CASS
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2025, n. 30232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30232 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 14/01/2025 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni la memoria dell'Avv. Italo Aldo Reale, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di BI NI, ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, abuso d'ufficio, corruzione e concussione;
si contesta la creazione di un sistema di assegnazione - parallelo e illecito - degli alloggi popolari e dei magazzini dell'ente regionale TE (Ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio calabrese) ovvero un sistema di assegnazione diretta in violazione di norme e regolamenti. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30232 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/05/2025 Come corrispettivo l'indagato avrebbe ricevuto denaro e altre utilità. Dell'associazione criminale avrebbe fatto parte OS RG, consigliere comunale, che sarebbe stato il promotore del sodalizio, mentre BI, funzionario dell'ufficio patrimoni, avrebbe preso parte al gruppo curando le pratiche segnalate dal politico. Il titolo cautelare ha ad oggetto anche il reato di calunnia (capo 14) in cui si contesta all'indagato, in concorso con altri, di avere simulato, al fine di assicurare l'impunità a EN EL per il reato di cui al capo 13 (corruzione a carico di EL), tracce del delitto nei riguardi di SS De RE. SS De RE, soggetto dalla cui denuncia l'indagine è stata originata, aveva riferito di avere appreso da un'assegnataria sfrattata di avere essa ricevuto il possesso dell'immobile dopo aver pagato una somma di denaro a EL. Il ricorrente, insieme a EL e a tale IN, avrebbe "prodotto" una missiva del 19.10.2022, a firma dello stesso BI, indirizzata per conoscenza al commissario straordinario TE e al direttore amministrativo, in cui veniva dato atto che in data 25.1.2021 EL aveva ceduto a De RE quattro chiavi relative ai garage in uso all'TE per le procedure di sgombero tra cui quello oggetto di occupazione, omettendo invece di affermare come le chiavi fossero state date in precedenza da EL a tale "SC" al fine di consentire a questi di occupare l'immobile, così simulando a carico di De RE le tracce del delitto di corruzione. All'indagato erano stati contestati anche due reati di abuso d'ufficio ai capi 12-18. I fatti oggetto delle due imputazioni, in ragione dell'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., sono stati ricondotti al reato di omissione di atti di ufficio e "in ragione dei limiti edittali che non consentono l'applicazione delle misure cautelari ai sensi degli art. 278 e 280 del codice di rito, venivano espunti dal titolo cautelare" (così testualmente il Tribunale a pag. 1 della ordinanza impugnata) Si tratta di fatti che sono valorizzati al fine della prova della partecipazione alla associazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando sei motivi. Vi è una premessa con cui si descrive lo stato di inefficienza e di emergenza dell'ente derivanti dalla occupazione senza titolo degli alloggi e dalla carenza di personale e si puntualizza come detto stato fosse stato denunciato dal ricorrente con due relazioni - del 7.8.2020 e del 20.2.2020- indirizzate al Commissario straordinario dell'Ente. Si aggiunge, da una parte, che ad BI non sarebbero mosse contestazioni formali e condotte commissive e che la misura sarebbe giustificata richiamando le "situazioni non risolte" e, dunque, comportamenti omissivi, e, dall'altra, che il titolo cautelare sarebbe costituito da un provvedimento generale finalizzato a colpire la inefficienza amministrativa e politica senza individuare responsabilità personali penali. 2 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Si assume che il titolo cautelare nei riguardi di OS RG, promotore del sodalizio criminale, sarebbe stato annullato (si tratta di un provvedimento del quale non si conosce la motivazione) e che, dunque, il titolo nei confronti dell'indagato non avrebbe più ragione d'essere. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 12 (omessa comunicazione della disponibilità di un alloggio, in relazione alla quale si assume che vi sarebbe la prova che la comunicazione fosse stata invece effettuata) - 18 (omessa attivazione della procedura di risoluzione di un contratto); si tratta, come detto, di fatti originariamente sussunti nel reato di abuso d'ufficio e successivamente riqualificati in quello di omissione di atti di ufficio. Si sostiene che le contestate omissioni non sarebbero sussistenti e che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe avuto il potere di "introdurre una nuova contestazione per fatti che la legge non considera più reati". 2.3. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di calunnia. Vengono ricostruiti i fatti e si afferma, da una parte, che i carabinieri fossero già a conoscenza che era il EL a detenere le chiavi e ad averle consegnato al SC (conversazione del 14.9.2022 tra EL e il Maresciallo Massaro) e, dall'altra, che il Tribunale avrebbe fatto erroneamente derivare i gravi indizi di colpevolezza sulla base di una conversazione tra lo stesso BI e gli altri presunti associati, da cui emergerebbe la volontà di accusare De RE delle detenzione illegittima dei locali da parte di SC. Secondo il ricorrente, invece, quelle conversazioni non rivelerebbero una volontà calunniatrice ma solo l'intenzione di BI di risolvere la vicenda attraverso il tentativo di ottenere, con una serie di atti, la riacquisizione dei locali. Nelle conversazioni, sì evidenzia, vi sarebbe solo una dichiarazione con cui EL minaccerebbe, forse per rabbia, di indicare De RE come possessore delle chiavi, ma nessuna delle persone presenti avrebbe assecondato detto proposito. 2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge quanto alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva. BI sarebbe stato già in pensione al momento dell'arresto e successivamente si sarebbe dimesso da ogni incarico presso l'TE che, peraltro, avrebbe revocato il rapporto di consulenza. Si aggiunge che non sussisterebbe nessun pericolo di inquinamento probatorio, che sarebbe decorso il termine di durata delle indagini preliminari, che l'ordinanza emessa 3 nei riguardi di OS sarebbe stata annullata e che il ricorrente non è sottoposto ad altri procedimenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al sesto motivo di ricorso. 2. I primi cinque motivi, relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono inammissibili. 2.1. Il Tribunale, con una motivazione congrua, ha ricostruito i fatti e valutato correttamente il quadro indiziario. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, quanto al reato associativo: a) a fare riferimento ad un provvedimento di annullamento, di cui non è dato sapere alcunchè, emesso nei confronti di altro correo;
b) a negare, in modo assertivo, la valutazione dei comportamenti omissivi contestati e valorizzati, in realtà, dal Tribunale non per porre a fondamento del titolo cautelare un reato diverso rispetto a quello oggetto della domanda cautelare (sul punto cfr. pag. 1 della ordinanza impugnata in cui si chiarisce che i delitti di omissione di atti di ufficio sono stati "espunti" dal titolo cautelare), quanto, piuttosto, per colorare di significato il fatto associativo per il quale si procede;
c) a contestare il potere di riqualificazione giuridica del Giudice per le indagini preliminari senza specificare alcunchè; d) a non confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Non diversamente, è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al delitto di calunnia, essendosi limitato il ricorrente a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti e a sollecitare una diversa valutazione del contenuto elle conversazioni intercetatte 2.2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di 4 rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, LO ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. E' invece fondato il sesto motivo di ricorso. 3.1. In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione. In particolare, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte 5 antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. 3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. A fronte di specifici motivi, il Tribunale, senza spiegare nulla in concreto, si è limitato infatti ad affermare, da una parte, che l'avvenuto pensionamento del ricorrente non assumerebbe rilievo in ragione dei contatti intessuti negli anni dal ricorrente all'interno dell'ambiente di lavoro, e, dall'altra, che, in ragione della personalità dell'indagato, sarebbe necessaria una misura idonea a scongiurare il il pericolo di condizionamento "sub specie di concorso morale, che teoricamente potrebbe essere attuato anche a distanza" e che non potrebbe essere scongiurato con una misura meno afflittiva. Si tratta di una motivazione viziata. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottata.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025 Il Co igliere estensore Il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni la memoria dell'Avv. Italo Aldo Reale, difensore di fiducia dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di BI NI, ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di falso, abuso d'ufficio, corruzione e concussione;
si contesta la creazione di un sistema di assegnazione - parallelo e illecito - degli alloggi popolari e dei magazzini dell'ente regionale TE (Ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio calabrese) ovvero un sistema di assegnazione diretta in violazione di norme e regolamenti. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 30232 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/05/2025 Come corrispettivo l'indagato avrebbe ricevuto denaro e altre utilità. Dell'associazione criminale avrebbe fatto parte OS RG, consigliere comunale, che sarebbe stato il promotore del sodalizio, mentre BI, funzionario dell'ufficio patrimoni, avrebbe preso parte al gruppo curando le pratiche segnalate dal politico. Il titolo cautelare ha ad oggetto anche il reato di calunnia (capo 14) in cui si contesta all'indagato, in concorso con altri, di avere simulato, al fine di assicurare l'impunità a EN EL per il reato di cui al capo 13 (corruzione a carico di EL), tracce del delitto nei riguardi di SS De RE. SS De RE, soggetto dalla cui denuncia l'indagine è stata originata, aveva riferito di avere appreso da un'assegnataria sfrattata di avere essa ricevuto il possesso dell'immobile dopo aver pagato una somma di denaro a EL. Il ricorrente, insieme a EL e a tale IN, avrebbe "prodotto" una missiva del 19.10.2022, a firma dello stesso BI, indirizzata per conoscenza al commissario straordinario TE e al direttore amministrativo, in cui veniva dato atto che in data 25.1.2021 EL aveva ceduto a De RE quattro chiavi relative ai garage in uso all'TE per le procedure di sgombero tra cui quello oggetto di occupazione, omettendo invece di affermare come le chiavi fossero state date in precedenza da EL a tale "SC" al fine di consentire a questi di occupare l'immobile, così simulando a carico di De RE le tracce del delitto di corruzione. All'indagato erano stati contestati anche due reati di abuso d'ufficio ai capi 12-18. I fatti oggetto delle due imputazioni, in ragione dell'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., sono stati ricondotti al reato di omissione di atti di ufficio e "in ragione dei limiti edittali che non consentono l'applicazione delle misure cautelari ai sensi degli art. 278 e 280 del codice di rito, venivano espunti dal titolo cautelare" (così testualmente il Tribunale a pag. 1 della ordinanza impugnata) Si tratta di fatti che sono valorizzati al fine della prova della partecipazione alla associazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando sei motivi. Vi è una premessa con cui si descrive lo stato di inefficienza e di emergenza dell'ente derivanti dalla occupazione senza titolo degli alloggi e dalla carenza di personale e si puntualizza come detto stato fosse stato denunciato dal ricorrente con due relazioni - del 7.8.2020 e del 20.2.2020- indirizzate al Commissario straordinario dell'Ente. Si aggiunge, da una parte, che ad BI non sarebbero mosse contestazioni formali e condotte commissive e che la misura sarebbe giustificata richiamando le "situazioni non risolte" e, dunque, comportamenti omissivi, e, dall'altra, che il titolo cautelare sarebbe costituito da un provvedimento generale finalizzato a colpire la inefficienza amministrativa e politica senza individuare responsabilità personali penali. 2 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Si assume che il titolo cautelare nei riguardi di OS RG, promotore del sodalizio criminale, sarebbe stato annullato (si tratta di un provvedimento del quale non si conosce la motivazione) e che, dunque, il titolo nei confronti dell'indagato non avrebbe più ragione d'essere. 2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai reati di cui ai capi 12 (omessa comunicazione della disponibilità di un alloggio, in relazione alla quale si assume che vi sarebbe la prova che la comunicazione fosse stata invece effettuata) - 18 (omessa attivazione della procedura di risoluzione di un contratto); si tratta, come detto, di fatti originariamente sussunti nel reato di abuso d'ufficio e successivamente riqualificati in quello di omissione di atti di ufficio. Si sostiene che le contestate omissioni non sarebbero sussistenti e che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe avuto il potere di "introdurre una nuova contestazione per fatti che la legge non considera più reati". 2.3. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di calunnia. Vengono ricostruiti i fatti e si afferma, da una parte, che i carabinieri fossero già a conoscenza che era il EL a detenere le chiavi e ad averle consegnato al SC (conversazione del 14.9.2022 tra EL e il Maresciallo Massaro) e, dall'altra, che il Tribunale avrebbe fatto erroneamente derivare i gravi indizi di colpevolezza sulla base di una conversazione tra lo stesso BI e gli altri presunti associati, da cui emergerebbe la volontà di accusare De RE delle detenzione illegittima dei locali da parte di SC. Secondo il ricorrente, invece, quelle conversazioni non rivelerebbero una volontà calunniatrice ma solo l'intenzione di BI di risolvere la vicenda attraverso il tentativo di ottenere, con una serie di atti, la riacquisizione dei locali. Nelle conversazioni, sì evidenzia, vi sarebbe solo una dichiarazione con cui EL minaccerebbe, forse per rabbia, di indicare De RE come possessore delle chiavi, ma nessuna delle persone presenti avrebbe assecondato detto proposito. 2.4. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge quanto alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva. BI sarebbe stato già in pensione al momento dell'arresto e successivamente si sarebbe dimesso da ogni incarico presso l'TE che, peraltro, avrebbe revocato il rapporto di consulenza. Si aggiunge che non sussisterebbe nessun pericolo di inquinamento probatorio, che sarebbe decorso il termine di durata delle indagini preliminari, che l'ordinanza emessa 3 nei riguardi di OS sarebbe stata annullata e che il ricorrente non è sottoposto ad altri procedimenti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al sesto motivo di ricorso. 2. I primi cinque motivi, relativi al giudizio di gravità indiziaria, sono inammissibili. 2.1. Il Tribunale, con una motivazione congrua, ha ricostruito i fatti e valutato correttamente il quadro indiziario. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, quanto al reato associativo: a) a fare riferimento ad un provvedimento di annullamento, di cui non è dato sapere alcunchè, emesso nei confronti di altro correo;
b) a negare, in modo assertivo, la valutazione dei comportamenti omissivi contestati e valorizzati, in realtà, dal Tribunale non per porre a fondamento del titolo cautelare un reato diverso rispetto a quello oggetto della domanda cautelare (sul punto cfr. pag. 1 della ordinanza impugnata in cui si chiarisce che i delitti di omissione di atti di ufficio sono stati "espunti" dal titolo cautelare), quanto, piuttosto, per colorare di significato il fatto associativo per il quale si procede;
c) a contestare il potere di riqualificazione giuridica del Giudice per le indagini preliminari senza specificare alcunchè; d) a non confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Non diversamente, è inammissibile anche il motivo di ricorso relativo al delitto di calunnia, essendosi limitato il ricorrente a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti e a sollecitare una diversa valutazione del contenuto elle conversazioni intercetatte 2.2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di 4 rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, LO ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. E' invece fondato il sesto motivo di ricorso. 3.1. In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione. In particolare, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, là dove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte 5 antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. 3.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. A fronte di specifici motivi, il Tribunale, senza spiegare nulla in concreto, si è limitato infatti ad affermare, da una parte, che l'avvenuto pensionamento del ricorrente non assumerebbe rilievo in ragione dei contatti intessuti negli anni dal ricorrente all'interno dell'ambiente di lavoro, e, dall'altra, che, in ragione della personalità dell'indagato, sarebbe necessaria una misura idonea a scongiurare il il pericolo di condizionamento "sub specie di concorso morale, che teoricamente potrebbe essere attuato anche a distanza" e che non potrebbe essere scongiurato con una misura meno afflittiva. Si tratta di una motivazione viziata. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottata.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025 Il Co igliere estensore Il Presid te