Articolo 11 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 10Articolo 12
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14 maggio 1982
Art. 11. (Scioglimento del consiglio di presidenza)

Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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