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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 15/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 7 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Mezzano (TN) in data 25 ottobre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Mezzano, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a
1 RE (BL) i figli (in data 4 agosto 2010) e (28 aprile 2014), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come operaio edile con Parte_2 stipendio mensile di circa € 1.500,00, mentre la sig.ra è impiegata nella Pt_1 pubblica amministrazione con stipendio mensile di circa € 1.400,00 oltre indennità variabili.
Le parti hanno rappresentato che la casa coniugale, sita a Mezzano (TN) in via Roma
n. 119/A, è intestata alla sig.ra . Pt_1
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza n. 1025/2023 di data 22 novembre 2023 di questo Tribunale, pubblicata in data 24 novembre 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituta da note scritte depositate in data 25 ottobre 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. L'appartamento sito in 38050 Mezzano (TN) in Via Roma n. 119/A rimane in proprietà ed uso esclusivo alla sig.ra , ove mantiene la residenza Parte_1
anagrafica e collocazione abitativa unitamente ai figli minori e Persona_3
; Persona_4
2. I figli rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. Infatti loro si impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura dei figli dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge.
3. I genitori che si sono avvalsi di un percorso di mediazione familiare per definire gli aspetti attinenti alla separazione e confermano in questa sede il loro impegno, se necessario, a tornare in mediazione qualora non riuscissero a trovare soluzioni condivise nella gestione dei figli.
4. I figli staranno prevalentemente presso la casa della madre;
il signor Parte_2
vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera (ore
2 18) con il rientro alla domenica sera (ore 21), e infrasettimanalmente i figli staranno con il padre anche il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21. I trasferimenti di ritiro e consegna dei figli dall'abitazione della madre, saranno a carico del padre. Le variazioni per i week-end, dovranno essere concordate tra i genitori almeno 7 gg prima, nel caso in cui i genitori invertano i week-end di comune accordo, quello successivo proseguirà con il calendario antecedente alla variazione.
5. I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con i figli, il giorno di Natale (dalle 9 alle 21) e Pasqua Natale (dalle 9 alle 21) e Capodanno
(31 dic dalle ore 12/ 1 gennaio fino ore 12.00): il Natale 2024, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 con il padre, Capodanno 2024/2025 con fino alle ore 12:00 con la madre
e successivamente dalle 12:00 fino al 06/01/2025 con il padre;
Pasqua 2025 con la madre. Il padre starà con i figli, ogni anno, dal 1 di Gennaio al giorno di inizio della scuola, dopo le vacanze di Natale. Per esigenze lavorative dei genitori, nei successivi giorni di gennaio il padre concorderà con la madre una sua maggiore disponibilità nell'affidamento dei figli.
6. Per le vacanze estive si concorda che i figli trascorrano due settimane (da stabilire preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno) con ciascun genitore, con la possibilità di trascorrerle anche consecutive. Per necessità lavorative della NO le sue ferie saranno stabilite e concordate entro febbraio di ogni Pt_1
anno. Il signor concorderà le sue settimane in virtù delle settimane Parte_2
rimanenti. Per i giorni rimanenti si seguirà la medesima calendarizzazione del periodo scolastico.
7. Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 300,00 (€ Per_1 Per_2
150,00 per ciascun figlio); il pagamento dell'importo indicato continuerà ad essere effettuato, , entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra , alle coordinate già comunicate e Parte_1
note al sig. . Parte_2
8. I genitori, parteciperanno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori e che individuate e Per_1 Per_2
regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del
3 presente atto. Le spese straordinarie verranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
e rendicontate, mensilmente, entro il 5 del mese successivo, con rimborso
[...]
a cura del sig. entro il 20 del mese di presentazione. Parte_2
9. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al
50% per ciascun genitore, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
10. La sig.ra ed il sig. , prestano reciprocamente il consento al Pt_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire i figli minori e nel proprio passaporto;
Per_1 Per_2
11. Viene riconosciuto il diritto della sig.ra di richiedere e di Parte_1
percepire per intero ogni provvidenza eventualmente erogata dagli Enti Pubblici a favore dei figli e del nucleo familiare, ivi compreso l' AUU e AUP, fatte salve le detrazioni nella misura di legge.
12. Il veicolo Fiat Panda tg. CF560YT già di proprietà del sig. Parte_2
, rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
[...]
13. Il veicolo Ford tg. EV154VN di proprietà della sig.ra , rimane Parte_1
in proprietà esclusiva alla stessa, così come il ciclomotore Malagutti tg. X64MXH;
14. Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico-patrimoniali.
15. Le competenze e spese di assistenza e rappresentanza legale, nel presente procedimento di separazione, sono ripartite al 50% tra il sig. Parte_2
e la sig.ra ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituta da note scritte depositate in data 25 ottobre 2023, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 1025/2023 di data 22 novembre 2023, pubblicata in data
4 24 novembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Mezzano (TN) in data 25 ottobre 2008, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzano, Parte II, Serie A, N. 4,
Anno 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
5 Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 15/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 7 gennaio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Mezzano (TN) in data 25 ottobre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Mezzano, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a
1 RE (BL) i figli (in data 4 agosto 2010) e (28 aprile 2014), entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come operaio edile con Parte_2 stipendio mensile di circa € 1.500,00, mentre la sig.ra è impiegata nella Pt_1 pubblica amministrazione con stipendio mensile di circa € 1.400,00 oltre indennità variabili.
Le parti hanno rappresentato che la casa coniugale, sita a Mezzano (TN) in via Roma
n. 119/A, è intestata alla sig.ra . Pt_1
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza n. 1025/2023 di data 22 novembre 2023 di questo Tribunale, pubblicata in data 24 novembre 2023, con udienza innanzi al Presidente sostituta da note scritte depositate in data 25 ottobre 2023, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. L'appartamento sito in 38050 Mezzano (TN) in Via Roma n. 119/A rimane in proprietà ed uso esclusivo alla sig.ra , ove mantiene la residenza Parte_1
anagrafica e collocazione abitativa unitamente ai figli minori e Persona_3
; Persona_4
2. I figli rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, in virtù del positivo e equanime rapporto affettivo in essere con ambo i genitori e del contributo educativo che tale forma di affidamento consente. Infatti loro si impegnano, consapevoli delle rispettive responsabilità individuali e congiunte, alla massima cura dei figli dichiarando di conoscere e osservare gli obblighi di legge.
3. I genitori che si sono avvalsi di un percorso di mediazione familiare per definire gli aspetti attinenti alla separazione e confermano in questa sede il loro impegno, se necessario, a tornare in mediazione qualora non riuscissero a trovare soluzioni condivise nella gestione dei figli.
4. I figli staranno prevalentemente presso la casa della madre;
il signor Parte_2
vedrà e terrà con sé i figli a fine settimana alternati, a partire dal venerdì sera (ore
2 18) con il rientro alla domenica sera (ore 21), e infrasettimanalmente i figli staranno con il padre anche il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21. I trasferimenti di ritiro e consegna dei figli dall'abitazione della madre, saranno a carico del padre. Le variazioni per i week-end, dovranno essere concordate tra i genitori almeno 7 gg prima, nel caso in cui i genitori invertano i week-end di comune accordo, quello successivo proseguirà con il calendario antecedente alla variazione.
5. I genitori concordano di alternare di anno in anno la permanenza con i figli, il giorno di Natale (dalle 9 alle 21) e Pasqua Natale (dalle 9 alle 21) e Capodanno
(31 dic dalle ore 12/ 1 gennaio fino ore 12.00): il Natale 2024, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 con il padre, Capodanno 2024/2025 con fino alle ore 12:00 con la madre
e successivamente dalle 12:00 fino al 06/01/2025 con il padre;
Pasqua 2025 con la madre. Il padre starà con i figli, ogni anno, dal 1 di Gennaio al giorno di inizio della scuola, dopo le vacanze di Natale. Per esigenze lavorative dei genitori, nei successivi giorni di gennaio il padre concorderà con la madre una sua maggiore disponibilità nell'affidamento dei figli.
6. Per le vacanze estive si concorda che i figli trascorrano due settimane (da stabilire preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno) con ciascun genitore, con la possibilità di trascorrerle anche consecutive. Per necessità lavorative della NO le sue ferie saranno stabilite e concordate entro febbraio di ogni Pt_1
anno. Il signor concorderà le sue settimane in virtù delle settimane Parte_2
rimanenti. Per i giorni rimanenti si seguirà la medesima calendarizzazione del periodo scolastico.
7. Il sig. provvederà a corrispondere, a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di € 300,00 (€ Per_1 Per_2
150,00 per ciascun figlio); il pagamento dell'importo indicato continuerà ad essere effettuato, , entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra , alle coordinate già comunicate e Parte_1
note al sig. . Parte_2
8. I genitori, parteciperanno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori e che individuate e Per_1 Per_2
regolamentate sulla base delle linee guida del CNF, quale parte integrante del
3 presente atto. Le spese straordinarie verranno anticipate dalla sig.ra Pt_1
e rendicontate, mensilmente, entro il 5 del mese successivo, con rimborso
[...]
a cura del sig. entro il 20 del mese di presentazione. Parte_2
9. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al
50% per ciascun genitore, così come le detrazioni per carichi di famiglia.
10. La sig.ra ed il sig. , prestano reciprocamente il consento al Pt_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire i figli minori e nel proprio passaporto;
Per_1 Per_2
11. Viene riconosciuto il diritto della sig.ra di richiedere e di Parte_1
percepire per intero ogni provvidenza eventualmente erogata dagli Enti Pubblici a favore dei figli e del nucleo familiare, ivi compreso l' AUU e AUP, fatte salve le detrazioni nella misura di legge.
12. Il veicolo Fiat Panda tg. CF560YT già di proprietà del sig. Parte_2
, rimane in proprietà esclusiva allo stesso;
[...]
13. Il veicolo Ford tg. EV154VN di proprietà della sig.ra , rimane Parte_1
in proprietà esclusiva alla stessa, così come il ciclomotore Malagutti tg. X64MXH;
14. Il sig. e la sig.ra si dichiarano Parte_2 Parte_1 economicamente indipendenti senza attribuzioni dell'uno a favore dell'altra e viceversa, a titolo di mantenimento nonché per questioni economico-patrimoniali.
15. Le competenze e spese di assistenza e rappresentanza legale, nel presente procedimento di separazione, sono ripartite al 50% tra il sig. Parte_2
e la sig.ra ”. Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dall'udienza innanzi al Presidente del Tribunale sostituta da note scritte depositate in data 25 ottobre 2023, nella procedura di separazione omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 1025/2023 di data 22 novembre 2023, pubblicata in data
4 24 novembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_1 Per_2
in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
) a Mezzano (TN) in data 25 ottobre 2008, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mezzano, Parte II, Serie A, N. 4,
Anno 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
5 Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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