Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15884 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN POROLO ITALIANO158 8 4 0 3 LA CORTES PI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 18121/00 - Cron.32396 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 4162 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Ud.11/06/03Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FIORINO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PERICA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC RI ET, elettivamente domiciliata in ROMA VLE OCEANO ATLANTICO 13, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO BARONE, che la difende unitamente all'avvocato FABIO MASSIMO GUIDALDI, giusta 2003 delega in atti;
971 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 2278/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FUZIO che ha concluso per Generale Dott. Riccardo rigetto del ricorso. * -2- RI C/ CC RG 18121/00 -1- Oggetto: distanze, sopraelevazione e ampliamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 19.6.95, NO RI proponeva appello avverso la sentenza 13.3.95 con la quale il tribunale di Velletri, in accoglimento della domanda a tal fine pro- posta da AR RE CI nei suoi confronti, lo aveva condannato ad arretrare alla distanza di undici metri dal confine con il fondo della controparte le par- ti di nuova costruzione d'un immobile di sua proprietà specificamente indicatevi. Decidendo in contraddittorio delle parti con sen- tenza 14.7.99, la corte d'appello di Roma rigettava il * gravame sulla considerazione che, come accertato con la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, le nuove opere in controversia erano consistite in SO- praelevazioni ed ampliamenti non riconducibili all'ipo- tesi della ristrutturazione;
che la loro realizzazione doveva farsi risalire al 1990 e, comunque, non oltre il 1988; che all'epoca nella zona doveva trovare applica- zione il piano regolatore del comune di Segni, normativa integrante le disposizioni del codice civile giusta l'e- spresso richiamo operatone dagli artt. 872 e 873, per il quale le nuove costruzioni dovevano essere arretrate di 11 metri dal confine;
che il preesistente corpo di fab- brica si trovava sul confine, ma alle nuove opere rea- RI C/ CC RG 18121/00 -2- M lizzate dall'appellante non poteva applicarsi il princi- pio della prevenzione in presenza d'uno strumento urba- nistico locale sopravvenuto dal quale si era sancito per le nuove costruzioni l'obbligo inderogabile d'una deter- minata distanza dal confine. Avverso tale decisione il RI proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Resisteva la CI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 denunziando Con il primo motivo, il ricorrente violazione degli artt. 81, 100, 101 CPC e 2967 CC si - duole che la corte territoriale, nel respingere l'appel- lo, abbia implicitamente affermato la legittimazione at- tiva della controparte nonostante costei non avesse for- nito la prova d'essere proprietaria del fondo confinan- assume al riguardo che, sebbene egli non avesse sol- te;
eccezioni al riguardo, i giudici del merito, levato trattandosi di condizione dell'azione, avrebbero dovuto rilevarne d'ufficio il difetto, così come poteva rile- varlo anche il giudice di legittimità. Il motivo non merita accoglimento. Fondandosi la legittimazione ad agire ed a contrad- dire sull'allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospet- RI C/ CC RG 18121/00 -3- tandolo come tale, ovvero pretenda d'ottenere una pronun- zia contro il convenuto pur prospettando la di lui estra- neità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla tito- larità effettiva del rapporto sostanziale dedotto dal- l'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito;
il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice suo aspetto di legittimazio- ne ad agire e contraddire, si risolve, pertanto, nell'ac- certare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giuri- sdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Non attiene, dunque, alla legitimatio ad causam ma al me- rito della lite la questione relativa alla reale titola- rità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento d'una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa azionata. L'accertamento del diritto di proprietà affermato dall'attrice atteneva, dunque, al merito della causa non alla legittimazione (cfr. Cass. 27.3.02 n. 4366 in motivazione, 21.6.01 n. 8476), onde la questione, non a- vendo formato oggetto del thema decidendum del giudizio nel- RI C/ CC RG 18121/00 -4- la precedente fase, è da considerare nuova e, quindi, i- nammissibile in sede di legittimità. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando falsa applicazione dell'art. 2697 CC ed insufficiente mo- tivazione - si duole che la corte territoriale abbia for- nito una giustificazione inidonea ed inadeguata in ordine all'epoca di realizzazione delle opere basandosi su di una concessione per ristrutturazione che consentiva l'in- RI C/ CC RG 18121/00 -5- tervento anche su parti preesistenti e su di una consu- lenza tecnica redatta in sua contumacia ed erronea. A prescindere dall'irrilevanza della questione sol- levata in ordine all'espletamento della consulenza in sua contumacia, dacché il deducente, avendo scelto di non partecipare al giudizio, di tale determinazione subisce le conseguenze e, comunque, avrebbe potuto chiedere un rinnovo di tale mezzo istruttorio, il motivo non merita accoglimento difettando della necessaria specificità in relazione ad entrambe le indicate censure. Anzi tutto, Va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere de- dotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la di- sposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nel- la sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giuri- sprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di-versamente non ponendosi la Corte regolatrice in con- dizione d'adempiere al suo istituzionale compito di ve- rificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammis- sibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adot- RI C/ CC RG 18121/00 -6- tate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata da parte ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata (e pluribus: Cass. 10.4.99 n. 3507, 12.5.98 n. 4777, 21.8.77 n. 7851). Quanto, poi, in particolare, alla dedotta violazio- ne dell'art. 2967 CC, che può essere considerato princi- pio generale, va tenuto presente come le norme poste dal libro VI titolo II del codice civile regolino la materia dell'onere della prova, dell'astratta idoneità di ciascu- no dei mezzi presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze, della for- ma che ciascun d'essi deve assumere, non la valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi stessi, valutazione regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 CPC la cui erroneità ridonda, se del caso, in vizio deducibile ex art. 360 n. 5 CPC (cfr. Cass.
2.12.93 n. 11949). Nella specie, non solo parte ricorrente non svilup- pa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 CC nel senso inteso dalla giurisprudenza RI C/ CC RG 18121/00 -7- di legittimità sopra richiamata in tema di motivi ex art. 360 n. 3 CPC, ma appare evidente come il principio dell'onere della prova e della corretta sua applicazione non possa essere considerato violato, giacché la corte territoriale, al cui operato nessuna censura il ricorren- te stesso muove per inesatta applicazione delle norme sul rito, è pervenuta all'adottata decisione svolgendo argo- mentazioni basate su prove fornite dalla parte onerata astrattamente idonee allo scopo e regolarmente acquisite, onde non è ravvisabile alcuna violazione della norma de qua;
sotto l'esaminato profilo, la questione prospettata attiene, dunque, piuttosto ad un eventuale vizio di mo- tivazione ed, infatti, l'intera trattazione non riguarda per alcun verso un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalla richiamata norma, risul- tando, piuttosto, incentrata su d'un'assunta erronea in- terpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice. Neppure sotto tale profilo, pur non dedotto ed e- straneo, quindi, al thema decidendum, il motivo risultereb- be, in ogni caso, ammissibile e fondato. Per costante insegnamento di questa Corte, il moti- vo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, a pena RI C/ CC RG 18121/00 -8- d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomenta- zioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzio- ne dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagan- te coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter for- mativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della il motivo di ricorso per norma in esame;
diversamente, cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello del quale trattasi in un'inammissibile istanza di revi- - sione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- RI C/ CC RG 18121/00 -9- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come wwww da un esa- è dato, appunto, rilevare nel caso di specie - me logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sé sole idonee e suffi- cienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia ri- spettata la prescrizione desumibile dal combinato dispo- sto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non 2 si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di forni- re una motivazione logica ed adeguata dell'adottata deci- sione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che, come già accennato, la motivazione fornita dal detto giu- dice all'assunta decisione risulta adeguata e tutt'altro che incoerente, basata com'è su considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio at- tribuibile alla consulenza tecnica ed alle stesse allega- zioni dell'appellante, elementi ritenuti idonei e suffi- RI C/ CC RG 18121/00 -10- 5 cienti a giustificare la decisione, e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del qua- le, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotiz- zabili in forza dell'art. 360 n. 5 CPC, la diversa opi- nione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a deter- minare le conseguenze previste dalla norma stessa. denunziandoCon il terzo motivo, il ricorrente violazione dell'art. 873 CC, delle norme integrative sul- le distanze e dell'art. 2697 CC nonché omessa motivazione si duole che abbia confermato la pronunzia di demoli- zione nonostante egli l'avesse censurata per non essere state provate dalla controparte le date dell'entrata in vigore del locale regolamento edilizio e della contestata costruzione, ciò che comportava la legittimità di quest' ultima in applicazione della normativa generale, e non abbia fornito motivazione sul punto. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto in quanto inammissibile, per non essere stata dimostrata la decisività della sollevata questione allegando una data d'entrata in vigore del regolamento locale incompatibile con le ragioni della pronunzia impu- gnata, ma anche in quanto evidentemente infondato. RI C/ CC RG 18121/00 -11- La datazione dell'opera è stata, infatti, effettua- ta dalla corte territoriale sulla base delle considera- zioni già esaminate e ritenute corrette nell'ambito della trattazione del precedente motivo. L'epoca d'entrata in vigore del regolamento edili- zio locale è stata, poi, legittimamente accertata d'uf- ficio dalla stessa corte territoriale sulla base del principio iura novit curia, espressamente richiamato ed esat- tamente applicato, dacché le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbrica- zione che disciplinano le distanze nelle costruzioni an- che con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli art. 872 e 873 dello stesso codice, ed hanno, pertanto valore di norme giuri- diche, onde il giudice, in applicazione del detto princi- pio, deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da qualsiasi attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi d'ogni mezzo utile allo scopo (da ultimo, Cass. 27.8.02 n. 12561, 2.5.97 n. 3820). Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
RI C/ CC RG 18121/00 -12- LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 30,00 per esborsi ed € 1.500,00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio addì 11.06.2003. Il Presidente Spadouc Il est. Wettinj IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 OTT 2003 AR Di UZ MarieНаше авиого Oggi, IL CANCELLIERE AR Di UZ if word