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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 577/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. entrambi con l'Avv. Ruggero Rubisse
[...] C.F._2
Appellante contro
(c.f. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
LA LI
Appellata
Oggetto: Azione negatoria servitutis Appello avverso la sentenza n. 269/23 del
Tribunale di Vicenza pubblicata in data 3 febbraio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita – confermati i capi della sentenza espressamente non impugnati con l'atto d'appello del 13.3.2023 e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione ed espressamente ribadite e confermate tutte le istanze, anche istruttorie, formulate negli scritti defensionali di primo grado e nella precisazione delle conclusioni – in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 269/2023, emessa in data 2 febbraio 2023, pubblicata il 3 febbraio 2023, Repert. n. 370/2023 del 3 febbraio 2023, R.G. 4392/2016, notificata il 9 febbraio 2023, per i motivi tutti esposti in atto d'appello da intendersi qui integralmente richiamati: nel merito:- rigettare tutte le pretese svolte dal sig. Controparte_1 nei confronti dei sig.ri e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 del 13 maggio 2016 in quanto infondate in fatto e diritto;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque piovane e/o meteoriche a carico dei fondi in titolarità del sig. (così identificati al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12,
17, 18) e a favore dei fondi dei sig.ri e (così Parte_1 Parte_2 identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp.
n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento di tutte le opere
(tra cui grondaie, pluviali e scarichi) esistenti;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso le finestre e/o aperture esistenti nel fabbricato di proprietà dei sig.ri e , a carico dei Parte_1 Parte_2 fondi in titolarità del sig. (così identificati al Catasto Fabbricati Controparte_1 del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) e a favore dei fondi dei sig.ri e (così identificati al Catasto Parte_1 Parte_2
Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15,
16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp.
442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento delle finestre/aperture esistenti;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere gli stenditoi esistenti sulla facciata dell'edificio in titolarità dei sig.ri e , a carico Parte_1 Parte_2 dei fondi in titolarità del sig. (così identificati al Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) ed pag. 2/13 a favore dei fondi dei sig.ri e (così identificati Parte_1 Parte_2 al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10,
13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub.
1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso per spese generali;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale contraria sulla circostanza di cui al capitolo 2) non ammesso della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, che qui si reitera espressamente, nonché della produzione documentale già atti.
Per parte appellata
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
dichiarare in ogni caso inammissibile l'impugnazione avversaria;
2) Nel merito, respingere in quanto infondato l'appello proposto da Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vicenza,
[...] Parte_2
Giudice dott.ssa Francesca Grassi, n. 269/2023 pubblicata il 3/02/2023 (R.G. n.
4392/2016), notificata il 9/02/2023, confermando integralmente tale sentenza. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, iva e cpa come per legge, del presente grado
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
chiedendo di accertare giudizialmente l'inesistenza ex art. 949 c.c. a carico
[...] del proprio fondo della servitù di scarico e di scolo delle acque bianche a favore della confinante proprietà e, conseguentemente, chiedendo di Parte_3 ordinare ai convenuti la rimozione degli scarichi pluviali e delle tubazioni di raccolta delle acque in questione. Inoltre chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere gli stenditoi esistenti lungo la facciata di confine con la sua proprietà, nonché l'inesistenza del diritto a pag. 3/13 sciorinare panni e del diritto di collocare, anche in futuro, stenditoi lungo il confine, con conseguente inibitoria e ordine di rimozione degli stenditoi esistenti.
L'attore chiedeva altresì di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, derivanti dal mancato godimento del diritto di proprietà e dai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria del giardino e l'intervento di appositi agronomi, quantificati complessivamente in euro 65.882,46 o nella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo, fatto salvo il maggior danno.
In via subordinata, l'attore chiedeva comunque di dichiarare tali scarichi pluviali e di scolo acque quali immissioni illecite e non tollerabili ex art. 844 c.c. con ordine di interruzione, rimozione e risarcimento del danno.
L'attore assumeva di essere proprietario di un immobile costituito da un fabbricato con annessa un'area di corte esclusiva adibita a giardino caratterizzato dalla presenza di piante a basso fusto, nonché di un filare di alberi di magnolie, catastalmente individuato al foglio 7, particella 294, sub nn. 12, 11, 10, 17, 18 del comune di Vicenza, confinante ad ovest con il fabbricato di proprietà dei coniugi e evidenziando come lungo la facciata est del fabbricato di Pt_1 Pt_2 proprietà dei convenuti risultavano posizionate tubature di scolo o pluviali che, provenendo dalla di loro proprietà, andavano a confluire nella rete di scarico della proprietà attorea, con conseguente scarico di acque bianche direttamente su quest'ultima proprietà. L'attore rilevava che tali tubazioni non erano mai state autorizzate né dallo stesso né dall'amministrazione. Segnalava che dette tubature non comparivano nemmeno nella rappresentazione dello stato di fatto di cui alla documentazione amministrativa depositata presso il comune di Vicenza (pratica n.
31889 UT) risalente al maggio-novembre 2001 dalla quale, al contrario, emergeva che durante i lavori di ristrutturazione del fabbricato dei convenuti, questi ultimi producevano uno schema di rete fognaria bianca e nera, poi regolarmente approvato da AIM, che prevedeva lo scarico delle acque bianche verso via San
ES e non verso la proprietà CP_1
L'attore segnalava che nel corso degli anni 2013-2014 constatava anomali fenomeni di rigurgito di acque reflue in corrispondenza del confine con la pag. 4/13 proprietà avversaria, con conseguenti allagamenti verificatisi in giardino, ciò che rendeva necessario operare interventi straordinari di spurgo e pulizia degli scarichi esistenti, nonché di cura degli alberi di magnolia collocati sul confine perché in stato di sofferenza. Rilevava inoltre, di aver subito pregiudizio e limitazione del proprio diritto di proprietà a causa del fatto che i pluviali dei convenuti versavano direttamente sulla propria proprietà, nonché lamentava che il carattere pregiudizievole delle immissioni di gocciolio di panni e delle zone d'ombra create dagli stenditoi collocati da e lungo il confine. Pt_1 Pt_2
L'attore chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in via equitativa in euro 50.000,00 per non aver potuto godere in maniera piena ed esclusiva della proprietà a causa della illecita condotta tenuta dai convenuti, danni da ritenersi sussistenti in re ipsa, ed in euro 15.882,46 a titolo di danno patrimoniale documentato consistente negli interventi di manutenzione straordinaria del giardino e di consulenza ed intervento degli agronomi che si sono resi necessari per far fronte allo stato di sofferenza in cui versavano le piante, in particolare le magnolie.
L'attore agiva in via di negatoria servitutis anche con riferimento alla collocazione, ad opera dei convenuti, di stenditoi lungo il confine con la sua proprietà, ciò che causava conseguentemente immissioni di gocciolio di panni e creazione di zone d'ombra sulla proprietà dell'attore rilevanti ai sensi dell'art. 844
c.c.; pertanto, egli agiva in giudizio affinché, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di sciorinare i panni e di collocare stenditoi lungo il confine con la sua proprietà, venisse ordinato ai coniugi e di rimuovere gli stessi e di Pt_1 Pt_2 cessare tale condotta illecita. In via subordinata, l'attore invocava allora la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 844 c.c. ritenendo lo scarico di acque piovane all'interno del proprio fondo una immissione oltre la normale tollerabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si costituivano in giudizio i coniugi e contestando le domande attoree Pt_1 Pt_2 in quanto infondate e comunque non provate. Nel merito, i convenuti contestavano integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore sostenendo che le grondaie, i pluviali e gli scarichi in questione risalivano al pag. 5/13 lontano 1992, e non agli anni 2000, e che erano stati realizzati dal dante causa dell' , il quale, all'epoca della costruzione della CP_1 Controparte_2 propria piscina (tutt'ora esistente nel giardino dell'attore), si offriva di risistemare a proprie spese la facciata est del fabbricato dei convenuti provvedendo sia alla tinteggiatura della parete esterna, sia alla posa delle grondaie e dei pluviali, con allacciamento alla propria rete di scarico. Essendo trascorsi oltre vent'anni dal
1992, i convenuti eccepivano di aver acquistato per usucapione la servitù inerente al diritto di scolo di acque piovane e così chiedevano di mantenere le opere a suo tempo realizzate;
negavano, di conseguenza, la sussistenza del lamentato diritto attoreo ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto all'asserita illegittima presenza delle finestre e degli stenditoi i convenuti sottolineavano come gli stessi fossero presenti sulla facciata est del fabbricato sin dall'epoca della sua costruzione risalente all'800 e, comunque, da tempo sufficiente a perfezionare altresì l'acquisto per usucapione delle vedute e luci, con l'acquisito diritto di mantenerle, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle servitù di veduta e di mantenimento degli stenditoi ai sensi degli artt. 1158 e 1061 c.c.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. ed escussione dei testimoni il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 269/23 pubblicata in data 3 febbraio 2023 accoglieva l'azione negatoria servitutis di inesistenza della servitù di scarico delle acque bianche e di stenditoio orinando la rimozione delle tubazioni e degli stenditoi mentre respingeva le domande di usucapione formulate in via riconvenzionale dai convenuti e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nonché di condanna per lite temeraria con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dei convenuti al pagamento della residua metà in favore dell'attore.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dai medesimi nei confronti di di accertamento Controparte_3 dell'acquisto per usucapione delle servitu' di veduta (primo motivo), di stenditoio
(secondo motivo)e di scarico e scolo d'acqua (terzo motivo) e accolto le pag. 6/13 corrispondenti azioni negatorie proposte in principalità da Controparte_3
, lamentando, per tutti e tre i motivi, la violazione degli artt. 1061, 1079,
[...]
1142, 1143, 1144, 1146 e 1158, 2697, c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. la violazione degli artt. 1163, 1165, 1167 e 1158, 2697 c.c. e degli artt. 113, 115,
116 c.p.c la violazione degli artt. 2697, 2730, 2733 c.c. e degli artt. 113, 115 e
116 c.p.c. e la violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
I primi due motivi di gravame sono fondati.
Va premesso in linea generale che la Suprema Corte ha precisato come il requisito dell'apparenza di una servitù discontinua -per al quale è necessaria l'attività umana qual è quella di veduta o stillicidio – richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante segnalando che tali opere possono anche insistere sul fondo dominante e devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (così Cass civ.
n.32816/2023 relativa ad una servitù di veduta).
Ciò posto va rilevato che, sì come censurato dall'appellante, l'impugnata sentenza non ha fatto buon governo delle regole relative all'interruzione del possesso utile ad usucapire con particolare riferimento alla lettera del 2003 inviata dal patrocinio attoreo ai convenuti. Con il rinvio fatto dall'art.1165 all'art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi del termine utile per la prescrizione acquisitiva cosicchè non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacchè la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti ( n.14659/2012)
Come osservato dalla Suprema Corte “Va peraltro considerato che il rinvio pag. 7/13 dell'art.1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale (in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione) incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione: pertanto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ne deriva che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale riconsegna dei beni immobili dei quali di vanti un diritto dominicale, non valgono invece ad interrompere il termine utile per usucapire né gli atti di diffida né quelli di messa in mora (pur essendo tali atti idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione), in quanto il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale così Cass civ.
n. 15927/2016
Ebbene nel caso di specie gli appellanti allegavano sin dal primo grado che “sia le finestre che gli stenditoi siano presenti sulla facciata del fabbricato dei convenuti sin dall'epoca della sua costruzione (avvenuta nel corso dell'800) e, comunque, da tempo sufficiente a perfezionare l'usucapione del diritto a mantenere tanto le une quanto gli altri: di conseguenza, i sig.ri e intendono agire in via Pt_1 Pt_2 riconvenzionale per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione delle relative servitù di veduta e di mantenimento degli stenditoi.” ( così in comparsa di costituzione in primo grado). Dimettevano a comprova “le fotografie di cui al doc.
3, che ritraggono la facciata del fabbricato nel periodo 1991-1992, all'epoca della realizzazione della piscina e prima che il sig. piantasse le magnolie (di CP_1 oltre 25 anni di età) menzionate in atto di citazione. Invero, le finestre in questione sono state realizzate ben prima degli Anni '90, atteso che il compendio dei ricorrenti risulta censito nel catasto fabbricati della Città di Vicenza fin dal 1840
(doc. 4) e sarebbe davvero assurdo pensare che l'edificio, per oltre cent'anni, sia Per_ rimasto privo di aperture. Anzi: pure la relazione tecnica dell'ing. (doc. 6 avversario, pag.1) parla, con riferimento alla proprietà , di “un Parte_3
pag. 8/13 gruppo di fabbricati di vecchia data, con aperture di finestre varie”. Ad abundantiam, poi, si ritiene utile produrre la convenzione stipulata nel 1953 tra il
(all'epoca proprietario del compendio di cui ora è Controparte_4 titolare il sig. , ed il dante causa dei sig.ri e Piazza, sig.ra CP_1 Pt_1
con cui quest'ultima è stata autorizzata a sopraelevare di un piano Parte_4 il fabbricato e ad aprire pure sul nuovo corpo delle “normali finestre” (doc. 5) ( cfr. seconda memoria 183 c.p.c. depositata in primo grado e documentazione allegata). Veniva inoltre veniva espletata prova testimoniale in relazione ai seguenti capitoli 1 ) essere vero che, sulla parete posta ad est del fabbricato ove si trovano gli appartamenti di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, siti in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e catastalmente
[...] individuati al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n.
442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, almeno fin dal 1950 sono presenti le finestre di cui al documento 3) che si rammostra;
2) essere vero che le finestre di cui al precedente capitolo 1), almeno fin dal 1950, sono utilizzate dai proprietari e dai conduttori degli appartamenti anch'essi indicati nel precedente capitolo 1) per affacciarsi e per dare luce e aria agli immobili;
3) essere vero che, sulla parete posta ad est del fabbricato ove si trovano gli appartamenti di proprietà dei sig.ri e Parte_1
siti in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e Parte_2 catastalmente individuati al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e
17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, almeno fin dal 1950 sono presenti gli stenditoi di cui al doc. 14 che si rammostra;
4) essere vero che gli stenditoi di cui al precedente capitolo 3), almeno fin dal 1950, sono utilizzati dai proprietari e dai conduttori degli appartamenti anch'essi indicati nel precedente capitolo 3) per stendere e sciorinare panni e biancheria).
Osserva il Collegio che come correttamente evidenziato dall'appellante dalle testimonianze rese da (che abitava nei luoghi di causa dal 1950 Testimone_1 al 1960) e risulta comprovata la presenza almeno dal 1950 delle Testimone_2 finestre e degli stenditoi sicchè deve ritenersi comprovato l'intervenuto acquisto delle relative servitù.
Come risulta dal verbale d'udienza del 18 novembre 2021 il testimone Tes_1
pag. 9/13 così riferiva “interrogato sui capitoli di parte convenuta risponde: Tes_1
cap. 1: sì c'erano queste finestre le ricordo che abitavo al piano terreno e al primo piano di quella casa che sto guardando;
cap. 2: sì è vero, al piano terra ricordo che c'erano le inferriate mentre al piano primo non c'erano. Il proprietario di casa veniva solo a prendere l'affitto;
cap. 3: sì c'erano li ricordo, era l'unico modo per stendere la biancheria;
cap. 4: sì è vero, ricordo che noi lo facevamo”. Il testimone così Testimone_2 riferiva “cap. 1: nel 1950 avevo tre anni e nel 1960 ricordo invece che la situazione era proprio questa che mi si rammostra;
ADR: lo so perché ci si poteva sporgere dalle finestre e si poteva vedere tutto.
Preciso che ci si poteva affacciare da tutte le finestre;
cap. 2: sì è vero che ci poteva affacciare ma non li ho mai visti farlo;
cap. 3: sì dal 1960 senz'altro; cap. 4: sì è vero. Ricordo di aver visto la parte terminale delle lenzuola da sotto
(cioè da terra).”
Pacifica l'esistenza delle vedute e degli stenditoi nel 2003 (allorquando il precedente patrocinio dell'appellato si doleva degli stessi) tenuto conto delle esistenza delle relative opere sin dal 1960 deve ritenersi che sia stato comprovato il periodo necessario all'acquisto a titolo originario delle predette servitù.
Il terzo motivo d'impugnazione va viceversa rigettato posto che quanto alla servitù di scarico e scolo d'acqua, l'impugnata sentenza va confermata tenuto conto che non è stata offerta compiuta prova dell'esistenza dei pluviali per il tempo necessari ad usucapire la chiesta servitù.
In proposito va valorizzata la circostanza che, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, sulla base dell'accertamento operato dalla consulenza tecnica di ufficio del geom. è emerso documentalmente che nella Persona_2 pratica amministrativa prot. n. 31889 presentata dai convenuti in data 21.3.2001 al comune di Vicenza per la ristrutturazione del proprio fabbricato non risultava indicata la collocazione di pluviali per lo scolo delle acque dal fondo dei convenuti sul fondo dell'attore mentre solo successivamente nella prima variante in corso d'opera presentata in data 04.10.2002 negli elaborati grafici dei prospetti pag. 10/13 si riscontrava l'indicazione grafica della presenza del pluviale sul prospetto Ovest del fabbricato come esistente.
Va altresì confermata la sentenza impugnata ove ha rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti da parte convenuta/odierna appellante e . In proposito va osservato come relativamente Parte_5 Testimone_3 alla precisa circostanza introdotta con il capitolo 5) della memoria ex art.183 n.2
c.p.c. ovvero che l'Ing. nel 1992 avrebbe provveduto alla tinteggiatura e CP_2 posa di grondaie e pluviali con allacciamento alla rete i predetti testimoni, come risulta dal verbale 18.11.2021, hanno risposto “questo è quello Parte_5 che mi ha detto , mentre , sempre sul cap. 5,: “mi Pt_1 Testimone_3 ricordo le grondaie, mi ricordo che il mi raccontava che il Pt_1 CP_2 provvedeva a questi lavori, ecco perché lo so, poiché io non ho mai parlato con il sig. ” ) testimonianze non risultano valorizzabili in quanto de relato. CP_2
Non è stata dunque assolta la prova relativamente al fatto che le grondaie, il pluviale e l'allacciamento allo scarico fossero presenti e visibili anteriormente al
2001. Né può essere attribuito rilievo dirimente alla dichiarazione resa dalla testimone - che in relazione al capitolo 6 della seconda Testimone_4 memoria ex art.183 n.2 c.p.c.( 6) essere vero che le grondaie ed i pluviali realizzati nel 1992 dall'ing. , con allacciamento alla rete di Controparte_2 scarico insistente all'interno della proprietà del medesimo ing. e, oggi, CP_2 del sig. come da docc. 7, 8, 9, 10 e 11 di parte attrice e Controparte_1 conformi allo stato di fatto attuale come da doc. 12 che si rammostra al teste, dal
1992 alla data odierna sono utilizzati per lo scolo delle acque piovane e meteoriche provenienti dal fondo di proprietà dei sig.ri e Parte_1
sito in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e Parte_2 catastalmente individuato al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e
17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11) rispondeva “cap. 6: si le ho viste personalmente così come le vedo sul doc. 12 dal 1978 momento a partire dal quale ho iniziato a frequentare assiduamente quella casa” tenuto conto che la testimonianza non risulta attendibile tenuto conto che colloca la presenza delle grondaie quattordici anni prima della loro effettiva collocazione (poiché in tesi dei pag. 11/13 convenuti le stesse venivano ivi collocate nel 1992)
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Vicenza, ferma in ogni altra parte, deve essere parzialmente riformata in relazione all'accoglimento delle domande di accertamento negativo delle servitù di veduta e di stenditoio formulate da e Controparte_1 al rigetto delle corrispondenti domande di usucapione formulate in via riconvenzionale da e . Parte_1 Parte_2
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per un terzo e nella residua quota dei due terzi poste a carico di secondo la regola della soccombenza Controparte_1 prevalente;
vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media) e delle fasi effettivamente svolte .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 269/2023 pubblicata il 3 febbraio 2023, che conferma per il resto: così provvede:
1. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso le finestre e/o aperture esistenti nel fabbricato di proprietà di e , a carico dei fondi in titolarità di Parte_1 Parte_2 [...]
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Controparte_1 foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) e a favore dell'immobile di proprietà di e (così identificati al Catasto Fabbricati del Parte_1 Parte_2
Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb.
1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento delle finestre/aperture esistenti;
2. accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere gli stenditoi esistenti sulla facciata dell'edificio di proprietà di e Parte_1
, a carico dei fondi di proprietà di Parte_2 Controparte_1
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, pag. 12/13 subb. 10, 11, 12, 17, 18) ed a favore dei fondi di proprietà di e Parte_1
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Parte_2
Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6,
7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5);
3. rigetta le domande di accertamento negativo formulate da
[...] nei confronti di e relative Controparte_1 Parte_1 Parte_2 alle servitù di veduta di cui al capo 1) e di stenditoio di cui al capo 2) e di rimozione delle relative opere;
4. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
e della quota residua, così liquidata: Parte_2
-per il primo grado, in euro 7.240,00 ( 2/3 di euro 10.860,00) per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e epa;
- per il secondo grado, in euro 5.646,66 (2/3 di euro 8.470,00) per compenso professionale, euro 536,00 (2/3 di euro 804,00 per marca e cu) oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e epa.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 577/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. entrambi con l'Avv. Ruggero Rubisse
[...] C.F._2
Appellante contro
(c.f. ) con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
LA LI
Appellata
Oggetto: Azione negatoria servitutis Appello avverso la sentenza n. 269/23 del
Tribunale di Vicenza pubblicata in data 3 febbraio 2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita – confermati i capi della sentenza espressamente non impugnati con l'atto d'appello del 13.3.2023 e rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione ed espressamente ribadite e confermate tutte le istanze, anche istruttorie, formulate negli scritti defensionali di primo grado e nella precisazione delle conclusioni – in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 269/2023, emessa in data 2 febbraio 2023, pubblicata il 3 febbraio 2023, Repert. n. 370/2023 del 3 febbraio 2023, R.G. 4392/2016, notificata il 9 febbraio 2023, per i motivi tutti esposti in atto d'appello da intendersi qui integralmente richiamati: nel merito:- rigettare tutte le pretese svolte dal sig. Controparte_1 nei confronti dei sig.ri e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 del 13 maggio 2016 in quanto infondate in fatto e diritto;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di stillicidio e/o scolo delle acque piovane e/o meteoriche a carico dei fondi in titolarità del sig. (così identificati al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12,
17, 18) e a favore dei fondi dei sig.ri e (così Parte_1 Parte_2 identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp.
n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento di tutte le opere
(tra cui grondaie, pluviali e scarichi) esistenti;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso le finestre e/o aperture esistenti nel fabbricato di proprietà dei sig.ri e , a carico dei Parte_1 Parte_2 fondi in titolarità del sig. (così identificati al Catasto Fabbricati Controparte_1 del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) e a favore dei fondi dei sig.ri e (così identificati al Catasto Parte_1 Parte_2
Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15,
16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp.
442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento delle finestre/aperture esistenti;
- visti gli artt. 1158 e 1061 c.c. (in via riconvenzionale), dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere gli stenditoi esistenti sulla facciata dell'edificio in titolarità dei sig.ri e , a carico Parte_1 Parte_2 dei fondi in titolarità del sig. (così identificati al Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) ed pag. 2/13 a favore dei fondi dei sig.ri e (così identificati Parte_1 Parte_2 al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10,
13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub.
1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5); in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso per spese generali;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale contraria sulla circostanza di cui al capitolo 2) non ammesso della memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., con i testi ivi indicati, che qui si reitera espressamente, nonché della produzione documentale già atti.
Per parte appellata
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così provvedere:
1) dichiarare inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
dichiarare in ogni caso inammissibile l'impugnazione avversaria;
2) Nel merito, respingere in quanto infondato l'appello proposto da Parte_1
e , avverso la sentenza del Tribunale Civile di Vicenza,
[...] Parte_2
Giudice dott.ssa Francesca Grassi, n. 269/2023 pubblicata il 3/02/2023 (R.G. n.
4392/2016), notificata il 9/02/2023, confermando integralmente tale sentenza. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso spese forfettarie ex art. 2 D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55, iva e cpa come per legge, del presente grado
MOTIVAZIONE conveniva in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
chiedendo di accertare giudizialmente l'inesistenza ex art. 949 c.c. a carico
[...] del proprio fondo della servitù di scarico e di scolo delle acque bianche a favore della confinante proprietà e, conseguentemente, chiedendo di Parte_3 ordinare ai convenuti la rimozione degli scarichi pluviali e delle tubazioni di raccolta delle acque in questione. Inoltre chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere gli stenditoi esistenti lungo la facciata di confine con la sua proprietà, nonché l'inesistenza del diritto a pag. 3/13 sciorinare panni e del diritto di collocare, anche in futuro, stenditoi lungo il confine, con conseguente inibitoria e ordine di rimozione degli stenditoi esistenti.
L'attore chiedeva altresì di condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, derivanti dal mancato godimento del diritto di proprietà e dai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria del giardino e l'intervento di appositi agronomi, quantificati complessivamente in euro 65.882,46 o nella minore o maggiore somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo, fatto salvo il maggior danno.
In via subordinata, l'attore chiedeva comunque di dichiarare tali scarichi pluviali e di scolo acque quali immissioni illecite e non tollerabili ex art. 844 c.c. con ordine di interruzione, rimozione e risarcimento del danno.
L'attore assumeva di essere proprietario di un immobile costituito da un fabbricato con annessa un'area di corte esclusiva adibita a giardino caratterizzato dalla presenza di piante a basso fusto, nonché di un filare di alberi di magnolie, catastalmente individuato al foglio 7, particella 294, sub nn. 12, 11, 10, 17, 18 del comune di Vicenza, confinante ad ovest con il fabbricato di proprietà dei coniugi e evidenziando come lungo la facciata est del fabbricato di Pt_1 Pt_2 proprietà dei convenuti risultavano posizionate tubature di scolo o pluviali che, provenendo dalla di loro proprietà, andavano a confluire nella rete di scarico della proprietà attorea, con conseguente scarico di acque bianche direttamente su quest'ultima proprietà. L'attore rilevava che tali tubazioni non erano mai state autorizzate né dallo stesso né dall'amministrazione. Segnalava che dette tubature non comparivano nemmeno nella rappresentazione dello stato di fatto di cui alla documentazione amministrativa depositata presso il comune di Vicenza (pratica n.
31889 UT) risalente al maggio-novembre 2001 dalla quale, al contrario, emergeva che durante i lavori di ristrutturazione del fabbricato dei convenuti, questi ultimi producevano uno schema di rete fognaria bianca e nera, poi regolarmente approvato da AIM, che prevedeva lo scarico delle acque bianche verso via San
ES e non verso la proprietà CP_1
L'attore segnalava che nel corso degli anni 2013-2014 constatava anomali fenomeni di rigurgito di acque reflue in corrispondenza del confine con la pag. 4/13 proprietà avversaria, con conseguenti allagamenti verificatisi in giardino, ciò che rendeva necessario operare interventi straordinari di spurgo e pulizia degli scarichi esistenti, nonché di cura degli alberi di magnolia collocati sul confine perché in stato di sofferenza. Rilevava inoltre, di aver subito pregiudizio e limitazione del proprio diritto di proprietà a causa del fatto che i pluviali dei convenuti versavano direttamente sulla propria proprietà, nonché lamentava che il carattere pregiudizievole delle immissioni di gocciolio di panni e delle zone d'ombra create dagli stenditoi collocati da e lungo il confine. Pt_1 Pt_2
L'attore chiedeva, pertanto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in via equitativa in euro 50.000,00 per non aver potuto godere in maniera piena ed esclusiva della proprietà a causa della illecita condotta tenuta dai convenuti, danni da ritenersi sussistenti in re ipsa, ed in euro 15.882,46 a titolo di danno patrimoniale documentato consistente negli interventi di manutenzione straordinaria del giardino e di consulenza ed intervento degli agronomi che si sono resi necessari per far fronte allo stato di sofferenza in cui versavano le piante, in particolare le magnolie.
L'attore agiva in via di negatoria servitutis anche con riferimento alla collocazione, ad opera dei convenuti, di stenditoi lungo il confine con la sua proprietà, ciò che causava conseguentemente immissioni di gocciolio di panni e creazione di zone d'ombra sulla proprietà dell'attore rilevanti ai sensi dell'art. 844
c.c.; pertanto, egli agiva in giudizio affinché, accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di sciorinare i panni e di collocare stenditoi lungo il confine con la sua proprietà, venisse ordinato ai coniugi e di rimuovere gli stessi e di Pt_1 Pt_2 cessare tale condotta illecita. In via subordinata, l'attore invocava allora la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 844 c.c. ritenendo lo scarico di acque piovane all'interno del proprio fondo una immissione oltre la normale tollerabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si costituivano in giudizio i coniugi e contestando le domande attoree Pt_1 Pt_2 in quanto infondate e comunque non provate. Nel merito, i convenuti contestavano integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore sostenendo che le grondaie, i pluviali e gli scarichi in questione risalivano al pag. 5/13 lontano 1992, e non agli anni 2000, e che erano stati realizzati dal dante causa dell' , il quale, all'epoca della costruzione della CP_1 Controparte_2 propria piscina (tutt'ora esistente nel giardino dell'attore), si offriva di risistemare a proprie spese la facciata est del fabbricato dei convenuti provvedendo sia alla tinteggiatura della parete esterna, sia alla posa delle grondaie e dei pluviali, con allacciamento alla propria rete di scarico. Essendo trascorsi oltre vent'anni dal
1992, i convenuti eccepivano di aver acquistato per usucapione la servitù inerente al diritto di scolo di acque piovane e così chiedevano di mantenere le opere a suo tempo realizzate;
negavano, di conseguenza, la sussistenza del lamentato diritto attoreo ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi.
Quanto all'asserita illegittima presenza delle finestre e degli stenditoi i convenuti sottolineavano come gli stessi fossero presenti sulla facciata est del fabbricato sin dall'epoca della sua costruzione risalente all'800 e, comunque, da tempo sufficiente a perfezionare altresì l'acquisto per usucapione delle vedute e luci, con l'acquisito diritto di mantenerle, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle servitù di veduta e di mantenimento degli stenditoi ai sensi degli artt. 1158 e 1061 c.c.
Istruita la causa a mezzo c.t.u. ed escussione dei testimoni il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 269/23 pubblicata in data 3 febbraio 2023 accoglieva l'azione negatoria servitutis di inesistenza della servitù di scarico delle acque bianche e di stenditoio orinando la rimozione delle tubazioni e degli stenditoi mentre respingeva le domande di usucapione formulate in via riconvenzionale dai convenuti e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nonché di condanna per lite temeraria con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dei convenuti al pagamento della residua metà in favore dell'attore.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dai medesimi nei confronti di di accertamento Controparte_3 dell'acquisto per usucapione delle servitu' di veduta (primo motivo), di stenditoio
(secondo motivo)e di scarico e scolo d'acqua (terzo motivo) e accolto le pag. 6/13 corrispondenti azioni negatorie proposte in principalità da Controparte_3
, lamentando, per tutti e tre i motivi, la violazione degli artt. 1061, 1079,
[...]
1142, 1143, 1144, 1146 e 1158, 2697, c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c. la violazione degli artt. 1163, 1165, 1167 e 1158, 2697 c.c. e degli artt. 113, 115,
116 c.p.c la violazione degli artt. 2697, 2730, 2733 c.c. e degli artt. 113, 115 e
116 c.p.c. e la violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con Controparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
I primi due motivi di gravame sono fondati.
Va premesso in linea generale che la Suprema Corte ha precisato come il requisito dell'apparenza di una servitù discontinua -per al quale è necessaria l'attività umana qual è quella di veduta o stillicidio – richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante segnalando che tali opere possono anche insistere sul fondo dominante e devono essere tali da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante (così Cass civ.
n.32816/2023 relativa ad una servitù di veduta).
Ciò posto va rilevato che, sì come censurato dall'appellante, l'impugnata sentenza non ha fatto buon governo delle regole relative all'interruzione del possesso utile ad usucapire con particolare riferimento alla lettera del 2003 inviata dal patrocinio attoreo ai convenuti. Con il rinvio fatto dall'art.1165 all'art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi del termine utile per la prescrizione acquisitiva cosicchè non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacchè la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti ( n.14659/2012)
Come osservato dalla Suprema Corte “Va peraltro considerato che il rinvio pag. 7/13 dell'art.1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale (in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione) incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione: pertanto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ne deriva che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale riconsegna dei beni immobili dei quali di vanti un diritto dominicale, non valgono invece ad interrompere il termine utile per usucapire né gli atti di diffida né quelli di messa in mora (pur essendo tali atti idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione), in quanto il possesso si può esercitare anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale così Cass civ.
n. 15927/2016
Ebbene nel caso di specie gli appellanti allegavano sin dal primo grado che “sia le finestre che gli stenditoi siano presenti sulla facciata del fabbricato dei convenuti sin dall'epoca della sua costruzione (avvenuta nel corso dell'800) e, comunque, da tempo sufficiente a perfezionare l'usucapione del diritto a mantenere tanto le une quanto gli altri: di conseguenza, i sig.ri e intendono agire in via Pt_1 Pt_2 riconvenzionale per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione delle relative servitù di veduta e di mantenimento degli stenditoi.” ( così in comparsa di costituzione in primo grado). Dimettevano a comprova “le fotografie di cui al doc.
3, che ritraggono la facciata del fabbricato nel periodo 1991-1992, all'epoca della realizzazione della piscina e prima che il sig. piantasse le magnolie (di CP_1 oltre 25 anni di età) menzionate in atto di citazione. Invero, le finestre in questione sono state realizzate ben prima degli Anni '90, atteso che il compendio dei ricorrenti risulta censito nel catasto fabbricati della Città di Vicenza fin dal 1840
(doc. 4) e sarebbe davvero assurdo pensare che l'edificio, per oltre cent'anni, sia Per_ rimasto privo di aperture. Anzi: pure la relazione tecnica dell'ing. (doc. 6 avversario, pag.1) parla, con riferimento alla proprietà , di “un Parte_3
pag. 8/13 gruppo di fabbricati di vecchia data, con aperture di finestre varie”. Ad abundantiam, poi, si ritiene utile produrre la convenzione stipulata nel 1953 tra il
(all'epoca proprietario del compendio di cui ora è Controparte_4 titolare il sig. , ed il dante causa dei sig.ri e Piazza, sig.ra CP_1 Pt_1
con cui quest'ultima è stata autorizzata a sopraelevare di un piano Parte_4 il fabbricato e ad aprire pure sul nuovo corpo delle “normali finestre” (doc. 5) ( cfr. seconda memoria 183 c.p.c. depositata in primo grado e documentazione allegata). Veniva inoltre veniva espletata prova testimoniale in relazione ai seguenti capitoli 1 ) essere vero che, sulla parete posta ad est del fabbricato ove si trovano gli appartamenti di proprietà dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, siti in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e catastalmente
[...] individuati al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n.
442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, almeno fin dal 1950 sono presenti le finestre di cui al documento 3) che si rammostra;
2) essere vero che le finestre di cui al precedente capitolo 1), almeno fin dal 1950, sono utilizzate dai proprietari e dai conduttori degli appartamenti anch'essi indicati nel precedente capitolo 1) per affacciarsi e per dare luce e aria agli immobili;
3) essere vero che, sulla parete posta ad est del fabbricato ove si trovano gli appartamenti di proprietà dei sig.ri e Parte_1
siti in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e Parte_2 catastalmente individuati al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e
17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, almeno fin dal 1950 sono presenti gli stenditoi di cui al doc. 14 che si rammostra;
4) essere vero che gli stenditoi di cui al precedente capitolo 3), almeno fin dal 1950, sono utilizzati dai proprietari e dai conduttori degli appartamenti anch'essi indicati nel precedente capitolo 3) per stendere e sciorinare panni e biancheria).
Osserva il Collegio che come correttamente evidenziato dall'appellante dalle testimonianze rese da (che abitava nei luoghi di causa dal 1950 Testimone_1 al 1960) e risulta comprovata la presenza almeno dal 1950 delle Testimone_2 finestre e degli stenditoi sicchè deve ritenersi comprovato l'intervenuto acquisto delle relative servitù.
Come risulta dal verbale d'udienza del 18 novembre 2021 il testimone Tes_1
pag. 9/13 così riferiva “interrogato sui capitoli di parte convenuta risponde: Tes_1
cap. 1: sì c'erano queste finestre le ricordo che abitavo al piano terreno e al primo piano di quella casa che sto guardando;
cap. 2: sì è vero, al piano terra ricordo che c'erano le inferriate mentre al piano primo non c'erano. Il proprietario di casa veniva solo a prendere l'affitto;
cap. 3: sì c'erano li ricordo, era l'unico modo per stendere la biancheria;
cap. 4: sì è vero, ricordo che noi lo facevamo”. Il testimone così Testimone_2 riferiva “cap. 1: nel 1950 avevo tre anni e nel 1960 ricordo invece che la situazione era proprio questa che mi si rammostra;
ADR: lo so perché ci si poteva sporgere dalle finestre e si poteva vedere tutto.
Preciso che ci si poteva affacciare da tutte le finestre;
cap. 2: sì è vero che ci poteva affacciare ma non li ho mai visti farlo;
cap. 3: sì dal 1960 senz'altro; cap. 4: sì è vero. Ricordo di aver visto la parte terminale delle lenzuola da sotto
(cioè da terra).”
Pacifica l'esistenza delle vedute e degli stenditoi nel 2003 (allorquando il precedente patrocinio dell'appellato si doleva degli stessi) tenuto conto delle esistenza delle relative opere sin dal 1960 deve ritenersi che sia stato comprovato il periodo necessario all'acquisto a titolo originario delle predette servitù.
Il terzo motivo d'impugnazione va viceversa rigettato posto che quanto alla servitù di scarico e scolo d'acqua, l'impugnata sentenza va confermata tenuto conto che non è stata offerta compiuta prova dell'esistenza dei pluviali per il tempo necessari ad usucapire la chiesta servitù.
In proposito va valorizzata la circostanza che, come già evidenziato nell'impugnata sentenza, sulla base dell'accertamento operato dalla consulenza tecnica di ufficio del geom. è emerso documentalmente che nella Persona_2 pratica amministrativa prot. n. 31889 presentata dai convenuti in data 21.3.2001 al comune di Vicenza per la ristrutturazione del proprio fabbricato non risultava indicata la collocazione di pluviali per lo scolo delle acque dal fondo dei convenuti sul fondo dell'attore mentre solo successivamente nella prima variante in corso d'opera presentata in data 04.10.2002 negli elaborati grafici dei prospetti pag. 10/13 si riscontrava l'indicazione grafica della presenza del pluviale sul prospetto Ovest del fabbricato come esistente.
Va altresì confermata la sentenza impugnata ove ha rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti da parte convenuta/odierna appellante e . In proposito va osservato come relativamente Parte_5 Testimone_3 alla precisa circostanza introdotta con il capitolo 5) della memoria ex art.183 n.2
c.p.c. ovvero che l'Ing. nel 1992 avrebbe provveduto alla tinteggiatura e CP_2 posa di grondaie e pluviali con allacciamento alla rete i predetti testimoni, come risulta dal verbale 18.11.2021, hanno risposto “questo è quello Parte_5 che mi ha detto , mentre , sempre sul cap. 5,: “mi Pt_1 Testimone_3 ricordo le grondaie, mi ricordo che il mi raccontava che il Pt_1 CP_2 provvedeva a questi lavori, ecco perché lo so, poiché io non ho mai parlato con il sig. ” ) testimonianze non risultano valorizzabili in quanto de relato. CP_2
Non è stata dunque assolta la prova relativamente al fatto che le grondaie, il pluviale e l'allacciamento allo scarico fossero presenti e visibili anteriormente al
2001. Né può essere attribuito rilievo dirimente alla dichiarazione resa dalla testimone - che in relazione al capitolo 6 della seconda Testimone_4 memoria ex art.183 n.2 c.p.c.( 6) essere vero che le grondaie ed i pluviali realizzati nel 1992 dall'ing. , con allacciamento alla rete di Controparte_2 scarico insistente all'interno della proprietà del medesimo ing. e, oggi, CP_2 del sig. come da docc. 7, 8, 9, 10 e 11 di parte attrice e Controparte_1 conformi allo stato di fatto attuale come da doc. 12 che si rammostra al teste, dal
1992 alla data odierna sono utilizzati per lo scolo delle acque piovane e meteoriche provenienti dal fondo di proprietà dei sig.ri e Parte_1
sito in Comune di Vicenza, Contra' S. ES 53, e Parte_2 catastalmente individuato al Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e
17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11) rispondeva “cap. 6: si le ho viste personalmente così come le vedo sul doc. 12 dal 1978 momento a partire dal quale ho iniziato a frequentare assiduamente quella casa” tenuto conto che la testimonianza non risulta attendibile tenuto conto che colloca la presenza delle grondaie quattordici anni prima della loro effettiva collocazione (poiché in tesi dei pag. 11/13 convenuti le stesse venivano ivi collocate nel 1992)
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Vicenza, ferma in ogni altra parte, deve essere parzialmente riformata in relazione all'accoglimento delle domande di accertamento negativo delle servitù di veduta e di stenditoio formulate da e Controparte_1 al rigetto delle corrispondenti domande di usucapione formulate in via riconvenzionale da e . Parte_1 Parte_2
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per un terzo e nella residua quota dei due terzi poste a carico di secondo la regola della soccombenza Controparte_1 prevalente;
vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, complessità media) e delle fasi effettivamente svolte .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 269/2023 pubblicata il 3 febbraio 2023, che conferma per il resto: così provvede:
1. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta attraverso le finestre e/o aperture esistenti nel fabbricato di proprietà di e , a carico dei fondi in titolarità di Parte_1 Parte_2 [...]
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Controparte_1 foglio 7, part. 294, subb. 10, 11, 12, 17, 18) e a favore dell'immobile di proprietà di e (così identificati al Catasto Fabbricati del Parte_1 Parte_2
Comune di Vicenza: Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6, 7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb.
1, 2, 3, 4 e 5), con mantenimento delle finestre/aperture esistenti;
2. accerta e dichiara l'acquisto per usucapione della servitù di mantenere gli stenditoi esistenti sulla facciata dell'edificio di proprietà di e Parte_1
, a carico dei fondi di proprietà di Parte_2 Controparte_1
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: foglio 7, part. 294, pag. 12/13 subb. 10, 11, 12, 17, 18) ed a favore dei fondi di proprietà di e Parte_1
(così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza: Parte_2
Foglio 7, mapp. n. 289, subb. 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, e mapp. n. 442, subb. 5, 6,
7, 8, 9 e 11, già mapp. n. 288 sub. 1, e mapp. 442 subb. 1, 2, 3, 4 e 5);
3. rigetta le domande di accertamento negativo formulate da
[...] nei confronti di e relative Controparte_1 Parte_1 Parte_2 alle servitù di veduta di cui al capo 1) e di stenditoio di cui al capo 2) e di rimozione delle relative opere;
4. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
e della quota residua, così liquidata: Parte_2
-per il primo grado, in euro 7.240,00 ( 2/3 di euro 10.860,00) per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e epa;
- per il secondo grado, in euro 5.646,66 (2/3 di euro 8.470,00) per compenso professionale, euro 536,00 (2/3 di euro 804,00 per marca e cu) oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e epa.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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