Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05181/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5181 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ponteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal S.U.I. di Roma in data 24.02.2025, notificato in pari data, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
premesso in fatto che il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal S.U.I. di Roma in data 24.02.2025 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
preso atto che:
- il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento alle integrazioni rese da parte dell’interessato in data 03/07/2024, non ritenute idonee ai fini dell’accoglimento dell’istanza;
-parte ricorrente prospetta l’insussistenza del presupposto richiamato a fondamento del provvedimento impugnato, avendo, a suo avviso, il datore di lavoro dimostrato una capacità reddituale tale da consentire il regolare pagamento della retribuzione;
considerato, in diritto, che il ricorso deve essere respinto;
ritenuto, in particolare, che:
- dalla dichiarazione dei redditi prodotta, relativa all’anno di imposta 2019 e trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 03/07/2024, risulta un reddito complessivo pari a euro 48.000, composto da euro 24.000 derivanti dall’impresa “-OMISSIS- S.R.L.S.” (società con partita IVA attiva solo a partire dal 24/03/2021) e da euro 24.000 derivanti dall’impresa “-OMISSIS- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”;
- detta ultima società risulta in liquidazione a far data dal 12/04/2018 e non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale;
- risulta quindi che il reddito imponibile del datore di lavoro, relativo all’anno di imposta 2019, risulta essere insufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro richiesto in domanda;
- la capacità reddituale del datore di lavoro rappresenta uno dei presupposti essenziali per l’ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, essendo essa richiesta al duplice scopo di evitare assunzioni fittizie miranti ad eludere le norme sull’immigrazione e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397);
- la titolarità di reddito ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma come datore di lavoro;
ritenuto quindi che il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro ha costituito legittimo motivo del rigetto dell’istanza di emersione (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2024, n. 4383);
ritenuto pertanto che le censure dedotte dal ricorrente sono infondate ed il ricorso va respinto;
stabilito che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille), oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO