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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3640/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , difeso in proprio Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia il Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le causali tutte in atti, nel merito, in via principale: accogliere l'opposizione e dichiarare che l'avv. Controparte_1 non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della OR;
Parte_1 sempre nel merito ma in via subordinata: accogliere l'opposizione e dichiarare che l'avv. non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della OR Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 5 dichiarando che l'importo del credito precettato, così come eventualmente Pt_1 rideterminato, deve dichiararsi estinto per compensazione ex art. 1241 c.c. con il maggior credito vantato dalla stessa nei confronti dell'avv. Controparte_1
In ogni caso con vittoria del compenso professionale e delle spese del presente procedimento.
Per Controparte_1
Piaccia all'On. le Giudice adito così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Per tutte le causali di cui in premessa, previo rigetto dell'infondata istanza di sospensione, rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
- Nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avverse rideterminarsi le somme contenute nell'atto di precetto nella minor o maggior misura che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della formale messa in mora sino al soddisfo.
In ogni caso:
Con favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. hiedeva Parte_1 accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere in via esecutiva in Controparte_1 forza di sentenza n. 416/22 del Giudice di Pace di Mantova eccependo: 1) che la sentenza che costituisce titolo della preannunciata esecuzione è stata appellata e il procedimento è pendente;
2) che la esponente è creditrice nei confronti del sig. del maggior importo CP_1 di € 7.223,06 derivante dai provvedimenti partitamente indicati, dai quali scaturisce un controcrdito certo, liquido ed esigibile;
3) che si contesta il quantum della somma precettata, in relazione agli interessi e alla tassa di registro;
4) che ricorrono fondati e gravi motivi per la sospensione della efficacia del titolo;
pagina 2 di 5 che si costituì l'opposto, ricostruendo i fatti di causa e contestando segnatamente i presupposti per la compensazione prospettata da controparte, nonché per la sospensione della efficacia del titolo;
che il precedente GI rigettò la istanza di sospensione per carenza di periculum in mora;
che la causa venne istruita in via documentale;
Considerato:
che, atteso il rigetto della istanza di sospensione nel presente giudizio, nella esecuzione mobiliare n. 556/2023 è stata emessa ordinanza del seguente tenore, documento da ritenersi ammissibile in quanto richiamato ed esibito alla udienza successiva alla sua formazione (cfr. verbale di udienza in data 5/12/23):
Ritenuto:
Che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La possibilità che
l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad
pagina 3 di 5 esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito1”, sicchè non può condividersi l'osservazione di parte opponente secondo la quale “di fatto si tratterebbe di cessazione della materia del contendere”;
che, parimenti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a precetto non può essere riesaminata nel merito la sentenza, in forza della quale si procede, ma è soltanto consentito l'esame di nuovi fatti giuridici sopraggiunti alla sentenza stessa. Il debitore potrà, quindi, opporre eccezioni che attengano a fatti
(pagamenti, compensazioni, ecc.) capaci di estinguere o modificare i fatti accertati nella sentenza purché verificatisi successivamente a questo, ma non potrà giovarsene e chiedere la riforma al giudice della esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 323 del 11/02/1952 (Rv. 881735
- 01)”;
che i titoli dedotti in compensazione sono di formazione anteriore al titolo costituito dalla sentenza posta a fondamento del precetto opposto, sicchè non possono costituire valida eccezione in questa sede, avendo potuto essere proposti nell'ambito del giudizio di cui la sentenza azionata costituisce titolo esecutivo;
che, in assenza di sospensione della efficacia di detta sentenza, non ricorrano motivi per negare efficacia alla medesima, seppur gravata da appello;
che, in relazione alla quantificazione degli interessi, trattasi di questione per la quale è sopravvenuta carenza di interesse, atteso che è stata oggetto di provvedimento definitivo, come depositato in atti e sopra riportato per esteso, in relazione al quale non risultano proposte tempestive impugnazioni;
che, in difetto di pagamento della imposta di registro da parte dell'opponente (circostanza invero incontestata ex art. 115 c.p.c.), non possa allo stato neppure escludersi la debenza di tale importo;
che pertanto non sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della svolta pagina 4 di 5 opposizione;
che le spese di lite seguano la soccombenza dell'opponente e vadano liquidate ex dm 55/14 come segue, avuto riguardo alla assenza di fase istruttoria e alla contenuta articolazione della fase decisionale e delle questioni trattate: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
460,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione;
2. condanna parte opponente alla rifusione a controparte delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Arrigoni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017.PURE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3640/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. , difeso in proprio Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia il Tribunale di Mantova, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le causali tutte in atti, nel merito, in via principale: accogliere l'opposizione e dichiarare che l'avv. Controparte_1 non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della OR;
Parte_1 sempre nel merito ma in via subordinata: accogliere l'opposizione e dichiarare che l'avv. non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della OR Controparte_1 Pt_1
pagina 1 di 5 dichiarando che l'importo del credito precettato, così come eventualmente Pt_1 rideterminato, deve dichiararsi estinto per compensazione ex art. 1241 c.c. con il maggior credito vantato dalla stessa nei confronti dell'avv. Controparte_1
In ogni caso con vittoria del compenso professionale e delle spese del presente procedimento.
Per Controparte_1
Piaccia all'On. le Giudice adito così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Per tutte le causali di cui in premessa, previo rigetto dell'infondata istanza di sospensione, rigettarsi l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata:
- Nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avverse rideterminarsi le somme contenute nell'atto di precetto nella minor o maggior misura che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della formale messa in mora sino al soddisfo.
In ogni caso:
Con favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. hiedeva Parte_1 accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere in via esecutiva in Controparte_1 forza di sentenza n. 416/22 del Giudice di Pace di Mantova eccependo: 1) che la sentenza che costituisce titolo della preannunciata esecuzione è stata appellata e il procedimento è pendente;
2) che la esponente è creditrice nei confronti del sig. del maggior importo CP_1 di € 7.223,06 derivante dai provvedimenti partitamente indicati, dai quali scaturisce un controcrdito certo, liquido ed esigibile;
3) che si contesta il quantum della somma precettata, in relazione agli interessi e alla tassa di registro;
4) che ricorrono fondati e gravi motivi per la sospensione della efficacia del titolo;
pagina 2 di 5 che si costituì l'opposto, ricostruendo i fatti di causa e contestando segnatamente i presupposti per la compensazione prospettata da controparte, nonché per la sospensione della efficacia del titolo;
che il precedente GI rigettò la istanza di sospensione per carenza di periculum in mora;
che la causa venne istruita in via documentale;
Considerato:
che, atteso il rigetto della istanza di sospensione nel presente giudizio, nella esecuzione mobiliare n. 556/2023 è stata emessa ordinanza del seguente tenore, documento da ritenersi ammissibile in quanto richiamato ed esibito alla udienza successiva alla sua formazione (cfr. verbale di udienza in data 5/12/23):
Ritenuto:
Che, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La possibilità che
l'esecuzione non sia sospesa (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) e quindi prosegua, in pendenza di una eventuale opposizione dell'esecutato relativa al diritto di procedere ad esecuzione forzata, rende inevitabile la possibilità che essa venga anche portata a termine, e naturalmente ciò non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, permanendo l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronunzia che accerti la eventuale insussistenza del diritto del creditore di procedere ad
pagina 3 di 5 esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo eventualmente proseguito1”, sicchè non può condividersi l'osservazione di parte opponente secondo la quale “di fatto si tratterebbe di cessazione della materia del contendere”;
che, parimenti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio di opposizione a precetto non può essere riesaminata nel merito la sentenza, in forza della quale si procede, ma è soltanto consentito l'esame di nuovi fatti giuridici sopraggiunti alla sentenza stessa. Il debitore potrà, quindi, opporre eccezioni che attengano a fatti
(pagamenti, compensazioni, ecc.) capaci di estinguere o modificare i fatti accertati nella sentenza purché verificatisi successivamente a questo, ma non potrà giovarsene e chiedere la riforma al giudice della esecuzione. (Sez. 3, Sentenza n. 323 del 11/02/1952 (Rv. 881735
- 01)”;
che i titoli dedotti in compensazione sono di formazione anteriore al titolo costituito dalla sentenza posta a fondamento del precetto opposto, sicchè non possono costituire valida eccezione in questa sede, avendo potuto essere proposti nell'ambito del giudizio di cui la sentenza azionata costituisce titolo esecutivo;
che, in assenza di sospensione della efficacia di detta sentenza, non ricorrano motivi per negare efficacia alla medesima, seppur gravata da appello;
che, in relazione alla quantificazione degli interessi, trattasi di questione per la quale è sopravvenuta carenza di interesse, atteso che è stata oggetto di provvedimento definitivo, come depositato in atti e sopra riportato per esteso, in relazione al quale non risultano proposte tempestive impugnazioni;
che, in difetto di pagamento della imposta di registro da parte dell'opponente (circostanza invero incontestata ex art. 115 c.p.c.), non possa allo stato neppure escludersi la debenza di tale importo;
che pertanto non sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento della svolta pagina 4 di 5 opposizione;
che le spese di lite seguano la soccombenza dell'opponente e vadano liquidate ex dm 55/14 come segue, avuto riguardo alla assenza di fase istruttoria e alla contenuta articolazione della fase decisionale e delle questioni trattate: Fase di studio della controversia, valore minimo: €
460,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione;
2. condanna parte opponente alla rifusione a controparte delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Arrigoni
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017.PURE