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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9377/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
C.F. ), con l'Avv. DE LISE ANTONIO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. DE LISE ANTONIO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 14/09/2002 (atto n. 119, P. II, serie A, sez. S, anno 2002), nel corso del quale sono nati i figli (nt. Napoli 30/08/2004), Per_1 maggiorenne economicamente indipendente, (nt. Napoli 2/05/2007), maggiorenne non Per_2 economicamente indipendente, (nt. Napoli 16/01/2012) e (nt. Napoli Per_3 Pt_2
26/06/2017), minorenni, e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note d'udienza, ritualmente depositate:
la casa coniugale sita nel Comune di Napoli sito alla via Vittorio Emanuele a Piscinola
n. 35 interno 2 viene assegnata alla sig.ra unitamente ai 4 figli;
Controparte_1 nel quadro della sistemazione dei rapporti patrimoniale tra le parti: il sig. corrisponderà un mantenimento mensile di euro Parte_1
200,00 in favore della moglie nonché un mantenimento mensile pari Controparte_1 ad euro 200,00 per ogni figlio minore ovvero euro 200,00 mensili per (ad Parte_3 oggi, invero, non più minorenne ma maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente), euro 200,00 mensili per ed euro 200,00 mensili per Parte_4
(il verserà, quindi, a titolo di mantenimento della moglie e dei Persona_4 Pt_1 tre figli appena indicati la somma mensile complessiva di euro 800,00);
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 05 di ciascun mese secondo le modalità indicate dalla sig.ra ; Controparte_1
La somma di circa euro 1.000,00 mensile che il sig. percepisce a Parte_1 titolo di assegno unico verrà successivamente corrisposta alla moglie Controparte_1
Inoltre, in merito al calendario di incontri del padre, il sig. , Parte_1 preleverà i minori presso la casa coniugale ogni mercoledì alle ore 8.00 per accompagnarli a scuola, li riprenderà all'uscita e li terrà con sé, anche con pernotto fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà, altresì, con i tre minori fine settimana alterni dal venerdì alle ore 20.00 sino alle ore 20.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso la casa coniugale. I minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre due settimane tra il giorno 1 ed il 31 di agosto, periodo che verrà definito antro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni le festività di Pasqua ed ad anni alterni il periodo natalizio dal 24 al
26 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in via alternata il giorno dell'onomastico e del compleanno dei minori. In ogni caso il padre potrà comunicare telefonicamente con i minori ogni giorno.
I coniugi concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio o comunque per ogni altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
i coniugi convengono l'affido condiviso dei figli minori ma con collocazione principale presso la madre Controparte_1
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. per quanto non espressamente previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative
Pag. 2 di 3 e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine ai suddetti accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
13/10/1981) e (nt. a NAPOLI (NA) il 26/06/1984), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9377/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
C.F. ), con l'Avv. DE LISE ANTONIO;
Parte_1 C.F._1 contro
(C.F. , con l'Avv. DE LISE ANTONIO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 14/09/2002 (atto n. 119, P. II, serie A, sez. S, anno 2002), nel corso del quale sono nati i figli (nt. Napoli 30/08/2004), Per_1 maggiorenne economicamente indipendente, (nt. Napoli 2/05/2007), maggiorenne non Per_2 economicamente indipendente, (nt. Napoli 16/01/2012) e (nt. Napoli Per_3 Pt_2
26/06/2017), minorenni, e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note d'udienza, ritualmente depositate:
la casa coniugale sita nel Comune di Napoli sito alla via Vittorio Emanuele a Piscinola
n. 35 interno 2 viene assegnata alla sig.ra unitamente ai 4 figli;
Controparte_1 nel quadro della sistemazione dei rapporti patrimoniale tra le parti: il sig. corrisponderà un mantenimento mensile di euro Parte_1
200,00 in favore della moglie nonché un mantenimento mensile pari Controparte_1 ad euro 200,00 per ogni figlio minore ovvero euro 200,00 mensili per (ad Parte_3 oggi, invero, non più minorenne ma maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente), euro 200,00 mensili per ed euro 200,00 mensili per Parte_4
(il verserà, quindi, a titolo di mantenimento della moglie e dei Persona_4 Pt_1 tre figli appena indicati la somma mensile complessiva di euro 800,00);
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 05 di ciascun mese secondo le modalità indicate dalla sig.ra ; Controparte_1
La somma di circa euro 1.000,00 mensile che il sig. percepisce a Parte_1 titolo di assegno unico verrà successivamente corrisposta alla moglie Controparte_1
Inoltre, in merito al calendario di incontri del padre, il sig. , Parte_1 preleverà i minori presso la casa coniugale ogni mercoledì alle ore 8.00 per accompagnarli a scuola, li riprenderà all'uscita e li terrà con sé, anche con pernotto fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre trascorrerà, altresì, con i tre minori fine settimana alterni dal venerdì alle ore 20.00 sino alle ore 20.00 della domenica quando li riaccompagnerà presso la casa coniugale. I minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre due settimane tra il giorno 1 ed il 31 di agosto, periodo che verrà definito antro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni le festività di Pasqua ed ad anni alterni il periodo natalizio dal 24 al
26 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, in via alternata il giorno dell'onomastico e del compleanno dei minori. In ogni caso il padre potrà comunicare telefonicamente con i minori ogni giorno.
I coniugi concedono reciprocamente il consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio o comunque per ogni altro documento per il quale sia richiesto il consenso dell'altro.
i coniugi convengono l'affido condiviso dei figli minori ma con collocazione principale presso la madre Controparte_1
i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. per quanto non espressamente previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative
Pag. 2 di 3 e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine ai suddetti accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
13/10/1981) e (nt. a NAPOLI (NA) il 26/06/1984), omologando gli Controparte_1 accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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