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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 604/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.07.2025, vertente
TRA
e lettivamente domiciliati in Roma Via Lattanzio n. Parte_1 Parte_2
27, presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che li rappresenta e difende in forza di procura in cale all'atto di citazione per revocazione.
ATTORI IN REVOCAZIONE
E in persona del Controparte_1 procuratore speciale dott. , elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Controparte_2
Francesco Paolo Tosti n. 96, presso e nello studio dell'avv. Paolo Arquilla che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
e per essa la procuratrice speciale Controparte_3 CP_4 Parte_3
qui rappresentata da in persona del dott.
[...] Controparte_5 elettivamente domiciliata in Roma, Via Via Giuseppe Palumbo 12, Controparte_6 presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Albanese Ginammi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
CONVENUTE IN REVOCAZIONE E NEI CONFRONTI DI
e n persona del legale rappresentante pro CP_7 Controparte_8 tempore.
CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 comma 1 n 1 c.p.c. della sentenza n. 900/2022 della
Corte di appello di L'Aquila.
CONCLUSIONI:
Per gli attori in revocazione:
“in via cautelare:
-Ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione della sentenza n.
900/2022 Sez. Unica Civile, R.G. n. 748/2027 emessa da questa Corte in data 22-06-2022 ed apposta da formula esecutiva in data 16-11-22, poiché la sua esecuzione arrecherebbe un danno grave ed irreparabile agli odierni attori e per tutti i esplicitati nel presente atto;
in via principale:
- previo accertamento del dolo della controparte, revocare la sentenza n. 900/2022 Sez.
Unica Civile, R.G. n. 748/2027 emessa da questa Corte in data 22-06-2022 ed apposta da formula esecutiva in data 16-11-22, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 1 co. proc. civ. per
“dolo” della controparte per tutti i esplicitati nel presente atto, con annessa e conseguente statuizione nel merito;
- per l'effetto, nel merito dichiarare che i Sigg.ri nulla devono Parte_1 Parte_2 alla e/o ad e per l'effetto siano da restituire le somme incassate a CP_1 CP_3 tale titolo, oltre interessi dalla data dell'incasso ad oggi;
- condannare, altresì, le parti convenute, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale - nella misura indicata in premessa - che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31-12-2012), Iva e Cpa, secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio.
In via subordinata: in caso di rigetto, anche parziale della presente domanda, si chiede compensarsi integralmente le spese di lite.”
Per la convenuta in revocazione CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di l'Aquila, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezioni:
a) rigettare l'istanza di sospensione, proposta, in via cautelare, da e Parte_1 Parte_2 della esecuzione della sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n. 900/2022
[...] pubblicata il 22.06.2022, RG n. 748/2017 rep. n.884/2022 del 22-06-2022, perché assolutamente carente dei requisiti di legge;
b) rigettare la domanda di revocazione ex art.395, comma 1. N.1 e ss c.p.c. della sentenza
n.900/2022 R.G. 748/2017 della Corte di Appello di l'Aquila per dolo della parte, proposta dal perché improcedibile, inammissibile e comunque Controparte_9 infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n 900/2022, sez. unica civile R.G. n. 748/2017 pubblicata il 22/06/2022.
c) rigettare tutte le altre domande proposte dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
d) Condannare, altresì le parti convenute al risarcimento di tutti i danni in favore di CP_1
ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta secondo Giustizia.”.
[...]
Per la convenuta in revocazione Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettare la richiesta cautelare e la domanda perché improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Condannare le parti convenute al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
Con vittoria di spese e Compensi di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. All'esito del procedimento di appello n. 900/2022 R.G.C. -vertente tra gli appellanti
[...] ontro incorporante Controparte_8 CP_7 Parte_1 Parte_2 CP_1
con l'intervento di (e per essa la CP_10 Controparte_3 Controparte_11
rappresentata da - la Corte di Appello di L'Aquila con
[...] Controparte_5 sentenza n. 900/2022 ha così statuito: “- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti al pagamento in favore della della somma di euro 361.149,07, oltre interessi CP_1 convenzionali dal 01 luglio 2012; - Compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio;
- Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido”.
1.1. La Corte ha dato preliminarmente atto: - che nell'ambito del giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di (oggi dell'importo di CP_10 CP_1
€ 424.073,01 oltre interessi convenzionali e spese di procedura;
- che a sostegno dell'opposizione gli opponenti (la società quale debitore principale e le persone fisiche quali fideiussori) avevano dedotto: la nullità delle clausole di determinazione degli interessi legali, con conseguente debenza dei soli interessi legali o degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB;
la non debenza della capitalizzazione degli interessi passivi;
la non debenza della commissione di massimo scoperto;
l'illegittimità del sistema delle valute;
la usurarietà degli interessi applicati;
- l'estinzione ex art. 1957 c.c. dell'obbligazione fideiussoria;
- che nel corso del giudizio si era costituita la quale incorporante la Controparte_1 CP_10 contestando l'opposizione; - che il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione (in particolare ritenendo nulla la clausola del 1994 contenente previsione di capitalizzazione trimestrale, la cui applicazione doveva ritenersi legittima a far data dall'adeguamento della banca alle prescrizioni della delibera Cicr del 2000), aveva revocato il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti al pagamento dell'importo di € 398.843,33 oltre interessi convenzionali.
1.2. La Corte, dato atto che nelle more del giudizio di secondo grado era intervenuta la
[...]
e per essa la rappresentata da CP_3 Controparte_11 [...]
(quale cessionaria del credito) accoglieva parzialmente l'appello, con Controparte_5 riferimento ai motivi riguardanti l'indeterminatezza della CMS e l' illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche il data successiva al 30.06.2000, sicché previo espletamento di nuova CTU, rideterminava il debito degli appellanti nella misura di 361.149,07, oltre interessi convenzionali dal 01 luglio 2012.
2. Avverso tale sentenza (passata in giudicato) hanno proposto impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1 n.1, c.p.c. e chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. A sostegno dell'impugnazione deducono la sussistenza del dolo della parte ex art. 395, comma 1 n. 1, c.p.c., rappresentando che (dopo essere stati raggiunti in data 14.05.2024 da due atti di pignoramento immobiliari da su tutti i loro beni immobili) hanno Controparte_3 scoperto, in data 30.05.2024 (allorquando hanno preso visione del fascicolo n. R.G.E. 59/2024 (pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila a carico di , la Controparte_8 presenza di documenti sottaciuti dalle controparti e contrastanti quanto dichiarato dalla opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e di costituzione in primo e secondo grado.
2.2. In particolare rappresentano che dall'esame del fascicolo esecutivo è emerso: - che in data 13.11.2012 aveva ceduto ad il credito relativo al conto CP_10 Controparte_12 corrente n. 61201; - che con atto del 12.05.2014 quest'ultima aveva conferito l'incarico di servicer per la sua rappresentanza e riscossione dei crediti vantati nei confronti della
[...]
a - che in data 24.08.2016 la stessa Controparte_8 Controparte_13 CP_1 si era costituita nella esecuzione immobiliare R.G.E. 59/2014 per il credito vantato da
[...]
che in seguito (in data 20.03.2019) si era costituita nell'esecuzione Controparte_12 [...] in surrogazione delle ragioni vantate da - che in data 29.10.2020 CP_3 CP_1 era stato redatto un progetto di distribuzione, ove il ricavato della vendita di alcuni cespiti pignorati alla era stato assegnato ad per complessivi Controparte_8 Controparte_3
€ 155.991,50, progetto successivamente approvato con ordinanza del 18.11.2020.
2.3. Denunciano: che, quando (in data 22.01.2013) aveva chiesto ed CP_10 ottenuto dal Tribunale di L'Aquila il decreto ingiuntivo n. 107/2013 nei confronti della
[...]
nonché dei Sig.ri , e , la predetta Controparte_8 CP_7 Parte_2 Parte_1 non era più titolare del credito, avendolo ceduto ad in data 13.11.2012 Controparte_12
(circostanza sottaciuta in sede di richiesta di emissione del provvedimento monitorio); - che nel giudizio di opposizione si era costituita in data 10.09.2013 riferendo di CP_1 essere successore del credito della a fronte di atto di fusione mediante CP_10 incorporazione del 16.05.2013 (Rep. 41764/12988 Franco Soli di Modena, registrato in
Modena il 17.05.2013) di nuovo sottacendo la pregressa cessione del credito da CP_10 ad che nel giudizio di appello (la quale aveva
[...] Controparte_12 Controparte_3 spiegato atto di intervento in data 20.03.2019) aveva sottaciuto di aver incassato somme dalla procedura esecutiva pari a complessivi € 155.991,50 nel gennaio 2021.
2.4. Deducono che trattasi di omissioni dolose riguardanti aspetti che, se tempestivamente evidenziati, avrebbero senz'altro determinato una sentenza di condanna differente rispetto alla somma di € 361.149,07 per di più a favore di un soggetto non legittimato.
Spiegano che non era stato possibile per la loro difesa eccepire il difetto di legittimazione ad agire di mancando ogni riferimento degli atti societari pretermessi svolti da CP_1
. CP_10 3. Le convenute in riassunzione ed si sono costituite nel Controparte_1 Controparte_3 presente procedimento contestando la ricostruzione operata dagli attori ed hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 5.11.2024, svolta in relazione alla prima udienza del 5.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio, rilevato che la notifica dell'impugnazione nei confronti dei convenuti non costituiti ( nonché era stata Controparte_8 CP_7 erroneamente eseguita presso il difensore domiciliatario degli stessi invece che nei confronti delle parti personalmente (essendo stata l'impugnazione proposta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza), ha rinviato all'udienza del giorno 18.03.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione di termine perentorio fino al 5.12.2024 per il rinnovo della citazione nei confronti dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025 (svolta in relazione all'udienza del 18.03.2025, sostituita, come detto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ed ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.07.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Anche l'udienza del 15.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 15.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
5.1. Giova subito dare atto che dalla disamina degli atti emerge che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori in revocazione, quando (nel gennaio 2013) la CP_10 ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo (n. 107/2013 del Tribunale di L'Aquila) nei confronti di e dei fideiussori , e Controparte_8 CP_7 Parte_2 [...]
dell'importo di € 424.000,00 (quale saldo al 2012 del conto corrente affidato n. Pt_1
61201, acceso nel 1994 dalla la cessione dei crediti in blocco di Controparte_8 in favore di non aveva ancora avuto luogo. CP_14 Controparte_12
Dalla stessa documentazione prodotta dagli attori in revocazione (all. 15) risulta invero che il contratto di cessione tra CP_10 Parte_4
e “ è stato stipulato in data 21 marzo 2013, sicché
[...] Controparte_12 al momento della richiesta del decreto ingiuntivo (22.01.2013), della sua emissione (24.01.2013), della sua notifica agli ingiunti del 13-20.02.2013 (che come è noto determina la pendenza della lite) e finanche della opposizione (proposta dagli ingiunti con atto di citazione notificato in data 8 03.2013) era titolare del credito azionato in via CP_10 monitoria.
Anche dall'esame del documento prodotto dagli attori in revocazione sub n. 16 (procura speciale rilasciata da a emerge Controparte_12 CP_13 Controparte_13
(vedi lettera B) che l'atto di cessione crediti intervenuto tra
[...] ed è stato sottoscritto in Londra in data Parte_4 Controparte_12
21.03.2013 ed è stato autenticato nelle firme dal notaio in Londra Persona_1
.
[...]
5.2. Va poi dato atto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opposto si è costituita (in data 10.09.2013) la quale incorporante per fusione di CP_1 CP_10
(in forza di atto per notaio Franco Soli di Modena in data 16.05.2013 rep. n.
[...]
41764/12988).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme dell'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
A tanto consegue che legittimamente nel giudizio di opposizione si è costituita la
[...] avendo assunto, a seguito della fusione per incorporazione, la posizione della CP_1 cedente del credito ( parte originaria del processo, nei confronti della quale CP_10 il giudizio doveva proseguire, salva la possibilità che il cessionario a titolo particolare del credito vi intervenisse o fosse chiamato nel processo (solo in tale caso, peraltro, e previo consenso di tutte le parti la cedente (già avrebbe potuto CP_1 CP_10 essere estromessa dal giudizio).
5.3. Va anche rilevato che, come evidenziato dalle convenute in riassunzione, nel corso del giudizio di opposizione la ha anche riacquistato la titolarità del credito in forza CP_1 della cessione in blocco intervenuta tra la e la predetta banca in data Controparte_12
15.12.2015, sicché al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (in data 17.10.2016) la ra titolare del relativo credito, come tale legittimata a costituirsi CP_1 anche nel giudizio di secondo grado.
5.4. Va infine rilevato che, all'esito dell'ulteriore cessione in blocco di crediti intervenuta tra ed (stipulata in data 24.10.2018), quest'ultima ha spiegato CP_1 Controparte_3 il proprio intervento nel giudizio di appello in data 9.09.2019.
5.5. Quanto all'ulteriore profilo in riferimento al quale gli attori denunciano il dolo della controparte, avere cioè taciuto, nell'ambito del giudizio di appello nel quale Controparte_3 era intervenuta, di avere ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva pendente a carico della l'importo di € 155.991,50 nel gennaio 2021, è appena il caso Controparte_8 di rilevare che nell'ambito di detta esecuzione la ha ottenuto il pagamento Controparte_3 di somme provenienti dalla vendita di beni ipotecati a garanzia del Mutuo fondiario per atto
Notaio del 15.04.2010 rep. n. 10013 racc. 10214 ottenendo parziale Pt_5 soddisfacimento del reto, mentre non risulta che il credito derivante dal decreto ingiuntivo abbia trovato in alcun modo soddisfazione.
5.6 Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il dolo denunciato dagli attori non risulta ravvisabile e difettano palesemente i presupposti per procedere all'invocata revocazione dell'impugnata sentenza.
6. Dall'esito del presente procedimento di impugnazione consegue la condanna degli attori in impugnazione al pagamento in favore delle convenute costituite delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa con applicazione dei parametri medi, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (in ragione dello svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione e del modesto svolgimento di attività istruttoria) per entrambe le convenute e con riduzione della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50% per la sola convenuta che non ha depositato Controparte_3 gli scritti conclusionali
7. La palese insussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione dell'impugnata sentenza, invocata sulla base di una rappresentazione dei fatti non suffragata (ma anzi smentita) dalle produzioni documentali effettuate in giudizio, induce a ritenere che gli attori in riassunzione abbiano agito con colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 96,
3° comma c.p.c. e loro condanna, in solido, al pagamento in favore delle convenute costituite di una somma equitativamente liquidata in misura corrispondente a quella della spese di lite liquidate per il presente giudizio. 8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnazione;
2) CONDANNA gli attori in revocazione al pagamento, in solido tra loro ed in favore delle convenute costituite, delle spese di lite che liquida: quanto alla Controparte_1 in complessivi € 17.179,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto alla in complessivi Controparte_3
€ 13.530,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
3) CONDANNA gli attori in revocazione al pagamento (ex art. 96 3° comma C.P.C.) in solido tra loro delle somme, equitativamente determinate, di € 17.179,00 in favore di e di € 13.530,00 in favore di Controparte_1 Controparte_3
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori in revocazione, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 604/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 15.07.2025, vertente
TRA
e lettivamente domiciliati in Roma Via Lattanzio n. Parte_1 Parte_2
27, presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che li rappresenta e difende in forza di procura in cale all'atto di citazione per revocazione.
ATTORI IN REVOCAZIONE
E in persona del Controparte_1 procuratore speciale dott. , elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Controparte_2
Francesco Paolo Tosti n. 96, presso e nello studio dell'avv. Paolo Arquilla che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
e per essa la procuratrice speciale Controparte_3 CP_4 Parte_3
qui rappresentata da in persona del dott.
[...] Controparte_5 elettivamente domiciliata in Roma, Via Via Giuseppe Palumbo 12, Controparte_6 presso e nello studio dell'avv. Lorenzo Albanese Ginammi, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
CONVENUTE IN REVOCAZIONE E NEI CONFRONTI DI
e n persona del legale rappresentante pro CP_7 Controparte_8 tempore.
CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI
OGGETTO: Revocazione ex art. 395 comma 1 n 1 c.p.c. della sentenza n. 900/2022 della
Corte di appello di L'Aquila.
CONCLUSIONI:
Per gli attori in revocazione:
“in via cautelare:
-Ordinare ai sensi degli artt. 401 e 373 cod. proc. civ. la sospensione della sentenza n.
900/2022 Sez. Unica Civile, R.G. n. 748/2027 emessa da questa Corte in data 22-06-2022 ed apposta da formula esecutiva in data 16-11-22, poiché la sua esecuzione arrecherebbe un danno grave ed irreparabile agli odierni attori e per tutti i esplicitati nel presente atto;
in via principale:
- previo accertamento del dolo della controparte, revocare la sentenza n. 900/2022 Sez.
Unica Civile, R.G. n. 748/2027 emessa da questa Corte in data 22-06-2022 ed apposta da formula esecutiva in data 16-11-22, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 1 co. proc. civ. per
“dolo” della controparte per tutti i esplicitati nel presente atto, con annessa e conseguente statuizione nel merito;
- per l'effetto, nel merito dichiarare che i Sigg.ri nulla devono Parte_1 Parte_2 alla e/o ad e per l'effetto siano da restituire le somme incassate a CP_1 CP_3 tale titolo, oltre interessi dalla data dell'incasso ad oggi;
- condannare, altresì, le parti convenute, in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici
Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale - nella misura indicata in premessa - che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31-12-2012), Iva e Cpa, secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio.
In via subordinata: in caso di rigetto, anche parziale della presente domanda, si chiede compensarsi integralmente le spese di lite.”
Per la convenuta in revocazione CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di l'Aquila, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezioni:
a) rigettare l'istanza di sospensione, proposta, in via cautelare, da e Parte_1 Parte_2 della esecuzione della sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n. 900/2022
[...] pubblicata il 22.06.2022, RG n. 748/2017 rep. n.884/2022 del 22-06-2022, perché assolutamente carente dei requisiti di legge;
b) rigettare la domanda di revocazione ex art.395, comma 1. N.1 e ss c.p.c. della sentenza
n.900/2022 R.G. 748/2017 della Corte di Appello di l'Aquila per dolo della parte, proposta dal perché improcedibile, inammissibile e comunque Controparte_9 infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila n 900/2022, sez. unica civile R.G. n. 748/2017 pubblicata il 22/06/2022.
c) rigettare tutte le altre domande proposte dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
d) Condannare, altresì le parti convenute al risarcimento di tutti i danni in favore di CP_1
ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta secondo Giustizia.”.
[...]
Per la convenuta in revocazione Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettare la richiesta cautelare e la domanda perché improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Condannare le parti convenute al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
Con vittoria di spese e Compensi di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. All'esito del procedimento di appello n. 900/2022 R.G.C. -vertente tra gli appellanti
[...] ontro incorporante Controparte_8 CP_7 Parte_1 Parte_2 CP_1
con l'intervento di (e per essa la CP_10 Controparte_3 Controparte_11
rappresentata da - la Corte di Appello di L'Aquila con
[...] Controparte_5 sentenza n. 900/2022 ha così statuito: “- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti al pagamento in favore della della somma di euro 361.149,07, oltre interessi CP_1 convenzionali dal 01 luglio 2012; - Compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio;
- Pone le spese di CTU a carico delle parti in solido”.
1.1. La Corte ha dato preliminarmente atto: - che nell'ambito del giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di (oggi dell'importo di CP_10 CP_1
€ 424.073,01 oltre interessi convenzionali e spese di procedura;
- che a sostegno dell'opposizione gli opponenti (la società quale debitore principale e le persone fisiche quali fideiussori) avevano dedotto: la nullità delle clausole di determinazione degli interessi legali, con conseguente debenza dei soli interessi legali o degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB;
la non debenza della capitalizzazione degli interessi passivi;
la non debenza della commissione di massimo scoperto;
l'illegittimità del sistema delle valute;
la usurarietà degli interessi applicati;
- l'estinzione ex art. 1957 c.c. dell'obbligazione fideiussoria;
- che nel corso del giudizio si era costituita la quale incorporante la Controparte_1 CP_10 contestando l'opposizione; - che il Tribunale, parzialmente accogliendo l'opposizione (in particolare ritenendo nulla la clausola del 1994 contenente previsione di capitalizzazione trimestrale, la cui applicazione doveva ritenersi legittima a far data dall'adeguamento della banca alle prescrizioni della delibera Cicr del 2000), aveva revocato il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti al pagamento dell'importo di € 398.843,33 oltre interessi convenzionali.
1.2. La Corte, dato atto che nelle more del giudizio di secondo grado era intervenuta la
[...]
e per essa la rappresentata da CP_3 Controparte_11 [...]
(quale cessionaria del credito) accoglieva parzialmente l'appello, con Controparte_5 riferimento ai motivi riguardanti l'indeterminatezza della CMS e l' illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche il data successiva al 30.06.2000, sicché previo espletamento di nuova CTU, rideterminava il debito degli appellanti nella misura di 361.149,07, oltre interessi convenzionali dal 01 luglio 2012.
2. Avverso tale sentenza (passata in giudicato) hanno proposto impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1 n.1, c.p.c. e chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
2.1. A sostegno dell'impugnazione deducono la sussistenza del dolo della parte ex art. 395, comma 1 n. 1, c.p.c., rappresentando che (dopo essere stati raggiunti in data 14.05.2024 da due atti di pignoramento immobiliari da su tutti i loro beni immobili) hanno Controparte_3 scoperto, in data 30.05.2024 (allorquando hanno preso visione del fascicolo n. R.G.E. 59/2024 (pendente dinanzi al Tribunale di L'Aquila a carico di , la Controparte_8 presenza di documenti sottaciuti dalle controparti e contrastanti quanto dichiarato dalla opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e di costituzione in primo e secondo grado.
2.2. In particolare rappresentano che dall'esame del fascicolo esecutivo è emerso: - che in data 13.11.2012 aveva ceduto ad il credito relativo al conto CP_10 Controparte_12 corrente n. 61201; - che con atto del 12.05.2014 quest'ultima aveva conferito l'incarico di servicer per la sua rappresentanza e riscossione dei crediti vantati nei confronti della
[...]
a - che in data 24.08.2016 la stessa Controparte_8 Controparte_13 CP_1 si era costituita nella esecuzione immobiliare R.G.E. 59/2014 per il credito vantato da
[...]
che in seguito (in data 20.03.2019) si era costituita nell'esecuzione Controparte_12 [...] in surrogazione delle ragioni vantate da - che in data 29.10.2020 CP_3 CP_1 era stato redatto un progetto di distribuzione, ove il ricavato della vendita di alcuni cespiti pignorati alla era stato assegnato ad per complessivi Controparte_8 Controparte_3
€ 155.991,50, progetto successivamente approvato con ordinanza del 18.11.2020.
2.3. Denunciano: che, quando (in data 22.01.2013) aveva chiesto ed CP_10 ottenuto dal Tribunale di L'Aquila il decreto ingiuntivo n. 107/2013 nei confronti della
[...]
nonché dei Sig.ri , e , la predetta Controparte_8 CP_7 Parte_2 Parte_1 non era più titolare del credito, avendolo ceduto ad in data 13.11.2012 Controparte_12
(circostanza sottaciuta in sede di richiesta di emissione del provvedimento monitorio); - che nel giudizio di opposizione si era costituita in data 10.09.2013 riferendo di CP_1 essere successore del credito della a fronte di atto di fusione mediante CP_10 incorporazione del 16.05.2013 (Rep. 41764/12988 Franco Soli di Modena, registrato in
Modena il 17.05.2013) di nuovo sottacendo la pregressa cessione del credito da CP_10 ad che nel giudizio di appello (la quale aveva
[...] Controparte_12 Controparte_3 spiegato atto di intervento in data 20.03.2019) aveva sottaciuto di aver incassato somme dalla procedura esecutiva pari a complessivi € 155.991,50 nel gennaio 2021.
2.4. Deducono che trattasi di omissioni dolose riguardanti aspetti che, se tempestivamente evidenziati, avrebbero senz'altro determinato una sentenza di condanna differente rispetto alla somma di € 361.149,07 per di più a favore di un soggetto non legittimato.
Spiegano che non era stato possibile per la loro difesa eccepire il difetto di legittimazione ad agire di mancando ogni riferimento degli atti societari pretermessi svolti da CP_1
. CP_10 3. Le convenute in riassunzione ed si sono costituite nel Controparte_1 Controparte_3 presente procedimento contestando la ricostruzione operata dagli attori ed hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 5.11.2024, svolta in relazione alla prima udienza del 5.11.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio, rilevato che la notifica dell'impugnazione nei confronti dei convenuti non costituiti ( nonché era stata Controparte_8 CP_7 erroneamente eseguita presso il difensore domiciliatario degli stessi invece che nei confronti delle parti personalmente (essendo stata l'impugnazione proposta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza), ha rinviato all'udienza del giorno 18.03.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione di termine perentorio fino al 5.12.2024 per il rinnovo della citazione nei confronti dei convenuti non costituiti.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 20.03.2025 (svolta in relazione all'udienza del 18.03.2025, sostituita, come detto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il Collegio ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ed ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 15.07.2025, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Anche l'udienza del 15.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 15.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
5.1. Giova subito dare atto che dalla disamina degli atti emerge che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori in revocazione, quando (nel gennaio 2013) la CP_10 ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo (n. 107/2013 del Tribunale di L'Aquila) nei confronti di e dei fideiussori , e Controparte_8 CP_7 Parte_2 [...]
dell'importo di € 424.000,00 (quale saldo al 2012 del conto corrente affidato n. Pt_1
61201, acceso nel 1994 dalla la cessione dei crediti in blocco di Controparte_8 in favore di non aveva ancora avuto luogo. CP_14 Controparte_12
Dalla stessa documentazione prodotta dagli attori in revocazione (all. 15) risulta invero che il contratto di cessione tra CP_10 Parte_4
e “ è stato stipulato in data 21 marzo 2013, sicché
[...] Controparte_12 al momento della richiesta del decreto ingiuntivo (22.01.2013), della sua emissione (24.01.2013), della sua notifica agli ingiunti del 13-20.02.2013 (che come è noto determina la pendenza della lite) e finanche della opposizione (proposta dagli ingiunti con atto di citazione notificato in data 8 03.2013) era titolare del credito azionato in via CP_10 monitoria.
Anche dall'esame del documento prodotto dagli attori in revocazione sub n. 16 (procura speciale rilasciata da a emerge Controparte_12 CP_13 Controparte_13
(vedi lettera B) che l'atto di cessione crediti intervenuto tra
[...] ed è stato sottoscritto in Londra in data Parte_4 Controparte_12
21.03.2013 ed è stato autenticato nelle firme dal notaio in Londra Persona_1
.
[...]
5.2. Va poi dato atto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opposto si è costituita (in data 10.09.2013) la quale incorporante per fusione di CP_1 CP_10
(in forza di atto per notaio Franco Soli di Modena in data 16.05.2013 rep. n.
[...]
41764/12988).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme dell'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
A tanto consegue che legittimamente nel giudizio di opposizione si è costituita la
[...] avendo assunto, a seguito della fusione per incorporazione, la posizione della CP_1 cedente del credito ( parte originaria del processo, nei confronti della quale CP_10 il giudizio doveva proseguire, salva la possibilità che il cessionario a titolo particolare del credito vi intervenisse o fosse chiamato nel processo (solo in tale caso, peraltro, e previo consenso di tutte le parti la cedente (già avrebbe potuto CP_1 CP_10 essere estromessa dal giudizio).
5.3. Va anche rilevato che, come evidenziato dalle convenute in riassunzione, nel corso del giudizio di opposizione la ha anche riacquistato la titolarità del credito in forza CP_1 della cessione in blocco intervenuta tra la e la predetta banca in data Controparte_12
15.12.2015, sicché al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (in data 17.10.2016) la ra titolare del relativo credito, come tale legittimata a costituirsi CP_1 anche nel giudizio di secondo grado.
5.4. Va infine rilevato che, all'esito dell'ulteriore cessione in blocco di crediti intervenuta tra ed (stipulata in data 24.10.2018), quest'ultima ha spiegato CP_1 Controparte_3 il proprio intervento nel giudizio di appello in data 9.09.2019.
5.5. Quanto all'ulteriore profilo in riferimento al quale gli attori denunciano il dolo della controparte, avere cioè taciuto, nell'ambito del giudizio di appello nel quale Controparte_3 era intervenuta, di avere ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva pendente a carico della l'importo di € 155.991,50 nel gennaio 2021, è appena il caso Controparte_8 di rilevare che nell'ambito di detta esecuzione la ha ottenuto il pagamento Controparte_3 di somme provenienti dalla vendita di beni ipotecati a garanzia del Mutuo fondiario per atto
Notaio del 15.04.2010 rep. n. 10013 racc. 10214 ottenendo parziale Pt_5 soddisfacimento del reto, mentre non risulta che il credito derivante dal decreto ingiuntivo abbia trovato in alcun modo soddisfazione.
5.6 Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, il dolo denunciato dagli attori non risulta ravvisabile e difettano palesemente i presupposti per procedere all'invocata revocazione dell'impugnata sentenza.
6. Dall'esito del presente procedimento di impugnazione consegue la condanna degli attori in impugnazione al pagamento in favore delle convenute costituite delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa con applicazione dei parametri medi, con riduzione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (in ragione dello svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione e del modesto svolgimento di attività istruttoria) per entrambe le convenute e con riduzione della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50% per la sola convenuta che non ha depositato Controparte_3 gli scritti conclusionali
7. La palese insussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione dell'impugnata sentenza, invocata sulla base di una rappresentazione dei fatti non suffragata (ma anzi smentita) dalle produzioni documentali effettuate in giudizio, induce a ritenere che gli attori in riassunzione abbiano agito con colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 96,
3° comma c.p.c. e loro condanna, in solido, al pagamento in favore delle convenute costituite di una somma equitativamente liquidata in misura corrispondente a quella della spese di lite liquidate per il presente giudizio. 8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'impugnazione;
2) CONDANNA gli attori in revocazione al pagamento, in solido tra loro ed in favore delle convenute costituite, delle spese di lite che liquida: quanto alla Controparte_1 in complessivi € 17.179,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto alla in complessivi Controparte_3
€ 13.530,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
3) CONDANNA gli attori in revocazione al pagamento (ex art. 96 3° comma C.P.C.) in solido tra loro delle somme, equitativamente determinate, di € 17.179,00 in favore di e di € 13.530,00 in favore di Controparte_1 Controparte_3
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli attori in revocazione, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi