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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13178 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5345 2025 RG
FRA
Avv.LA CAVA VINCENZO Parte_1
E
Avv. SIMONESCHI FRANCESCO Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – in servizio full time presso il CD di AN dal 21.10.2024 - ha Parte_1 agito in giudizio convenendo con ricorso ex art. 414 Cpc e Controparte_1 contestuale istanza d'urgenza, depositato in data 13.2.225, affinché gli fosse consentito di partecipare alla procedura di mobilità Nazionale 2025, con precedenza, per assistenza al padre , in condizioni di disabilità con necessità di sostegno Persona_1 intensivo, residente in Dipignano - Cosenza [“…da AN alla sede di Cosenza o in via gradata nella Provincia o comunque presso altra struttura od ufficio appartenente alla società resistente e comunque nel comune/provincia di Cosenza anche in sovrannumero” v. p. 4 concl.] previa disapplicazione dei disposizioni gravate e degli atti connessi e consequenziali, nella parte in cui prescrivono l'imposizione della requisito di anzianità di servizio pari a 3 anni presso la sede di titolarità e la negazione del diritto di precedenza presso la sede ove risiede il disabile.
La domanda viene avanzata dal , unico figlio referente unico del padre Pt_1 Per_1
(titolare dei permessi ex art. 3 per assisterlo) residente in [...](Cosenza), al quale avrebbe imposto di restare presso la sede di titolarità per un triennio, nonostante CP_1 apposita istanza di partecipazione alla procedura di mobilità in data 1-5.2.2025 ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per parteciparvi.
2. ha resistito nel merito (rilevando anche la insussistenza delle condizioni CP_1 dell'azione di urgenza) e la domanda cautelare è stata disattesa con ordinanza del
31.3.2025.
La società ha rappresentato come il , assunto il 29 novembre 2022 con contratto Pt_1
a tempo determinato per lo svolgimento del ruolo di “Portalettere junior” presso il
Centro Distribuzione di Morbegno (SO), proseguito sino al 31 ottobre 2023, aveva partecipato alla selezione per l'assunzione a tempo indeterminato in forza di quanto previsto dall'Accordo 2024 e, previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, era stato assegnato a AN (accettando espressamente tale destinazione, alla stregua dell'elenco completo con tutte le posizioni scoperte per ciascuna Provincia ed ai fini della redazione della classifica definitiva, con scelta di concorrere proprio per la provincia di AN, collocandosi in posizione n. 26); che solo dopo tre giorni dall'avvio della prestazione lavorativa, aveva formulato richiesta per ottenere il beneficio dei giorni di permesso per assistere il padre – necessitato di assistenza con sostegno intensivo già a decorrere almeno dal 24 marzo 2022 (beneficiato di n. 9 giornate di permesso nel periodo compreso tra il 27 novembre 2024 e il 12 gennaio
2025; di periodi di congedo straordinario per prestare assistenza al padre disabile per 77 gg, dal 13 gennaio 2025 al 30 marzo 2025, per 62 gg dal 31 marzo 2025 al 31 maggio
2025 e per 114 gg, dal 1 giugno 2025 al 22 settembre 2025); che, dopo appena 7 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, in data 28 ottobre 2024, aveva trasmesso richiesta di trasferimento presso la sede di CL Cosenza mentre, in data 1° febbraio 2025, durante il godimento del congedo straordinario, aveva trasmesso la propria richiesta di partecipazione alla mobilità 2025 per ottenere il trasferimento.
Ha poi precisato quanto alle graduatorie provvisorie di Mobilità Nazionale, pubblicate in data 6 marzo 2025 che, per la provincia di Cosenza in ambito “Recapito” la graduatoria era composta da 68 partecipanti ammessi;
che aveva accolto la CP_1 richiesta del Palermo del 2 dicembre 2024 di assegnazione del posto funzione n. 85, quadrante n.1, presso il CD AN, con assegnazione di un'autovettura aziendale, nonché che, con decorrenza 9 dicembre 2024, il ricorrente era stato nominato “Titolare della zona n. 85” del CD AN Recapito Resia nell'ambito dell'articolazione Linea
Business (LB). Presso la sede di AN Recapito Resia la copertura era pari al 95% (doc. 12 – copertura CL), copertura che rispecchiava la percentuale di copertura dell'intera Provincia, pari al il 92% (doc. 13 – copertura Provincia) mentre presso la provincia di Cosenza la copertura invece era pari al 114%, ossia oltre la soglia dei posti complessivamente disponibili nella Provincia (doc. 13 b).
Era quindi evidente come la necessità organizzativa e produttiva di CP_1 risultava essere quella di incrementare il personale impiegato presso la Provincia di
AN non risultando il trasferimento richiesto, organizzativamente e produttivamente percorribile, anche considerato il ruolo riconosciuto al ricorrente quale “titolare di zona” che rendeva particolarmente rilevante la permanenza del ricorrente presso la sede di
AN, anche in considerazione della maggior difficoltà nel sostituire i lavoratori con tale qualifica. Ha anche sottolineato come lo stesso ricorrente offrisse documentazione che confermava la consistenza organica delle provincie di interesse (nella provincia di
AN erano presenti n. 77 disponibilità full-time (di cui n. 7 in “linea business di chiusura”) per la qualifica di “Portalettere”, cui potersi candidare;
(ii) nella provincia di
Cosenza le disponibilità full-time per la stessa qualifica erano pari a n. 0 (zero) (così come quelle per la qualifica di “Rete Corriere”) (doc. 27).
La stabilizzazione del Palermo, ha continuato la società, del resto, era avvenuta proprio in forza dell'accordo 2024.
3. Orbene rileva il Giudice, in via preliminare, che non può essere ammessa la produzione di nuova documentazione qualora trattasi di documentazione già nella disponibilità della stessa parte all'atto del deposito dell'atto introduttivo.
Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi né quelli di formazione successiva possono ritenersi rilevanti, non essendo consentita la modifica del petitum di causa, se non nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 420, comma 1, Cpc.
Risulta inammissibile anche la istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art. 210 Cpc volta all'acquisizione dell'“l'elenco (graduatoria) dei soggetti trasferiti a Cosenza con indicazioni delle relative precedenze e/o invalidità ove beneficiari e comunque con maggiore precedenza”, trattandosi di strumento istruttorio residuale ed in ogni caso utilizzabile qualora l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.
4. Come noto, il comma 5 dell'art. 32 della L. 104/92 stabilisce che "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”.
4.1. L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha affermato, in vari approdi, che tale disposizione introduce un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore gravato dell'assistenza ad una persona disabile di non essere trasferito, senza il proprio consenso, ad altra sede, con il solo limite dell'accertata incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n.
24775 del 05/11/2013).
4.2. Diversamente, quanto al qui invocato diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la norma non configura un diritto incondizionato, giacché esso - come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere solo quando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa (ex multis cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
4.3. Consegue che il diritto del lavoratore di scegliere una sede che gli consenta di prestare assistenza al congiunto disabile vede il proprio limite nelle esigenze organizzative, economiche e produttive della parte datoriale, che, nel bilanciamento degli interessi, non possono essere sacrificate ad esclusivo vantaggio del lavoratore sicché non potrà imporsi al datore di lavoro di disporre il trasferimento del dipendente in una sede che non abbia scoperture di organico, o in soprannumero agli altri lavoratori, o in una sede che abbia, in ipotesi, dotazione organica o articolazione oraria o logistica o organizzativa incompatibile con i benefici riconosciuti al lavoratore gravato dell'assistenza.
4.4. Con specifico riferimento a fattispecie di richiesta di trasferimento di un dipendente di ai sensi dell'articolo 33 legge n. 104/1992, la Suprema Corte ha osservato che “In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3896 del 18/02/2009).
4.5. Il Giudice di Legittimità ha ribadito il principio che “In tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 47 del 02/01/2024).
5. Ad allora, considerate le deduzioni ed allegazioni dei contendenti, non può non risultare dirimente la valutazione di ogni circostanza che contribuisca a sorreggere la comparazione richiesta dalla norma, considerato anche il contrasto – perlomeno apparente, dovendosi comunque valutare la specifica situazione concreta esaminata nelle varie pronunce – della giurisprudenza in punto di valutazione della stretta necessità dell'intervento del lavoratore nella assistenza del congiunto, atteso che anche la circostanza relativa alla presenza di altro familiare presso l'assistito non è estranea alla piattaforma fattuale che la parte datoriale, nella valutazione dei presupposti di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, può e deve prendere in considerazione ai fini della disamina dell'istanza di trasferimento;
sicché ben può assumere rilevanza la constatata presenza di familiari residenti nel comune – o comuni limitrofi - ove ricorre l'esigenza
(Consiglio di Stato sez. I, 12/11/2024, n.1368; v. anche la giurisprudenza che ritiene che
“l'eliminazione del requisito dell'esclusività e della continuità, in materia di benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 ai soggetti aventi lo status di portatore di handicap grave, non va interpretato nel senso che non abbia rilevanza la circostanza che ci possano essere altri parenti in grado di assistere e titolari dei medesimi doveri di assistenza, perché la rilevanza della presenza di altri parenti in loco, ulteriormente tenuti all'assistenza, è importante proprio in quanto consente di evitare che la necessità di assistere un congiunto diventi l'occasione di ottenere un trasferimento che in base ai normali criteri usati dall'Amministrazione di appartenenza non si potrebbe ottenere. Di qui, la necessità di un'approfondita valutazione del contesto familiare per verificare se non vi sia altro congiunto che possa provvedere all'assistenza” T.A.R. Bologna,
Emilia-Romagna sez. I, 22/11/2016, n. 957, Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.
662/2019, Corte d'appello di Brescia sent. 218/2021, Trib. Roma sent. 17.3.2025).
5.1. In merito al caregiver e considerata la abrogazione della figura del c.d. referente unico dell'assistenza (operata con decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 dell'art. 33 l. 104/92) è infatti possibile che l'assistito scelga più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
5.2. E' evidente, del resto, come in materia vengano in gioco interessi particolarmente rilevanti e per questo la Corte Costituzionale ha voluto imprimere alla norma un criterio di assoluto rigore, al fine di evitare possibili abusi derivanti da una impropria applicazione. Pur riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti portatori di disabilità, invero, ha inteso valorizzare la scelta legislativa di integrare detta tutela con gli altri valori costituzionali con cui questa si presenti in correlazione (tra le altre, Corte Cost. n.372/2002; Corte Cost. n. 246/1997).
5.3. La norma di cui all'art. 33 in discorso, va quindi interpretata conformemente a tale lettura, dovendosi riconoscere al lavoratore che assista un congiunto portatore di disabilità, la possibilità di scelta della sede, all'atto dell'assunzione, o anche in caso di successivo trasferimento a domanda e, quanto all'inciso "ove possibile", il significato per cui "...l'esercizio di quel diritto non deve comportare una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro privato, o determinare un danno per la collettività, compromettendo il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione."
5.4. In tal senso si sono espresse le SS.UU. della S. Corte affermando un principio del tutto condivisibile e comunque estensibile anche al lavoro privato, rilevando altresì che
"...La stessa finalità di contemperamento di opposti interessi privati e pubblici, tutti parimenti rapportabili a valori di rango costituzionale, permane pur dopo la novella del testo originario della L. n.104, art. 33, operata con la I. n.53 del 2000, che ha tolto il requisito della convivenza, lasciando, però, intatti tutti gli altri (effettiva continuità nell'assistenza, carattere di particolare gravità dell'handicap di cui soffre il congiunto, necessità di prestazioni assistenziali permanenti, incompatibili con sede distante, mancanza di altri supporti parentali)" (Cass. S.U. n. 69117/2015).
6. Debbono quindi essere vagliati in concreto, nel quadro così ricostruito, tutti gli elementi che contribuiscono ad una complessiva valutazione, attesa la estensione della norma rispetto alla scelta iniziale della sede di lavoro a quella fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento, da riferire alla persona “da assistere”, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
6.1. Il , invero risulta aver goduto di permessi e di congedo, solo Pt_1 successivamente alla assegnazione della sede di AN, nonostante il proprio padre risultasse bisognoso di sostengo intensivo sin dal 2022; non deduce di essersi preso cura da tale data dello stesso, anche prendendo contatti a distanza (via e-mail o telefonici) con medici o sanitari, ovvero comunque utili al fine di prestare la necessaria assistenza;
né lo stesso ricorrente argomenta considerando le mansioni da ultimo assunte, pur rivendicando il proprio diritto ad essere trasferito “nel profilo oggi ricoperto” (cifr. p. 4 concl. di merito); assume, inoltre anche la illegittimità dello stesso Accordo in base al quale era stato stabilizzato.
6.2. Le esigenze datoriali evidenziate in memoria (confermate in termini di consistenza organica dal PS della società nonché dalle allegazioni attoree per quanto sopra rilevato) tuttavia, comprovano che il trasferimento del ricorrente comporterebbe un consistente disservizio nella sede di provenienza (esteso all'intera zona) a fronte del sovradimensionamento della sede di destinazione quanto alla copertura di organico.
6.3. Pertanto, se, come già evidenziato, la lettera dell'articolo 33, comma 5, legge n.
104/1992 non attribuisce al lavoratore che presti assistenza ad un familiare in condizione di disabilità un diritto incondizionato di scegliere una sede di lavoro vicina al domicilio della persona da assistere, bensì un diritto da bilanciarsi con le ragioni organizzative opposte dalla parte datoriale, altrettanto meritevoli di tutela, purché effettive, l'equo contemperamento di interessi contrastanti, che s'impone, deve considerare recessiva la esigenza di cura ed assistenza, qualora la condotta datoriale non si riveli arbitraria ed ingiustificata, ma sorretta da effettive esigenze organizzative.
6.4. Di talché, le uniche limitazioni al diritto in questione - soprattutto in un contesto di lavoro privato, in cui non si ponga l'esigenza di salvaguardare anche interessi di natura pubblicistica, come avviene invece nel contesto dei rapporti di pubblico impiego - possono essere costituite o dalla insussistenza di un posto vacante presso la sede di lavoro ove il dipendente chieda di essere assegnato o dalla eccessiva onerosità, dal punto di vista economico od organizzativo, della scopertura del posto cui è assegnato il lavoratore che chiede di essere trasferito, circostanze nella specie da ritenersi comprovate.
7. Consegue quindi che, se il diritto non possa essere affermato alla stregua della applicazione della invocata norma sovraordinata, a fortiori debba essere esclusa la tutela che alla affermazione di esso consegua, anche prescindendo da tutte le ulteriori considerazioni che paventano il contrasto delle disposizioni contrattuali con la norma legislativa.
7.1. Di talché, tale essendo la situazione degli organici nell'ufficio di provenienza e in quelli di ambita destinazione del ricorrente, la domanda di trasferimento avanzata dal ai sensi dell'articolo 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere accolta, Pt_1 non potendo esigersi, nell'equo bilanciamento dei contrapposti interessi, che la parte datoriale pregiudichi le proprie esigenze organizzative al solo fine di venire incontro a quelle rappresentate dal dipendente, pur certamente, in astratto, meritevoli di tutela.
8. Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
8.1. La particolarità delle questioni affrontate nonché i diversi orientamenti giurisprudenziali, giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Roma lì, 19.12.2025 Il Giudice