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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
LANERI Dott.ssa Annamaria Consigliere
STAGNO Dott. Michele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 563/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 4
giugno 2025
d a
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nonchè Parte_1
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_1
dall'Avv.to Roberto Venturi del Foro di Verona, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv.to Stefano Brendolan e dall'Avv.to Maria Enrica Trivelli del
Foro di Verona, procuratori anche domiciliatari, giusta procura - 2 -
generale alle liti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
897/2021 pronunciata il 29 marzo 2021 e notificata il 27 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
In totale riforma dell'impugnata sentenza:
1) Revocarsi, annullarsi ed in ogni caso dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.4475/17 Ing. emesso dal Tribunale di
Brescia, notificato il 26.7.2017.
2) Dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di cui all'art.2358 c.c., dell'operazione costituita dal finanziamento n.61373
di €100.000,00, dall'apertura di credito e dal portafoglio incassi sul c/c n.1325, nonché dell'acquisto di n.400 azioni della e, Controparte_1
per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto alla convenuta opposta.
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15% ed oltre accessori di legge, sia del primo che del presente grado di giudizio.
4) Sentenza esecutiva, come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appellata, nonché per testi, già richiesta nella seconda memoria 183 cpc del giudizio di primo grado, nonché in sede di precisazione delle conclusioni, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che nei primi giorni di novembre 2013 i signori - 3 -
e , soci e legali rappresentanti della Pt_1 Parte_1
società accompagnati dal loro consulente sig. Parte_1 Per_1
, si recavano presso l'agenzia di Pozzo di San Giovanni
[...]
Lupatoto (VR) della per richiedere un Controparte_1
finanziamento di 100.000,00, oltre ad un affido in c/c ?
2) Vero che in tale occasione il Direttore della Filiale, dopo
aver valutato la situazione aziendale, riferiva che la richiesta di
finanziamento sarebbe stata accolta se gli stessi fossero divenuti soci
dell'Istituto di Credito, acquistando almeno un taglio minimo, cioè
n.400 azioni?
3) Vero che a questo punto i signori e Pt_1 [...]
accettavano di acquistare n.400 azioni della banca Parte_1
per complessive €7.200,00 al fine di ottenere il CP_1
finanziamento richiesto?
Si indicano a testi il sig. residente in Persona_1
Cologna Veneta, Via Respighi 8/E e la signora Testimone_1
residente in [...] (già
indicati nel giudizio di primo grado).
Dell'appellata
In via preliminare:
Accertata la violazione dell'art. 345 c.p.c., dichiararsi inammissibile l'appello nelle parti indicate in narrativa.
Nel merito:
Contrariis reiectis, respingersi il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata - 4 -
sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
In via istruttoria:
Respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti dedotti in primo grado e nella presente comparsa di costituzione.
Nella non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso richieste, si chiede di essere abilitati a prova contraria con il teste il dott. presso già direttore Tes_2 Controparte_1
della filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR) indicato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della soc.
[...]
ingiungeva alla soc. La Controparte_1 [...]
(debitore principale) nonché a Parte_1 Parte_1
e a (soci e fideiussori), in solido tra di
[...] Parte_1
loro, il pagamento della somma di € 105.119,85=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva, per € 42.098,49=, al saldo del conto corrente e, per € 63.021,36=, al rimborso di un prestito.
La nonché Parte_1
e interponevano opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, eccependo la nullità dei finanziamenti erogati per violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., avendo la banca condizionatone la concessione all'acquisto di 400 azioni di e Controparte_1
l'inesigibilità del credito garantito dal Fondo di Garanzia nella misura - 5 -
del 70%.
Resisteva la la quale, peraltro, riduceva la Controparte_1
propria pretesa a € 58.718,35=, dato che, nel frattempo, il CP_3
aveva pagato la somma di € 44.248,50=, mentre erano state
[...]
vendute le 400 azioni della con un introito di € Controparte_4
2.153,00=.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) revoca il decreto ingiuntivo e conferma l'ordinanza ingiunzione ex art.186 ter c.p.c. del 16.05.2019;
- 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida in complessivi €
6.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a..
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di nullità ex art. 2358 c.c. era infondata, dato che, nella fattispecie concreta, non sussisteva alcun collegamento tra i finanziamenti ottenuti (apertura di credito sul c/c n.1325 per €
10.000,00=; portafoglio incassi s.b.f. per € 30.000,00=; mutuo chirografario di € 100.000,00=) e l'acquisto delle 400 azioni della da parte della società opponente;
che, infatti, Controparte_1
l'acquisto delle azioni non era avvenuto con il finanziamento
(addebitato il 20 novembre 2013 ed erogato il 21 novembre 2013),
bensì per effetto del versamento sul conto corrente in data 13 novembre
2013, con valuta disponibile dal 14 novembre 2013, di un assegno - 6 -
circolare dell'importo di € 9.200,00=; che, d'altro canto, le somme erogate a titolo di prestito erano state impiegate dalla società opponente con disposizioni a favore di se stessa e per il saldo di fornitori;
che tra le due operazioni non sussisteva il necessario rapporto di strumentalità,
lesivo dell'integrità del patrimonio sociale;
che vi era una macroscopica differenza tra l'importo finanziato (€ 100.000,00=) e il prezzo di acquisto delle azioni (€ 7.231,80=); che il dato temporale,
contestato dalla società opponente per escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità, neppure poteva essere valorizzato quale elemento di prova della sussistenza del collegamento funzionale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni;
che i capitoli di prova dedotti erano irrilevanti, in quanto non erano finalizzati a dimostrare che attraverso il finanziamento ottenuto la società aveva acquistato le azioni della e, quindi, che era stata finanziata per acquistare CP_1
le azioni;
- che l'eccezione di inesigibilità del credito era altrettanto infondata (in tesi della parte, la totalità del credito derivante dal mancato pagamento del mutuo era inesigibile fino a che non fosse stato escusso il Fondo di Garanzia, ciò in quanto la garanzia prestata dal
Fondo sarebbe stata “a prima richiesta” e, quindi, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale), dato che le disposizioni operative di accesso al Fondo di garanzia subordinavano l'efficacia della garanzia all'avvio da parte della banca delle procedure di recupero per la somma totale dovuta, includendovi espressamente, tra le iniziative da assumere, il deposito del decreto ingiuntivo;
che, del - 7 -
resto, le fideiussioni prestate dai garanti erano esse stesse a prima richiesta;
- che l'eccezione relativa alla mancanza di prova dell'anteriorità
dell'escussione della garanzia rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione era nuova, e come tale inammissibile;
- infine, che l'eccezione relativa alla decorrenza degli interessi
[non dal 30 giugno (come da domanda di ingiunzione), ma dal 29
dicembre 2017 (data di pagamento da parte del Fondo)] era altrettanto nuova, e come tale inammissibile;
- che, in conclusione, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, mentre l'ordinanza - ingiunzione per il minor importo emanata in corso di causa doveva essere confermata.
La nonché Pt_1 Parte_1
e interponevano appello Parte_1 Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Sulla ritenuta insussistenza del nesso di strumentalità tra acquisto delle azioni e finanziamenti;
- 2) Sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'opponente.
Resisteva la Controparte_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 4 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., - 8 -
sollevata dall'appellata, è infondata.
Invero gli appellanti, mediante l'illustrazione dei motivi, nelle parti evidenziate dalla controparte, non hanno introdotto nuove circostanze. Il thema decidendum è rimasto sempre quello del divieto di assistenza finanziaria nell'acquisto delle proprie azioni;
al più sono state meglio argomentate le ragioni che, ad avviso degli appellanti,
dovrebbero condurre a ravvisare in concreto la violazione del precetto normativo.
Con il primo motivo di appello, sulla ritenuta insussistenza del nesso di strumentalità tra acquisto delle azioni e finanziamenti, Pt_1
M e i osservano che: a) il Tribunale ha errato laddove ha
[...] Parte_1
ritenuto che l'acquisto delle azioni non fosse stato effettuato con la provvista derivante dai finanziamenti erogati;
b) il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto insussistente il nesso di strumentalità fra i finanziamenti erogati e l'acquisto delle azioni. Quanto al primo punto
(a)), evidenziano che il 13 novembre 2013 si è perfezionato il contratto di prestito (il precedente giorno 11 la banca aveva inviato la comunicazione di accettazione, che era stata ricevuta il 13); che lo stesso 13 novembre 2023 ha dato ordine alla banca di Pt_1
acquistare 400 azioni dello stesso istituto di credito (nella medesima data era stata presentata la richiesta di ammissione a socio); che,
pertanto, il prestito, benchè erogato il successivo 21 novembre 2013,
era già stato concesso il precedente giorno 13. Quanto al secondo punto
(b)), evidenziano che la concessione delle linee di credito è avvenuta contestualmente all'acquisto delle azioni;
che si era trattato, dunque, di - 9 -
una c.d. “operazione baciata”, ossia di un'operazione con cui la banca concede il finanziamento richiesto a condizione che vengano acquistate le proprie azioni;
che la mancanza di coincidenza o quasi coincidenza di valori tra azioni acquistate e finanziamenti concessi non è rilevante,
giacchè usualmente l'imprenditore si fa finanziare dalla banca un determinato importo per ottenere la liquidità necessaria alla sua azienda, non già per acquistare azioni della banca del medesimo importo;
che, tra l'altro, la diversità fra gli importi, qualora il finanziamento superi di molto il valore delle azioni, è foriero di due conseguenze potenzialmente lesive per la banca: 1) la messa in pericolo della possibilità, per la banca, di recuperare gli importi finanziati, come di fatto avvenuto;
b) un rafforzamento, per effetto dell'acquisizione di nuovi soci, della posizione di tutti o di alcuni amministratori in danno degli altri soci;
che la circostanza per cui la quasi totalità del finanziamento era stata destinata alle necessità aziendali è altrettanto irrilevante;
che, del resto, la norma non specifica che vi debba essere corrispondenza fra i due importi, ma dispone che la società non può
accordare prestiti per l'acquisto delle proprie azioni, se non alle condizioni indicate;
che non occorre un vero e proprio mutuo di scopo o comunque un collegamento contrattuale in senso proprio, essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti.
Il motivo è infondato.
L'art. 2358 co. 1 c.c. dispone che “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie - 10 -
per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle
condizioni previste dal presente articolo”.
Ratio del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie è la tutela dell'integrità del capitale sociale
(Sez. 1, Sentenza n. 25005 del 24/11/2006: “Il socio di società per azioni è
legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di
azioni di nuova emissione, stipulato dalla società con i sottoscrittori delle stesse,
ove deduca la violazione dell'art. 2342, ult. comma (divieto di conferimento di opere
o servizi), o dell'art. 2358, primo comma (sostegno finanziario alla sottoscrizione
fornito dalla società emittente), quale terzo interessato ai sensi dell'art. 1421 cod.
civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività,
totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale
sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo
interesse (che è esclusivo del socio e non può dirsi assorbito in quello della società)
a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di
partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento
del capitale - cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di
partecipazione - non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il
valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni”).
Trattandosi di norma imperativa, la violazione del divieto comporta la nullità sia del finanziamento che dell'acquisto (Sez. 1,
Sentenza n. 5264 del 28/02/2024: “L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo
introdotto dal D.lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni
proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto
di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, - 11 -
per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio
sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado
elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma
pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il
collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo
complesso. Ciò giustifica l'estensione della nullità ai patti funzionali all'acquisto”).
La violazione del divieto si ravvisa quando sussiste un nesso strumentale tra il finanziamento e l'acquisto, nell'ottica di raggiungere lo scopo vietato dalla norma (Sez. 1, Sentenza n. 15398 del 19/06/2013: “In
tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni
proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività
del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne
consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa
prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il
prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento
da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un
mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale)”).
Il nesso de quo può essere provato anche mediante presunzioni
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023: “In tema di società per azioni, il
nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo
consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche
condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione
di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un
divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare
l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui - 12 -
violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex
art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia
dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda
far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha
cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento
funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui
all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo
atto)”).
Nella fattispecie concreta il Tribunale ha escluso la violazione del divieto, valorizzando all'uopo tre circostanze:
- 1) l'acquisto delle azioni è stato effettuato mediante denaro proprio, e non già con quello preso a prestito dalla banca;
- 2) sussiste enorme divergenza tra l'importo del finanziamento (€ 100.000,00=) e quello dell'acquisto (€ 7.231,80=);
- 3) le somme del finanziamento sono state subito impiegate dalla società nell'esercizio della propria attività.
Gli appellanti non censurano affatto la prima circostanza, che
è assolutamente pacifica, in quanto emergente per tabulas. Infatti, in tutto il corso del processo d'appello non hanno mai fatto menzione del versamento sul conto corrente di un assegno circolare con cui è stata costituita la provvista poi utilizzata per l'acquisto delle azioni. Solo in
limine litis hanno timidamente accennato al fatto che la sarebbe Pt_1
stata costretta ad attingere da fonti esterne per poter acquistare le azioni, non avendo liquidità sul conto, allo scopo di ottenere il finanziamento col quale avrebbe successivamente coperto l'esborso (p. - 13 -
2 memoria di replica).
Affermare che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che l'acquisto delle azioni non è stato effettuato con provvista derivante dai finanziamenti erogati (p. 4 citazione), anche volendo spostare all'indietro il momento clou dell'operazione, dalla data dell'erogazione del prestito a quella di stipulazione del contratto (p. 5 citazione), non equivale a contestare la statuizione, che di per sé appare dirimente, secondo cui l'acquisto delle azioni è stato effettuato mediante denaro proprio, e non già con quello preso a prestito dalla banca.
L'acquisto delle azioni in siffatta modalità vale ex se ad escludere la sussistenza del nesso strumentale che deve intercorrere tra il finanziamento e l'acquisto per potersi configurare la violazione dell'art. 2358 c.c..
Infatti, la sussistenza del collegamento negoziale presuppone:
- un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
- un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Va da sé che, se il finanziamento non è stato utilizzato per - 14 -
l'acquisto delle azioni, non sussistono né l'uno né l'altro requisito, in quanto i due negozi non possono ritenersi oggettivamente collegati tra di loro, ed è assai arduo ritenere che l'intento delle parti fosse quello di realizzare un'operazione unitaria, con la quale perseguire un motivo illecito comune.
In quell'occasione la era divenuta una nuova cliente Pt_1
della . La banca le ha erogato un primo finanziamento di € CP_1
100.000,00=, e poi ancora altri finanziamenti, come usualmente avviene per le imprese che accedono al credito. Valutata anche l'evoluzione del rapporto, non è verosimile ritenere che l'intera operazione fosse stata architettata dall'istituto di credito, fin dal principio, al solo scopo di pregiudicare l'integrità del capitale sociale,
mediante l'imposizione dell'acquisto di un taglio minimo di azioni.
La circostanza, poi, che la cliente avesse costituito la provvista,
mediante il versamento dell'assegno, confidando sul fatto che l'avrebbe successivamente recuperata, attraverso l'erogazione del finanziamento, oltre che indimostrata, è del tutto irrilevante, trattandosi di un mero intento unilaterale di una delle parti, assimilabile ad una riserva mentale.
Tanto appare sufficiente al fine di pervenire al rigetto del motivo, in quanto la prima – e più importante - ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata fatta oggetto di una censura specifica.
Per completezza si osserva quanto segue.
Nessun dubbio sul fatto che la prova del nesso tra i due negozi possa essere fornita anche mediante presunzioni: ma dette presunzioni - 15 -
devono essere gravi, precise e concordanti.
In genere costituiscono indici presuntivi dell'operazione
“baciata”:
- la contestualità dell'erogazione del finanziamento alla sottoscrizione o all'acquisto dei titoli;
- l'identità dell'importo del finanziamento e dell'importo derivante dal contratto di investimento finanziario;
- la pratica di condizioni contrattuali di assoluto favore per il debitore, specie per quanto riguarda i tassi d'interesse del finanziamento;
- la sistematicità della policy aziendale, volta a proporre alla clientela la vendita di prodotti abbinati.
Nella fattispecie concreta, a parte forse il primo, non sussiste nessun altro di questi indici.
Nessun dubbio sul fatto che il dato cronologico non sia determinante, nel senso che l'operazione va valutata in maniera unitaria e con una certa elasticità: ma deve comunque sussistere un nesso strumentale, e non semplicemente occasionale, tra il finanziamento e l'acquisto. E per valutare detto collegamento non si può prescindere dall'analisi di tutte le circostanze del caso concreto: se l'acquisto è stato effettuato mediante denaro proprio, il nesso è escluso per definizione.
Nessun dubbio sul fatto che la corrispondenza degli importi non sia determinante: ma certamente non può essere così
macroscopica, come è invece accaduto nel caso concreto. - 16 -
Gli appellanti invocano un recente arresto giurisprudenziale
(Sez. 1 - , Sentenza n. 372 del 08/01/2025 ), in cui la norma è stata applicata malgrado la diversità degli importi. In quel caso, tuttavia, la divergenza era pari a circa ¼ (€ 290.000,00=, acquisto azioni, € 891.774,86=,
finanziamento), mentre qui è di oltre 1/10 (€ 7.231,80=, acquisto azioni, € 100.000,00=, finanziamento). D'altro canto, nel precedente affrontato dalla Suprema Corte era stato acquisto un consistente pacchetto di azioni, e non già un taglio minimo. I due casi, pertanto,
non sono assolutamente assimilabili. Fermo restando che la prova dell'acquisto con denaro proprio è di per sé dirimente.
Con il secondo motivo di appello, sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'opponente, e i Pt_1 Parte_1
osservano che la prova che il finanziamento era servito ad acquistare le azioni della banca era già stata fornita per tabulas, e che i capitoli di prova dedotti erano, appunto, finalizzati a dimostrare, mediante l'audizione del consulente aziendale, il collegamento strumentale fra le due operazioni.
Il motivo è infondato.
A fronte di un dato inoppugnabile, quale è l'acquisto delle azioni con denaro proprio, così come a fronte della notevole divergenza degli importi in gioco, la prova dell'eventuale costrizione all'acquisto finisce per perdere ogni rilievo. Quand'anche fosse stato dimostrato il contenuto del cap. (2) Vero che in tale occasione il Direttore della
Filiale, dopo aver valutato la situazione aziendale, riferiva che la
richiesta di finanziamento sarebbe stata accolta se gli stessi fossero - 17 -
divenuti soci dell'Istituto di Credito, acquistando almeno un taglio
minimo, cioè n.400 azioni?), rimarrebbe il fatto incontrovertibile che la società, per procedere all'acquisto delle azioni, non ha atteso l'erogazione del finanziamento, ma lo ha fatto prima e impiegando altra, diversa provvista.
D'altro canto, se davvero vi fosse stata una costrizione, la cliente avrebbe potuto tranquillamente rivolgersi ad un altro istituto di credito,
di guisa che la tesi pare anche inverosimile.
La prova, giustamente non ammessa dall'istruttore, non è
idonea a superare le altre, ben più pregnanti circostanze documentali acquisite, e neppure a dimostrare il nesso di strumentalità necessaria che deve sussistere tra il finanziamento e l'acquisto delle proprie azioni, indispensabile al fine di poter ritenere la violazione del divieto.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate in conformità alla tariffa, sulla scorta del valore della causa indicato dalla stessa parte appellante, con compensi medi per la prima, la seconda e la quarta fase nonché minimo per la terza, tenuto conto dell'assenza di un'attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 - 18 -
sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.154,00=,
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
LANERI Dott.ssa Annamaria Consigliere
STAGNO Dott. Michele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 563/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 4
giugno 2025
d a
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nonchè Parte_1
e , rappresentati e difesi
[...] Parte_1
dall'Avv.to Roberto Venturi del Foro di Verona, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del legale Controparte_1
rappresentante dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv.to Stefano Brendolan e dall'Avv.to Maria Enrica Trivelli del
Foro di Verona, procuratori anche domiciliatari, giusta procura - 2 -
generale alle liti
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
897/2021 pronunciata il 29 marzo 2021 e notificata il 27 aprile 2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
In totale riforma dell'impugnata sentenza:
1) Revocarsi, annullarsi ed in ogni caso dichiararsi privo di efficacia il decreto ingiuntivo n.4475/17 Ing. emesso dal Tribunale di
Brescia, notificato il 26.7.2017.
2) Dichiararsi la nullità, per violazione del divieto di cui all'art.2358 c.c., dell'operazione costituita dal finanziamento n.61373
di €100.000,00, dall'apertura di credito e dal portafoglio incassi sul c/c n.1325, nonché dell'acquisto di n.400 azioni della e, Controparte_1
per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto alla convenuta opposta.
3) Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15% ed oltre accessori di legge, sia del primo che del presente grado di giudizio.
4) Sentenza esecutiva, come per legge.
In via istruttoria:
Ammettersi la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'appellata, nonché per testi, già richiesta nella seconda memoria 183 cpc del giudizio di primo grado, nonché in sede di precisazione delle conclusioni, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che nei primi giorni di novembre 2013 i signori - 3 -
e , soci e legali rappresentanti della Pt_1 Parte_1
società accompagnati dal loro consulente sig. Parte_1 Per_1
, si recavano presso l'agenzia di Pozzo di San Giovanni
[...]
Lupatoto (VR) della per richiedere un Controparte_1
finanziamento di 100.000,00, oltre ad un affido in c/c ?
2) Vero che in tale occasione il Direttore della Filiale, dopo
aver valutato la situazione aziendale, riferiva che la richiesta di
finanziamento sarebbe stata accolta se gli stessi fossero divenuti soci
dell'Istituto di Credito, acquistando almeno un taglio minimo, cioè
n.400 azioni?
3) Vero che a questo punto i signori e Pt_1 [...]
accettavano di acquistare n.400 azioni della banca Parte_1
per complessive €7.200,00 al fine di ottenere il CP_1
finanziamento richiesto?
Si indicano a testi il sig. residente in Persona_1
Cologna Veneta, Via Respighi 8/E e la signora Testimone_1
residente in [...] (già
indicati nel giudizio di primo grado).
Dell'appellata
In via preliminare:
Accertata la violazione dell'art. 345 c.p.c., dichiararsi inammissibile l'appello nelle parti indicate in narrativa.
Nel merito:
Contrariis reiectis, respingersi il proposto appello siccome infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi l'impugnata - 4 -
sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
In via istruttoria:
Respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti dedotti in primo grado e nella presente comparsa di costituzione.
Nella non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali ex adverso richieste, si chiede di essere abilitati a prova contraria con il teste il dott. presso già direttore Tes_2 Controparte_1
della filiale di Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR) indicato nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della soc.
[...]
ingiungeva alla soc. La Controparte_1 [...]
(debitore principale) nonché a Parte_1 Parte_1
e a (soci e fideiussori), in solido tra di
[...] Parte_1
loro, il pagamento della somma di € 105.119,85=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva, per € 42.098,49=, al saldo del conto corrente e, per € 63.021,36=, al rimborso di un prestito.
La nonché Parte_1
e interponevano opposizione Parte_1 Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, eccependo la nullità dei finanziamenti erogati per violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c., avendo la banca condizionatone la concessione all'acquisto di 400 azioni di e Controparte_1
l'inesigibilità del credito garantito dal Fondo di Garanzia nella misura - 5 -
del 70%.
Resisteva la la quale, peraltro, riduceva la Controparte_1
propria pretesa a € 58.718,35=, dato che, nel frattempo, il CP_3
aveva pagato la somma di € 44.248,50=, mentre erano state
[...]
vendute le 400 azioni della con un introito di € Controparte_4
2.153,00=.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1) revoca il decreto ingiuntivo e conferma l'ordinanza ingiunzione ex art.186 ter c.p.c. del 16.05.2019;
- 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida in complessivi €
6.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a., c.p.a..
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di nullità ex art. 2358 c.c. era infondata, dato che, nella fattispecie concreta, non sussisteva alcun collegamento tra i finanziamenti ottenuti (apertura di credito sul c/c n.1325 per €
10.000,00=; portafoglio incassi s.b.f. per € 30.000,00=; mutuo chirografario di € 100.000,00=) e l'acquisto delle 400 azioni della da parte della società opponente;
che, infatti, Controparte_1
l'acquisto delle azioni non era avvenuto con il finanziamento
(addebitato il 20 novembre 2013 ed erogato il 21 novembre 2013),
bensì per effetto del versamento sul conto corrente in data 13 novembre
2013, con valuta disponibile dal 14 novembre 2013, di un assegno - 6 -
circolare dell'importo di € 9.200,00=; che, d'altro canto, le somme erogate a titolo di prestito erano state impiegate dalla società opponente con disposizioni a favore di se stessa e per il saldo di fornitori;
che tra le due operazioni non sussisteva il necessario rapporto di strumentalità,
lesivo dell'integrità del patrimonio sociale;
che vi era una macroscopica differenza tra l'importo finanziato (€ 100.000,00=) e il prezzo di acquisto delle azioni (€ 7.231,80=); che il dato temporale,
contestato dalla società opponente per escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità, neppure poteva essere valorizzato quale elemento di prova della sussistenza del collegamento funzionale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni;
che i capitoli di prova dedotti erano irrilevanti, in quanto non erano finalizzati a dimostrare che attraverso il finanziamento ottenuto la società aveva acquistato le azioni della e, quindi, che era stata finanziata per acquistare CP_1
le azioni;
- che l'eccezione di inesigibilità del credito era altrettanto infondata (in tesi della parte, la totalità del credito derivante dal mancato pagamento del mutuo era inesigibile fino a che non fosse stato escusso il Fondo di Garanzia, ciò in quanto la garanzia prestata dal
Fondo sarebbe stata “a prima richiesta” e, quindi, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale), dato che le disposizioni operative di accesso al Fondo di garanzia subordinavano l'efficacia della garanzia all'avvio da parte della banca delle procedure di recupero per la somma totale dovuta, includendovi espressamente, tra le iniziative da assumere, il deposito del decreto ingiuntivo;
che, del - 7 -
resto, le fideiussioni prestate dai garanti erano esse stesse a prima richiesta;
- che l'eccezione relativa alla mancanza di prova dell'anteriorità
dell'escussione della garanzia rispetto al deposito del ricorso per ingiunzione era nuova, e come tale inammissibile;
- infine, che l'eccezione relativa alla decorrenza degli interessi
[non dal 30 giugno (come da domanda di ingiunzione), ma dal 29
dicembre 2017 (data di pagamento da parte del Fondo)] era altrettanto nuova, e come tale inammissibile;
- che, in conclusione, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, mentre l'ordinanza - ingiunzione per il minor importo emanata in corso di causa doveva essere confermata.
La nonché Pt_1 Parte_1
e interponevano appello Parte_1 Parte_1
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) Sulla ritenuta insussistenza del nesso di strumentalità tra acquisto delle azioni e finanziamenti;
- 2) Sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'opponente.
Resisteva la Controparte_1
Respinta l'istanza di sospensiva, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 4 giugno 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., - 8 -
sollevata dall'appellata, è infondata.
Invero gli appellanti, mediante l'illustrazione dei motivi, nelle parti evidenziate dalla controparte, non hanno introdotto nuove circostanze. Il thema decidendum è rimasto sempre quello del divieto di assistenza finanziaria nell'acquisto delle proprie azioni;
al più sono state meglio argomentate le ragioni che, ad avviso degli appellanti,
dovrebbero condurre a ravvisare in concreto la violazione del precetto normativo.
Con il primo motivo di appello, sulla ritenuta insussistenza del nesso di strumentalità tra acquisto delle azioni e finanziamenti, Pt_1
M e i osservano che: a) il Tribunale ha errato laddove ha
[...] Parte_1
ritenuto che l'acquisto delle azioni non fosse stato effettuato con la provvista derivante dai finanziamenti erogati;
b) il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto insussistente il nesso di strumentalità fra i finanziamenti erogati e l'acquisto delle azioni. Quanto al primo punto
(a)), evidenziano che il 13 novembre 2013 si è perfezionato il contratto di prestito (il precedente giorno 11 la banca aveva inviato la comunicazione di accettazione, che era stata ricevuta il 13); che lo stesso 13 novembre 2023 ha dato ordine alla banca di Pt_1
acquistare 400 azioni dello stesso istituto di credito (nella medesima data era stata presentata la richiesta di ammissione a socio); che,
pertanto, il prestito, benchè erogato il successivo 21 novembre 2013,
era già stato concesso il precedente giorno 13. Quanto al secondo punto
(b)), evidenziano che la concessione delle linee di credito è avvenuta contestualmente all'acquisto delle azioni;
che si era trattato, dunque, di - 9 -
una c.d. “operazione baciata”, ossia di un'operazione con cui la banca concede il finanziamento richiesto a condizione che vengano acquistate le proprie azioni;
che la mancanza di coincidenza o quasi coincidenza di valori tra azioni acquistate e finanziamenti concessi non è rilevante,
giacchè usualmente l'imprenditore si fa finanziare dalla banca un determinato importo per ottenere la liquidità necessaria alla sua azienda, non già per acquistare azioni della banca del medesimo importo;
che, tra l'altro, la diversità fra gli importi, qualora il finanziamento superi di molto il valore delle azioni, è foriero di due conseguenze potenzialmente lesive per la banca: 1) la messa in pericolo della possibilità, per la banca, di recuperare gli importi finanziati, come di fatto avvenuto;
b) un rafforzamento, per effetto dell'acquisizione di nuovi soci, della posizione di tutti o di alcuni amministratori in danno degli altri soci;
che la circostanza per cui la quasi totalità del finanziamento era stata destinata alle necessità aziendali è altrettanto irrilevante;
che, del resto, la norma non specifica che vi debba essere corrispondenza fra i due importi, ma dispone che la società non può
accordare prestiti per l'acquisto delle proprie azioni, se non alle condizioni indicate;
che non occorre un vero e proprio mutuo di scopo o comunque un collegamento contrattuale in senso proprio, essendo al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti.
Il motivo è infondato.
L'art. 2358 co. 1 c.c. dispone che “La società non può,
direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie - 10 -
per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle
condizioni previste dal presente articolo”.
Ratio del divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie è la tutela dell'integrità del capitale sociale
(Sez. 1, Sentenza n. 25005 del 24/11/2006: “Il socio di società per azioni è
legittimato ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di
azioni di nuova emissione, stipulato dalla società con i sottoscrittori delle stesse,
ove deduca la violazione dell'art. 2342, ult. comma (divieto di conferimento di opere
o servizi), o dell'art. 2358, primo comma (sostegno finanziario alla sottoscrizione
fornito dalla società emittente), quale terzo interessato ai sensi dell'art. 1421 cod.
civ., atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività,
totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale
sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo
interesse (che è esclusivo del socio e non può dirsi assorbito in quello della società)
a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di
partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento
del capitale - cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di
partecipazione - non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il
valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni”).
Trattandosi di norma imperativa, la violazione del divieto comporta la nullità sia del finanziamento che dell'acquisto (Sez. 1,
Sentenza n. 5264 del 28/02/2024: “L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo
introdotto dal D.lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni
proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto
di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, - 11 -
per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio
sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado
elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma
pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il
collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo
complesso. Ciò giustifica l'estensione della nullità ai patti funzionali all'acquisto”).
La violazione del divieto si ravvisa quando sussiste un nesso strumentale tra il finanziamento e l'acquisto, nell'ottica di raggiungere lo scopo vietato dalla norma (Sez. 1, Sentenza n. 15398 del 19/06/2013: “In
tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni
proprie stabilito dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività
del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne
consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria - avvenga essa
prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il
prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento
da parte della società dello scopo vietato. (Nella specie, era stato concesso un
mutuo dopo l'acquisto delle azioni, ma a quest'ultimo strumentale)”).
Il nesso de quo può essere provato anche mediante presunzioni
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 28148 del 06/10/2023: “In tema di società per azioni, il
nuovo testo dell'art. 2358 c.c., introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, pur avendo
consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche
condizioni (quali l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione
di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un
divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare
l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui - 12 -
violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex
art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia
dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda
far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. (Nella specie, la S.C. ha
cassato il provvedimento impugnato, che aveva ravvisato il collegamento
funzionale tra l'operazione di assistenza finanziaria, priva delle condizioni di cui
all'art. 2358 c.c., e due cessioni di azioni solo in quanto previste nel medesimo
atto)”).
Nella fattispecie concreta il Tribunale ha escluso la violazione del divieto, valorizzando all'uopo tre circostanze:
- 1) l'acquisto delle azioni è stato effettuato mediante denaro proprio, e non già con quello preso a prestito dalla banca;
- 2) sussiste enorme divergenza tra l'importo del finanziamento (€ 100.000,00=) e quello dell'acquisto (€ 7.231,80=);
- 3) le somme del finanziamento sono state subito impiegate dalla società nell'esercizio della propria attività.
Gli appellanti non censurano affatto la prima circostanza, che
è assolutamente pacifica, in quanto emergente per tabulas. Infatti, in tutto il corso del processo d'appello non hanno mai fatto menzione del versamento sul conto corrente di un assegno circolare con cui è stata costituita la provvista poi utilizzata per l'acquisto delle azioni. Solo in
limine litis hanno timidamente accennato al fatto che la sarebbe Pt_1
stata costretta ad attingere da fonti esterne per poter acquistare le azioni, non avendo liquidità sul conto, allo scopo di ottenere il finanziamento col quale avrebbe successivamente coperto l'esborso (p. - 13 -
2 memoria di replica).
Affermare che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che l'acquisto delle azioni non è stato effettuato con provvista derivante dai finanziamenti erogati (p. 4 citazione), anche volendo spostare all'indietro il momento clou dell'operazione, dalla data dell'erogazione del prestito a quella di stipulazione del contratto (p. 5 citazione), non equivale a contestare la statuizione, che di per sé appare dirimente, secondo cui l'acquisto delle azioni è stato effettuato mediante denaro proprio, e non già con quello preso a prestito dalla banca.
L'acquisto delle azioni in siffatta modalità vale ex se ad escludere la sussistenza del nesso strumentale che deve intercorrere tra il finanziamento e l'acquisto per potersi configurare la violazione dell'art. 2358 c.c..
Infatti, la sussistenza del collegamento negoziale presuppone:
- un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
- un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur manifestato in forma non espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Va da sé che, se il finanziamento non è stato utilizzato per - 14 -
l'acquisto delle azioni, non sussistono né l'uno né l'altro requisito, in quanto i due negozi non possono ritenersi oggettivamente collegati tra di loro, ed è assai arduo ritenere che l'intento delle parti fosse quello di realizzare un'operazione unitaria, con la quale perseguire un motivo illecito comune.
In quell'occasione la era divenuta una nuova cliente Pt_1
della . La banca le ha erogato un primo finanziamento di € CP_1
100.000,00=, e poi ancora altri finanziamenti, come usualmente avviene per le imprese che accedono al credito. Valutata anche l'evoluzione del rapporto, non è verosimile ritenere che l'intera operazione fosse stata architettata dall'istituto di credito, fin dal principio, al solo scopo di pregiudicare l'integrità del capitale sociale,
mediante l'imposizione dell'acquisto di un taglio minimo di azioni.
La circostanza, poi, che la cliente avesse costituito la provvista,
mediante il versamento dell'assegno, confidando sul fatto che l'avrebbe successivamente recuperata, attraverso l'erogazione del finanziamento, oltre che indimostrata, è del tutto irrilevante, trattandosi di un mero intento unilaterale di una delle parti, assimilabile ad una riserva mentale.
Tanto appare sufficiente al fine di pervenire al rigetto del motivo, in quanto la prima – e più importante - ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata fatta oggetto di una censura specifica.
Per completezza si osserva quanto segue.
Nessun dubbio sul fatto che la prova del nesso tra i due negozi possa essere fornita anche mediante presunzioni: ma dette presunzioni - 15 -
devono essere gravi, precise e concordanti.
In genere costituiscono indici presuntivi dell'operazione
“baciata”:
- la contestualità dell'erogazione del finanziamento alla sottoscrizione o all'acquisto dei titoli;
- l'identità dell'importo del finanziamento e dell'importo derivante dal contratto di investimento finanziario;
- la pratica di condizioni contrattuali di assoluto favore per il debitore, specie per quanto riguarda i tassi d'interesse del finanziamento;
- la sistematicità della policy aziendale, volta a proporre alla clientela la vendita di prodotti abbinati.
Nella fattispecie concreta, a parte forse il primo, non sussiste nessun altro di questi indici.
Nessun dubbio sul fatto che il dato cronologico non sia determinante, nel senso che l'operazione va valutata in maniera unitaria e con una certa elasticità: ma deve comunque sussistere un nesso strumentale, e non semplicemente occasionale, tra il finanziamento e l'acquisto. E per valutare detto collegamento non si può prescindere dall'analisi di tutte le circostanze del caso concreto: se l'acquisto è stato effettuato mediante denaro proprio, il nesso è escluso per definizione.
Nessun dubbio sul fatto che la corrispondenza degli importi non sia determinante: ma certamente non può essere così
macroscopica, come è invece accaduto nel caso concreto. - 16 -
Gli appellanti invocano un recente arresto giurisprudenziale
(Sez. 1 - , Sentenza n. 372 del 08/01/2025 ), in cui la norma è stata applicata malgrado la diversità degli importi. In quel caso, tuttavia, la divergenza era pari a circa ¼ (€ 290.000,00=, acquisto azioni, € 891.774,86=,
finanziamento), mentre qui è di oltre 1/10 (€ 7.231,80=, acquisto azioni, € 100.000,00=, finanziamento). D'altro canto, nel precedente affrontato dalla Suprema Corte era stato acquisto un consistente pacchetto di azioni, e non già un taglio minimo. I due casi, pertanto,
non sono assolutamente assimilabili. Fermo restando che la prova dell'acquisto con denaro proprio è di per sé dirimente.
Con il secondo motivo di appello, sulla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'opponente, e i Pt_1 Parte_1
osservano che la prova che il finanziamento era servito ad acquistare le azioni della banca era già stata fornita per tabulas, e che i capitoli di prova dedotti erano, appunto, finalizzati a dimostrare, mediante l'audizione del consulente aziendale, il collegamento strumentale fra le due operazioni.
Il motivo è infondato.
A fronte di un dato inoppugnabile, quale è l'acquisto delle azioni con denaro proprio, così come a fronte della notevole divergenza degli importi in gioco, la prova dell'eventuale costrizione all'acquisto finisce per perdere ogni rilievo. Quand'anche fosse stato dimostrato il contenuto del cap. (2) Vero che in tale occasione il Direttore della
Filiale, dopo aver valutato la situazione aziendale, riferiva che la
richiesta di finanziamento sarebbe stata accolta se gli stessi fossero - 17 -
divenuti soci dell'Istituto di Credito, acquistando almeno un taglio
minimo, cioè n.400 azioni?), rimarrebbe il fatto incontrovertibile che la società, per procedere all'acquisto delle azioni, non ha atteso l'erogazione del finanziamento, ma lo ha fatto prima e impiegando altra, diversa provvista.
D'altro canto, se davvero vi fosse stata una costrizione, la cliente avrebbe potuto tranquillamente rivolgersi ad un altro istituto di credito,
di guisa che la tesi pare anche inverosimile.
La prova, giustamente non ammessa dall'istruttore, non è
idonea a superare le altre, ben più pregnanti circostanze documentali acquisite, e neppure a dimostrare il nesso di strumentalità necessaria che deve sussistere tra il finanziamento e l'acquisto delle proprie azioni, indispensabile al fine di poter ritenere la violazione del divieto.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Le spese vengono liquidate in conformità alla tariffa, sulla scorta del valore della causa indicato dalla stessa parte appellante, con compensi medi per la prima, la seconda e la quarta fase nonché minimo per la terza, tenuto conto dell'assenza di un'attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 - 18 -
sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 12.154,00=,
oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24
settembre 2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti