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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 10084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10084 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 5850 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Simone De Ciantis, ricorrente Parte_1
e
, in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire la somma di € 18.555,82, CP_1 contestata dall'Ente a titolo di indebito relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) (domanda prot.
, erogato nel periodo compreso tra giugno 2022 e novembre 2023. Controparte_2
Deduceva che aveva presentato in data 12 maggio 2022 domanda per ottenere il Reddito di
Cittadinanza (RdC), inizialmente accolta dall;
che, tuttavia, in data 29 giugno 2024, aveva CP_1 ricevuto la comunicazione di indebito con la quale l le aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate a detto titolo, motivando la pretesa con la mancanza del requisito di cittadinanza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) della L. n. 26/2019; che avverso tale richiesta, aveva proposto ricorso amministrativo, sostenendo di essere titolare del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di avere familiari con cittadinanza italiana, requisiti ritenuti validi ai sensi della normativa
RdC e della giurisprudenza sovranazionale.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone l'integrale rigetto. CP_1
Assumeva che la revoca del beneficio, e il conseguente indebito, erano stati disposti a seguito di un accertamento che aveva rilevato la mancanza del requisito di cittadinanza;
che, nel caso di specie,
pagina 1 di 3 l'onere probatorio spettava esclusivamente alla ricorrente;
che le somme in questione, essendo relative a una prestazione di natura assistenziale (RdC), erano integralmente ripetibili dall ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c., non trovando invece applicazione il regime di irripetibilità per buona fede previsto per gli indebiti di natura previdenziale (art. 52, L. n. 88/89).
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5 c.p.c.
***
Il ricorso è fondato.
La controversia verte sulla legittimità della revoca del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito, operata dall per la presunta mancanza del CP_1 requisito di cittadinanza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1) del Decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019. Ai sensi della normativa richiamata, il Reddito di
Cittadinanza deve essere riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentalmente provato di aver posseduto tale requisito per tutto il periodo di erogazione del RdC (giugno 2022 – novembre 2023) e al momento della presentazione della domanda (12 maggio 2022). In particolare, la ricorrente ha prodotto in giudizio il
Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in data 8 novembre 2016, valido all'epoca della richiesta del RdC, nonché il successivo Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in data 11 marzo 2023 e con validità decennale, attestando la continuità del titolo anche dopo la data di revoca.
Il possesso di tale titolo, per espressa previsione normativa, è equiparato al requisito della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ai fini dell'accesso al beneficio. Ne consegue che, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione, la ricorrente possedeva in pieno il requisito soggettivo richiesto dalla legge per il godimento del Reddito di Cittadinanza.
Il provvedimento di revoca del beneficio e la conseguente pretesa di indebito, essendo fondati sull'errato presupposto della mancanza del requisito legale, risultano dunque illegittimi e infondati. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito contestato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza dell'indebito contestato;
pagina 2 di 3 - condanna l' a rifondere le spese del grado in favore della parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre a spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
NI AC
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Prisca
BOGGETTI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI AC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 5850 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Simone De Ciantis, ricorrente Parte_1
e
, in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire la somma di € 18.555,82, CP_1 contestata dall'Ente a titolo di indebito relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) (domanda prot.
, erogato nel periodo compreso tra giugno 2022 e novembre 2023. Controparte_2
Deduceva che aveva presentato in data 12 maggio 2022 domanda per ottenere il Reddito di
Cittadinanza (RdC), inizialmente accolta dall;
che, tuttavia, in data 29 giugno 2024, aveva CP_1 ricevuto la comunicazione di indebito con la quale l le aveva chiesto la restituzione delle somme CP_1 erogate a detto titolo, motivando la pretesa con la mancanza del requisito di cittadinanza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) della L. n. 26/2019; che avverso tale richiesta, aveva proposto ricorso amministrativo, sostenendo di essere titolare del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di avere familiari con cittadinanza italiana, requisiti ritenuti validi ai sensi della normativa
RdC e della giurisprudenza sovranazionale.
Si costituiva in giudizio l , eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone l'integrale rigetto. CP_1
Assumeva che la revoca del beneficio, e il conseguente indebito, erano stati disposti a seguito di un accertamento che aveva rilevato la mancanza del requisito di cittadinanza;
che, nel caso di specie,
pagina 1 di 3 l'onere probatorio spettava esclusivamente alla ricorrente;
che le somme in questione, essendo relative a una prestazione di natura assistenziale (RdC), erano integralmente ripetibili dall ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c., non trovando invece applicazione il regime di irripetibilità per buona fede previsto per gli indebiti di natura previdenziale (art. 52, L. n. 88/89).
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5 c.p.c.
***
Il ricorso è fondato.
La controversia verte sulla legittimità della revoca del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito, operata dall per la presunta mancanza del CP_1 requisito di cittadinanza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1) del Decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019. Ai sensi della normativa richiamata, il Reddito di
Cittadinanza deve essere riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentalmente provato di aver posseduto tale requisito per tutto il periodo di erogazione del RdC (giugno 2022 – novembre 2023) e al momento della presentazione della domanda (12 maggio 2022). In particolare, la ricorrente ha prodotto in giudizio il
Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in data 8 novembre 2016, valido all'epoca della richiesta del RdC, nonché il successivo Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso in data 11 marzo 2023 e con validità decennale, attestando la continuità del titolo anche dopo la data di revoca.
Il possesso di tale titolo, per espressa previsione normativa, è equiparato al requisito della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea ai fini dell'accesso al beneficio. Ne consegue che, al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione, la ricorrente possedeva in pieno il requisito soggettivo richiesto dalla legge per il godimento del Reddito di Cittadinanza.
Il provvedimento di revoca del beneficio e la conseguente pretesa di indebito, essendo fondati sull'errato presupposto della mancanza del requisito legale, risultano dunque illegittimi e infondati. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito contestato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e dichiara l'insussistenza dell'indebito contestato;
pagina 2 di 3 - condanna l' a rifondere le spese del grado in favore della parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
1.865,00, oltre a spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 8 ottobre 2025
La Giudice
NI AC
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Prisca
BOGGETTI
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