Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3453/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3453/2020 R.G.A.C., riservata in decisione, senza termini, all'udienza del 23 gennaio 2025, vertente:
TRA
• cod. fisc. , elettIVmente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Palmi, alla Via Vittorio Veneto n. 86, presso lo studio dell'avv. Eleonora Masseo che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- CONTRO
• P.IV , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 responsabile sinistri e contenzioso elettIVmente domiciliata in Controparte_2
Reggio Calabria, alla via Sbarre Inferiori n. 417, presso lo studio dell'avv. Fabio Spanò, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Alemanno;
-Convenuta - Udienza di precisazione delle conclusioni (23 gennaio 2025): I procuratori delle parti si riportavano a quelle rassegnate in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con atto di citazione notificato il 04.12.2020, convenIV in Parte_1 giudizio, davanti all'intestato Tribunale, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Il Tribunale di Reggio Calabria;
dichiarare che le patologie sopra indicate hanno comportato la perdita di Parte_1 della capacità di attendere ad ogni proficuo lavoro, secondo le tabelle Inail , in misura non pagina 1 di 17
San Paolo SS PA (8/10/2014) ; dichiarare conseguentemente che ricorrono le condizioni di operatività della garanzia prestata della società assicuratrice per la corresponsione dell'indennizzo previsto nelle condizioni generali di contratto alle clausole 1 e 29, nella ipotesi di invalidità permanente in misura non inferiore al 60%, determinata secondo le tabelle INAIL;
condannare la società assicuratrice Intesa San Paolo SS PA, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a l'indennizzo previsto dall'art 29 delle Parte_1
Condizioni generali di contratto, nella misura di € 28.206,27 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo le previsioni e le modalità dell'art 29 delle condizioni generali di contratto, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condannare la medesima società assicuratrice a corrispondere al il maggior danno causato Parte_1 dall'inadempimento contrattuale, costituito dalle somme richieste da Intesa San Paolo Personal Finance PA a seguito dell'inadempimento della società assicuratrice. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Premetteva di aver stipulato, in data 08.10.2014, con la società convenuta, il contratto di finanziamento (credito ai consumatori) n. 000002165819 dell'importo di € 29.661,24 rimborsabile secondo il piano di ammortamento in 120 rate mensili di importo costante, al tasso debitore nominale anno (TAN) fisso dell'8,95, tasso annuo effettivo 9,610%. Unitamente a questo, aveva sottoscritto un contratto assicurativo (polizza di adesione n. 60254854400) mediante adesione alle polizze collettive n. 30060034 e 304/05/313 a garanzia del predetto finanziamento. Il capitale richiesto oggetto di assicurazione era pari ad € 30.000,00 ed il premio unico finanziato ad € 2.176,81, pertanto, complessIVmente il capitale assicurato iniziale era pari ad € 32.176,81. Con la polizza stipulata, c.d. proteggi prestito, la società assicuratrice si era obbligata, nei limiti delle condizioni contrattuali, a corrispondere gli indennizzi previsti nelle ipotesi di: “decesso (copertura fornita da Intesa San Paolo Vita PA); infortunio o malattia che determini la invalidità totale permanente dell'assicurato; infortunio o malattia che determini l'invalidità temporanea totale del lavoratore autonomo;
disoccupazione del lavoratore dipendente prIVto;
ricovero ospedaliero dell'assicurato lavoratore nel pubblico impiego o non lavoratore (coperture fornite da Intesa San Paolo SS PA)”. Rappresentava di avere richiesto all' in data 16.12.2016, il riconoscimento della invalidità permanente a CP_3 causa di numerose patologie che gli erano state diagnosticate. L'istituto previdenziale, in accoglimento dell'istanza, gli aveva riconosciuto un'invalidità pari al 65%, di talchè aveva inoltrato alla compagnia convenuta, con modulo denuncia-sinistro del 05.05.2017, richiesta di operatività della garanzia assicuratIV per l'ipotesi di invalidità totale permanente, con il conseguente pagamento dell'indennizzo previsto a norma degli artt. 1 e 29 delle Condizioni Generali di contratto, allegando la certificazione dell' e la documentazione medica. La società assicuratrice, con comunicazione del CP_3 pagina 2 di 17 29.06.2017, aveva respinto la richiesta, allegando che le patologie da cui era affetto il ad eccezione della ipoacusia per la quale non era stato prodotto il certificato Parte_1 della prima diagnosi, erano tutte preesistenti alla stipula del contratto assicurativo e, comunque, non permettevano il raggiungimento della soglia del 60% di invalidità. Contestate le suddette valutazioni, e prodotto il certificato di diagnosi della ipoacusia datato 05.11.2014, data successIV alla stipula del contratto in causa, la società assicuratrice, con comunicazione del 09.08.2017, aveva ribadito le precedenti conclusioni, affermando che l'anteriorità delle diagnosi delle patologie era emersa dalla dichiarazione del medico curante, dott.ssa che nell'allegato questionario aveva Per_1 dichiarato che le patologie di cui era affetto il risalIVno all'anno 2013. Parte_1
Contestata anche detta difesa, aveva prodotto documentazione medica di una struttura pubblica (Poliambulatorio di Bagnara dell'ASP di Reggio Calabria) che, in data 31.07.2017, di poco precedente alla stipula del contratto assicurativo, aveva accertato la mancanza di alterazioni ai reni e alla prostata e dedotto, quindi, che le patologie relative a tali organi non potevano che essere insorte in epoca successIV alla stipula del contratto assicurativo. Si era succeduto uno scambio epistolare tra le odierne parti e, da ultimo, aveva allegato di essere stato sottoposto, in data 06.06.2017, ad intervento chirurgico per “ernia discale LS-S1 posterolaterale destra, associata a stenosi degeneratIV laterale e microinstabilità segmantaria allo stesso livello”, presso l' Parte_2
producendo la relatIV cartella clinica, ed aveva insistito nella
[...] richiesta di operatività della garanzia e di pagamento dell'indennizzo dovuto. A fronte di un ulteriore diniego da parte della società assicuratrice, aveva promosso il procedimento di mediazione obbligatoria alla quale, tuttavia, controparte aveva comunicato di non voler partecipare. Deduceva, quindi, che tutte le patologie di cui era affetto erano state rilevate dopo la stipula del contratto assicurativo ed erano idonee ad integrare il grado di invalidità richiesto dall'art. 1 delle Condizioni generali di contratto. Analizzava singolarmente le stesse, riportando, per ognuna, la certificazione medica idonea a dimostrare l'insorgenza in data posteriore rispetto alla stipula del contratto assicurativo (“Con riferimento all'apparato osteoarticolare, numerose certificazioni mediche e accertamenti diagnostici attestano la progressIV evoluzione della patologia. Dalla certificazione rilasciata, in data 16/1/2015, a firma del dott. Persona_2 dell'Ambulatorio di Ortopedia dell'Azienda Sanitaria Provinciale n 5-Polo Territoriale Reggio Sud, risultava “marcata insufficienza statico-dinamico del rachide e degli arti inferiori da diffusa spondilosi e protrusioni discali da ernia del disco L5_S1 e protrusioni discali L1-L2 e L4-L5”. In data 22/5/2015, il dott. dell' di CP_4 Controparte_5
Latina accertava che “risulta affetto da lombalgia recidIVnte. Una Parte_1
RMN del 6/5/2015 ha messo in evidenza delle discopatie del tratto lombare basso”. Consigliava di indossare un corsetto durante l'attività lavoratIV e di evitare sforzi in flesso- pagina 3 di 17 estensione del rachide. Con successIV Rx colonna vertebrale dello studio di Radiologia ed Ecografia Ecorad – Villa San Giovanni datato 12/11/2016, venIVno rilevate “Mega-apofisi trasverse di C7. Rettilineazione del profilo del tratto cervicale. Cervico artrosi: discopatie C4- C5-C6. Spondilartrosi dorsale diffusa.Lomboartrosi: moderatamente ridotti in ampiezza gli PAzi intersomatici: L4-L5-S1 per incipente osteocondrosi discopatica. Spondilodiscoartrosi al assaggio dorso-Lombare. Il referto di RM colonna lombosacrale della Casa , Controparte_6 datata 11/4/2017, documentava “discopatie degenerative multiple di lieve entità del tratto L2- S1 del rachide lombare espresse da lieve riduzione dello spessore e dell'intensità del segnale dei dischi nelle scansioni a TR lungo, con minimo aumento circonferenziale dei diametri discali, cui si associano moderati fenomeni di spondilosi e di artropatia degeneratIV a sede interapofisaria dei metameri corrispondenti”. La RM colonna dorsale, eseguita nella medesima data, presso la stessa Casa di cura, rilevava “modesti fenomeni di spondilosi dei metameri dorsali con degenerazione disidratazione dei dischi corrispondenti che appaiono di spessore ridotto e lievemente ipointensi nelle scansioni a TR lungo.” è stato poi sottoposto Parte_1 ad intervento chirurgico presso l' in data 6/6/2017 per “ernia Parte_2 discale L5_S1 posterolarale destra associata a stenosi degeneratIV laterale e microinstabilità segmentaria allo stesso livello”. L'intervento è consistito in “artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore e asportazione di disco intervertebrale”. Allo stato, Parte_1 continua a presentare una grave sintomatologia algico-funzionale al rachide lombo-
[...] sacrale, con parestesie agli atti inferiori, turbe deambulatorie, del mantenimento della posizione eretta e dei cambi posturali, iporeflessie e ipotrofie. La compromissione della funzionalità respiratoria risulta in primis dal test di funzionalità respiratoria del 5/11/2014 dell'Asp di Reggio Calabria-Polo Sanitario Sud RC, a firma del dott che diagnosticava Per_3
“ostruzione lieve-moderata”. Da altra certificazione del 3/6/2015, a firma del medesimo Sanitario, risultava la diagnosi di “broncopatia cronica ostruttIV con deficit respiratorio. Altra certificazione successIV, datata 17/3/2016, sempre a firma del dott attestava” Per_3 broncopatia cronica ostruttIV con deficit respiratorio di tipo prevalentemente ostruttivo moderato”. Le patologie concernenti l'apparato urinario, in particolare: nicturia, prostatite e litiasi, sono state anche rilevate in data successIV alla stipula del contratto assicurativo e sono documentate dai seguenti accertamenti diagnostici: certificazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro “Archimede” di Siracusa (nicturia, urgenza minzionale, vescica iperattIV, prostata ai limiti superiori della norma), datata 14/10/2015; ecografia reni-vescica eseguita presso Studio di Radiologia ed ecografia Ecorad srl di Vila San Giovanni, in data 5/11/2016; ecografia transrettale del 17/12/2016, eseguita presso il medesimo Studio di Radiologia ed Ecografia Deve rilevarsi che da referto di Ecografia addome completo, eseguito presso ASP di Reggio Calabria, Struttura specialistica di Bagnara, a firma del dott eseguito in epoca Persona_4 di poco antecedente (31/7/2014)alla stipula del contratto assicurativo, non risultavano pagina 4 di 17 alterazioni ai reni ,alla vescica e alla prostata. Altra patologia di rilevante importanza è data dalla grave forma di ipoacusia da cui è affetto La stessa è stata rilevata Parte_1 in data 5/11/2014 con esame audiometrico del Polo Sanitario RC/Sud Ambulatorio di Otofonia, che reca la diagnosi di sordità grave. Con successIV certificazione del 27/11/2017 del Poliambulatorio di Bagnara, Ambulatorio di RI , a firma della dott.ssa
[...]
era rilevata “ Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di entità profonda” Il complesso Per_5 delle patologie da cui è affetto tutte gravi e di portata invalidante , Parte_1 comporta la perdita della capacità lavoratIV generica(e, a fortiori ,di quella specifica relatIV alla attività di muratore che svolgeva) nella percentuale richiesta dalla norma contrattuale (60%)”. Evidenziava di aver proposto all' domanda di riconoscimento di invalidità CP_3 permanente in data 16.12.2016 e, pertanto, affermava che l'indennizzo che la società convenuta era tenuta a corrispondere doveva essere parametrato nella misura del capitale emergente a tale data dal piano di ammortamento del finanziamento, pari ad € 28.206,27, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Aggiungeva che la società era tenuta anche a risarcire il maggior danno patrimoniale derIVnte dall'inadempimento contrattuale da quantificarsi in corso di causa. Allegava, inoltre, di non essere più stato in grado di continuare a svolgere l'attività di muratore svolta in precedenza, né altre attività lavorative e, pertanto, non era più stato in grado di provvedere al pagamento delle rate di rimborso del prestito erogatogli da San Paolo Personal Finance S.p.A. secondo il piano di ammortamento convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.03.2021, si costituIV la società contestando le domande attoree. Osservava che: la Controparte_1 polizza stipulata aveva previsto una franchigia del 59%, specificando, quindi, che l'indennizzo poteva essere corrisposto solo a fronte di una “invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale”; il grado della invalidità permanente doveva essere pari o superiore al 60% e valutato con riferimento diretto ed esclusivo ad una singola patologia, escludendosi quindi la sommatoria delle percentuali di invalidità relative a patologie plurime;
invero, le Condizioni di Polizza precisavano che la percentuale del 60% doveva essere “determinata dalla malattia che l'ha provocata”; nessun rilievo aveva la valutazione effettuata dall' sulla base di tre motivi (l'ente aveva CP_3 provveduto ad effettuare la sommatoria di più patologie;
la polizza aveva espressamente previsto che il grado percentuale di invalidità permanente dovesse essere valutato “in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al DPR 30.6.1965 n. 1124 (Tabella INAIL)” e non avuto riguardo al grado di invalidità civile risultante dal Verbale dell' o di altri CP_3 enti;
in ogni caso, anche la sommatoria di tutte le patologie descritte dall'attore non consentIVno di superare la franchigia); tutte le patologie lamentate non risultavano, comunque, indennizzabili in quanto pregresse rispetto alla stipula del contratto pagina 5 di 17 assicurativo e ciò era deducibile dalle dichiarazioni rese dal medico curante sulla base dell'esame di tutta la documentazione medica nonché dal verbale dell' che aveva CP_3 fatto riferimento ad esami e accertamenti precedenti al 2014; avuto riguardo alle patologie relative all'apparato osteoarticolare, già nel referto del 04.01.2013 era stata evidenziata una discopatia lombare multipla;
con riferimento alla funzionalità respiratoria, il primo accertamento fornito dall'attore risalIV al 05.11.2014 con la conseguenza che lo stesso era ricaduto all'interno del c.d. periodo di carenza previsto dall'art. 28 punto d) delle Condizioni di SSzione che prevedeva, per l'operatività della polizza, che “il sinistro si sia verificato dopo il 30 giorno successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative (carenza)”; l'anzidetta lieve patologia non avrebbe potuto rivestire alcuna rilevanza nel presente giudizio;
quanto alle patologie relative all'apparato urinario, la prostatite non potesse dare origine ad invalidità permanente in quanto, se curata, poteva risolversi senza alcun reliquato, mentre la litiasi renale doveva ritenersi preesistente alla stipula del contratto per come dimostrato dall'ecografia addome completo del 09.09.2010; in relazione patologia dell'udito, la stessa era stata diagnosticata a seguito dell'esame audiometrico del 05.11.2014, in pieno periodo di carenza, con conseguente inoperatività della polizza avuto riguardo a detta patologia;
aveva comunque effettuato i dovuti accertamenti, a mezzo del proprio fiduciario dott.ssa all'esito dei quali era emerso che, pur volendo Persona_6 ritenere non pregresse tutte le patologie lamentate dall'attore, allo stesso era riconoscibile al più un'invalidità nella misura del 30%, ben al di sotto della franchigia contrattuale;
non era configurabile alcun inadempimento e, in ogni caso, la domanda avversaria sul punto era generica e non gli consentIV una adeguata difesa;
l'indennizzo eventualmente dovuto avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del piano di ammortamento dell'Istituto di Credito e con esclusione di eventuali rate insolute, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 delle Condizioni di Polizza. Chiedeva, in conseguenza, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udi9enza di prima comparizione e trattazione della causa, su richiesta delle parti, venIVno concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 03.04.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2021, questa Giudice “ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre l'esperimento tecnico d'ufficio formulando il seguente quesito: “il consulente tecnico, esaminati gli atti, sentite le parti ed i loro consulenti: 1) dica, sulla base della documentazione in atti e, ove occorra, attraverso l'esame clinico dell'attore, quali sono le patologie di cui è affetto il signor Parte_1
2) chiarisca quando dette patologie siano insorte, precisando quale o quali tra le stesse
[...] si siano manifestate ovvero siano state diagnosticate dopo la stipula della polizza assicuratIV pagina 6 di 17 sottoscritta in data 8 ottobre 2014; 3) puntualizzi se dette patologie abbiano inciso, ed in che termini, sulla capacità lavoratIV dell'attore; 4) escludendo le patologie preesistenti alla data di stipula della polizza, dica se quella o quelle successive abbiano cagionato sulla persona dell'attore un'invalidità permanente pari o superiore al 60%, giusta le previsioni ed i criteri stabiliti nella polizza assicuratIV;
- ritenuto di differire all'esito dell'accertamento medico- legale la decisione sull'accertamento contabile sollecitato da parte attrice”, disponeva consulenza tecnica d'ufficio nominando il dott. Persona_7
Il C.t.u. prestava giuramento all'udienza del 28.04.2022 e, previa richiesta accordata di proroga dei termini per il deposito dell'elaborato tecnico definitivo, depositava la consulenza medico-legale in data 01.09.2023.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 07.03.2024, parte attrice si riportava alle contestazioni già formulate avverso alla CTU e alla richiesta di convocazione dello stesso a chiarimenti;
parte convenuta si opponeva e la scrivente, con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza in medesima data, “rilevato che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non meritano ulteriori approfondimenti, attesa l'esaustIV e completa risposta dell'ausiliario del Giudice ai quesiti di indagine commessi e ai rilievi tecnico- valutativi mossi dalla parte attrice;
ritenuta, in conseguenza, l'inopportunità di convocare a chiarimenti il C.T.U.; ritenuta la causa matura per la decisione;
”, rigettava la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU e rinviava la causa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Con note conclusive, depositate il 10.12.2024, parte attrice ribadIV le contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica e chiedeva la revoca dell'ordinanza del 07.03.2024, riportandosi, in ogni caso, alle conclusioni già rassegnate nei precedenti atti difensivi.
All'udienza del 23 gennaio 2025, la controversia venIV assegnata a sentenza con riserva di decisione senza termini.
2.-La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
2.1- L'attore ha agito in questa sede al fine di vedersi riconosciuta la prestazione derIVnte dal contratto assicurativo stipulato in data 08.10.2024 mediante adesione alle polizze collettive n. 30060034 e 304/05/313, a seguito dell'insorgenza e della diagnosi di numerose patologie determinanti, a suo dire, un'invalidità totale permanente pari al 65%, così come riconosciuto dall' CP_3 pagina 7 di 17 La convenuta ha eccepito, da un lato, l'insorgenza delle patologie dedotte dall'attore in epoca antecedente rispetto alla stipula del contratto in causa, con conseguente esclusione dalla copertura assicuratIV per espressa previsione dell'art. 21 delle condizioni generali di contratto (cfr. pag. 9 documento atto di citazione: “Sono esclusi dalle Coperture i Sinistri causati da: -dolo del beneficiario;
-suicidio dell'SSto; - invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'SSto, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derIVnti, preesistenti e diagnosticati all'SSto prima della Data di decorrenza delle Coperture;
”); dall'altro lato, che, comunque, le patologie descritte dall'attore non consentIVno di superare la franchigia prevista in contratto.
2.2- La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. depositata agli atti in data 01.09.2023. Il predetto professionista, Persona_7 incaricato di rispondere ai quesiti formulati dalla scrivente, sopra riportati, ha assolto l'incarico a lui conferito con precisione e professionalità, depositando un elaborato tecnico contraddistinto da logicità e approfondimenti, oltrechè esaustivo e scevro da vizi di motIVzione, da incoerenze e contraddizioni.
2.2.1- In particolare, all'esito di una disamina approfondita e completa, il consulente d'ufficio ha evidenziato quanto segue: “Il signor in data 08.10.2014, Parte_1 stipulava con Intesa San Paolo un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili. In pari data stipulava con lo stesso istituto una polizza “proteggi prestito” che prevedeva le seguenti coperture: decesso;
infortunio o malattia che determini la invalidità totale permanente dell'assicurato, qualunque sia la categoria lavoratIV di appartenenza, ovvero “la perdita totale, definitIV ed irrimediabile, da parte dell'assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a qualsiasi proficuo lavoro, il cui grado percentuale, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al DPR 30.06.1965 n. 1124 (Tabelle INAIL), sia non inferiore al 60%. Resta comunque esclusa la applicazione delle tabelle di cui DPR n. 38 del 23.02.2000 (Danno Biologico)”; infortunio o malattia che determini l'invalidità temporanea totale dell'assicurato lavoratore autonomo;
disoccupazione dell'assicurato lavoratore dipendente prIVto;
ricovero ospedaliero dell'assicurato lavoratore del pubblico impiego o non lavoratore. L'Art. 21, 3° punto) del contratto prevede la seguente esclusione della copertura: “Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derIVnti, preesistenti e diagnosticati all'assicurato prima della data di decorrenza delle coperture”. L'art. 28 lettera a) del contratto prevede che: “L'invalidità permanente totale dell'assicurato, di grado non inferiore al 60%, sia attestata da un medico legale non prima dei 6 mesi e non oltre i pagina 8 di 17 12 mesi dalla data del verificarsi dell'infortunio o della malattia che l'hanno provocata, salvo rinvio deciso dal collegio medico di cui all'Art. 20 (controversie)”. L'art. 28 lettera d) prevede un periodo di carenza pari a 30 giorni: “… la Compagnia che presta la specifica copertura corrisponderà all'assicurato l'indennizzo di cui al successivo Art. 29 qualora … In caso di invalidità totale permanente da malattia, il sinistro si sia verificato dopo il trentesimo giorno successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative (carenza)”. In seguito al riconoscimento di una invalidità civile del 65% da parte dell' dal maggio CP_3 del 2017, il periziando ha rivolto al suddetto istituto finanziario varie richieste di indennizzo che si è visto sempre negare a causa del mancato raggiungimento della soglia percentuale contrattualmente disciplinata (60%), vista la preesistenza, rispetto alla data di stipula della polizza, di alcune patologie. Tale circostanza era confermata, secondo quanto si legge nell'atto di citazione, da parte del medico curante che, nel questionario compilato preliminarmente al contratto, le faceva risalire all'anno 2012/2013 (circostanza contestata da parte attrice).
In una nota di Intesa S. Paolo, diretta al legale del signor si rileva che l'indennizzo Parte_1
è stato negato a prescindere dalle preesistenze. Va rilevato, infine, che dalla documentazione in atti si evince che il signor verosimilmente è stato in malattia da epoca precedente al Parte_1
09.01.2015 fino al 27.07.2015. Tale circostanza si rileva dalla lettera di licenziamento che, appunto, dal 9 gennaio è slittato al 27 luglio per le certificazioni di malattia.” (cfr. pag.
2-3 ctu).
2.2.2 - Ha, successIVmente, proceduto all'esame della copiosa documentazione sanitaria presente nell'incarto processuale, per poi dedicarsi alla narrazione dello svolgimento delle operazioni peritali (“Dopo aver così esaminato gli atti, in data 18.05.2022, ho avviato le operazioni peritali preso lo studio medico “Elisir” in Reggio Calabria, come da allegato verbale. Era presente, oltre al periziando, il dottor – C.T. di parte convenuta. Dopo Persona_8 aver esaminato la documentazione in atti, ho raccolto l'anamnesi ed ho eseguito un accurato esame obiettivo. Alla fine delle operazioni peritali si è deciso di richiedere: CD relativo ad una radiografia della colonna lombare eseguita in data 13.11.2020 (per verificare lo stato attuale) – già restituito al periziando;
CTU Lavoro relatIV al contenzioso con l' in materia di invalidità civile CP_3
(possibile riscontro dell'epoca di insorgenza delle varie patologie)”) (cfr. pag. 10 ctu).
2.2.3 - Previa anamnesi del paziente e visita dello stesso ha formulato la seguente diagnosi “1. Ipoacusia bilaterale;
2. Spondiloartrosi diffusa con discopatie cervicali e lombari,
pagina 9 di 17 ernie discali L4-L5 e L5-S1 (già trattata chirurgicamente con artrodesi e PAziatore per impegno foraminale, radicolopatia e micro-instabilità), con moderato impegno funzionale;
3. Broncopatia cronica (asmatiforme?); 4. 5. Sigmoidite cronica in soggetto con CP_7 pregresse polipectomie (2) in soggetto con emorroidi interne (già trattate chirurgicamente);
6. con dimensioni della prostata nei limiti, verosimile prostatite cronica;
7. Pregressa CP_8 vescica iperattIV di verosimile natura neurologica”.
2.2.4 – Per una migliore intelligenza delle valutazioni medico-legali rese, ha riportato un breve riepilogo della storia clinica del paziente, rappresentando quanto segue:
“Da molti anni il periziando soffre di calcolosi renale (nefrolitiasi), già documentata dall'ecografia del 2010. La stessa ecografia ha rilevato una verosimile prostatite (“ecostruttura finemente disomogenea”), confermata dai successivi analoghi esami del 31.07.2014 (“prostata di volume regolare disomogenea”) e 05.11.16 (“Prostata ai limiti massimi della norma ed ecostruttura finemente disomogenea”) e da una ecografia transrettale del 17.12.16 (“Prostata di dimensioni nei limiti della norma … adenoma bilobato simmetrico”). Una Risonanza Magnetica del 04.01.13 documentava una diffusa spondiloartrosi con
“ipertrofia degeneratIV dei massicci articolari ed introflessione dei legamenti gialli” [1,2], bulging dei dischi L4-L5 e L5-S1 con impronta sul sacco durale, parziale impegno intraforaminale bilaterale e piccola ernia destra di L5-S1 che obliterava l'ostio foraminale con possibilità di conflitto con la radice S1. In data 05.11.14 (periodo di carenza della polizza) è diagnosticata una marcata ipoacusia bilaterale con una audiometria soggettIV. In seguito ad analogo esame del 2017 tale patologia risultava decisamente aggravata (sordità totale). Sempre il 05.11.14, una spirometria prospettava per la prima volta una “Ostruzione lieve moderata”, divenuta “Broncopatia cronica ostruttIV con deficit respiratorio” in data 03.06.15 e 17.03.16 (stesso specialista). La patologia vertebrale si aggravava negli anni successivi ed il 16.01.15 una visita ortopedica diagnosticava una “marcata insufficienza statico-dinamica del rachide e degli arti inferiori da diffusa spondilosi e protrusioni discali da ernia del disco L5-S1 e protrusioni discali L1-L2 e L4-L5”. Il 14.10.15, a seguito di appropriati esami strumentali, venIV diagnosticata una
“vescica iperattIV” neurogena (ernia?), incompletamente responsIV ai farmaci. Nel giugno 2017 venIV operato per la stessa ernia diagnosticata nel 2013 che gli causava una sintomatologia iperalgica, irradiata agli arti inferiori, con difficoltà alla deambulazione. L'intervento chirurgico faceva immediatamente regredire i suddetti disturbi. Una nuova RM
pagina 10 di 17 del 2020 evidenziava il peggioramento del precedente bulging di L4-L5 in ernia franca, con lombosciatalgia destra, diagnosticata dal Neurochirurgo che l'aveva già avuto in cura. In data 08.05.2021 il periziando, a causa di una rettorragia (da emorroidi interne), è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del P.S. del GOM che, dopo consulenza gastroenterologica ed esami strumentali e di laboratorio, hanno diagnosticato una “sigmoidite cronica aspecifica””.
2.2.5 - Il CTU ha, poi, evidenziato l'incongruità, rispetto all'obiettività rilevata, di alcune delle certificazioni predisposte da altri sanitari che avevano avuto in cura il paziente ovvero che avevano avuto il compito di valutare le minorazioni dallo stesso patite (cfr. pag. 15-16-17 ctu).
2.2.5.1 - Più specificamente, ha analizzato le singole patologie allegate da parte attrice effettuando una precisa valutazione, per ognuna delle stesse, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo a cui ha sottoposto l'attore (cfr. pag. 17-18-19 ctu: “Ipoacusia Il periziando indubbiamente soffre di ipoacusia bilaterale (gentilizio positivo, caccia, utilizzo di strumenti rumorosi sul lavoro), ma di grado non così grave come risulta dagli esami audiometrici in atti. Ha difficoltà a percepire la voce di conversazione normale. Chi ha un deficit dell'udito di 110 decibel o più in tutte le frequenze non la può percepire per nulla, dovrebbe portare le protesi o, quanto meno, tentare di discernere le parole leggendo costantemente le labbra. Va detto che gli operatori che hanno eseguito i due esami audiometrici in atti hanno specificato che si trattava di esame soggettivo. Ciò depone per un test non attendibile in quanto gli Otorini difficilmente fanno quella precisazione scritta, poiché è già noto che si tratta di un esame soggettivo. Tale minorazione non è stata scritta in diagnosi dai sanitari dell' che hanno effettuato la visita collegiale per l'accertamento dell'invalidità CP_3 civile nel 2017. Gli stessi, però, hanno riportato il codice relativo all'ipoacusia bilaterale (4005) ed hanno scritto all'esame obiettivo di un “lieve deficit nella percezione della voce di conversazione”. Il CTU del Giudice del Lavoro non ha descritto il deficit, ma ne ha fatto la minorazione più rilevante assegnando un 55% di invalidità. Colonna vertebrale Il signor soffre da tempo di dolori al rachide lombare, dal 2010 Parte_1 secondo l'anamnesi in cartella (Osp. “Papardo”), ed ha subito un importante intervento chirurgico per una piccola ernia che comprimeva la radice nervosa determinando una grave ed invalidante sintomatologia dolorosa. L'erniectomia con stabilizzazione dei metameri interessati (L5-S1) tramite un distanziatore, ha fatto regredire i disturbi, ma è documentata una nuova ernia a livello di L4-L5. La stessa, in atto, non determina una sintomatologia importante e, infatti, il paziente all'esame obiettivo non presentava segni rilevanti di radicolopatie. Ritengo che il migliore test semeiotico in questi casi sia una delle prove di simulazione che normalmente eseguo, ovvero far sedere il paziente con le gambe distese sul lettino. Il signor che ha Parte_1
pagina 11 di 17 collaborato bene all'esame obiettivo, ha raggiunto la posizione a 90° durante questa prova. La patologia disco-artrosica è certamente destinata a peggiorare. Broncopatia Notevoli sono le discrepanze presenti nella documentazione in merito a questa patologia. Si pensi che durante il ricovero al “ (2017), in anamnesi si parla di Pt_2 saltuario asma allergico da polveri, mentre la radiografia del torace, propedeutica all'anestesia, descrive un quadro di broncopatia cronica ostruttIV. Lo stesso quadro che diagnostica lo pneumologo dell'ASP con sindrome ostruttIV lieve-moderata alla spirometria. Il consulente tecnico del Tribunale del lavoro (ricorso contro non ha rilevato alcun segno patologico CP_3 all'esame obiettivo (ma ha concesso un 25% di invalidità), come il sottoscritto. I sanitari dell' non hanno effettuato l'es. obiettivo del torace, ma hanno diagnosticato una super- CP_3 generica “broncopatia”. Verosimilmente (vista anche la terapia comunicatami all'anamnesi), il periziando soffre di asma (allergico?) ed il quadro radiologico depone per una broncopatia cronica. Nefrolitiasi Il soffre di calcolosi renale da tempo imprecisato. I calcoli erano presenti Parte_1 nell'ecografia del 2010 e in quella del 2016. Non è documentata disfunzione renale. Prostata Un'ipertrofia prostatica è stata diagnosticata dalla curante (2013), dai medici dell' CP_3
(2017) e dal CTU del Tribunale del Lavoro (2019), ma il signor non ha mai Parte_1 presentato una ipertrofia prostatica, con incremento delle dimensioni oltre lo standard, alle ecografie presenti in atti: solo una verosimile prostatite di tipo cronico. Difatti era sempre presente una disomogeneità della struttura e, in quella transrettale del 2016, microcalcificazioni pericapsulari e periuretrali. Quest'ultima metodica, più attendibile di quelle addominali, ha evidenziato anche due piccoli adenomi simmetrici. I disturbi della minzione accusati dal paziente prima dell'intervento del 2017 erano, con ogni probabilità, addebitabili a cause neurologiche più che alla patologia prostatica. Il periziando ha riferito una attuale recrudescenza dei disturbi urinari con stranguria e poliuria che potrebbero, a suo dire, costituire una indicazione all'intervento per adenoma. Intestino Il signor per 2 volte è stato sottoposto a polipectomia intestinale. Riferisce un Parte_1 intervento per emorroidi ed è documentata una rettorragia con ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del GOM che, in quell'occasione, hanno riscontrato (biopsia) una sigmoidite cronica edematosa di natura aspecifica”).
2.2.6 - Nel rispondere ai quesiti sottopostigli ha precisato “A complicare ulteriormente le cose, due delle malattie più importanti, ovvero l'ipoacusia e la broncopatia, sono state documentate per la prima volta nel periodo di carenza di cui all'art. 28. Tale clausola non si applica se l'assicurando si sottopone a visita medico-legale prima dell'accensione della polizza. Ma non è questo il caso. V'è da ricordare, infine, che la dottoressa di famiglia, nel questionario propedeutico alla firma del contratto, ha datato quasi tutte le patologie prima della decorrenza pagina 12 di 17 della copertura assicuratIV. […] L'ipoacusia e la spondiloartrosi con discopatie sono datate sicuramente prima della stipula del contratto assicurativo. L'art. 21 del contratto non consente di indennizzare i rispettivi aggravamenti poiché si tratta di “conseguenze dirette o indirette”. Neppure la nuova ernia lombare sfugge a questa clausola giacchè è conseguenza di precedente discopatia con bulging anulus già accertato strumentalmente. Lo stesso vale la litiasi renale, peraltro non presente in una delle ecografie intermedie e quindi da considerare non costante, vista anche l'assenza di complicanze renali. La prostatite è da considerare preesistente alla stipula. Non altrettanto si può dire degli adenomi riscontrati nel 2016 che non possono essere considerati conseguenze della prostatite, ma una patologia a sé stante. La broncopatia è stata diagnosticata per la prima volta nel periodo di carenza. Il fatto che lo pneumologo non abbia richiesto accertamenti radiologici nei mesi in cui ha avuto in cura il fa pensare alla Parte_1 correttezza della diagnosi di asma, riferita dallo stesso paziente ai sanitari del ed al Pt_2 sottoscritto. La terapia riferita in atto concorderebbe con una diagnosi di bronchite cronica asmatiforme che entra, però, nel capestro dell'art. 28. SuccessIVmente alla stipula della polizza sono state diagnosticate le emorroidi e la sigmoidite cronica che giustificano i disturbi lamentati dal periziando (dolori addominali, disturbi dell'alvo). Non so dire se questi abbia certificato secondo le regole contrattuali le suddette patologie, diagnosticate dopo il 2014, alla compagnia di assicurazioni”.
2.2.7 - Ha, altresì, affermato che, nello specifico, la patologia a carico del rachide aveva inciso in modo significativo sull'attività lavoratIV dell'attore, tenuto conto che questi svolgeva la mansione di operaio rilevando, tuttavia, che lo stesso risultava essere in grado di svolgere altre attività lavorative.
2.2.8 - Da ultimo, ha quantificato la percentuale di invalidità riscontrata in capo al paziente tenuto conto delle sole patologie insorte e diagnosticate in epoca successIV alla stipula del contratto per cui è causa (“Ricordo ancora le patologie diagnosticate dopo l'entrata in vigore della polizza e non conseguenze dirette e/o indirette di stati morbosi preesistenti: - piccoli adenomi prostatici senza o con minime ripercussioni funzionali;
- emorroidi e sigmoidite cronica. Le Tabelle INAIL, di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, non recano voci che possano essere utilizzate nel nostro caso, neanche per analogia. Il barème più autorevole che propone una soluzione a questo annoso problema è quello di Ronchi,
, Genovese[3]. Secondo gli autori “L'incremento di valore da ANIA a INAIL è CP_9 indicato al 33% quando si tratti di menomazioni non espressamente tabellate”. Inoltre, i valori ANIA e RC “sono indicati in pari misura quando nella menomazione prevale l'aspetto funzionale del danno, tanto da essere irrilevante la correlata componente anatomica” – “I valori per ANIA sono indicati invece in misura inferiore ad RC quando questa componente non è
pagina 13 di 17 irrilevante e si tiene conto esclusIVmente del pregiudizio funzionale, il solo che abbia ripercussioni sulle gestualità comuni a qualsiasi lavoro”. Si è poi chiarito che, in assenza di riferimenti tabellari di legge (tabella “muta”), non si procede alla stima delle sole minorazioni al “fare comune” (rientrando così nelle tabelle ANIA), ma si valuta comunque con le tabelle INAIL, ove previste dal contratto, con la correzione sopra riportata. Le voci tabellari cui ho fatto riferimento sono le seguenti. «1 Tratto gastro-enterico – Classe I Patologia stenotica e/o da resezione, comprensIV del danno anatomico, con sintomi saltuari e opportunità di trattamento medico ma senza alterazioni dell'assorbimento[3] . 10-15% 10-15% 13-20%». Per le neoplasie (adenomi prostatici benigni) la suddetta guida non reca alcuna valutazione percentuale ma rimanda ai singoli danni anatomo-funzionali. Pertanto ho fatto ricorso alle Linee Guida della nostra Società Scientifica (SIMLA)[4] ed alle indicazioni sopra riportate[3], ovvero ho incrementato del 33% il valore del danno RC che, in assenza o con lievi ripercussioni funzionali, può essere considerato pari all'ipotetico valore sec. ANIA. «2 Alterazioni precancerose efficacemente trattate, in assenza o con lievi ripercussioni clinico- funzionali[4]. 1-10%». Per quel che riguarda la minorazione n. 1, la voce tabellare è stata utilizzata prevalentemente per la descrizione del danno funzionale che, nel nostro caso, non comprende alterazioni dell'assorbimento. I disturbi sono limitati a dolori ricorrenti al tratto terminale dell'intestino, disturbi dell'alvo e talora sanguinamento (emorroidi). Può essere concessa la misura più elevata del range tabellare (20%). Gli adenomi sono di dimensioni ridotte, tanto da non incrementare al di fuori dello standard le dimensioni della ghiandola. Pertanto non possono determinare un danno funzionale di rilievo medico-legale. La percentuale da concedere può essere il 10% comprensIV dell'incremento citato in precedenza. Da quanto sopra derIV che, pur concedendo le percentuali massime per le minorazioni diagnosticate successIVmente all'entrata in vigore della polizza e non conseguenti a preesistenze, la percentuale di invalidità complessIV non raggiunge il 60%”) (pag. 21-22-23 ctu).
2.2.9 - A fronte delle osservazioni di parte attrice che hacontraddetto l'interpretazione data dal CTU alla clausola di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali del Contratto (cfr. pag. 1-2-3 osservazioni attore: “Preliminarmente, la difesa del sig Parte_1 dissente radicalmente dalla interpretazione offerta nella consulenza della clausola delle Condizioni generali del contratto assicurativo (art 21) ,secondo la quale le malattie preesistenti e diagnosticate prima della data di decorrenza delle coperture sono escluse dal computo della percentuale del grado di invalidità. Nella consulenza si sostiene, sul punto ,che debbano essere escluse anche le patologie diagnosticate successIVmente alla stipula della polizza assicuratIV (8/10/2014), ma nel periodo di “carenza”, così come individuato nell'art 28 delle medesime Condizioni generali di contratto relatIVmente alla operatività della garanzia per invalidità totale permanente Occorre sul punto precisare, anche se appare ovvio, che malattia e stato di pagina 14 di 17 invalidità permanente sono concetti distinti e non sovrapponibili. La malattia, come è ben noto, è un concetto dinamico, un progresso evolutivo, in fieri, la invalidità permanente è una condizione data dal raggiungimento di un certo grado di evoluzione della malattia o delle malattie che la integrano. L'oggetto della garanzia assicuratIV di cui si chiede la operatività nel presente giudizio è la condizione di invalidità permanente del sig intendendosi Parte_1 per tale, secondo le pattuizioni contrattuali “la perdita totale, definitIV e irreparabile, da parte dell'interessato, a seguito di infortunio o di malattia, di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, il cui grado percentuale non sia inferiore al 60%” (art 1 Condizioni generali di contratto). E questa condizione (denominata “sinistro” nell'art 28 delle Condizioni generali di contratto), determinata, nel caso del sig da una molteplicità di patologie e dalla loro evoluzione Parte_1 nel tempo, costituisce dunque l'oggetto della garanzia assicuratIV, non l'insorgenza iniziale della malattia o delle malattie che contribuiscono ad integrarla. Nelle Condizioni generali di contratto si prevede(art 21) che siano esclusi dalle coperture i sinistri causati da “ invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derIVnti, preesistenti e diagnosticati all'assicurato prima della data di decorrenza delle coperture” La medesima dizione (data di decorrenza delle coperture) ricorre anche nell'art 28 delle Condizioni generali di contratto laddove si afferma la operatività della garanzia qualora, in caso di invalidità permanente da malattia , il sinistro si sia verificato dopo il trentesimo giorno successivo alla data di decorrenza delle coperture assicurative “La medesima espressione usata in unico contesto quale è quello delle Condizioni generali di contratto deve necessariamente avere uguale valenza semantica. Il significato della espressione “data di decorrenza delle coperture assicurative” è reso palese dall'art 28, dovendosi logicamente intendere con la stessa (dato che si riferisce alla individuazione iniziale del periodo di carenza della garanzia) il momento della stipula della polizza assicuratIV. È da tale momento, (o meglio, “dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza proteggi- prestito) infatti che, a norma dell'art 3 delle medesime Condizioni generali di contratto, decorrono le coperture assicurative. La sicura individuazione che discende dall'art 28 della data di decorrenza delle coperture deve essere trasposta anche alla interpretazione dell'art 21 delle medesime Condizioni generali di contratto, in cui è usata la stessa formula per limitare l'oggetto del contratto, escludendone le malattie diagnosticate anteriormente a tale data. Deve pertanto concludersi che le malattie non valutabili ai fini della individuazione della percentuale di invalidità siano quelle diagnosticate prima della stipula della polizza assicuratIV ma non quelle ad esso successive, anche se manifestatesi nel periodo di carenza”), ha così prontamente risposto “La distinzione tra malattia e minorazione (-invalidità permanente, danno biologico permanente …), sinceramente, mi è nota. L'avvocato sostiene che il sinistro, per definizione, “è la perdita totale, definitIV e irreparabile … a seguito di infortunio e di malattia, di attendere a qualsiasi proficuo lavoro, il cui grado non sia inferiore al 60% (Art. 1)”, non “… l'insorgenza pagina 15 di 17 iniziale della malattia o delle malattie che contribuiscono ad integrarla”. Detto così tutte le patologie sofferte dal paziente potrebbero contribuire al sinistro. La legale, invece, conclude “che le malattie non valutabili ai fini della individuazione della percentuale di invalidità siano quelle diagnosticate prima della stipula della polizza assicuratIV ma non quelle ad esso successive, anche se manifestatesi nel periodo di carenza”. Tale interpretazione sarebbe quella prescelta dal Magistrato il cui secondo quesito così recita: “chiarisca quando dette patologie siano insorte, precisando quale o quali tra le stesse si siano manifestate ovvero siano state diagnosticate dopo la stipula della polizza assicuratIV sottoscritta in data 8 ottobre 2014”. Ed ancora: “La indicazione contenuta nel quesito della data esatta della stipula della polizza assicuratIV (08/10/2014) comporta in maniera inequivocabile la linea di confine tra le patologie non valutabili e le malattie da considerare ai fini della valutazione del grado di invalidità permanente”. Le cose non stanno così: il Magistrato chiede quali patologie si siano manifestate o siano state diagnosticate dopo la stipula della polizza. È questa la “linea di confine” cui io devo fare necessariamente riferimento, tenendo conto delle condizioni di polizza.
[…] Se la data di decorrenza delle coperture assicurative è quella della stipula del contratto e non il 30° giorno successivo, come sostenuto dal legale di parte attrice, riveste particolare importanza l'attestazione del medico di medicina generale che fa risalire l'esordio di entrambe le patologie all'anno precedente” (cfr. pag. 24-25 ctu).
2.2.10 - In conclusione, rimettendo la valutazione delle clausole contrattuali in capo al Giudicante ha, comunque, calcolato l'invalidità permanente tenuto conto anche delle patologie insorte durante il periodo di carenza affermando il mancato superamento della franchigia contrattuale (“Viste tutte le variabili e le criticità prospettate nella bozza e nelle risposte alle osservazioni del legale di parte attrice, ho eseguito la valutazione delle minorazioni diagnosticate dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo (periodo di carenza), lasciando doverosamente al Magistrato l'interpretazione delle norme contrattuali circa la decorrenza della copertura assicuratIV. L'invalidità permanente non supera, comunque, il 60% attestandosi nella misura del 52%: - Patologie intestinali = 20%; - Adenoma prostatico = 10%; - Ipoacusia (se indennizzabile) = 18%; - Asma bronchiale (se indennizzabile) = 4%”).
2.3 – Ebbene, sulla scorta delle risultanze del C.T.U. che si condividono pienamente perché motIVte, esaustive, coerenti e logiche, ed in applicazione del principio della ragione “più liquida” che consente di definire il giudizio in base alla valutazione più evidente (il Supremo Collegio ha precisato che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
pagina 16 di 17 senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. “ -così Cass. Civ. ord. n. 363 del 2019; nello stesso senso Corte Cass. Sentt. nn. 12002 del 2014 e 11458 del 2018 -), si ritiene di non indagare il profilo ermeneutico delle clausole contrattuali, atteso che, per come precisato dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni della parte attrice, pur considerando le patologie insorte nel c.d. periodo di carenza, non risulta, in ogni caso, superata la soglia di invalidità, prevista in polizza, necessaria per il riconoscimento dell'indennizzo (“l'Invalidità Totale Permanente dell'SSto di grado non inferiore al 60%”).
2.4. – La domanda attorea va, pertanto, respinta.
3. – Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda per dirimere la quale, avuto riguardo all'allegata invalidità riconosciuta dall' si è resa necessaria una consulenza medico-legale. CP_3
3.1 - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo vengono liquidate con separato decreto di pari data e poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitIVmente pronunciando nella causa n. 3453/2020 R.G. promossa da
contro
Intesa San Parte_1
Paolo SS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda attorea;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- pone definitIVmente a carico di parte attrice le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 12 giugno 2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello
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