Articolo 34 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 dicembre 1960
Art. 34.
La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, puo' prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o piu' Provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.
L'accordo di cui al precedente comma e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960