Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
L'inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato da parte di un cittadino di un paese terzo, destinatario del provvedimento di espulsione amministrativa, integra il reato di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ove commessa entro i cinque anni dall'allontanamento forzato, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento di espulsione abbia disposto il divieto per la durata di dieci anni, secondo il termine originariamente previsto dall'art. 13, comma 14, del citato decreto legislativo
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2016, n. 44146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44146 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
44 1 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Maria Cristina Siotto - Presidente - Sent. n. sez. 1220/2016 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - CC 01/04/2016 Aldo Esposito R.G.N. 31272/2015 Raffaello Magi Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KA KL, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 03/06/2015 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia. RITENUTO IN FATTO 1. KA KL, cittadino albanese, destinatario di espulsione amministrativa, giusta decreto prefettizio del 20 agosto 2010 con divieto di rientro nel territorio nazionale per dieci anni, è stato arrestato a Milano, il 1° giugno 2015, e l'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Milano, con provvedimento del successivo 3 giugno, poiché KA aveva fatto rientro non autorizzato nel territorio nazionale entro i cinque anni dalla disposta espulsione, costituente il nuovo termine massimo di durata del divieto di reingresso, come previsto dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge дос 2 agosto 2011, n. 129, in conformità della direttiva del Consiglio e Parlamento europeo 115/2008/CE in materia di rimpatri.
2. Avverso il provvedimento di convalida dell'arresto ha proposto ricorso per cassazione KA personalmente, il quale denuncia violazione di legge sostanziale e processuale, poiché la convalida sarebbe avvenuta, in contrasto con la normativa vigente, senza un'attenta valutazione delle circostanze pertinenti al caso concreto e una adeguata motivazione, posto che l'attuale disciplina dell'espulsione amministrativa prevede un divieto di rientro che va da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque, da modulare in relazione alla valutazione del singolo caso. Tale apprezzamento in concreto, ove doverosamente eseguito nei riguardi di KA, avrebbe consentito di apprezzare come penalmente irrilevante il suo rientro in Italia, avvenuto dopo quattro anni, nove mesi e dodici giorni dalla decorrenza del provvedimento di espulsione, poiché l'interessato non aveva commesso altre violazioni e, quindi, l'esame della sua specifica posizione avrebbe giustificato, ora per allora, l'applicazione del divieto per il tempo minimo previsto di tre anni, già ampiamente decorso alla data dell'arresto, come tale da non convalidare.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria del 3 novembre 2015, ha ritenuto inammissibile il ricorso, per la legittimità della convalida eseguita nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, poiché il rientro non autorizzato era avvenuto prima dei cinque anni, integranti il nuovo termine massimo del divieto di reingresso, non essendo concepibile una rideterminazione postuma della durata del divieto in conformità del nuovo termine minimo di tre anni, già fissato in cinque anni dalla disciplina precedente.
4. Alla requisitoria del Procuratore generale ha replicato KA tramite il difensore di ufficio, avvocato Giuseppe Maria Meloni, la quale ha sostenuto che il ricorso proposto non postula la rideterminazione della durata del divieto di reingresso, ma lamenta l'omessa considerazione, in sede di convalida dell'arresto, delle circostanze pertinenti alla specifica posizione dell'arrestato, tali da giustificare, per la positiva condotta complessiva dell'interessato, la non convalida del provvedimento restrittivo, essendo KA rientrato in Italia dopo il nuovo termine minimo del divieto, fissato in tre anni dalla espulsione, e in prossimità della scadenza del nuovo termine massimo di cinque anni. 2 др CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché affidato a motivo manifestamente infondato. Come riconosce lo stesso ricorrente, l'arresto è stato eseguito nel rispetto della cornice normativa vigente ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 13-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con successive modifiche, e risulta, pertanto, legittimamente convalidato. Il denunciato omesso apprezzamento delle circostanze pertinenti la concreta posizione di KA non inficia l'ordinanza di convalida, posto che tale considerazione è imposta al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione con la determinazione della durata del divieto di rientro nello Stato, la quale, alla stregua della sopravvenuta disciplina più favorevole, non può eccedere la durata di cinque anni, precedentemente prevista invece come durata minima del medesimo divieto. Né può invocarsi, nel caso in esame, la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, ossia il trattamento più favorevole previsto successivamente all'adozione del provvedimento di espulsione, da applicare, secondo la singolare tesi del ricorrente, al momento della convalida dell'arresto a cura dell'autorità giudiziaria, diversa da quella amministrativa cui compete la decisione di espulsione a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998. In proposito, va rilevato che l'inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato da parte di cittadino di un paese terzo, destinatario di provvedimento di espulsione amministrativa, ove commessa entro i cinque anni dalla medesima espulsione, integra fatto penalmente rilevante sia secondo la precedente formulazione dell'art. 13, comma 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia secondo l'attuale formulazione del medesimo articolo e comma, ai sensi dell'art. 3 d.l. 23 giugno 2009, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 129; con la conseguenza che deve considerarsi legittimamente eseguito e convalidato l'arresto del cittadino di un paese terzo che rientri nel territorio dello Stato prima del decorso di cinque anni dal provvedimento di espulsione amministrativa, di cui sia stato destinatario con imposizione del divieto per la durata (non più legittima) di dieci anni, secondo il termine ordinariamente previsto dalla precedente formulazione dell'art. 13, comma 14, d.lgs. n. 286 del 1998, cit.; in sede di convalida, infatti, l'Autorità giudiziaria non può ritenersi tenuta a valutare le circostanze pertinenti la specifica posizione dell'arrestato per mitigare, ora per allora, la durata del divieto di rientro, abbassandolo al di sotto del nuovo termine massimo di cinque anni e ritenendo, perciò, legittimo il rientro 3 op avvenuto dopo il nuovo termine minimo di tre anni sebbene prima dei cinque anni dalla disposta espulsione.
2. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso ne impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità e ad essa segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2016. Il consigliere estensore Il presidente Maria Costa Siotto Antonella Patrizia Mazzei Intonathar meg DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 4