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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 350/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da Pt_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente a
[...] C.F._1
San Salvo alla via San Sebastiano n. 5, (C.F.: Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
San Sebastiano n. 5 e (C.F.: ), nata il Parte_3 C.F._3
14.02.1973 a Termoli e residente in [...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che le spese legali debbano essere poste a carico di parte ricorrente, seppure nei limiti stabiliti dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c., non avendo la stessa reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), per complessivi € 1.170,00, da decurtare del 20%, per le ragioni su esposte ed in omaggio alla indicata normativa di riferimento;
ritenuto, infine, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico di parte ricorrente;
OMOLOGA
l'accertamento NEGATIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
21/11/1988, n. 508;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese della procedura, che liquida in € 936,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%),
IVA e CPA se dovuti;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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DECRETO DI OMOLOGA ATP
N. R.G. 350/2024
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca;
esaminati gli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. introdotto da Pt_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente a
[...] C.F._1
San Salvo alla via San Sebastiano n. 5, (C.F.: Parte_2
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
San Sebastiano n. 5 e (C.F.: ), nata il Parte_3 C.F._3
14.02.1973 a Termoli e residente in [...], nei confronti dell' ; CP_1
dato atto che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
dato atto, altresì, che nel termine assegnato di trenta giorni non sono pervenute contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; tenuto conto che la definitività dell'accertamento, reso obbligatorio dalla legge, impone che si provveda anche sulle spese di lite del procedimento;
ritenuto, a tal fine, che le spese legali debbano essere poste a carico di parte ricorrente, seppure nei limiti stabiliti dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c., non avendo la stessa reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; ritenuto altresì che il tenore delle questioni giuridiche trattate renda opportuna la liquidazione di queste secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (calcolate secondo i parametri di cui alla Tabella 9
“Procedimenti di istruzione preventiva”, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), per complessivi € 1.170,00, da decurtare del 20%, per le ragioni su esposte ed in omaggio alla indicata normativa di riferimento;
ritenuto, infine, che le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto, vadano poste definitivamente a carico di parte ricorrente;
OMOLOGA
l'accertamento NEGATIVO del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione di CTU: indennità di accompagnamento ex art. 1 L.
21/11/1988, n. 508;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese della procedura, che liquida in € 936,00, oltre spese generali (rimborso forfettario 15%),
IVA e CPA se dovuti;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Vasto, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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