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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/09/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Vittoria Curcio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Tommaso Filincieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 09.09.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
▪ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28 giugno 2001
(RE) – Giamaica, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cambiago al n. 5 Parte 2 Serie C anno 2002;
▪ ordinare al Comune di Cambiago (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ Spese legali compensate fra le parti.
OMOLOGARE le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio a)Il figlio , studente maggiorenne non autosufficiente, continuerà a vivere con il padre nella Per_1 nuova abitazione in Inzago (MI) via Fondazione San Giuseppe n. 12; incontrerà la madre liberamente.
b) manterrà la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso il padre in Inzago Per_1
(MI) via Fondazione San Giuseppe n. 12. e conserverà il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
c)Le frequentazioni tra la madre ed il figlio avverranno mediante accordi assunti di volta in Per_1 volta direttamente tra loro.
d) La signora quale contributo al mantenimento ordinario di , corrisponderà al padre Pt_1 Per_1
l'importo mensile di euro 250,00. Tale assegno è stato già rivalutato in base agli indici ISTAT a luglio 2025, giusto accordi separativi;
e ammonta oggi a € 253,75. Prossima rivalutazione luglio
2026.
e) Il predetto importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor . CP_1
f) Le spese extra-assegno di saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo le Linee Guida Per_1 in uso presso il Tribunale di Monza. Il diritto al mantenimento del figlio cesserà quando il Per_1 ragazzo raggiungerà l'indipendenza economica.
g)Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
h)Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non avere nulla a pretendere in via reciproca.
Spese legali compensate tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 13.01.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
GR RE (Giamaica) in data 28.06.2001;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cambiago (atto n. 5, parte II, Serie C, anno 2002), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Vittoria Curcio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Tommaso Filincieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 09.09.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
▪ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 28 giugno 2001
(RE) – Giamaica, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cambiago al n. 5 Parte 2 Serie C anno 2002;
▪ ordinare al Comune di Cambiago (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
▪ Spese legali compensate fra le parti.
OMOLOGARE le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio a)Il figlio , studente maggiorenne non autosufficiente, continuerà a vivere con il padre nella Per_1 nuova abitazione in Inzago (MI) via Fondazione San Giuseppe n. 12; incontrerà la madre liberamente.
b) manterrà la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso il padre in Inzago Per_1
(MI) via Fondazione San Giuseppe n. 12. e conserverà il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
c)Le frequentazioni tra la madre ed il figlio avverranno mediante accordi assunti di volta in Per_1 volta direttamente tra loro.
d) La signora quale contributo al mantenimento ordinario di , corrisponderà al padre Pt_1 Per_1
l'importo mensile di euro 250,00. Tale assegno è stato già rivalutato in base agli indici ISTAT a luglio 2025, giusto accordi separativi;
e ammonta oggi a € 253,75. Prossima rivalutazione luglio
2026.
e) Il predetto importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor . CP_1
f) Le spese extra-assegno di saranno ripartite al 50% tra i coniugi secondo le Linee Guida Per_1 in uso presso il Tribunale di Monza. Il diritto al mantenimento del figlio cesserà quando il Per_1 ragazzo raggiungerà l'indipendenza economica.
g)Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
h)Le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di non avere nulla a pretendere in via reciproca.
Spese legali compensate tra le parti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 13.01.2025 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
GR RE (Giamaica) in data 28.06.2001;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cambiago (atto n. 5, parte II, Serie C, anno 2002), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti