Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1753/2024 R.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Biagiotti del Parte_1
foro di Lucca;
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Simi del foro CP_1
di Lucca;
APPELLATO
e nei confronti
MINISTERO in persona del Procuratore Generale della CP_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 6.12.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Parte_1
contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnativa ed in totale riforma della sentenza di primo grado n. 754/2024 del 4.6.2024, pronunziata
inter partes dal Tribunale Civile di Lucca: 1) in accoglimento della domanda
1
l'obbligo di corrispondere ogni mese alla appellante ,
[...] Parte_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di euro 400,00 a titolo di assegno di divorzio (confermando così la misura indicata dal Presidente del Tribunale
di Lucca), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria annuale ex Istat;
2) respingere tutte le domande di segno contrario al riconoscimento dell'assegno divorzile che sono state proposte dall'appellato 3) con ordine all' di trattenere ogni CP_1 CP_3
mese dall'indennità di disoccupazione e/o dal trattamento pensionistico spettante al e versare direttamente alla resistente , CP_1 Parte_1
la suddetta somma di euro 400,00 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) rivalutata ogni anno secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat; 4) con vittoria di spese e di compenso professionale, di entrambi i gradi di giudizio, aumentato di spese generali
15%, di IVA 22% e di CAP 4%, come per legge>>.
Per < CP_1
contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra con conferma della Sentenza n. 754/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Lucca in data 4.6.2024 con conseguente rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra verso il sig. Parte_1
per insussistenza dei presupposti di legge. Con vittoria di CP_1
spese e di compenso professionale del presente grado di giudizio,
aumentato di spese generali 15%, di Iva 22%% e di cap 4% come per legge>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 745/2024, pubblicata il 5.6.2024, il Tribunale di
Lucca, dopo che, con la sentenza parziale n. 1290/2022, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12.9.1992 tra
(nata nel 1966) e (nato nel 1965), regolava le Parte_1 CP_1
condizioni patrimoniali del divorzio, dando atto che nel 2015 era stata
2 pronunciata la separazione personale dei coniugi in base alla quale il marito doveva alla moglie un assegno di mantenimento di € 400 mensili e che il figlio, era ormai maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente. In particolare, il primo giudice, richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevava che il CP_1
(il quale nel 2021 aveva percepito redditi da lavoro dipendente per € 24.800
e 54.264 euro per TFR ed incentivo all'esodo) dal 2022 percepiva prestazioni erogate dall' pari a 13.662,79 annuali, mentre la el 2020 aveva CP_3 Pt_1
percepito redditi da lavoro dipendente per euro 8.763, nel 2021 per euro
4.574 e per euro 5.020 nel 2022. Osservava quindi il primo giudice che, pur sussistendo una disparità di condizioni economiche tra i coniugi, non era stato tuttavia adeguatamente allegato che tale situazione fosse dipesa da una scelta endo-familiare condivisa, non avendo la se non in via del Pt_1
tutto generica, adeguatamente dedotto e dimostrato che tale disparità
derivava da una maggiore dedizione della donna alla cura familiare ed alla costituzione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. Per tali ragioni così statuiva: <1) rigetta la domanda di assegno divorzile;
2) condanna la
resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 per compenso
professionale, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata il 6.9.2024 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) col primo impugnava il capo della sentenza con cui il Tribunale di
Lucca aveva ritenuto insufficiente la dimostrazione della disparità
reddituale tra i coniugi e preponderante la mancata prova da parte di essa elle ragioni e delle scelte condivise col marito per le quali costei si Pt_1
era dedicata prevalentemente all'attività familiare ed al figlio. Lamentava
che il primo giudice aveva erroneamente trascurato di considerare che mentre il marito aveva potuto dedicarsi a tempo pieno alla propria attività
di lavoro dipendente (percependo anche 2.500 euro mensili) essa i Pt_1
3 era dovuta arrangiare in lavori modesti (addetta alle pulizie presso una cooperativa), essendo prevalentemente occupata nella cura dei familiari e della casa, circostanze queste ultime mai contestate dal CP_1
2) col secondo motivo lamentava l'erroneo rigetto della domanda di assegno divorzile, invocando i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19306/2023 e facendo rilevare che quand'anche fosse mancato il presupposto perequativo – compensativo, in ogni caso avrebbe dovuto effettuarsi un rigoroso accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile anche sotto il profilo assistenziale. Illustrava che il reddito da essa percepito era insufficiente per sopravvivere e che le sue condizioni di salute erano peggiorate, tanto da impedirle di svolgere il proprio lavoro come dimostrato dalla documentazione sanitaria in atti;
3) col terzo motivo impugnava la regolamentazione delle spese processuali, cui era stata ingiustamente condannata dal primo giudice,
omettendo ogni valutazione sulla condotta processuale delle parti con particolare riguardo al nascondimento da parte del in un CP_1
brevissimo lasso di tempo delle proprie ingenti disponibilità liquide derivanti dal TFR e dall'incentivo all'esodo ed al fatto che il marito non aveva mai corrisposto alla moglie l'assegno di separazione.
Concludeva come in epigrafe per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Si costituiva contestando che la ex moglie avesse CP_1
rinunciato a prospettive di realizzazione professionale per dedicarsi alla famiglia, rimarcando che, essendo priva di un titolo di studio, essa lavorava da anni per una cooperativa che svolgeva servizi di pulizie. Rimarcava che il fatto, in sé, che la si fosse dedicata prevalentemente alle cure Pt_1
domestiche e del figlio non era da solo rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto verificare se tale scelta aveva o meno comportato un sacrificio delle aspettative di realizzazione
4 professionale che, nel caso di specie, era insussistente. E ciò anche sotto il profilo assistenziale, poiché non era dimostrato che la disparità tra le condizioni economiche dei coniugi fosse dipesa da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
Allegava che attualmente egli disponeva di un reddito di circa 900 euro mensili, mentre la in base al contratto di lavoro a tempo Pt_1
indeterminato alle dipendenze della cooperativa di pulizie, percepiva circa
400/500 euro mensili che, sommati agli aiuti assistenziali da parte dello
Stato, le consentiva di fruire di entrate mensili di poco inferiori a quelle dell'ex coniuge. Concludeva per il rigetto dell'appello.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del
6.12.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., le parti depositavano le rispettive note di precisazione delle conclusioni e la causa era assunta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello siccome connessi al tema del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di . Parte_1
Essi sono infondati.
(classe 1965) e (classe 1966) si sono CP_1 Parte_1
sposati nel 1988 e separati nel 2015. Dal loro matrimonio, durato circa 27
anni, è nato il figlio , oggi maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
In sede di separazione giudiziale le parti avevano concordato un assegno di mantenimento di € 400 mensili in favore della moglie, alla quale era assegnata la casa coniugale che era in locazione.
In base alle indagini patrimoniali disposte dal primo giudice tramite la Guardia di Finanza, risulta che la dipendente presso una Pt_1
5 cooperativa di pulizie, nell'ultimo triennio ha dichiarato redditi da lavoro dipendente relativamente modesti pari ad € 8.763 nel 2020, ad € 4.574 nel
2021 e ad € 5.020 nel 2022. Ha, inoltre, allegato problemi di salute
(ipertensione arteriosa con episodi di tachicardia, cefalea vasomotoria,
sindrome d'ansia: v. certificato medico del 21.5.2021 ed è affetta dal tunnel carpale e da problematiche al terzo dito della mano sinistra per il quale ha subito un intervento chirurgico, artrosi algica e fibromialgia) che le impediscono di svolgere tale attività lavorativa come in passato e fruisce del reddito di emergenza di 400 euro (v. bonifici in atti).
Il quale dipendente a tempo indeterminato, percepiva sino CP_1
al 2020 uno stipendio di circa 1500/1600 euro mensili, ma dal maggio del
2020, dopo essere stato attinto da un infarto acuto al miocardio, ha ridotto le proprie prestazioni lavorative guadagnando circa 1.200/1.300 euro mensili. Nel 2021 si è licenziato ed ha iniziato a percepire la Naspi da giugno
2021, documentandone l'ammontare tramite un estratto conto in € 996,45
mensili sino al giugno 2023. Ha inoltre percepito l'importo di 54.264 a titolo di TFR e di incentivo all'esodo.
Sempre dalle indagini della Guardia di Finanza non risulta che gli ex coniugi siano proprietari di immobili. Il in primo grado, ha CP_1
allegato di sostenere un canone di locazione di 300 euro mensili e la circostanza non è stata contestata dalla Come sopra anticipato, in Pt_1
sede di separazione alla è stata assegnata la casa coniugale in Pt_1
locazione. Non essendo state allegate circostanze nuove, deve ritenersi che anche la sprovvista di proprietà immobiliari di tipo abitativo, sia Pt_1
anch'essa tenuta al pagamento di un canone di locazione, che in base al contratto relativo alla casa coniugale in atti, era di 300 euro mensili oltre alle maggiorazioni Istat maturate dal luglio 2011.
Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano apprezzabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile invocato
6 dall'appellante, né sotto il profilo perequativo e compensativo, né sotto quello assistenziale.
Sotto il profilo perequativo e compensativo vanno, infatti, condivise le valutazioni svolte dal primo giudice, posto che entrambi i coniugi hanno svolto attività di lavoro dipendente e non risulta adeguatamente dimostrato che la differenza reddituale tra gli stessi – fino a quando il ha CP_1
potuto mantenere la propria occupazione – sia dipesa da scelte endo-
familiari condivise che abbiano imposto alla il sacrificio delle Pt_1
proprie aspettative di realizzazione professionale.
Né appaiono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, posto che, dal 2021 le condizioni economiche del sono peggiorate, avendo egli subito un CP_1
infarto e cessato la propria attività lavorativa, fruendo della Naspi per circa
990 euro mensili, somma che, tenuto conto della necessità di far fronte al canone di locazione per sopperire alle proprie esigenze abitative, appare meramente sufficiente a garantire all'appellato il proprio mantenimento.
La svolge ancora attività lavorativa, sebbene le sue Pt_1
condizioni di salute siano peggiorate e non le consentono di ottenere lo stipendio di cui fruiva in passato. Tuttavia, tale condizione è mitigata dall'erogazione dei benefici assistenziali di cui gode, giungendo a percepire, in concreto, un reddito mensile non dissimile da quello dell'ex coniuge. Né può tenersi conto degli emolumenti percepiti dal in CP_1
esito alla cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di somme per lo più
determinate dall'incentivo all'esodo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da parte di soggetto infartuato e con ridotta capacità
lavorativa.
Ne consegue che il primo motivo di appello va respinto.
Va, invece, accolto il terzo motivo di appello, ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come interpretati
7 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, dovendosi tenere conto non solo del fatto che le condizioni economiche del sono mutate in modo CP_1
rilevante dopo l'introduzione della causa in primo grado, ma anche del fatto che le disagiate condizioni economiche dell'appellante sono state aggravate dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto in regime di separazione, nonostante le somme percepite dall'ex marito per la cessazione del rapporto di lavoro e l'incentivo all'esodo, nonché dalla soccombenza del in sede di reclamo avverso l'ordinanza CP_1
presidenziale che aveva provvisoriamente mantenuto l'assegno previsto in sede di separazione anche dopo l'instaurazione del ricorso divorzile.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vanno interamente compensate. Ad
analoga regolamentazione soggiacciono le spese del presente grado, attesa la parziale soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con atto notificato il 6.9.2024 avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Lucca n. 745/2024 depositata in data 5.6.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di primo grado;
2) conferma nel resto;
3) compensa le spese del presente grado.
Firenze, 7 gennaio 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
8 Daniela Lococo
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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