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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2426 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 26.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che soltanto parte resistente ha depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le proprie istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANTONINO LEGGIO
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale contestando la legittimità delle note del 18.10.2024, con le quali l' CP_1 CP_1
ha richiesto la restituzione di somme percepite a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione VO n. 10046837 per il periodo 2019-2021. La ricorrente ha eccepito: a) la non ripetibilità dell'indebito; b) la carenza di motivazione dei provvedimenti;
c) l'intervenuta sanatoria ex art. 13 L. 412/1991; d) il non superamento dei limiti reddituali.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza delle pretese CP_1
avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato che, come chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26579/2024), in materia di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento formale di attribuzione del trattamento pensionistico, essendo sufficiente che la richiesta di restituzione sia tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, è emerso che gli indebiti contestati riguardano la maggiorazione sociale della pensione di vecchiaia della ricorrente, la cui misura si è ridotta per gli anni 2019-2021 a seguito di due riliquidazioni della prestazione di cui è titolare il coniuge , effettuate nel 2021 e nel 2022, che hanno Persona_1
comportato il pagamento di arretrati incidenti sui limiti reddituali familiari.
Come correttamente evidenziato dall' le liquidazioni a debito della maggiorazione CP_1
sociale sono state tempestivamente notificate alla ricorrente con messaggi PEC del
5.11.2021 e 10.4.2022, inviati all'indirizzo del Patronato presso il quale la stessa aveva eletto domicilio.
Sul punto, la Suprema Corte (Cass. n.16615/2024) ha chiarito che l' deve CP_1
procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore della prestazione e, entro l'anno successivo, deve procedere al recupero dell'eventuale indebito.
Quanto all'eccezione di carenza di motivazione, essa è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 26579/2024) secondo cui, nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, grava sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione, non rilevando il contenuto della motivazione del provvedimento di recupero. Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito prova del mancato superamento dei limiti reddituali, essendo invece emerso che gli arretrati liquidati al coniuge hanno effettivamente determinato il superamento delle soglie previste per il diritto alla maggiorazione sociale.
Peraltro, come noto, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al concorso di quattro condizioni: a) pagamento in base a formale provvedimento;
b) comunicazione del provvedimento;
c) errore dell'ente; d) assenza di dolo dell'interessato.
Nel caso di specie, difetta quantomeno il requisito sub c), non essendovi alcun errore dell' ma una legittima rideterminazione della prestazione a seguito della CP_1
variazione della situazione reddituale familiare.
Spese irripetibili attesa la dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate.
Marsala il 07.03.2025 il Giudice
Monica D'Angelo