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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 964 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 964 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. TORSANI LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. TORSANI LEONARDO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 23/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio NA;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio NA sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza presso l'abitazione del padre in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via
Crocetta 1008/b;
2) NA trascorrerà 4 notti alla settimana con la madre e 3 notti alla settimana con il padre, a settimane alternate e con weekend alternati, sicché NA trascorrerà pari tempo nell'arco mensile con l'uno e l'altro genitore;
le festività o i ponti saranno suddivisi fra i coniugi secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio NA un periodo, anche consecutivo, di quindici giorni;
3) a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la prole il Sig. si impegna a Parte_1 versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di euro 150,00 Parte_2
(centocinquanta/00), da adeguarsi automaticamente all'inizio di ogni anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat nell'anno precedente;
4) le spese straordinarie di NA saranno suddivise al 50% fra i genitori ed ai fini della loro individuazione e regolamentazione si farà riferimento al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli” in uso presso il Tribunale di Bologna e saranno preventivamente concordate fra i genitori, salvo le urgenze;
5) l'assegno unico ed universale per il figlio sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla Sig.ra Pt_2
all'uopo il Sig. si impegna a sottoscrivere ogni modulo o istanza necessaria al
[...] Parte_1 perfezionamento della pratica presso i patronati o i CAF a ciò deputati;
resta inteso che l'attribuzione dell'assegno unico sarà a vantaggio della Sig.ra a prescindere dalle variazioni in aumento o in Pt_2 diminuzione del medesimo e senza che dette variazioni possano incidere sulla misura del contributo ordinario per la prole fissato consensualmente dalle parti in questa sede;
pagina 2 di 3 6) entrambi i coniugi si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio per consentirgli di trascorrere le vacanze all'estero (anche extra UE);
7) spese e compensi di giudizio compensati fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 il 15.09.2016 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 46 Parte II Serie C Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 964 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. TORSANI LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. TORSANI LEONARDO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 23/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio NA;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio NA sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza presso l'abitazione del padre in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via
Crocetta 1008/b;
2) NA trascorrerà 4 notti alla settimana con la madre e 3 notti alla settimana con il padre, a settimane alternate e con weekend alternati, sicché NA trascorrerà pari tempo nell'arco mensile con l'uno e l'altro genitore;
le festività o i ponti saranno suddivisi fra i coniugi secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio NA un periodo, anche consecutivo, di quindici giorni;
3) a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la prole il Sig. si impegna a Parte_1 versare alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di euro 150,00 Parte_2
(centocinquanta/00), da adeguarsi automaticamente all'inizio di ogni anno secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat nell'anno precedente;
4) le spese straordinarie di NA saranno suddivise al 50% fra i genitori ed ai fini della loro individuazione e regolamentazione si farà riferimento al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli” in uso presso il Tribunale di Bologna e saranno preventivamente concordate fra i genitori, salvo le urgenze;
5) l'assegno unico ed universale per il figlio sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla Sig.ra Pt_2
all'uopo il Sig. si impegna a sottoscrivere ogni modulo o istanza necessaria al
[...] Parte_1 perfezionamento della pratica presso i patronati o i CAF a ciò deputati;
resta inteso che l'attribuzione dell'assegno unico sarà a vantaggio della Sig.ra a prescindere dalle variazioni in aumento o in Pt_2 diminuzione del medesimo e senza che dette variazioni possano incidere sulla misura del contributo ordinario per la prole fissato consensualmente dalle parti in questa sede;
pagina 2 di 3 6) entrambi i coniugi si impegnano a prestare il consenso al rilascio dei documenti validi ai fini dell'espatrio per consentirgli di trascorrere le vacanze all'estero (anche extra UE);
7) spese e compensi di giudizio compensati fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 il 15.09.2016 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 46 Parte II Serie C Anno 2016 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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