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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/09/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1552/2024 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b. come da procura alle liti allegata al ricorso;
- parte ricorrente -
Contro
:
, , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott.
Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'
[...]
, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4. Controparte_3
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
PER PARTE RICORRENTE:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con
conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di
cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; ACCERTARE E DICHIARARE il
diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in
Cont virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle
ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente
dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss.
2015/16 e 2017/18, per complessivi € 1.081,32 ovvero al pagamento della maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. - IN VIA ISTRUTTORIA in
caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la
richiesta di ammissione di C.T.U. contabile;
IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni
resistenti ovvero all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210/213 c.p.c., l'esibizione di
documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed
onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu
qualora versato.”
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: Applicare la prescrizione quinquennale
Rigettare il ricorso avversario per le altre istanze perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, il signor ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per le
- 2 - Tribunale di Treviso
ferie maturate e non godute nel corso di plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il . Controparte_1
In particolare, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato durante l'anno scolastico 2015/2016, dal 15/12/2015 al 30/06/2016, presso l'I.C. di
Cornuda, e durante l'anno scolastico 2017/2018, dal 05/10/2017 al 30/06/2018, presso l'I.C. di Loria
e Castello di Godego.
A sostegno della domanda, ha dedotto l'illegittimità della prassi con cui l'amministrazione scolastica considera il personale docente precario in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in assenza di una formale e preventiva informazione sulla necessità di fruire delle ferie e sulle conseguenze del mancato godimento, allegando la violazione della normativa europea
(Direttiva 2003/88/CE) e dei principi elaborati in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e dalla Corte di Cassazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , il quale ha eccepito in Controparte_1
via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
L'amministrazione resistente ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, rilevando come la normativa nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, imponga la fruizione delle ferie da parte del personale docente durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ha
inoltre argomentato che la chiarezza della normativa italiana esclude la necessità di un ulteriore onere informativo a carico del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti,
ponendo così a carico del lavoratore l'onere di provare di essere stato impossibilitato a fruire delle ferie per documentate esigenze di servizio.
La causa, stante il suo carattere documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e decisa nei termini di seguito esposti.
- 3 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, risarcitoria e retributiva, conseguentemente ritenendo, in ragione di tale duplice natura, “…prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la
più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale” (cfr. Cass., Sez. L., sent. n.
3021/2020).
Essendo il ricorso stato notificato in data 08/11/2024 per crediti maturati al termine degli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018, il suddetto termine non può ritenersi spirato.
Nel merito, la domanda del ricorrente è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito espressi.
La questione di fondo della presente decisione verte sull'interpretazione della normativa relativa alle ferie del personale docente e sul conseguente onere della prova. La giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. L, n. 15258/2024) è consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere
di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate”. Tale principio assume rilievo decisivo quando la legge stessa individua specifici periodi destinati alla fruizione delle ferie.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 1,
comma 54, della legge n. 228/2012, il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di
istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative”.
- 4 - Tribunale di Treviso
Tale norma, applicabile a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ha introdotto una disciplina speciale e unitaria per tutto il personale docente, superando e disapplicando, a far data dal 1°
settembre 2013, le precedenti e più favorevoli clausole contrattuali previste per i docenti a tempo determinato (come l'art. 19 del CCNL 2006/2009).
Il tenore letterale della norma, attraverso l'uso del modo indicativo presente (“fruisce”), esprime la chiara volontà del legislatore di destinare ex lege tali periodi (quali le vacanze natalizie e pasquali)
al godimento delle ferie.
Ciò fonda una presunzione di fruizione, che non richiede l'attivazione del tradizionale meccanismo di domanda e autorizzazione, in quanto la collocazione temporale del riposo è già definita dalla fonte primaria. In un tale contesto, incombe sul lavoratore che neghi tale fruizione l'onere di fornire la prova contraria, e cioè di aver effettivamente prestato servizio in detti giorni su specifica richiesta dell'amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in tal senso, né l'ha specificamente allegato.
Pertanto, deve ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascun anno di riferimento, egli abbia regolarmente fruito delle ferie e, per tali giorni, non abbia maturato alcun diritto all'indennità sostitutiva.
È fondamentale, a questo punto, operare una netta distinzione tra i giorni di sospensione delle lezioni (quali, essenzialmente, le vacanze natalizie e pasquali) e il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, dovendosi rimarcare che tale ultimo periodo non può essere ricompreso nella nozione di sospensione, in quanto appare evidentemente illogico parlare di sospensione di un'attività (le lezioni) che, in realtà, è già terminata.
Inoltre, la stessa norma (art. 1, co. 54, L. 228/2012) che impone la fruizione automatica delle ferie esclude espressamente da tale regime i giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, attività che, di norma, si collocano proprio nel periodo successivo al termine
- 5 - Tribunale di Treviso
delle lezioni. In tale periodo, il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie, ma rimane in servizio e a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento che non consistono nella didattica frontale.
Di conseguenza, per essere considerato in ferie in questo specifico periodo, è necessaria una sua esplicita richiesta. Al contrario, per i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario regionale, vige l'automatismo legale sopra descritto, con la conseguente presunzione di fruizione del riposo.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a una generica allegazione, sostenendo di essere rimasta a disposizione, senza tuttavia specificare né provare quali mansioni avrebbe svolto, né se tali attività siano state richieste dal dirigente scolastico proprio nei giorni di sospensione delle lezioni. Tale generica affermazione non è idonea a superare la presunzione legale di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione.
La domanda attorea risulta quindi fondata unicamente con riguardo ai giorni di ferie che residuano una volta decurtati, dal totale maturato, i suddetti periodi di fruizione automatica.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012,
autorizza infatti espressamente la monetizzazione, proprio con specifico ed esclusivo riguardo al personale docente a tempo determinato, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La pretesa del ricorrente, tuttavia, includeva anche i 4 giorni di riposo per le festività soppresse per ciascun anno scolastico, pretesa che appare infondata e non può essere condivisa.
La disciplina di tali riposi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 937/1977 e nell'art. 14 del CCNL
2006/2009, è radicalmente diversa da quella delle ferie, essendo ivi previsto che tali giornate di riposo siano fruite “a richiesta degli interessati”, tenendo conto delle esigenze di servizio. Manca,
quindi, quell'automatismo di fruizione che caratterizza le ferie.
- 6 - Tribunale di Treviso
Tale rilievo riflette la diversa natura di tali istituti: infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, le giornate di riposo in esame hanno un fondamento diverso, perché
correlate a determinate festività civili e religiose. Esse non hanno quindi una funzione compensativa della prestazione lavorativa, ma piuttosto sostitutiva di solennità non più attualmente previste.
Tale diversa natura giustifica un regime giuridico differente e meno garantito, laddove le festività
soppresse rappresentano un beneficio aggiuntivo, non coperto dalla protezione rafforzata del diritto europeo, per il quale è legittima la previsione contrattuale che ne impone la fruizione entro l'anno scolastico di riferimento, a pena di decadenza in assenza di una specifica richiesta.
La direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo per festività soppresse, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio, pertanto, che la tutela minima di quattro settimane di ferie garantita dal diritto dell'Unione (Direttiva 2003/88/CE) non si estenda a questi particolari giorni di riposo aggiuntivi,
che rimangono disciplinati esclusivamente dalla normativa interna.
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene che il calcolo dell'indennità effettivamente spettante a parte ricorrente debba essere effettuato escludendo le festività soppresse e, conseguentemente,
determinato come segue:
per l'a.s. 2015/2016, a fronte di 13,75 giorni di ferie maturate, detratti gli 11 giorni di sospensione delle lezioni, residuano 2,75 giorni da monetizzare;
per l'a.s. 2017/2018, a fronte di 19,58 giorni di ferie maturate, detratti gli 11 giorni di sospensione delle lezioni, residuano 8,58 giorni da monetizzare.
- 7 - Tribunale di Treviso
Sulla base di una retribuzione giornaliera lorda di € 55,94 (dato non contestato), l'importo dovuto è
pari a (2,75+8,58=11,33 x 55,94=) € 633,80, oltre interessi legali.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti eccedenti i periodi di sospensione delle lezioni per gli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere al ricorrente la somma di € 633,80, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 20/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 8 -
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1552/2024 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b. come da procura alle liti allegata al ricorso;
- parte ricorrente -
Contro
:
, , Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Direttore Generale pro-tempore Controparte_3
dell' , rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_2
comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv. Stefano Rozza e dal Dott.
Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'
[...]
, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4. Controparte_3
- parte resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
PER PARTE RICORRENTE:
“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con
conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di
cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n.
1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; ACCERTARE E DICHIARARE il
diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in
Cont virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle
ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente
dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss.
2015/16 e 2017/18, per complessivi € 1.081,32 ovvero al pagamento della maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. - IN VIA ISTRUTTORIA in
caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la
richiesta di ammissione di C.T.U. contabile;
IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni
resistenti ovvero all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210/213 c.p.c., l'esibizione di
documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed
onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu
qualora versato.”
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale: Applicare la prescrizione quinquennale
Rigettare il ricorso avversario per le altre istanze perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/11/2024, il signor ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per le
- 2 - Tribunale di Treviso
ferie maturate e non godute nel corso di plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il . Controparte_1
In particolare, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato durante l'anno scolastico 2015/2016, dal 15/12/2015 al 30/06/2016, presso l'I.C. di
Cornuda, e durante l'anno scolastico 2017/2018, dal 05/10/2017 al 30/06/2018, presso l'I.C. di Loria
e Castello di Godego.
A sostegno della domanda, ha dedotto l'illegittimità della prassi con cui l'amministrazione scolastica considera il personale docente precario in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, in assenza di una formale e preventiva informazione sulla necessità di fruire delle ferie e sulle conseguenze del mancato godimento, allegando la violazione della normativa europea
(Direttiva 2003/88/CE) e dei principi elaborati in materia dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e dalla Corte di Cassazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , il quale ha eccepito in Controparte_1
via preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
L'amministrazione resistente ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, rilevando come la normativa nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, imponga la fruizione delle ferie da parte del personale docente durante i periodi di sospensione delle lezioni. Ha
inoltre argomentato che la chiarezza della normativa italiana esclude la necessità di un ulteriore onere informativo a carico del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti,
ponendo così a carico del lavoratore l'onere di provare di essere stato impossibilitato a fruire delle ferie per documentate esigenze di servizio.
La causa, stante il suo carattere documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e decisa nei termini di seguito esposti.
- 3 - Tribunale di Treviso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute una natura mista, risarcitoria e retributiva, conseguentemente ritenendo, in ragione di tale duplice natura, “…prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” a cui deve essere “assicurata la
più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale” (cfr. Cass., Sez. L., sent. n.
3021/2020).
Essendo il ricorso stato notificato in data 08/11/2024 per crediti maturati al termine degli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018, il suddetto termine non può ritenersi spirato.
Nel merito, la domanda del ricorrente è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e nei termini di seguito espressi.
La questione di fondo della presente decisione verte sull'interpretazione della normativa relativa alle ferie del personale docente e sul conseguente onere della prova. La giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. L, n. 15258/2024) è consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in
giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere
di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate”. Tale principio assume rilievo decisivo quando la legge stessa individua specifici periodi destinati alla fruizione delle ferie.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 1,
comma 54, della legge n. 228/2012, il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di
istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative”.
- 4 - Tribunale di Treviso
Tale norma, applicabile a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ha introdotto una disciplina speciale e unitaria per tutto il personale docente, superando e disapplicando, a far data dal 1°
settembre 2013, le precedenti e più favorevoli clausole contrattuali previste per i docenti a tempo determinato (come l'art. 19 del CCNL 2006/2009).
Il tenore letterale della norma, attraverso l'uso del modo indicativo presente (“fruisce”), esprime la chiara volontà del legislatore di destinare ex lege tali periodi (quali le vacanze natalizie e pasquali)
al godimento delle ferie.
Ciò fonda una presunzione di fruizione, che non richiede l'attivazione del tradizionale meccanismo di domanda e autorizzazione, in quanto la collocazione temporale del riposo è già definita dalla fonte primaria. In un tale contesto, incombe sul lavoratore che neghi tale fruizione l'onere di fornire la prova contraria, e cioè di aver effettivamente prestato servizio in detti giorni su specifica richiesta dell'amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in tal senso, né l'ha specificamente allegato.
Pertanto, deve ritenersi che, nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascun anno di riferimento, egli abbia regolarmente fruito delle ferie e, per tali giorni, non abbia maturato alcun diritto all'indennità sostitutiva.
È fondamentale, a questo punto, operare una netta distinzione tra i giorni di sospensione delle lezioni (quali, essenzialmente, le vacanze natalizie e pasquali) e il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, dovendosi rimarcare che tale ultimo periodo non può essere ricompreso nella nozione di sospensione, in quanto appare evidentemente illogico parlare di sospensione di un'attività (le lezioni) che, in realtà, è già terminata.
Inoltre, la stessa norma (art. 1, co. 54, L. 228/2012) che impone la fruizione automatica delle ferie esclude espressamente da tale regime i giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, attività che, di norma, si collocano proprio nel periodo successivo al termine
- 5 - Tribunale di Treviso
delle lezioni. In tale periodo, il docente non può essere considerato automaticamente collocato in ferie, ma rimane in servizio e a disposizione dell'Amministrazione per l'espletamento di tutte le attività funzionali all'insegnamento che non consistono nella didattica frontale.
Di conseguenza, per essere considerato in ferie in questo specifico periodo, è necessaria una sua esplicita richiesta. Al contrario, per i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario regionale, vige l'automatismo legale sopra descritto, con la conseguente presunzione di fruizione del riposo.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a una generica allegazione, sostenendo di essere rimasta a disposizione, senza tuttavia specificare né provare quali mansioni avrebbe svolto, né se tali attività siano state richieste dal dirigente scolastico proprio nei giorni di sospensione delle lezioni. Tale generica affermazione non è idonea a superare la presunzione legale di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione.
La domanda attorea risulta quindi fondata unicamente con riguardo ai giorni di ferie che residuano una volta decurtati, dal totale maturato, i suddetti periodi di fruizione automatica.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012,
autorizza infatti espressamente la monetizzazione, proprio con specifico ed esclusivo riguardo al personale docente a tempo determinato, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La pretesa del ricorrente, tuttavia, includeva anche i 4 giorni di riposo per le festività soppresse per ciascun anno scolastico, pretesa che appare infondata e non può essere condivisa.
La disciplina di tali riposi, contenuta nell'art. 1 della legge n. 937/1977 e nell'art. 14 del CCNL
2006/2009, è radicalmente diversa da quella delle ferie, essendo ivi previsto che tali giornate di riposo siano fruite “a richiesta degli interessati”, tenendo conto delle esigenze di servizio. Manca,
quindi, quell'automatismo di fruizione che caratterizza le ferie.
- 6 - Tribunale di Treviso
Tale rilievo riflette la diversa natura di tali istituti: infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e tutelato a livello costituzionale e sovranazionale, le giornate di riposo in esame hanno un fondamento diverso, perché
correlate a determinate festività civili e religiose. Esse non hanno quindi una funzione compensativa della prestazione lavorativa, ma piuttosto sostitutiva di solennità non più attualmente previste.
Tale diversa natura giustifica un regime giuridico differente e meno garantito, laddove le festività
soppresse rappresentano un beneficio aggiuntivo, non coperto dalla protezione rafforzata del diritto europeo, per il quale è legittima la previsione contrattuale che ne impone la fruizione entro l'anno scolastico di riferimento, a pena di decadenza in assenza di una specifica richiesta.
La direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo per festività soppresse, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio, pertanto, che la tutela minima di quattro settimane di ferie garantita dal diritto dell'Unione (Direttiva 2003/88/CE) non si estenda a questi particolari giorni di riposo aggiuntivi,
che rimangono disciplinati esclusivamente dalla normativa interna.
In ragione di quanto appena esposto, si ritiene che il calcolo dell'indennità effettivamente spettante a parte ricorrente debba essere effettuato escludendo le festività soppresse e, conseguentemente,
determinato come segue:
per l'a.s. 2015/2016, a fronte di 13,75 giorni di ferie maturate, detratti gli 11 giorni di sospensione delle lezioni, residuano 2,75 giorni da monetizzare;
per l'a.s. 2017/2018, a fronte di 19,58 giorni di ferie maturate, detratti gli 11 giorni di sospensione delle lezioni, residuano 8,58 giorni da monetizzare.
- 7 - Tribunale di Treviso
Sulla base di una retribuzione giornaliera lorda di € 55,94 (dato non contestato), l'importo dovuto è
pari a (2,75+8,58=11,33 x 55,94=) € 633,80, oltre interessi legali.
Alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e non goduti eccedenti i periodi di sospensione delle lezioni per gli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere al ricorrente la somma di € 633,80, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Treviso, 20/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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