TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, nella causa iscritta al n. 219/2025
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, come in atti ricorrente E Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_2 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.260,24 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola e di aver prestato ultimo servizio presso il Primo Circolo Didattico IO EC di Castellammare di Stabia (NA); di aver maturato “supplenze brevi e saltuarie”, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra (assente per malattia, per maternità ecc.); di avere stipulato precisamente contratti nei seguenti periodi (dopo il 01.03.2018 e per una parte dopo il 01.01.2022): dal 01/02/2021 al 12/06/2021; dal 18/02/2022 al 23/02/2022, dal 24/02/2022 al 25/02/2022; dal 17/03/2022 al 10/04/2022; dal 11/04/2022 al 10/05/2022; dal 11/05/2022 al 27/05/2022. Ha quindi invocato il proprio diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), corrispondente a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), successivamente aumentata ad € 184,50 (per i periodi di supplenza dal 01 gennaio 2022), da rimodularsi nei casi di supplenze inferiori al mese, illegittimamente non corrisposto - come si evinceva dagli allegati cedolini stipendiali -per i contratti di supplenza breve e saltuaria, per un importo complessivo di euro 1260,24. A riguardo ha richiamato quanto recentemente affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.20015/2018, in base alla quale l'art.7 del CCNL 153/2001, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del “principio di non discriminazione” – sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – attribuisce, al comma 1, la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Il si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, in conformità e in aderenza all' orientamento della Corte di legittimità (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018, confermata da Cass. n. 6293.2020). In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo
[...]
, atteso che l l' Controparte_2 CP_3 [...]
costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Controparte_4
, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. CP_1
6460/2009; Cass. n.32166/2021).
La questione controversa oggetto della presente causa concerne la corretta interpretazione, alla luce del diritto dell'Unione, dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”.
Invero, la Corte di legittimità, con la suindicata pronuncia, ha compiuto un'esegesi dell'art 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 18/12/2012 in causa Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
Non sono state dedotte, nella specie, ragioni che giustifichino significative diversificazioni che giustifichino il diverso trattamento economico .
Pertanto l'interpretazione delle norme contrattuali deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Conclusivamente si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati.
Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti.
Secondo il conteggio effettuato in ricorso, in base al criterio normativo, per i periodi di servizio inferiori al mese, di cui all' art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) che stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio prestato o assimilato a esso, per il periodo che ci occupa, l'indennità giornaliera sino al 28.02.2018 era pari ad € 5,46 (164:30), dal 1° marzo 2018 essa è pari ad € 5,81 (174,5:30) e dal 1° gennaio 2022 è pari ad € 6,15 (184,50:30), l'ammontare complessivo e credito della ricorrente è pari ad euro € 1260,24 (€ milleduecentosessanta/24), quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente.
Il va pertanto condannato al pagamento della suddetta somma. CP_1
Sulla somma da riconoscersi decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in parte motiva e condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, per l'importo complessivo di € 1260,24, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo,
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1030,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, l'11.09.25
Il Giudice Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025, nella causa iscritta al n. 219/2025
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, come in atti ricorrente E Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_2 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.260,24 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola e di aver prestato ultimo servizio presso il Primo Circolo Didattico IO EC di Castellammare di Stabia (NA); di aver maturato “supplenze brevi e saltuarie”, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra (assente per malattia, per maternità ecc.); di avere stipulato precisamente contratti nei seguenti periodi (dopo il 01.03.2018 e per una parte dopo il 01.01.2022): dal 01/02/2021 al 12/06/2021; dal 18/02/2022 al 23/02/2022, dal 24/02/2022 al 25/02/2022; dal 17/03/2022 al 10/04/2022; dal 11/04/2022 al 10/05/2022; dal 11/05/2022 al 27/05/2022. Ha quindi invocato il proprio diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), corrispondente a € 174,50 lordi mensili (per i periodi di supplenza dal 01 marzo 2018), successivamente aumentata ad € 184,50 (per i periodi di supplenza dal 01 gennaio 2022), da rimodularsi nei casi di supplenze inferiori al mese, illegittimamente non corrisposto - come si evinceva dagli allegati cedolini stipendiali -per i contratti di supplenza breve e saltuaria, per un importo complessivo di euro 1260,24. A riguardo ha richiamato quanto recentemente affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.20015/2018, in base alla quale l'art.7 del CCNL 153/2001, per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del “principio di non discriminazione” – sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – attribuisce, al comma 1, la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze. Il si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, in conformità e in aderenza all' orientamento della Corte di legittimità (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018, confermata da Cass. n. 6293.2020). In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo
[...]
, atteso che l l' Controparte_2 CP_3 [...]
costituiscono mere articolazioni territoriali del predetto Controparte_4
, in rapporto di immedesimazione organica con lo stesso (v. Cass. n. CP_1
6460/2009; Cass. n.32166/2021).
La questione controversa oggetto della presente causa concerne la corretta interpretazione, alla luce del diritto dell'Unione, dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”.
Invero, la Corte di legittimità, con la suindicata pronuncia, ha compiuto un'esegesi dell'art 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 18/12/2012 in causa Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
Non sono state dedotte, nella specie, ragioni che giustifichino significative diversificazioni che giustifichino il diverso trattamento economico .
Pertanto l'interpretazione delle norme contrattuali deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Conclusivamente si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati.
Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti.
Secondo il conteggio effettuato in ricorso, in base al criterio normativo, per i periodi di servizio inferiori al mese, di cui all' art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) che stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio prestato o assimilato a esso, per il periodo che ci occupa, l'indennità giornaliera sino al 28.02.2018 era pari ad € 5,46 (164:30), dal 1° marzo 2018 essa è pari ad € 5,81 (174,5:30) e dal 1° gennaio 2022 è pari ad € 6,15 (184,50:30), l'ammontare complessivo e credito della ricorrente è pari ad euro € 1260,24 (€ milleduecentosessanta/24), quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente.
Il va pertanto condannato al pagamento della suddetta somma. CP_1
Sulla somma da riconoscersi decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in parte motiva e condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, per l'importo complessivo di € 1260,24, oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo,
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1030,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, l'11.09.25
Il Giudice Dr. Rosa Molè