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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conSIlio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora ConSIliere
Dott.ssa Annalisa Giusti ConSIliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 214/23 R.G
Promosso da
nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Ancona Via Torresi n.30 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Daniele Valeri
- Appellante- contro
già , quale mandataria di CP_1 CP_2 Controparte_3
codice fiscale e partita IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Andrea Andreani
- Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n.154/2023 pubblicata il 9.2.2023
CONCLUSIONI: pagina 1 di 9 per l'appellante:
“..in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già rese in primo grado e qui di seguito trascritte : Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa e con qualsivoglia motivazione, per quanto in atti respingere le avverse domande in quanto inammissibili e/o comunque errate e/o infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da corrispondersi a favore del procuratore che fin da ora si dichiara antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per tutte le motivazioni esposte, respingere l'appello promosso dalla SI.ra poiché Parte_1 inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.154./2023.
Con vittoria di spese e competenza di causa”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da dichiarando pregiudizievole per la stessa la Controparte_3 mancata accettazione da parte della debitrice dell'eredità Parte_1 relitta della madre SI.ra , autorizzando ad Persona_1 Controparte_3 accettare l'eredità della SI.ra , per la quota di spettanza, in luogo Persona_1 della SInora , compensando integralmente tra le parti le spese Parte_1 di lite.
La impugnava la sentenza de qua articolando i motivi di gravame di Pt_1 seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis cpc, contestando, nel merito, le doglianze pagina 2 di 9 avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
Quanto all'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, va osservato che detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal
Collegio, che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, la censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela ex art 524 cc, pur in assenza di uno dei requisiti necessari, non essendo essa appellante chiamata all'eredità, avendo la de cuius disposto del suo patrimonio con testamento, individuando quali eredi i nipoti.
pagina 3 di 9 Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio, sebbene la creditrice abbia agito senza preventivamente chiedere la fissazione, ex art 481 cc, di un termine entro il quale il chiamato dichiari di accettare o meno l'eredità.
Con il terzo motivo censura la sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le prove offerte da essa appellante che dimostravano la capienza del patrimonio del debitore principale e dei fideiussori e l'idoneità degli stessi a soddisfare il credito dell'attore.
La ha poi cesurato la sentenza impugnata nella parte in cui, anche in Pt_1 applicazione del principio della ragione più liquida, ha omesso di pronunciarsi sul possesso dei beni ereditari da parte di essa appellante.
Esaminando il primo motivo di appello, deve rilevarsi che la sostiene che il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto la tutela ex art 524 cc, pur non avendo la stessa la qualifica soggettiva di erede rinunciante all'eredità, dal momento che, seppure essa stessa avesse, in data 22.5.2020, rinunciato all'eredità materna, tuttavia, la de cuius, con testamento olografo pubblicato in data 1.3.2021, aveva disposto, in favore di terzi dell'intero suo patrimonio.
Sulla scorta di tale presupposto, ritiene che la rinuncia da essa stessa fatta sia priva di efficacia, dal momento che i beni oggetto di giudizio non erano destinati ad entrare nel patrimonio di essa appellante, non essendo la stessa chiamata all'eredità.
Al riguardo, deduce l'appellata che non si può utilizzare, ai fini del decidere, il testamento olografo di cui si discute, essendo stato prodotto dall'appellante
(convenuta nel giudizio di primo grado), solo con la terza memoria ex art 183 cpc e, quindi, allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie.
Ritiene la Corte che la doglianza di parte appellante, seppure formulata in maniera imprecisa, contenga l'espressa negazione della propria legittimazione passiva: a tal riguardo, va comunque rilevato che l'eccezione sollevata non si pagina 4 di 9 risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della vertenza. Ed invero, è risaputo che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui...; laddove attiene, viceversa, al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio... Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile...” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass. 13756/2006; Cass.
10843/1997; Cass. 11321/2007; Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass.
14468/2008).
Orbene, nel caso in esame, poiché l'eccezione sollevata dalla parte appellante in ordine alla mancata qualitas di erede, è, come detto, attinente al merito, deve valutarsi se ne ricorre in atti la prova.
Ciò premesso, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.
Nel caso di specie, l'odierna appellante, convenuta nel primo grado di giudizio, nulla ha allegato, entro il termine delle preclusioni assertive, in merito alla pagina 5 di 9 sussistenza del testamento e, quindi, alla mancanza in capo a sé della qualitas di chiamata all'eredità (essendosi, anzi, espressamente qualificata come chiamata all'eredità – cfr pag 5 della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), producendo, solo con la terza memoria ex art 183 cpc e, quindi, quando erano ormai maturate anche le preclusioni probatorie, il verbale di pubblicazione di testamento olografo del 1.3.2021, documento antecedente alla scadenza del termine per le preclusioni assertive e probatorie.
Appare, dunque, evidente che detta produzione tardiva è inammissibile oltre che inutilizzabile, dovendosi ribadire che "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene" (Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, (ud.
14/03/2018, dep. 26/06/2018), n.16800).
Ne discende che, sulla base della documentazione versata in atti ed utilizzabile ai fini del decidere, l'odierna appellante deve ritenersi chiamata all'eredità della defunta madre, con conseguente sussistenza del presupposto soggettivo per l'esperimento dell'azione ex art 524 cc.
La norma richiede, poi, un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. (ud. 20/11/2019, dep.
04/03/2020), n.5994)
Nel caso in esame, per stessa ammissione dell'appellante, l'eredità alla quale ha rinunciato presentava un attivo (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, ove si riconosce l'esistenza di immobili caduti in successione), sicché deve reputarsi, alla luce di quanto sopra esposto, che risulti pagina 6 di 9 riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c., con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'azione ex art 524 cc, perché non preceduta da una preventiva richiesta del creditore, ai sensi dell'art.481 c.c., per la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accettare o rinunciare all'eredità.
Detta doglianza è del tutto destituita di fondamento, essendo evidente che l'azione proposta ex art.524 cc è pienamente ammissibile e trova la sua giustificazione nella rinuncia all'eredità fatta dalla dal momento che, solo Pt_1 in difetto di tale rinuncia, parte appellata avrebbe dovuto azionare la richiesta ex art.481 cc.
Con il terzo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui non ha considerato che il credito in forza del quale l'appellata ha agito in primo grado è ancora sub judice e che detto credito viene vantato nei confronti della società di cui essa appellante è fideiussore, società che ha un Parte_2 patrimonio più che capiente per soddisfare il credito della . Controparte_3
Al riguardo, va osservato che il rimedio apprestato dall'art. 524 c.c. a favore del creditore, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'eSIibilità e della liquidita, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare e, persino, eventuale e condizionata (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud.
27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7557).
Anche l'ulteriore doglianza mossa è infondata, dal momento che la convenuta, odierna appellante, avrebbe dovuto unicamente provare, per opporsi utilmente alla domanda, che il proprio patrimonio è idoneo alla soddisfazione del credito, non valendo l'esposizione degli altri garanti ad influire sulla sua responsabilità. Il
pagina 7 di 9 danno va, infatti, apprezzato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore senza che rilevino l'eventuale presenza di altre garanzie e la solvibilità dei coobbligati e la possibilità di conseguire aliunde la prestazione dovuta (Cass. sez.
1, n. 31654 del 4/12/2019).
Con il quarto motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda proposta in via subordinata da finalizzata a veder riconoscere l'accettazione tacita Controparte_3 dell'eredità da parte di essa appellante.
Orbene, a prescindere che detta doglianza è inammissibile per carenza di interesse ad agire dell'appellante, in ogni caso, deve evidenziarsi che nessuna
"omessa pronuncia" può contestarsi alla sentenza impugnata, dovendo darsi seguito al principio secondo cui il "giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter argomentativo seguito", di talché "il vizio di omessa pronuncia", è
"configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto" (Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno
2020, n. 12652, Rv. 658279-01).
Ciò è, appunto, quanto accaduto nel caso di specie, giacché il Giudice di prime cure, nel ravvisare nella rinuncia all'eredità un atto pregiudizievole per il creditore e nell'accogliere la domanda principale, ha implicitamente preso in esame - per escluderne la rilevanza -le domande proposte solo in via subordinata.
Ne discende l'infondatezza dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva pagina 8 di 9 svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 154/2023 Parte_1 pubblicata il 9.2.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 4996,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 12 febbraio 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conSIlio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora ConSIliere
Dott.ssa Annalisa Giusti ConSIliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 214/23 R.G
Promosso da
nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1
Ancona Via Torresi n.30 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Daniele Valeri
- Appellante- contro
già , quale mandataria di CP_1 CP_2 Controparte_3
codice fiscale e partita IVA n. rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Andrea Andreani
- Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, n.154/2023 pubblicata il 9.2.2023
CONCLUSIONI: pagina 1 di 9 per l'appellante:
“..in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le conclusioni già rese in primo grado e qui di seguito trascritte : Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa e con qualsivoglia motivazione, per quanto in atti respingere le avverse domande in quanto inammissibili e/o comunque errate e/o infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto con vittoria di competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da corrispondersi a favore del procuratore che fin da ora si dichiara antistatario.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per tutte le motivazioni esposte, respingere l'appello promosso dalla SI.ra poiché Parte_1 inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.154./2023.
Con vittoria di spese e competenza di causa”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da dichiarando pregiudizievole per la stessa la Controparte_3 mancata accettazione da parte della debitrice dell'eredità Parte_1 relitta della madre SI.ra , autorizzando ad Persona_1 Controparte_3 accettare l'eredità della SI.ra , per la quota di spettanza, in luogo Persona_1 della SInora , compensando integralmente tra le parti le spese Parte_1 di lite.
La impugnava la sentenza de qua articolando i motivi di gravame di Pt_1 seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis cpc, contestando, nel merito, le doglianze pagina 2 di 9 avversarie e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di appello, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata.
Quanto all'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc, va osservato che detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal
Collegio, che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello, la censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela ex art 524 cc, pur in assenza di uno dei requisiti necessari, non essendo essa appellante chiamata all'eredità, avendo la de cuius disposto del suo patrimonio con testamento, individuando quali eredi i nipoti.
pagina 3 di 9 Con il secondo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata nel primo grado di giudizio, sebbene la creditrice abbia agito senza preventivamente chiedere la fissazione, ex art 481 cc, di un termine entro il quale il chiamato dichiari di accettare o meno l'eredità.
Con il terzo motivo censura la sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le prove offerte da essa appellante che dimostravano la capienza del patrimonio del debitore principale e dei fideiussori e l'idoneità degli stessi a soddisfare il credito dell'attore.
La ha poi cesurato la sentenza impugnata nella parte in cui, anche in Pt_1 applicazione del principio della ragione più liquida, ha omesso di pronunciarsi sul possesso dei beni ereditari da parte di essa appellante.
Esaminando il primo motivo di appello, deve rilevarsi che la sostiene che il Pt_1
Tribunale ha riconosciuto la tutela ex art 524 cc, pur non avendo la stessa la qualifica soggettiva di erede rinunciante all'eredità, dal momento che, seppure essa stessa avesse, in data 22.5.2020, rinunciato all'eredità materna, tuttavia, la de cuius, con testamento olografo pubblicato in data 1.3.2021, aveva disposto, in favore di terzi dell'intero suo patrimonio.
Sulla scorta di tale presupposto, ritiene che la rinuncia da essa stessa fatta sia priva di efficacia, dal momento che i beni oggetto di giudizio non erano destinati ad entrare nel patrimonio di essa appellante, non essendo la stessa chiamata all'eredità.
Al riguardo, deduce l'appellata che non si può utilizzare, ai fini del decidere, il testamento olografo di cui si discute, essendo stato prodotto dall'appellante
(convenuta nel giudizio di primo grado), solo con la terza memoria ex art 183 cpc e, quindi, allorquando erano già maturate le preclusioni istruttorie.
Ritiene la Corte che la doglianza di parte appellante, seppure formulata in maniera imprecisa, contenga l'espressa negazione della propria legittimazione passiva: a tal riguardo, va comunque rilevato che l'eccezione sollevata non si pagina 4 di 9 risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della vertenza. Ed invero, è risaputo che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui...; laddove attiene, viceversa, al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio... Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile...” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass. 13756/2006; Cass.
10843/1997; Cass. 11321/2007; Cass. 355/2008; Cass. 6132/2008; Cass.
14468/2008).
Orbene, nel caso in esame, poiché l'eccezione sollevata dalla parte appellante in ordine alla mancata qualitas di erede, è, come detto, attinente al merito, deve valutarsi se ne ricorre in atti la prova.
Ciò premesso, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.
Nel caso di specie, l'odierna appellante, convenuta nel primo grado di giudizio, nulla ha allegato, entro il termine delle preclusioni assertive, in merito alla pagina 5 di 9 sussistenza del testamento e, quindi, alla mancanza in capo a sé della qualitas di chiamata all'eredità (essendosi, anzi, espressamente qualificata come chiamata all'eredità – cfr pag 5 della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio), producendo, solo con la terza memoria ex art 183 cpc e, quindi, quando erano ormai maturate anche le preclusioni probatorie, il verbale di pubblicazione di testamento olografo del 1.3.2021, documento antecedente alla scadenza del termine per le preclusioni assertive e probatorie.
Appare, dunque, evidente che detta produzione tardiva è inammissibile oltre che inutilizzabile, dovendosi ribadire che "le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene" (Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, (ud.
14/03/2018, dep. 26/06/2018), n.16800).
Ne discende che, sulla base della documentazione versata in atti ed utilizzabile ai fini del decidere, l'odierna appellante deve ritenersi chiamata all'eredità della defunta madre, con conseguente sussistenza del presupposto soggettivo per l'esperimento dell'azione ex art 524 cc.
La norma richiede, poi, un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo, aggiungendosi che basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. (ud. 20/11/2019, dep.
04/03/2020), n.5994)
Nel caso in esame, per stessa ammissione dell'appellante, l'eredità alla quale ha rinunciato presentava un attivo (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, ove si riconosce l'esistenza di immobili caduti in successione), sicché deve reputarsi, alla luce di quanto sopra esposto, che risulti pagina 6 di 9 riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c., con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui non si è pronunciata sull'eccepita inammissibilità dell'azione ex art 524 cc, perché non preceduta da una preventiva richiesta del creditore, ai sensi dell'art.481 c.c., per la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accettare o rinunciare all'eredità.
Detta doglianza è del tutto destituita di fondamento, essendo evidente che l'azione proposta ex art.524 cc è pienamente ammissibile e trova la sua giustificazione nella rinuncia all'eredità fatta dalla dal momento che, solo Pt_1 in difetto di tale rinuncia, parte appellata avrebbe dovuto azionare la richiesta ex art.481 cc.
Con il terzo motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado nella Pt_1 parte in cui non ha considerato che il credito in forza del quale l'appellata ha agito in primo grado è ancora sub judice e che detto credito viene vantato nei confronti della società di cui essa appellante è fideiussore, società che ha un Parte_2 patrimonio più che capiente per soddisfare il credito della . Controparte_3
Al riguardo, va osservato che il rimedio apprestato dall'art. 524 c.c. a favore del creditore, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'eSIibilità e della liquidita, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare e, persino, eventuale e condizionata (Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud.
27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7557).
Anche l'ulteriore doglianza mossa è infondata, dal momento che la convenuta, odierna appellante, avrebbe dovuto unicamente provare, per opporsi utilmente alla domanda, che il proprio patrimonio è idoneo alla soddisfazione del credito, non valendo l'esposizione degli altri garanti ad influire sulla sua responsabilità. Il
pagina 7 di 9 danno va, infatti, apprezzato con esclusivo riferimento al patrimonio del debitore senza che rilevino l'eventuale presenza di altre garanzie e la solvibilità dei coobbligati e la possibilità di conseguire aliunde la prestazione dovuta (Cass. sez.
1, n. 31654 del 4/12/2019).
Con il quarto motivo di appello, la censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui non si è pronunciata sulla domanda proposta in via subordinata da finalizzata a veder riconoscere l'accettazione tacita Controparte_3 dell'eredità da parte di essa appellante.
Orbene, a prescindere che detta doglianza è inammissibile per carenza di interesse ad agire dell'appellante, in ogni caso, deve evidenziarsi che nessuna
"omessa pronuncia" può contestarsi alla sentenza impugnata, dovendo darsi seguito al principio secondo cui il "giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter argomentativo seguito", di talché "il vizio di omessa pronuncia", è
"configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto" (Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno
2020, n. 12652, Rv. 658279-01).
Ciò è, appunto, quanto accaduto nel caso di specie, giacché il Giudice di prime cure, nel ravvisare nella rinuncia all'eredità un atto pregiudizievole per il creditore e nell'accogliere la domanda principale, ha implicitamente preso in esame - per escluderne la rilevanza -le domande proposte solo in via subordinata.
Ne discende l'infondatezza dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva pagina 8 di 9 svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 154/2023 Parte_1 pubblicata il 9.2.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 4996,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 12 febbraio 2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
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