Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/07/2002, n. 9738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9738 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
LA CORTE 0 9 7038 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN ME POPOLO PREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NOT110 RESPONSABILITE?" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 21817/99 Cron.26496 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 1968 Dott. Antonino Consigliere ELEFANTE 1 Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO Ud. 27/02/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal sig. SOLE 24 ORE SEN TE NZA per dirigi ₤UG. 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE CC MATTIA, CC EMILIO, DALL'ASTA PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO UMBERTO GRILLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
ANC contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA B SERRA LIDIA, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' TORTOLINI 34, PAOLETTI, che la difende unitamente all'avvocato 2002 LUCIANO MISSERA, giusta delega in atti;
controricorrente 322 -1- nonchè
contro
RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA'SPA; - intimato avverso la sentenza n. 383/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati MASSARA Luciano e PAOLETTI Marco dell'Avv. PAOLETTI Nicolò, depositata in per delega difensori della resistente che hano chiesto udienza, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha l'accoglimento del ricorso. p -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 25 novembre 1987 DI RR conveniva OL ALST, MA IN, MI IN, quali eredi del notaio Angelo IN, davanti al Tribunale di Udine ed esponeva: -che con atto in data 12 dicembre 1983, rogato dal notaio Angelo IN, aveva acquistato per il prezzo di lire 105.000.000 un immobile adibito a casa di abitazione in Udine, via Este 36; -che detto immobile, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. dal Tribunale di Udine in data 19 febbraio 1987, а seguito di atto di citazione trascritto il 5 dicembre 1983, era stato trasferito da ER LI a IO FU;
-che, di conseguenza, essendo il proprio acquisto inopponibile a IO FU, aveva raggiunto con una transazione con il pagamento di quest'ultimo lire 35.000.000 per potere restare proprietaria dell'immobile; sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva la condanna degli eredi del notaio Angelo IN, per non avere 10 stesso effettuato le visure ipotecarie, al risarcimento dei danni, consistenti, tra l'altro, nell'importo versato per la 3 transazione e nelle spese per assistenza legale. I convenuti, costituitisi, chiamavano in causa la s.p.a. R.A.S., presso la quale il notaio Angelo assicurato per la responsabilità IN era civile. Il Tribunale di Udine rigettava la domanda con sentenza in data 24 aprile 1995. DI RR proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 22 giugno 1999, con la seguente motivazione: Lamenta l'appellante DI RR che il Tribunale di Udine, pur avendo ritenuto l'obbligo del notaio IN di rogare l'atto di compravendita, A. previo accertamento della libertà dell'immobile mediante visura nei registri immobiliari (cfr. Cass. 7127/87) ed essendosi recato presso la competente conservatoria il giorno stesso della stipula del contratto, ha poi giustificato l'inadempimento per il fatto che presso la detta Conservatoria vi fosse un notevole arretrato nelle iscrizioni e trascrizioni, non essendo obbligato a visionare il modello 60. Ritiene la Corte che la censura è fondata. Premesso che ai sensi dell'articolo 1218 C.C. toccava al notaio IN, ora ai suoi eredi, 4 dare la prova che l'inadempimento era dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, certamente tale causa esimente non può essere individuata nel ritardo con il quale l'Ufficio del Conservatore di Udine procedeva alle trascrizioni, circostanza negativa di cui il Notaio doveva esere certamente a conoscenza. Inoltre dalla visura del modello 60 era possibile controllare tutti gli atti ricevuti dall'Ufficio fino a quel momento (teste Carillo). Poiché rientrava nella prestazione professionale del Notaio IN accertare la libertà dell'immobile oggetto della compravendita da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, era suo compito prendere visione anche del modello 60 soprattutto tenuto conto della nota arretratezza dell'ufficio (circa due mesi all'epoca) nel а procedere alle trascrizioni mentre la stessa disfunzione non è stato dimostrato sussistere per la tenuta del registro generale d'ordine. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, MA IN, MI IN, OL ALST. Resiste controricorso DI RR. I ricorrenti hanno depositato memoria. 5 Motivi della decisione Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici di merito non abbiano preso in considerazione l'eccezione con la quale avevano dedotto che il trasferimento in favore di IO FU disposto con la sentenza in data 19 febbraio 1987 del Tribunale di Udine era stato sottoposto alla condizione del pagamento del prezzo entro un termine il quale era decorso inutilmente, per cui, invece di stipulare la transazione, DI RR avrebbe potuto eccepire la inefficacia del trasferimento in favore di IO FU e la conseguente inopponibilità dello stesso nei suoi confronti. La doglianza è fondata. Gli attuali ricorrenti avevano infatti, posto nel giudizio di secondo grado (cfr. comparsa di comparsa conclusionale) costituzione e risposta e della inefficacia sopravvenuta del la questione trasferimento in favore di IO FU che i giudici di secondo grado hanno totalmente ignorato. L'accoglimento del secondo motivo con il quale si contesta, in sostanza, che il comportamento del notaio rogante potesse, in concreto, avere causato 6 - un danno, comporta l'assorbimento del primo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono dell'omesso ( esame della eccezione con la quale avevano dedotto che dalla testimonianza del figlio della RR, sentito all'udienza del 20.11.1990, era risultato che i 35 milioni corrisposti transattivamente al conseguentemente FU "erano di mio padre" e che la RR non era titolare del credito per risarcimento, che semmai sarebbe stato del marito. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di 109T129,11 Trieste, che provvederà anche in ordine alle spese 456T 20,66 del giudizio di legittimità. тот. 149,77
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
ful dichiara assorbito il motivo;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di cassazione. Tautours ck uk Roma, 27 febbraio 2002 Franco Juste Packet Ja IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Pablo10 Talarico Roma 5 LUG 2002 S CHLIERE C Telerico 7