura previsti dalla legge. Il costo degli atti pubblici sarà sostenuto dalle parti in misura del 50% pro capite. b) La sig.ra zia del sig. Parte_3 Parte_1
donerà l'immobile di sua proprietà sito in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita n. 403, in catasto al foglio 10, part. 544, sub 5 e sub 6, con annesso fondo in catasto al foglio 10, part. 667 e 197, ai minori e , che avranno la nuda proprietà del bene, con riserva di Per_1 Per_2
usufrutto permanente in favore della madre sig.ra , con atto pubblico da Parte_2
stipularsi entro 60 giorni dall'omologazione della presente separazione. Il costo dell'atto pubblico sarà sostenuto dalle parti in misura del 50% pro capite. Entrambi i suddetti atti pubblici dovranno essere rogati contestualmente. In caso di mancata stipula dell'atto di cui alla lettera b) non si procederà alla stipula dell'atto di cui al punto a).
8. IMMOBILE
COMMERCIALE Il ricavato della vendita dell'immobile commerciale sito in Taormina, via
Bagnoli Croci n. 57, attualmente locato alla società "J&T di ED MA e AR RE
s.n.c." e in comproprietà tra i coniugi, in caso di perfezionamento della compravendita, verrà così suddiviso: € 50.000,00 (cinquantamila) alla sig.ra e la rimanente somma al sig. Pt_2
.
9. UNA TANTUM Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Parte_1
, a titolo di ristoro per il contributo fornito alla famiglia durante il Parte_2
matrimonio attraverso il lavoro domestico e di cura dei figli, la somma complessiva di €
50.000,00 (cinquantamila), dei quali € 15.000,00 (quindicimila) sono già stati corrisposti. Il residuo di € 35.000,00 (trentacinquemila) verrà versato dal dì 1/10/25 in rate semestrali ciascuna di € 5.000,00 (cinquemila) fino alla scadenza con facoltà del di saldare Pt_1
prima della scadenza convenuta e/o corrispondere rate semestrali di importo superiore a quello minimo concordato. 10. MUTUO COINTESTATO Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario (atto del dì 1/2/2016, Notaio rep. n. 1850, racc. n. 1455, del Persona_3 dì 1/2/2016 in essere con la “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.”, intestato a e , il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
si assume l'obbligo di pagarne le relative rate fino ad estinzione esonerando la sig.ra Parte_2
dal pagamento delle relative rate sia per intero che pro quota. 11. BENI PERSONALI
[...]
I coniugi avranno tempo sino all'omologazione della separazione per regolare ogni pendenza in ordine a regalie, vestiario e quant'altro al fine di evitare ulteriori contese e/o future regolamentazioni. 12. AUTOVETTURE L'autovettura Smart tg. ET923DP di proprietà della sig.ra ma in uso esclusivo al sig. rimarrà allo stesso in uso fino al Pt_2 Pt_1
compimento del 18esimo anno della figlia allorquando la proprietà del mezzo verrà Per_1
intestata alla detta figlia. Le parti, tuttavia, potranno accordarsi per vendere il mezzo prima del compimento del 18esimo anno della loro figlia. 13. DOCUMENTI DI ESPATRIO
Entrambi i genitori potranno richiedere e rinnovare i documenti di espatrio per i figli minori.
Ciascun genitore potrà portare i figli all'estero per viaggi e vacanze, previo preavviso all'altro genitore di almeno 7 giorni e comunicazione dell'itinerario e dei recapiti. 14. PASSAPORTO
I coniugi prestano vicendevolmente il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, di altri documenti necessari per l'espatrio e/o degli eventuali necessari visti”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FURCI SICULO di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
25/08/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1756 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PRESTIPINO VINCENZA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
26/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 25/08/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata a [...] il [...], e , Per_1 Per_2
nato a [...], il [...]; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1. RAPPORTI PERSONALI I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque vorranno.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
MINORI I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Per_2
affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa in S. Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita n. 403. In attesa di fare l'atto pubblico di cui si dirà appresso la sig.ra si trasferirà unitamente Pt_2
ai figli in tale immobile nel quale sarà, nel frattempo, domiciliata.
3. DIRITTO DI VISITA
Considerata l'età dei figli, si stabilisce che il padre potrà vedere e frequentare liberamente detti figli, previo accordo con gli stessi e con la madre, senza vincoli di calendario, nel rispetto delle loro esigenze scolastiche e ricreative.
4. PIANO GENITORIALE In caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario estratto dal più ampio piano genitoriale che, sottoscritto da entrambi i ricorrenti, si deposita unitamente al presente atto: - A weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20:00 - Due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00 - Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno -
Durante le vacanze natalizie e pasquali i periodi saranno equamente suddivisi tra i genitori e, ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con un genitore e la festività con l'altro. Nello specifico, con riferimento alle festività ed esattamente, al giorno di Natale, Capodanno e
Pasqua, i figli, ad anni alterni, trascorreranno l'intero giorno della vigilia con un genitore e l'intero giorno di festa con l'altro. Lo stesso dicasi per il lunedì di Pasqua che i figli trascorreranno interamente e ad anni alterni con ciascun genitore così come avverrà per l'intera giornata di Ferragosto. - Il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore i figli saranno con detto genitore per l'intera giornata e verranno riaccompagnati la mattina successiva. I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno e del loro onomastico con entrambi i genitori che li avranno mezza giornata ciascuno (la mattina ed il pomeriggio ad anni alterni). In tale caso il genitore che avrà il/la figlio/a pranzo lo/a dovrà riportare non oltre le ore 15:00 del pomeriggio. - Pur con la detta divisione, i genitori potranno accordarsi per festeggiare il compleanno dei figli insieme con la divisione delle relative spese in misura del 50%. - Il giorno del compleanno dei nonni materni e paterni nonchè degli zii materni e paterni, i figli trascorreranno mezza giornata con il relativo genitore della famiglia del festeggiato - In caso di malattia i figli resteranno a casa del genitore presso il quale si trovano fino alla completa guarigione, con diritto dell'altro di andarlo a visitare nel corso del giorno senza limiti di volte nè di orario.
4. MANTENIMENTO DEI FIGLI Il padre si impegna a corrispondere per il mantenimento dei figli minori un assegno mensile di € 500,00
(cinquecento), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 5.
SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previo accordo sulla tipologia di spesa, salvo le spese urgenti che potranno essere anticipate dal genitore che vi ha provveduto con successivo rimborso della quota di competenza dell'altro, entro 30 giorni, previa esibizione del titolo di spesa. 6.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE Con riferimento alla casa coniugale costituita dall'immobile sito in Furci Siculo, via S. Antonio, 19, attualmente di proprietà della sig.ra
[...]
per effetto di precedente donazione alla predetta da parte del sig. Parte_2 Pt_1
le parti concordano la revocazione consensuale della donazione di tale immobile e
[...]
la contestuale donazione dello stesso ai figli minori e , che pertanto avranno la Per_1 Per_2
nuda proprietà del bene, con riserva di usufrutto permanente in favore del padre sig. Pt_1
La sig.ra andrà a vivere con i figli nell'immobile sito in S. Teresa
[...] Parte_2
di Riva, via Regina Margherita n. 403, attualmente di proprietà della sig.ra Parte_3
come si dirà appresso.
7. TRASFERIMENTI IMMOBILIARI Con il presente atto i coniugi concordano di effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari: a) I coniugi si impegnano a revocare la donazione dell'immobile ubicato in Furci Siculo, via S. Antonio, n. 19, in catasto al foglio 9, part. 1826, sub 1 (cat. C/2) e sub 2 (cat. A/2) con annesso fondo identificato al catasto al foglio 9, partt. 1897, 1899, 1901, 673 e 683, effettuata dal sig. Parte_1 in favore della sig.ra ed il sig. si impegna a donare Parte_2 Parte_1
contestualmente l'immobile ai figli minori e che avranno la nuda proprietà del Per_1 Per_2
bene, con riserva di usufrutto permanente in suo favore, con atto pubblico da stipularsi entro
60 giorni dall'omologazione della presente separazione. Per completezza si precisa che tale immobile è adibito a residenza familiare ad eccezione di una stanza adibita a B&B e a tale fine utilizzata. Entrambi i trasferimenti immobiliari verranno effettuati in esecuzione degli accordi di separazione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 e successive modifiche, avendo lo scopo di garantire il benessere dei figli, in conformità agli obblighi di mantenimento e cura previsti dalla legge. Il costo degli atti pubblici sarà sostenuto dalle parti in misura del 50% pro capite. b) La sig.ra zia del sig. Parte_3 Parte_1
donerà l'immobile di sua proprietà sito in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita n. 403, in catasto al foglio 10, part. 544, sub 5 e sub 6, con annesso fondo in catasto al foglio 10, part. 667 e 197, ai minori e , che avranno la nuda proprietà del bene, con riserva di Per_1 Per_2
usufrutto permanente in favore della madre sig.ra , con atto pubblico da Parte_2
stipularsi entro 60 giorni dall'omologazione della presente separazione. Il costo dell'atto pubblico sarà sostenuto dalle parti in misura del 50% pro capite. Entrambi i suddetti atti pubblici dovranno essere rogati contestualmente. In caso di mancata stipula dell'atto di cui alla lettera b) non si procederà alla stipula dell'atto di cui al punto a).
8. IMMOBILE
COMMERCIALE Il ricavato della vendita dell'immobile commerciale sito in Taormina, via
Bagnoli Croci n. 57, attualmente locato alla società "J&T di ED MA e AR RE
s.n.c." e in comproprietà tra i coniugi, in caso di perfezionamento della compravendita, verrà così suddiviso: € 50.000,00 (cinquantamila) alla sig.ra e la rimanente somma al sig. Pt_2
.
9. UNA TANTUM Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Parte_1
, a titolo di ristoro per il contributo fornito alla famiglia durante il Parte_2
matrimonio attraverso il lavoro domestico e di cura dei figli, la somma complessiva di €
50.000,00 (cinquantamila), dei quali € 15.000,00 (quindicimila) sono già stati corrisposti. Il residuo di € 35.000,00 (trentacinquemila) verrà versato dal dì 1/10/25 in rate semestrali ciascuna di € 5.000,00 (cinquemila) fino alla scadenza con facoltà del di saldare Pt_1
prima della scadenza convenuta e/o corrispondere rate semestrali di importo superiore a quello minimo concordato. 10. MUTUO COINTESTATO Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario (atto del dì 1/2/2016, Notaio rep. n. 1850, racc. n. 1455, del Persona_3 dì 1/2/2016 in essere con la “Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.”, intestato a e , il sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_1
si assume l'obbligo di pagarne le relative rate fino ad estinzione esonerando la sig.ra Parte_2
dal pagamento delle relative rate sia per intero che pro quota. 11. BENI PERSONALI
[...]
I coniugi avranno tempo sino all'omologazione della separazione per regolare ogni pendenza in ordine a regalie, vestiario e quant'altro al fine di evitare ulteriori contese e/o future regolamentazioni. 12. AUTOVETTURE L'autovettura Smart tg. ET923DP di proprietà della sig.ra ma in uso esclusivo al sig. rimarrà allo stesso in uso fino al Pt_2 Pt_1
compimento del 18esimo anno della figlia allorquando la proprietà del mezzo verrà Per_1
intestata alla detta figlia. Le parti, tuttavia, potranno accordarsi per vendere il mezzo prima del compimento del 18esimo anno della loro figlia. 13. DOCUMENTI DI ESPATRIO
Entrambi i genitori potranno richiedere e rinnovare i documenti di espatrio per i figli minori.
Ciascun genitore potrà portare i figli all'estero per viaggi e vacanze, previo preavviso all'altro genitore di almeno 7 giorni e comunicazione dell'itinerario e dei recapiti. 14. PASSAPORTO
I coniugi prestano vicendevolmente il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, di altri documenti necessari per l'espatrio e/o degli eventuali necessari visti”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FURCI SICULO di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
25/08/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.