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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7241 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16558 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2024 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura a margine del ricorso, dall'Avv. GUARDI ROSARIO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Miano n.150, non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2024 esponeva : di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 13.03.2004 con , dalla cui unione nasceva la Controparte_1 figlia , nata a [...] il [...] maggiorenne non economicamente Persona_1
autosufficiente, che con sentenza n. 1928/2023 del 10.02.2023 divenuta cosa giudicata, il
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito a carico del e la determinazione, a carico dello stesso, di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia di 300,00€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Napoli, che risultavano ormai trascorsi i termini di legge per richiedere la pronuncia di divorzio.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di 350,00€ mensili, l'aumento del contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia da 300,00€ a 400,00€ mensili. Per_1
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. compariva la sola ricorrente dinanzi al Giudice
Istruttore e, liberamente interrogata, dichiarava : “ Sono e mi chiamo vivo in Parte_1
Napoli alla Via Miano 150,insieme a mia figlia di anni 20 che non è economicamente Per_1 autosufficiente, mia figlia ha tentato di entrare alla facoltà di infermieristica e quest'anno proverà di nuovo ad entrare ed in più si sta prodigando per seguire un corso di OSS che inizierà il mese prossimo. In separazione era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di mia figlia di 300 euro mensili lui non li ha mai dati, non lo vediamo da più di
10 anni, io non lavoro nemmeno a nero percepisco l'invalidità civile ed accudisco mia madre che è malata oncologica. Io sono invalida per fibrosi cistica con conseguenza diabete,
l'assegno di invalidità è di 330€ mensili circa vivo insieme a mia figlia a casa di mia madre.
Rinuncio alla domanda di assegno divorzile a mio favore insisto per l'assegno di mantenimento per mia figlia ” Per_1
A questo punto, preso atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1928/2023 del 10.02.2023 divenuta cosa giudicata, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data precedente. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione personale, stabilisce quale contributo paterno al mantenimento della figlia figli l'importo mensile, di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1
automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Controparte_1
del 50%, ad le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Parte_1
Protocollo del Tribunale di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia dichiara non ripetibili le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
13.03.2004 (atto n. 7 , parte II , S. A, sez. R, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004 );
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata Persona_1
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1
del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di
Napoli;
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.16558 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2024 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura a margine del ricorso, dall'Avv. GUARDI ROSARIO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Miano n.150, non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/07/2024 esponeva : di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 13.03.2004 con , dalla cui unione nasceva la Controparte_1 figlia , nata a [...] il [...] maggiorenne non economicamente Persona_1
autosufficiente, che con sentenza n. 1928/2023 del 10.02.2023 divenuta cosa giudicata, il
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito a carico del e la determinazione, a carico dello stesso, di un contributo al CP_1 mantenimento della figlia di 300,00€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Protocollo del Tribunale di Napoli, che risultavano ormai trascorsi i termini di legge per richiedere la pronuncia di divorzio.
Sulla base di tali circostanze, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di 350,00€ mensili, l'aumento del contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia da 300,00€ a 400,00€ mensili. Per_1
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. compariva la sola ricorrente dinanzi al Giudice
Istruttore e, liberamente interrogata, dichiarava : “ Sono e mi chiamo vivo in Parte_1
Napoli alla Via Miano 150,insieme a mia figlia di anni 20 che non è economicamente Per_1 autosufficiente, mia figlia ha tentato di entrare alla facoltà di infermieristica e quest'anno proverà di nuovo ad entrare ed in più si sta prodigando per seguire un corso di OSS che inizierà il mese prossimo. In separazione era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di mia figlia di 300 euro mensili lui non li ha mai dati, non lo vediamo da più di
10 anni, io non lavoro nemmeno a nero percepisco l'invalidità civile ed accudisco mia madre che è malata oncologica. Io sono invalida per fibrosi cistica con conseguenza diabete,
l'assegno di invalidità è di 330€ mensili circa vivo insieme a mia figlia a casa di mia madre.
Rinuncio alla domanda di assegno divorzile a mio favore insisto per l'assegno di mantenimento per mia figlia ” Per_1
A questo punto, preso atto della rinuncia alla domanda di assegno divorzile, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1928/2023 del 10.02.2023 divenuta cosa giudicata, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data precedente. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della figlia . Persona_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto all' epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, il Collegio, considerando come parametro di riferimento, la somma prevista in sede di separazione personale, stabilisce quale contributo paterno al mantenimento della figlia figli l'importo mensile, di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà corrisposta a, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Parte_1
automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Controparte_1
del 50%, ad le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Parte_1
Protocollo del Tribunale di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia dichiara non ripetibili le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
13.03.2004 (atto n. 7 , parte II , S. A, sez. R, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004 );
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma . Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata Persona_1
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura Controparte_1
del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di
Napoli;
• Spese irripetibili;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino