Art. 34.
La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, puo' prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o piu' Provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.
L'accordo di cui al precedente comma e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La Federazione nazionale delle Casse mutue per la assistenza di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, puo' prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o piu' Provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.
L'accordo di cui al precedente comma e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.