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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC AT presidente dott.ssa OV NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5038/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Lucchese, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA pagina 1 di 15 NONCHÉ già c.f. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Murvana, giusta procura per atto a rogito notaio con traduzione asseverata con verbale di giuramento del 15.5.2018 Persona_1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, (di seguito Parte_1 CP_1
Contr
) deducendo che: Contr
- aveva acquistato da una fornitura di 126,36 mq di mattonelle, meglio descritte in atti, della per la pavimentazione dell'intero piano terra della Controparte_3 propria villetta monofamiliare di nuova costruzione;
- in data 22.7.2013 gli veniva recapitata la fornitura;
- il 21.6.2014, una volta conclusi i lavori strutturali della villetta, procedeva alla posa in opera delle suddette mattonelle;
- al momento della conclusione della posa in opera e della pulitura riscontrava la presenza diffusa di macchie opache;
Contr
- non appena riscontrati i vizi, inoltrava a , in data 23.6.2014, a mezzo dei propri legali, formale denuncia di vizi e contestuale richiesta di risarcimento danni, allegando documentazione fotografica;
- la necessaria rimozione del materiale viziato aveva provocato gravi pregiudizi: infatti, la pavimentazione poggiava su un particolare sistema di radiazione-riscaldamento a pavimento che, dotato di impianto di radiazione ad alta intensità, sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato e distrutto, nelle parti idrauliche, dalla riduzione della situazione in pristino, tramite la rottura del pavimento esistente e la sostituzione del medesimo;
nel frattempo era stato ultimato anche il montaggio di una nuova cucina, che doveva conseguentemente essere smontata, insieme ai mobili d'arredo, e riposta in appositi locali da prendere in locazione;
il signor e la sua famiglia, proprio a Pt_1 causa di tali inconvenienti, avevano dovuto rinviare l'inizio della loro nuova “residenza” pagina 2 di 15 nella villa ed erano stati costretti a prendere in locazione un immobile per il tempo necessario a consentire i lavori di riparazione della pavimentazione;
Contr
- il 29.7.2014, provvedeva a riscontrare la comunicazione del signor Pt_1 specificando che (di seguito ), società produttrice Controparte_3 CP_2 delle mattonelle, seppur disposta a risarcire il danno, avrebbe riconosciuto solamente il
50% dell'importo;
- il signor dava incarico all'arch. di redigere apposita relazione Pt_1 Persona_2 tecnica di parte, che confermava l'entità dei danni computati;
- la confessione stragiudiziale circa il danno accertato da parte convenuta e la relativa offerta di natura risarcitoria, se da un lato determinava – all'evidenza – il riconoscimento dei vizi denunciati in data 23.6.2014, dall'altro lato, si rivelava insufficiente a coprire i danni patiti;
Contr
- il 7.10.2014, riscontrava altra missiva, mutando la propria linea di difesa e negando gli eventi pregressi;
Contr
- in data 8.7.2017 [in realtà 2016], il signor invitava ad aderire alla stipula Pt_1 di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 conv. in L.
162/2014, ma la parte chiamata dichiarava non esservi alcuno spazio per il raggiungimento di un accordo, senza neppure sottoscrivere il relativo verbale.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare il difetto di conformità della fornitura acquistata e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130 del codice del Contr consumo, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di € 10.147,56, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva di disporre una congrua riduzione del prezzo di acquisto del prodotto, oltre al suddetto risarcimento;
domandava altresì di accertare Contr e dichiarare, ai sensi dell'art. 1494 c.c., la responsabilità di e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore per un importo pari ad € 63.167,55, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. Contr 1218 c.c., la responsabilità di e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento pagina 3 di 15 dei danni patiti dal signor per l'ammontare di € 63.167,55, o nella misura ritenuta Pt_1 opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
*** Contr Si costituiva , eccependo innanzitutto la tardività della denuncia dei vizi, atteso che il signor aveva provveduto alla posa in opera delle mattonelle quasi un anno dopo la Pt_1 consegna e che l'asserito difetto, come confermato dalla stessa parte attrice, era rilevabile al momento della “disamina” della merce da parte del compratore, che avrebbe potuto e dovuto controllare la fornitura alla consegna, evitando l'aggravarsi delle circostanze, secondo buona fede;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni azione di garanzia ex art. 1495 c.c., contestando, al riguardo, che la comunicazione del 29.7.2014 potesse valere quale confessione stragiudiziale;
sosteneva che il materiale era idoneo all'uso e privo di difetti e che, essendo il difetto riconoscibile, i pregiudizi lamentati sarebbero stati del tutto eliminati se l'acquirente non avesse montato integralmente il prodotto.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la società produttrice,
[...]
affinché, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, fosse da questa CP_3 sollevata da ogni responsabilità, trattandosi di una tipica vendita a catena, e concludeva per il rigetto integrale delle domande.
***
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva (già , Controparte_2 Controparte_3 di seguito solo ), la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione estimatoria, in quanto CP_2 incompatibile con la domanda di risoluzione contrattuale, e la tardività della denuncia dei vizi da parte dell'acquirente, sia con riguardo al termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. che con riguardo al termine di due mesi prescritto dall'art. 132 d.lgs. n. 206/2005, con Contr conseguente decadenza dalla garanzia invocata nei confronti di .
Evidenziava che, quando si tratta di vizi apparenti e oggettivamente riconoscibili con l'ordinaria diligenza, il termine decorre dalla consegna del bene e implica a carico del compratore un onere di verifica del bene;
l'attore, operatore professionale nel settore edilizio, avrebbe potuto rilevarli immediatamente;
l'offerta del 50 % era stata unicamente motivata da ragioni di opportunità commerciale.
Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione, atteso che l'atto di citazione era stato notificato il
4.8.2017, ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1495 c.c. e anche oltre il termine di ventisei mesi previsto dall'art. 132 del codice del consumo.
pagina 4 di 15 Per le stesse ragioni chiedeva il rigetto della domanda subordinata di risarcimento ex art. 1218 c.c., anch'essa soggetta ai medesimi termini di decadenza e prescrizione.
Evidenziava poi che l'attore, pur domandando la risoluzione del contratto, aveva dichiarato di aver posato e utilizzato le mattonelle dal giugno 2014, sicché, ai sensi dell'art. 1492 c.c., la risoluzione non poteva essere richiesta essendo i beni stati trasformati.
Contestava la sussistenza dei vizi lamentati e la loro imputabilità alla produttrice , CP_2 non avendo il signor dimostrato né l'esistenza dei difetti, né le conseguenze dannose Pt_1 lamentate, né tantomeno l'esistenza del nesso causale tra i primi e le seconde;
ove mai vi fossero difetti, essi sarebbero riconducibili esclusivamente alla posa in opera eseguita da terzi, e comunque gli stessi non erano stati provati dall'attore, che aveva prodotto soltanto una relazione tecnica anonima e priva di valore probatorio.
Eccepiva il concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Contr Infine, pur ritenendo infondate le domande attoree, osservava che non poteva andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver richiesto la manleva del produttore, non avendo dimostrato di aver verificato la qualità delle mattonelle prima della vendita, sicché anche la domanda di manleva doveva essere rigettata o comunque limitata secondo l'incidenza della responsabilità del rivenditore.
***
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore, nel dedurre che la denuncia dei vizi era stata effettuata dopo soli due giorni dalla scoperta, in sede di posa in opera (nella relazione di parte si leggeva, infatti, che “Come chiaramente rilevabile dalla documentazione fotografica, la pavimentazione posta in opera al piano terra presenta un difetto di fabbricazione che si concretizza nella presenza diffusa di macchie opache, non facilmente rilevabili ad un esame frontale della superficie lucida, ma evidenti nella visione d'insieme del pavimento in opera, in condizione di luce riflessa”), precisava le domande già formulate, estendendole anche nei confronti della produttrice . CP_2
***
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 396/2022, R.G. n. 6033/2017, pubblicata in data
22.2.2022, dopo aver respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui l'attore era stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale, rigettava la domanda attorea e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, così motivando:
«…Passando al merito, come discorso di carattere generale, va rammostrato che la prova dei vizi, in tema di compravendita, deve essere fornita dall'acquirente: "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui
pagina 5 di 15 all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi" (Cass. S.U. 11748/2019).
Ciò vale anche quando si alleghi un adempimento inesatto consistente nella consegna di un bene viziato.
Quest'affermazione trova fondamento sia in ragioni logiche, sia in esplicite norme giuridiche.
Quanto alle ragioni logiche, si deve osservare che, una volta effettuata la consegna, il debitore perde ogni controllo sulle condizioni della cosa e non è più in grado di produrre alcuna informazione circa il suo stato, le circostanze in cui si è manifestato il difetto, le modalità di conservazione impiegate dal creditore, l'uso che della cosa è stato fatto;
informazioni che invece il creditore acquisisce senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'ordinario impiego del bene.
Con riferimento alle norme giuridiche, la suddetta sentenza delle Sezioni Unite n. 11748/2019 ha ragionato considerando la peculiarità delle garanzie edilizie e negando che il caso sconti la disciplina generale prevista per le obbligazioni;
in questo modo ha sottratto il venditore all'onere di provare di avere eseguito correttamente consegnando una cosa priva di vizi e ha attribuito al compratore l'onere di dimostrare il vizio.
Questa argomentazione tuttavia non vale per i casi in cui il contratto preveda invece una vera e propria obbligazione di conformare la cosa a certe caratteristiche: ciò accade laddove il debitore sia tenuto ad un facere relativo alla cosa, come nell'appalto, ovvero laddove il venditore sia gravato da un obbligo di conformità, come nella vendita di beni di consumo.
Peraltro, proprio quest'ultima fattispecie offre elementi per affermare che, anche in presenza di una vera e propria obbligazione, il difetto della cosa deve essere dimostrato da chi l'ha ricevuta. A questo riguardo, occorre porre l'attenzione sull'art. 132, comma 3, del codice del consumo, dove, a proposito della responsabilità del venditore per il difetto di conformità dei beni consegnati, si dispone: "salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data".
Questa norma fonda due conclusioni.
La prima è la seguente: l'avere testualmente considerato simile norma una inversione dell'onere della prova, introdotta a favore del consumatore, implica ovviamente che la regola generale rispetto a cui si opera l'inversione sia quella che impone all'acquirente di provare che fu consegnato un bene non conforme alle intese.
La seconda è questa: se la presunzione che agevola il consumatore, ponendo la prova contraria a carico del venditore, opera per i primi sei mesi dalla consegna, significa che dal settimo al ventiquattresimo mese di durata della garanzia la presunzione non può operare e deve prendere vigore la regola ordinaria;
tanto accade nel caso in decisione.
Infatti, solo eliminando qualunque contenuto effettivo dell'art. 132, comma 3, del codice del consumo si può concludere che la presunzione e la regola ordinaria determinino il medesimo risultato;
ma se si vuole invece lasciare un senso alla disposizione, si deve concludere che la regola ordinaria operante dopo il primo semestre e non rovesciata dalla presunzione sia quella che fa incombere sul compratore l'onere di provare di avere ricevuto un bene difettoso. Esistono peraltro ulteriori indici normativi che segnalano come la prova del vizio della cosa gravi sulla parte che l'ha ricevuta: l'art. 1693 c.c. dispone che il vettore sia responsabile della perdita o dell'avaria delle cose ricevute per il trasporto, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata, tra l'altro, dai vizi delle cose stesse;
così accade anche in applicazione dell'art. 1787 c.c. in tema di deposito.
Ciò crea dunque un collegamento evidente tra il soggetto che controlla materialmente il bene e l'onere di provare le sue condizioni, in conformità appunto con il criterio della vicinanza alla prova. pagina 6 di 15 Applicando tali principi al caso in decisione, deve registrarsi come tale prova non sia stata fornita dal compratore, poiché l'attore si è limitato a produrre alcune fotografie (doc. 9 in allegato alla rispettiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) e una perizia di parte (doc. 4 in citazione).
In particolare, stante anche il notevole lasso temporale tra consegna della merce e posa in opera, le fotografie non consentono di stabilire se i pezzi raffigurati siano quelli effettivamente forniti dalla società convenuta, mentre la relazione tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. 2063/10).
In avanti, il teste escusso , che esegui il montaggio delle mattonelle, ha dichiarato, come, al Testimone_1 momento della posa in opera, esse non presentassero alcun problema, aggiungendo di aver invece visto le macchie solo dopo due anni e mezzo (v. verbale di udienza 24/9/2019).
In sintesi, il citante - acquirente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza e alle cause dei difetti dei prodotti forniti dalla società convenuta.
Al rigetto della domanda principale dell'attore consegue declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia spiegata dalla società convenuta».
***
Ha proposto appello articolando un unico motivo e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri – Dott.
TO ZI n. 396/2022, pubblicata in data 22.02.2022, non notificata:
- nel merito, per tutti i motivi di appello di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accertare e dichiarare la intervenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., nonché dell'art. 130 del Codice del Consumo e degli artt. 208 c.p.c. e 2697 c,c. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale: accertare e dichiarare, il difetto di conformità della fornitura acquistata dal Sig. Pt_1
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 130 cod. cons., e, pertanto, condannare la
[...]
a restituire al sig. la somma di Euro 10.147,56 oltre interessi legali, dalla data dell'acquisto sino CP_1 Pt_1 all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, statuire una congrua riduzione del prezzo di acquisto del prodotto, oltre al suddetto risarcimento;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare, ex art. 1494 c.c., la responsabilità della e per CP_1
l'effetto, condannare la stessa, al risarcimento dei danni patiti dal sig. per un ammontare pari ad Euro Pt_1
63.167,55, o nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata: accertare e dichiarare, ex art. 1218 c.c., la responsabilità della e per l'effetto, CP_1 condannare la stessa, al risarcimento dei danni patiti dal sig. per un ammontare pari ad Euro 63.167,55, Pt_1
o nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
pagina 7 di 15 - in ogni caso condannare la alla refusione degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria CP_1 calcolata sulla somma di cui alle suesposte domande risarcitorie.
- - Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e rimborso spese al 15%, oltre Iva e CPA».
Ha chiesto altresì di disporre la rinnovazione dell'istruttoria.
***
Si è costituita, in data 22.12.2022, , formulando le seguenti conclusioni: CP_2
«Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. dell'appellante signor Pt_1 dalle domande svolte nei confronti di per i motivi esposti in atti;
[...] Controparte_2 in via principale: rigettare l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, respingere tutte le Parte_1 domande svolte dal medesimo nei confronti di mandando conseguentemente esente CP_1 Controparte_2 da ogni onere e spesa;
parimenti in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti di;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del signor escludere e, in ulteriore subordine, contenere e limitare la denegata condanna di Parte_1
in considerazione di quanto esposto in atti. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge».
*** Contr Si è costituita, in data 23.1.2023, formulando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa rigettare l'appello promosso dal sig. per le motivazioni sopra espresse;
Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare la a Controparte_3 manlevare la per ogni importo cui quest'ultima dovesse essere condannata a titolo di risarcimento del CP_1 danno in favore del sig. in ogni caso Parte_1 con vittoria di spese competenze onorar di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata confermata la già fissata l'udienza dell'11.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
pagina 8 di 15 Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con un unico motivo (rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., nonché dell'art. 130 del Codice del Consumo, per avere erroneamente il Tribunale ritenuto inadempiuto l'onere probatorio di parte attrice - Violazione e falsa applicazione dell'art. 208 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla erroneità della decadenza comminata rispetto all'audizione del teste/consulente di parte attrice – mancata valutazione delle prove anche documentali - Mancanza e/o apparenza della motivazione – rinnovazione dell'istruttoria »), l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova in ordine alla sussistenza e alle cause dei Contr difetti dei prodotti forniti da .
Lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione fotografica prodotta, che dimostrava in modo inequivocabile la presenza dei vizi sulle mattonelle, ed evidenzia che il tecnico , incaricato della posa, aveva confermato la riferibilità Testimone_1 delle immagini al materiale acquistato. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto considerare assolto l'onere probatorio, anziché contraddirsi affermando, da un lato, che il notevole lasso temporale tra consegna della merce e posa in opera non consentirebbe di stabilire se i pezzi Contr raffigurati siano effettivamente quelli forniti da e, dall'altro, ponendo a fondamento della Contr decisione proprio la testimonianza che riconduceva le foto alle mattonelle fornite da
Lamenta inoltre che il giudice non avrebbe considerato il riconoscimento dei vizi da parte di Contr
, desumibile dalla proposta risarcitoria avanzata, da qualificarsi come confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c., e che avrebbe erroneamente omesso di valutare la consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. regolarmente depositata e ammessa, che Per_2 individuava con precisione i difetti e quantificava i danni, dichiarando illegittimamente la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale dello stesso consulente, nonostante il teste fosse stato regolarmente citato e sottoposto a ordine di accompagnamento coattivo, senza verificare l'effettiva esecuzione di tale ordine e senza considerare l'impedimento dell'attore dovuto a contagio da CP_4
Su quanto sopra l'appellante fonda la richiesta di “rinnovazione dell'istruttoria, stante il mancato accoglimento delle richieste istruttorie tutte come formulate da parte attrice, per l'effetto accogliendo le ivi riproposte (e parzialmente non accolte) istanze istruttorie formulate in primo grado mediante l'ammissione dei richiesti Mezzi di Prova …”.
***
pagina 9 di 15 Preliminarmente, la Corte rileva che l'appellante non ha riproposto nel presente grado di giudizio le domande che, in primo grado, erano state espressamente estese nei confronti della terza chiamata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. CP_2
Dal mero raffronto delle conclusioni formulate in tale memoria con quelle formulate nell'atto di appello emerge con chiarezza che le pretese dell'appellante sono state avanzate Contr esclusivamente nei confronti di , senza che vi sia stata alcuna riproposizione, neppure implicita, delle domande già avanzate nei confronti di (cfr. anche note difensive CP_2
in cui si conferma la mancanza di domande nei confronti della società produttrice). Pt_1
Deve dunque ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, sicché, in difetto di impugnazione della sentenza nei suoi confronti, sul rigetto della domanda si è ormai formato il giudicato.
***
Venendo al merito, l'appello è infondato.
***
Si premette, in linea generale, che l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo a una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria;
ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. n. 9960/2022; cfr. anche Cass.
S.U. n. 11748/2019).
Anche nel caso di domanda risarcitoria di natura contrattuale ex art. 1494 c.c., che presuppone la colpa del venditore, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe sul venditore (cfr. Cass. n. 18947/2017).
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta detta prova.
L'attore in primo grado ha prodotto una serie di fotografie al fine di dimostrare la presenza di macchie visibili sulle mattonelle.
pagina 10 di 15 Tuttavia il teste di parte attrice, , ha precisato che tali foto erano state scattate Testimone_1 circa due anni e mezzo dopo la posa delle mattonelle (al cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice: “vero che il sig. procedeva – alla presenza del sig. e della sig.ra – a Pt_1 Tes_1 Pt_2 fotografare le macchie circolari, sulle mattonelle appena riscontrate le medesime?”; il teste risponde: “sì è vero ma trattasi di circostanza avvenuta circa due anni e mezzo dopo la posa”), circostanza che non è stata smentita da altre risultanze istruttorie.
La testimonianza del medesimo , che ha realizzato la posa delle mattonelle nella villa Tes_1 del signor conferma che, al momento della posa, le mattonelle non presentavano i Pt_1 vizi lamentati dall'appellante.
Il teste, infatti, ha dichiarato: “ho montato le mattonelle”, “al momento della posa le mattonelle non presentavano alcun problema”, “ribadisco di aver visto le mattonelle macchiate circa due anni, due anni e mezzo dopo il montaggio da me effettuato”, “posso dire di aver rivisto il pavimento solo due anni/due anni e mezzo dopo averlo montato e quando l'ho rivisto c'erano le macchie”, “quando ho terminato il montaggio il pavimento stava bene”.
Inoltre, al cap. 5 della memoria istruttoria di parte attrice, alla domanda “vero che dopo la definitiva posa in opera della pavimentazione, le mattonelle erano interamente coperte e/o sporche di polvere e stucco o altro materiale?”, il teste ha risposto “non è vero” ADR “io le ho lasciate pulite”.
Tale circostanza, confermata dalla coerenza interna delle dichiarazioni rese, esclude la possibilità che i vizi lamentati possano essere stati celati da polvere o stucco e rafforza la conclusione secondo cui, al momento della posa, le mattonelle apparivano del tutto conformi e prive delle imperfezioni successivamente denunciate.
Nessun dubbio può nutrirsi sull'attendibilità del teste, il quale, pur essendo stato indicato da parte attrice, ha riferito circostanze obiettivamente sfavorevoli a quest'ultima, il che esclude in radice qualsiasi sospetto di compiacenza nei confronti della convenuta e rafforza la genuinità
e la spontaneità della deposizione resa.
A tanto aggiungasi che nessun elemento di sospetto è stato addotto dall'appellante.
Quanto all'offerta di risarcimento formulata dalla produttrice, a questa non può in alcun modo attribuirsi valore confessorio.
Trattasi, a ben vedere, non di una dichiarazione di responsabilità del contraente, bensì di una Contr mera comunicazione con cui informava il signor della disponibilità della società Pt_1 produttrice a riconoscere un importo pari al 50% della somma corrisposta per l'acquisto delle mattonelle.
pagina 11 di 15 È evidente che tale disponibilità non integra confessione stragiudiziale, poiché non è CP_2 parte del rapporto contrattuale, essendo il contratto di compravendita intercorso Contr esclusivamente tra il signor ed Pt_1
Mancano, dunque, i tratti tipici della confessione stragiudiziale, che presuppone una dichiarazione di un fatto a sé sfavorevole e, al contempo, favorevole alla controparte.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'attribuzione di valore confessorio a una dichiarazione, per “fatto sfavorevole” alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che incide negativamente su un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale, cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario, poiché l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui, salvo i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge (Cass., n. 16669/2024).
Quanto alla relazione di parte, il giudice di primo grado ha correttamente qualificato tale documento come privo di autonoma valenza probatoria, così uniformandosi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(Cass. S.U. n. 13902/2013; Cass. n. 20347/2017; Cass. n. 1614 del 19/01/2022; da ultimo,
Cass. n. 5667/2025).
In tale prospettiva, questa Corte non può che condividere quanto affermato dal Tribunale sul punto.
Anche con riguardo alla dichiarata decadenza di parte attrice dalla prova per testi il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione delle norme processuali e dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, di talché le doglianze dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Più precisamente, l'art. 208 c.p.c. stabilisce che: “Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”.
La “causa non imputabile” idonea a legittimare la revoca della decadenza deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, specificamente allegato e dimostrato nella sua efficienza causale;
essa non può risolversi in una mancanza di pagina 12 di 15 diligenza né in un difetto di organizzazione dell'attività professionale da parte del difensore
(Cass. civ., n. 15908/2006).
Muovendo da tali principi, si rileva che, nel caso in esame, parte attrice non si è presentata all'udienza del 24.6.2021 fissata per l'escussione del teste arch. (di cui era stato Per_2 disposto l'accompagnamento coattivo), senza fornire alcuna prova del presunto impedimento per motivi di salute dalla medesima dedotto.
Il difensore, infatti, non ha prodotto certificato medico o altro documento idoneo a comprovare l'asserito contagio da Covid-19, né, comunque, ha allegato che detto impedimento determinava un'assoluta impossibilità a svolgere l'attività difensiva, ad esempio mediante sostituzione in udienza ad opera di altro difensore.
Ne consegue che il Tribunale ha legittimamente dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale e non ha, successivamente, revocato la relativa ordinanza, a nulla rilevando che il teste non fosse comparso e che non fosse stata o meno verificata la regolarità della comunicazione alla Stazione dei Carabinieri competenti (da parte della Cancelleria) ai fini dell'adempimento dell'ordine di accompagnamento coattivo.
Per queste ragioni, le istanze istruttorie avanzate dall'appellante nel presente grado di giudizio devono essere disattese, con riguardo al teste mentre per il resto il richiamo Per_2 alle altre istanze è del tutto generico e non esprime alcuna critica al provvedimento assunto dal giudice nella fase istruttoria.
***
In definitiva, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, non è stato acquisito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le macchie sulle mattonelle fossero già presenti al momento della consegna della merce (merce che, tra l'altro, è rimasta nella custodia dell'acquirente per circa un anno) e, conseguentemente, che esse possano qualificarsi come vizio della cosa venduta.
***
La mancata prova dei vizi esime la Corte dal verificare se questi fossero stati o meno denunciati tempestivamente e se l'azione fosse prescritta.
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L'appello deve, dunque, essere rigettato e la sentenza di primo grado, in quanto immune da censura, deve essere confermata.
***
Ogni altra questione, deduzione o istanza rimane assorbita. pagina 13 di 15 ***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere Contr all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Pur non essendovi con riguardo a una posizione di contrasto con l'appellante, CP_2 quest'ultimo deve comunque essere condannato a rifondere alla prima le spese del presente grado di giudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1123/2022) in tema di chiamata del terzo ai fini di garanzia impropria (ma il principio si applica anche al caso di specie) allorché il convenuto chiami in causa un terzo - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore e il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. n.
5027/08); se, inoltre l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
Pertanto, anche nei rapporti tra e , le spese del presente grado di giudizio si Pt_1 CP_2 liquidano secondo i criteri di cui sopra.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 14 di 15 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 396/2022, R.G. n. 6033/2017, pubblicata in data 22.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2
(già , delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] Controparte_3 liquida, per ciascuna, in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Silvia Caradonna e Sebastiano
Russo, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV NI IC AT
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC AT presidente dott.ssa OV NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5038/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Lucchese, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
p.i. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA pagina 1 di 15 NONCHÉ già c.f. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Murvana, giusta procura per atto a rogito notaio con traduzione asseverata con verbale di giuramento del 15.5.2018 Persona_1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, (di seguito Parte_1 CP_1
Contr
) deducendo che: Contr
- aveva acquistato da una fornitura di 126,36 mq di mattonelle, meglio descritte in atti, della per la pavimentazione dell'intero piano terra della Controparte_3 propria villetta monofamiliare di nuova costruzione;
- in data 22.7.2013 gli veniva recapitata la fornitura;
- il 21.6.2014, una volta conclusi i lavori strutturali della villetta, procedeva alla posa in opera delle suddette mattonelle;
- al momento della conclusione della posa in opera e della pulitura riscontrava la presenza diffusa di macchie opache;
Contr
- non appena riscontrati i vizi, inoltrava a , in data 23.6.2014, a mezzo dei propri legali, formale denuncia di vizi e contestuale richiesta di risarcimento danni, allegando documentazione fotografica;
- la necessaria rimozione del materiale viziato aveva provocato gravi pregiudizi: infatti, la pavimentazione poggiava su un particolare sistema di radiazione-riscaldamento a pavimento che, dotato di impianto di radiazione ad alta intensità, sarebbe stato irrimediabilmente danneggiato e distrutto, nelle parti idrauliche, dalla riduzione della situazione in pristino, tramite la rottura del pavimento esistente e la sostituzione del medesimo;
nel frattempo era stato ultimato anche il montaggio di una nuova cucina, che doveva conseguentemente essere smontata, insieme ai mobili d'arredo, e riposta in appositi locali da prendere in locazione;
il signor e la sua famiglia, proprio a Pt_1 causa di tali inconvenienti, avevano dovuto rinviare l'inizio della loro nuova “residenza” pagina 2 di 15 nella villa ed erano stati costretti a prendere in locazione un immobile per il tempo necessario a consentire i lavori di riparazione della pavimentazione;
Contr
- il 29.7.2014, provvedeva a riscontrare la comunicazione del signor Pt_1 specificando che (di seguito ), società produttrice Controparte_3 CP_2 delle mattonelle, seppur disposta a risarcire il danno, avrebbe riconosciuto solamente il
50% dell'importo;
- il signor dava incarico all'arch. di redigere apposita relazione Pt_1 Persona_2 tecnica di parte, che confermava l'entità dei danni computati;
- la confessione stragiudiziale circa il danno accertato da parte convenuta e la relativa offerta di natura risarcitoria, se da un lato determinava – all'evidenza – il riconoscimento dei vizi denunciati in data 23.6.2014, dall'altro lato, si rivelava insufficiente a coprire i danni patiti;
Contr
- il 7.10.2014, riscontrava altra missiva, mutando la propria linea di difesa e negando gli eventi pregressi;
Contr
- in data 8.7.2017 [in realtà 2016], il signor invitava ad aderire alla stipula Pt_1 di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 conv. in L.
162/2014, ma la parte chiamata dichiarava non esservi alcuno spazio per il raggiungimento di un accordo, senza neppure sottoscrivere il relativo verbale.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare il difetto di conformità della fornitura acquistata e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130 del codice del Contr consumo, con conseguente condanna di alla restituzione della somma di € 10.147,56, oltre interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva di disporre una congrua riduzione del prezzo di acquisto del prodotto, oltre al suddetto risarcimento;
domandava altresì di accertare Contr e dichiarare, ai sensi dell'art. 1494 c.c., la responsabilità di e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attore per un importo pari ad € 63.167,55, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. Contr 1218 c.c., la responsabilità di e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento pagina 3 di 15 dei danni patiti dal signor per l'ammontare di € 63.167,55, o nella misura ritenuta Pt_1 opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
*** Contr Si costituiva , eccependo innanzitutto la tardività della denuncia dei vizi, atteso che il signor aveva provveduto alla posa in opera delle mattonelle quasi un anno dopo la Pt_1 consegna e che l'asserito difetto, come confermato dalla stessa parte attrice, era rilevabile al momento della “disamina” della merce da parte del compratore, che avrebbe potuto e dovuto controllare la fornitura alla consegna, evitando l'aggravarsi delle circostanze, secondo buona fede;
eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione di ogni azione di garanzia ex art. 1495 c.c., contestando, al riguardo, che la comunicazione del 29.7.2014 potesse valere quale confessione stragiudiziale;
sosteneva che il materiale era idoneo all'uso e privo di difetti e che, essendo il difetto riconoscibile, i pregiudizi lamentati sarebbero stati del tutto eliminati se l'acquirente non avesse montato integralmente il prodotto.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la società produttrice,
[...]
affinché, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, fosse da questa CP_3 sollevata da ogni responsabilità, trattandosi di una tipica vendita a catena, e concludeva per il rigetto integrale delle domande.
***
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva (già , Controparte_2 Controparte_3 di seguito solo ), la quale eccepiva l'inammissibilità dell'azione estimatoria, in quanto CP_2 incompatibile con la domanda di risoluzione contrattuale, e la tardività della denuncia dei vizi da parte dell'acquirente, sia con riguardo al termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. che con riguardo al termine di due mesi prescritto dall'art. 132 d.lgs. n. 206/2005, con Contr conseguente decadenza dalla garanzia invocata nei confronti di .
Evidenziava che, quando si tratta di vizi apparenti e oggettivamente riconoscibili con l'ordinaria diligenza, il termine decorre dalla consegna del bene e implica a carico del compratore un onere di verifica del bene;
l'attore, operatore professionale nel settore edilizio, avrebbe potuto rilevarli immediatamente;
l'offerta del 50 % era stata unicamente motivata da ragioni di opportunità commerciale.
Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione, atteso che l'atto di citazione era stato notificato il
4.8.2017, ben oltre il termine annuale di cui all'art. 1495 c.c. e anche oltre il termine di ventisei mesi previsto dall'art. 132 del codice del consumo.
pagina 4 di 15 Per le stesse ragioni chiedeva il rigetto della domanda subordinata di risarcimento ex art. 1218 c.c., anch'essa soggetta ai medesimi termini di decadenza e prescrizione.
Evidenziava poi che l'attore, pur domandando la risoluzione del contratto, aveva dichiarato di aver posato e utilizzato le mattonelle dal giugno 2014, sicché, ai sensi dell'art. 1492 c.c., la risoluzione non poteva essere richiesta essendo i beni stati trasformati.
Contestava la sussistenza dei vizi lamentati e la loro imputabilità alla produttrice , CP_2 non avendo il signor dimostrato né l'esistenza dei difetti, né le conseguenze dannose Pt_1 lamentate, né tantomeno l'esistenza del nesso causale tra i primi e le seconde;
ove mai vi fossero difetti, essi sarebbero riconducibili esclusivamente alla posa in opera eseguita da terzi, e comunque gli stessi non erano stati provati dall'attore, che aveva prodotto soltanto una relazione tecnica anonima e priva di valore probatorio.
Eccepiva il concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Contr Infine, pur ritenendo infondate le domande attoree, osservava che non poteva andare esente da responsabilità per il solo fatto di aver richiesto la manleva del produttore, non avendo dimostrato di aver verificato la qualità delle mattonelle prima della vendita, sicché anche la domanda di manleva doveva essere rigettata o comunque limitata secondo l'incidenza della responsabilità del rivenditore.
***
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore, nel dedurre che la denuncia dei vizi era stata effettuata dopo soli due giorni dalla scoperta, in sede di posa in opera (nella relazione di parte si leggeva, infatti, che “Come chiaramente rilevabile dalla documentazione fotografica, la pavimentazione posta in opera al piano terra presenta un difetto di fabbricazione che si concretizza nella presenza diffusa di macchie opache, non facilmente rilevabili ad un esame frontale della superficie lucida, ma evidenti nella visione d'insieme del pavimento in opera, in condizione di luce riflessa”), precisava le domande già formulate, estendendole anche nei confronti della produttrice . CP_2
***
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 396/2022, R.G. n. 6033/2017, pubblicata in data
22.2.2022, dopo aver respinto l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui l'attore era stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale, rigettava la domanda attorea e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, così motivando:
«…Passando al merito, come discorso di carattere generale, va rammostrato che la prova dei vizi, in tema di compravendita, deve essere fornita dall'acquirente: "In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui
pagina 5 di 15 all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi" (Cass. S.U. 11748/2019).
Ciò vale anche quando si alleghi un adempimento inesatto consistente nella consegna di un bene viziato.
Quest'affermazione trova fondamento sia in ragioni logiche, sia in esplicite norme giuridiche.
Quanto alle ragioni logiche, si deve osservare che, una volta effettuata la consegna, il debitore perde ogni controllo sulle condizioni della cosa e non è più in grado di produrre alcuna informazione circa il suo stato, le circostanze in cui si è manifestato il difetto, le modalità di conservazione impiegate dal creditore, l'uso che della cosa è stato fatto;
informazioni che invece il creditore acquisisce senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'ordinario impiego del bene.
Con riferimento alle norme giuridiche, la suddetta sentenza delle Sezioni Unite n. 11748/2019 ha ragionato considerando la peculiarità delle garanzie edilizie e negando che il caso sconti la disciplina generale prevista per le obbligazioni;
in questo modo ha sottratto il venditore all'onere di provare di avere eseguito correttamente consegnando una cosa priva di vizi e ha attribuito al compratore l'onere di dimostrare il vizio.
Questa argomentazione tuttavia non vale per i casi in cui il contratto preveda invece una vera e propria obbligazione di conformare la cosa a certe caratteristiche: ciò accade laddove il debitore sia tenuto ad un facere relativo alla cosa, come nell'appalto, ovvero laddove il venditore sia gravato da un obbligo di conformità, come nella vendita di beni di consumo.
Peraltro, proprio quest'ultima fattispecie offre elementi per affermare che, anche in presenza di una vera e propria obbligazione, il difetto della cosa deve essere dimostrato da chi l'ha ricevuta. A questo riguardo, occorre porre l'attenzione sull'art. 132, comma 3, del codice del consumo, dove, a proposito della responsabilità del venditore per il difetto di conformità dei beni consegnati, si dispone: "salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data".
Questa norma fonda due conclusioni.
La prima è la seguente: l'avere testualmente considerato simile norma una inversione dell'onere della prova, introdotta a favore del consumatore, implica ovviamente che la regola generale rispetto a cui si opera l'inversione sia quella che impone all'acquirente di provare che fu consegnato un bene non conforme alle intese.
La seconda è questa: se la presunzione che agevola il consumatore, ponendo la prova contraria a carico del venditore, opera per i primi sei mesi dalla consegna, significa che dal settimo al ventiquattresimo mese di durata della garanzia la presunzione non può operare e deve prendere vigore la regola ordinaria;
tanto accade nel caso in decisione.
Infatti, solo eliminando qualunque contenuto effettivo dell'art. 132, comma 3, del codice del consumo si può concludere che la presunzione e la regola ordinaria determinino il medesimo risultato;
ma se si vuole invece lasciare un senso alla disposizione, si deve concludere che la regola ordinaria operante dopo il primo semestre e non rovesciata dalla presunzione sia quella che fa incombere sul compratore l'onere di provare di avere ricevuto un bene difettoso. Esistono peraltro ulteriori indici normativi che segnalano come la prova del vizio della cosa gravi sulla parte che l'ha ricevuta: l'art. 1693 c.c. dispone che il vettore sia responsabile della perdita o dell'avaria delle cose ricevute per il trasporto, salvo che provi che la perdita o l'avaria sia derivata, tra l'altro, dai vizi delle cose stesse;
così accade anche in applicazione dell'art. 1787 c.c. in tema di deposito.
Ciò crea dunque un collegamento evidente tra il soggetto che controlla materialmente il bene e l'onere di provare le sue condizioni, in conformità appunto con il criterio della vicinanza alla prova. pagina 6 di 15 Applicando tali principi al caso in decisione, deve registrarsi come tale prova non sia stata fornita dal compratore, poiché l'attore si è limitato a produrre alcune fotografie (doc. 9 in allegato alla rispettiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) e una perizia di parte (doc. 4 in citazione).
In particolare, stante anche il notevole lasso temporale tra consegna della merce e posa in opera, le fotografie non consentono di stabilire se i pezzi raffigurati siano quelli effettivamente forniti dalla società convenuta, mentre la relazione tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. 2063/10).
In avanti, il teste escusso , che esegui il montaggio delle mattonelle, ha dichiarato, come, al Testimone_1 momento della posa in opera, esse non presentassero alcun problema, aggiungendo di aver invece visto le macchie solo dopo due anni e mezzo (v. verbale di udienza 24/9/2019).
In sintesi, il citante - acquirente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza e alle cause dei difetti dei prodotti forniti dalla società convenuta.
Al rigetto della domanda principale dell'attore consegue declaratoria di non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia spiegata dalla società convenuta».
***
Ha proposto appello articolando un unico motivo e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri – Dott.
TO ZI n. 396/2022, pubblicata in data 22.02.2022, non notificata:
- nel merito, per tutti i motivi di appello di cui in narrativa, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accertare e dichiarare la intervenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., nonché dell'art. 130 del Codice del Consumo e degli artt. 208 c.p.c. e 2697 c,c. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale: accertare e dichiarare, il difetto di conformità della fornitura acquistata dal Sig. Pt_1
e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto, ex art. 130 cod. cons., e, pertanto, condannare la
[...]
a restituire al sig. la somma di Euro 10.147,56 oltre interessi legali, dalla data dell'acquisto sino CP_1 Pt_1 all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, statuire una congrua riduzione del prezzo di acquisto del prodotto, oltre al suddetto risarcimento;
- sempre in via principale: accertare e dichiarare, ex art. 1494 c.c., la responsabilità della e per CP_1
l'effetto, condannare la stessa, al risarcimento dei danni patiti dal sig. per un ammontare pari ad Euro Pt_1
63.167,55, o nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata: accertare e dichiarare, ex art. 1218 c.c., la responsabilità della e per l'effetto, CP_1 condannare la stessa, al risarcimento dei danni patiti dal sig. per un ammontare pari ad Euro 63.167,55, Pt_1
o nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
pagina 7 di 15 - in ogni caso condannare la alla refusione degli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria CP_1 calcolata sulla somma di cui alle suesposte domande risarcitorie.
- - Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio e rimborso spese al 15%, oltre Iva e CPA».
Ha chiesto altresì di disporre la rinnovazione dell'istruttoria.
***
Si è costituita, in data 22.12.2022, , formulando le seguenti conclusioni: CP_2
«Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. dell'appellante signor Pt_1 dalle domande svolte nei confronti di per i motivi esposti in atti;
[...] Controparte_2 in via principale: rigettare l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, respingere tutte le Parte_1 domande svolte dal medesimo nei confronti di mandando conseguentemente esente CP_1 Controparte_2 da ogni onere e spesa;
parimenti in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti di;
Controparte_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del signor escludere e, in ulteriore subordine, contenere e limitare la denegata condanna di Parte_1
in considerazione di quanto esposto in atti. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge».
*** Contr Si è costituita, in data 23.1.2023, formulando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa rigettare l'appello promosso dal sig. per le motivazioni sopra espresse;
Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare la a Controparte_3 manlevare la per ogni importo cui quest'ultima dovesse essere condannata a titolo di risarcimento del CP_1 danno in favore del sig. in ogni caso Parte_1 con vittoria di spese competenze onorar di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari».
***
All'udienza del 26.1.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 7/11.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata confermata la già fissata l'udienza dell'11.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da tutte le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
pagina 8 di 15 Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con un unico motivo (rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., nonché dell'art. 130 del Codice del Consumo, per avere erroneamente il Tribunale ritenuto inadempiuto l'onere probatorio di parte attrice - Violazione e falsa applicazione dell'art. 208 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla erroneità della decadenza comminata rispetto all'audizione del teste/consulente di parte attrice – mancata valutazione delle prove anche documentali - Mancanza e/o apparenza della motivazione – rinnovazione dell'istruttoria »), l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova in ordine alla sussistenza e alle cause dei Contr difetti dei prodotti forniti da .
Lamenta che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la documentazione fotografica prodotta, che dimostrava in modo inequivocabile la presenza dei vizi sulle mattonelle, ed evidenzia che il tecnico , incaricato della posa, aveva confermato la riferibilità Testimone_1 delle immagini al materiale acquistato. Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto considerare assolto l'onere probatorio, anziché contraddirsi affermando, da un lato, che il notevole lasso temporale tra consegna della merce e posa in opera non consentirebbe di stabilire se i pezzi Contr raffigurati siano effettivamente quelli forniti da e, dall'altro, ponendo a fondamento della Contr decisione proprio la testimonianza che riconduceva le foto alle mattonelle fornite da
Lamenta inoltre che il giudice non avrebbe considerato il riconoscimento dei vizi da parte di Contr
, desumibile dalla proposta risarcitoria avanzata, da qualificarsi come confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c., e che avrebbe erroneamente omesso di valutare la consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. regolarmente depositata e ammessa, che Per_2 individuava con precisione i difetti e quantificava i danni, dichiarando illegittimamente la decadenza di parte attrice dalla prova testimoniale dello stesso consulente, nonostante il teste fosse stato regolarmente citato e sottoposto a ordine di accompagnamento coattivo, senza verificare l'effettiva esecuzione di tale ordine e senza considerare l'impedimento dell'attore dovuto a contagio da CP_4
Su quanto sopra l'appellante fonda la richiesta di “rinnovazione dell'istruttoria, stante il mancato accoglimento delle richieste istruttorie tutte come formulate da parte attrice, per l'effetto accogliendo le ivi riproposte (e parzialmente non accolte) istanze istruttorie formulate in primo grado mediante l'ammissione dei richiesti Mezzi di Prova …”.
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pagina 9 di 15 Preliminarmente, la Corte rileva che l'appellante non ha riproposto nel presente grado di giudizio le domande che, in primo grado, erano state espressamente estese nei confronti della terza chiamata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. CP_2
Dal mero raffronto delle conclusioni formulate in tale memoria con quelle formulate nell'atto di appello emerge con chiarezza che le pretese dell'appellante sono state avanzate Contr esclusivamente nei confronti di , senza che vi sia stata alcuna riproposizione, neppure implicita, delle domande già avanzate nei confronti di (cfr. anche note difensive CP_2
in cui si conferma la mancanza di domande nei confronti della società produttrice). Pt_1
Deve dunque ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, sicché, in difetto di impugnazione della sentenza nei suoi confronti, sul rigetto della domanda si è ormai formato il giudicato.
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Venendo al merito, l'appello è infondato.
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Si premette, in linea generale, che l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo a una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria;
ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (Cass. n. 9960/2022; cfr. anche Cass.
S.U. n. 11748/2019).
Anche nel caso di domanda risarcitoria di natura contrattuale ex art. 1494 c.c., che presuppone la colpa del venditore, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe sul venditore (cfr. Cass. n. 18947/2017).
Nel caso di specie non può dirsi raggiunta detta prova.
L'attore in primo grado ha prodotto una serie di fotografie al fine di dimostrare la presenza di macchie visibili sulle mattonelle.
pagina 10 di 15 Tuttavia il teste di parte attrice, , ha precisato che tali foto erano state scattate Testimone_1 circa due anni e mezzo dopo la posa delle mattonelle (al cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice: “vero che il sig. procedeva – alla presenza del sig. e della sig.ra – a Pt_1 Tes_1 Pt_2 fotografare le macchie circolari, sulle mattonelle appena riscontrate le medesime?”; il teste risponde: “sì è vero ma trattasi di circostanza avvenuta circa due anni e mezzo dopo la posa”), circostanza che non è stata smentita da altre risultanze istruttorie.
La testimonianza del medesimo , che ha realizzato la posa delle mattonelle nella villa Tes_1 del signor conferma che, al momento della posa, le mattonelle non presentavano i Pt_1 vizi lamentati dall'appellante.
Il teste, infatti, ha dichiarato: “ho montato le mattonelle”, “al momento della posa le mattonelle non presentavano alcun problema”, “ribadisco di aver visto le mattonelle macchiate circa due anni, due anni e mezzo dopo il montaggio da me effettuato”, “posso dire di aver rivisto il pavimento solo due anni/due anni e mezzo dopo averlo montato e quando l'ho rivisto c'erano le macchie”, “quando ho terminato il montaggio il pavimento stava bene”.
Inoltre, al cap. 5 della memoria istruttoria di parte attrice, alla domanda “vero che dopo la definitiva posa in opera della pavimentazione, le mattonelle erano interamente coperte e/o sporche di polvere e stucco o altro materiale?”, il teste ha risposto “non è vero” ADR “io le ho lasciate pulite”.
Tale circostanza, confermata dalla coerenza interna delle dichiarazioni rese, esclude la possibilità che i vizi lamentati possano essere stati celati da polvere o stucco e rafforza la conclusione secondo cui, al momento della posa, le mattonelle apparivano del tutto conformi e prive delle imperfezioni successivamente denunciate.
Nessun dubbio può nutrirsi sull'attendibilità del teste, il quale, pur essendo stato indicato da parte attrice, ha riferito circostanze obiettivamente sfavorevoli a quest'ultima, il che esclude in radice qualsiasi sospetto di compiacenza nei confronti della convenuta e rafforza la genuinità
e la spontaneità della deposizione resa.
A tanto aggiungasi che nessun elemento di sospetto è stato addotto dall'appellante.
Quanto all'offerta di risarcimento formulata dalla produttrice, a questa non può in alcun modo attribuirsi valore confessorio.
Trattasi, a ben vedere, non di una dichiarazione di responsabilità del contraente, bensì di una Contr mera comunicazione con cui informava il signor della disponibilità della società Pt_1 produttrice a riconoscere un importo pari al 50% della somma corrisposta per l'acquisto delle mattonelle.
pagina 11 di 15 È evidente che tale disponibilità non integra confessione stragiudiziale, poiché non è CP_2 parte del rapporto contrattuale, essendo il contratto di compravendita intercorso Contr esclusivamente tra il signor ed Pt_1
Mancano, dunque, i tratti tipici della confessione stragiudiziale, che presuppone una dichiarazione di un fatto a sé sfavorevole e, al contempo, favorevole alla controparte.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'attribuzione di valore confessorio a una dichiarazione, per “fatto sfavorevole” alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che incide negativamente su un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale, cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario, poiché l'ordinamento non tollera che taluno possa incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui, salvo i casi di soggezione espressamente previsti dalla legge (Cass., n. 16669/2024).
Quanto alla relazione di parte, il giudice di primo grado ha correttamente qualificato tale documento come privo di autonoma valenza probatoria, così uniformandosi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(Cass. S.U. n. 13902/2013; Cass. n. 20347/2017; Cass. n. 1614 del 19/01/2022; da ultimo,
Cass. n. 5667/2025).
In tale prospettiva, questa Corte non può che condividere quanto affermato dal Tribunale sul punto.
Anche con riguardo alla dichiarata decadenza di parte attrice dalla prova per testi il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione delle norme processuali e dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, di talché le doglianze dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Più precisamente, l'art. 208 c.p.c. stabilisce che: “Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”.
La “causa non imputabile” idonea a legittimare la revoca della decadenza deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, specificamente allegato e dimostrato nella sua efficienza causale;
essa non può risolversi in una mancanza di pagina 12 di 15 diligenza né in un difetto di organizzazione dell'attività professionale da parte del difensore
(Cass. civ., n. 15908/2006).
Muovendo da tali principi, si rileva che, nel caso in esame, parte attrice non si è presentata all'udienza del 24.6.2021 fissata per l'escussione del teste arch. (di cui era stato Per_2 disposto l'accompagnamento coattivo), senza fornire alcuna prova del presunto impedimento per motivi di salute dalla medesima dedotto.
Il difensore, infatti, non ha prodotto certificato medico o altro documento idoneo a comprovare l'asserito contagio da Covid-19, né, comunque, ha allegato che detto impedimento determinava un'assoluta impossibilità a svolgere l'attività difensiva, ad esempio mediante sostituzione in udienza ad opera di altro difensore.
Ne consegue che il Tribunale ha legittimamente dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale e non ha, successivamente, revocato la relativa ordinanza, a nulla rilevando che il teste non fosse comparso e che non fosse stata o meno verificata la regolarità della comunicazione alla Stazione dei Carabinieri competenti (da parte della Cancelleria) ai fini dell'adempimento dell'ordine di accompagnamento coattivo.
Per queste ragioni, le istanze istruttorie avanzate dall'appellante nel presente grado di giudizio devono essere disattese, con riguardo al teste mentre per il resto il richiamo Per_2 alle altre istanze è del tutto generico e non esprime alcuna critica al provvedimento assunto dal giudice nella fase istruttoria.
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In definitiva, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, non è stato acquisito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le macchie sulle mattonelle fossero già presenti al momento della consegna della merce (merce che, tra l'altro, è rimasta nella custodia dell'acquirente per circa un anno) e, conseguentemente, che esse possano qualificarsi come vizio della cosa venduta.
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La mancata prova dei vizi esime la Corte dal verificare se questi fossero stati o meno denunciati tempestivamente e se l'azione fosse prescritta.
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L'appello deve, dunque, essere rigettato e la sentenza di primo grado, in quanto immune da censura, deve essere confermata.
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Ogni altra questione, deduzione o istanza rimane assorbita. pagina 13 di 15 ***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere Contr all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Pur non essendovi con riguardo a una posizione di contrasto con l'appellante, CP_2 quest'ultimo deve comunque essere condannato a rifondere alla prima le spese del presente grado di giudizio.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1123/2022) in tema di chiamata del terzo ai fini di garanzia impropria (ma il principio si applica anche al caso di specie) allorché il convenuto chiami in causa un terzo - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore e il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. n.
5027/08); se, inoltre l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il chiamato in garanzia), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7431 del 14/05/2012).
Pertanto, anche nei rapporti tra e , le spese del presente grado di giudizio si Pt_1 CP_2 liquidano secondo i criteri di cui sopra.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 14 di 15 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 396/2022, R.G. n. 6033/2017, pubblicata in data 22.2.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2
(già , delle spese del presente grado di giudizio, che
[...] Controparte_3 liquida, per ciascuna, in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Silvia Caradonna e Sebastiano
Russo, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV NI IC AT
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