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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6661/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6661/2021 promossa da: FALLIMENTO GE. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Parte_1 P.IVA_1
CESARE GIUSEPPE, presso il cui studio in Foggia alla via FIUME N.47 ha eletto domicilio
- ATTORE - contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. DI CAGNO FABIO e dell'avv. DI BELLO PAOLO ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Bari alla VIA ARCIVESCOVO VACCARO n. 45 presso i difensori
- CONVENUTO - (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE Controparte_2 P.IVA_2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA CADORNA. 11 73039 TRICASE presso il difensore
- TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/10/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/11/2021, il Parte_2
in persona del Curatore avv. esponeva che:
[...] Parte_3
a) con decreto del 28-29/09/2016 il Tribunale di Foggia, previo rigetto della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla società “
[...]
ne aveva dichiarato il fallimento;
Parte_2
b) il convenuto aveva presentato domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo pagina 1 di 18 chiedendo il riconoscimento del proprio compenso professionale, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c..c, per complessivi € 139.077,75 (euro 109.322,00 compenso, euro 4.372,88 cassa di previdenza, euro 25.012,87 IVA ed euro 370,00 spese) rappresentando:
-- di aver “prestato la propria opera professionale a favore della società fallita consistente:
-- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria ivi compresa la verifica, controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico;
-- assistenza, consulenza e cura dei rapporti commerciali con i fornitori di beni e servizi della società (ivi compresi professionisti, banche società di leasing e società finanziarie) e assistenza, consulenza e cura dei rapporti con i proprietari di suoli ivi compresi i rapporti con i notai di volta in volta utilizzati per gli atti a stipularsi nell'ambito delle attività di sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili o esecuzione di prestazioni professionali, diverse da quelle evidenziate nei punti precedenti contemplate dalle tariffe dei dottori commercialisti”;
- l'esistenza di un atto di ricognizione e riconoscimento del debito sottoscritto il 15 marzo 2016 e finalizzato all'accordo di ristrutturazione del debito della società con Parte_2 scrittura privata del 15 marzo 2016 autenticata dal notaio di Foggia;
Per_1
c) l'istanza del convenuto era stata rigettata perché non adeguatamente documentata;
d) nell'ambito del conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal la Curatela si era costituita con memoria del 24/9/2028 sollevando, fra l'altro: CP_1
- eccezione di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente danno per la massa dei creditori pari ad € 563.768,031; 1 “ A. ECCEZIONE DI GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C. L'opponente rivendica un credito professionale maturato per il periodo agosto 2008 - 31.12.2015 (cfr. preavviso di pagamento prodotto – cfr. all. 4) a seguito di stipula di “contratto d'opera intellettuale”. Afferma di aver prestato attività consistente in: “- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria ivi compresa la verifica, controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico;
- assistenza, consulenza e cura dei rapporti commerciali con i fornitori di beni e servizi della società (ivi compresi professionisti, banche società di leasing e società finanziarie) e assistenza, consulenza e cura dei rapporti con i proprietari di suoli ivi compresi i rapporti con i notai di volta in volta utilizzati per gli atti a stipularsi nell'ambito delle attività di sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili;
- esecuzione di prestazioni professionali, diverse da quelle evidenziate nei punti precedenti contemplate dalle tariffe dei dottori commercialisti;
(…)” (pag. 1 e s. ricorso). Pa Pa In buona sostanza, il dott. ha assistito, a suo dire, ininterrottamente e per numerosi anni la fallita a 360 gradi, CP_1 nulla escluso. Ciò premesso, si deve far rilevare al Tribunale che con decreto del 19.6.2018 il G.D. ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive che ha visto l'ammissione della domanda dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia (protocollo telematico n. 27), per la complessiva somma di € 984.974,13 (di cui € 949.644,60 in privilegio), con il seguente provvedimento:
“Si ammette la complessiva somma di € 984.974,13, di cui € 280.613,18 afferente all'avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 (anno d'imposta 2013) e € 704.360,95 con riferimento all'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 (anno d'imposta 2014), entrambi notificati post fallimento, e segnatamente: € 949.644,60 in via privilegiata secondo i privilegi di cui alle disposizioni indicate in domanda, € 17,50 in via chirografaria per capitale e € 35.312,03 per interessi ex art. 20 D.P.R. n. 602/73 così ricalcolati fino alla data di fallimento. Si rigetta: 1) la richiesta di ammissione per gli interessi con lo stesso grado di privilegio dei tributi insinuati (IRES, IRAP, IVA, etc.) in quanto la somma viene indicata in modo indistinto negli avvisi di accertamento e nelle Osservazioni ex art. 95 L.F. e, dunque, senza tener in debito conto il limite, sempre applicabile, di cui all'art. 2749 c.c. “ai sensi del quale gli interessi ammessi al passivo fallimentare sono quelli maturati dal momento della dichiarazione di fallimento e quelli dell'anno precedente” (cfr. Cass. n. 16084/12; v. anche, Cass. n. 21459/17); 2) la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria in quanto non dovuta.” (all. 5). Dall'esame della domanda del 15.5.2018 (all. 6) e degli allegati (avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 anno d'imposta 2013 e avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 anno d'imposta 2014) (all. 7 e 8), emerge che:
- gli accertamenti hanno avuto ad oggetto imposte non pagate1 per la complessiva somma di € 421.188,00 (€ 48.624,00 IRES + € 5.653,00 IRAP + € 2.374,00 IMP. SOSTITUTIVA ADD. IREA + € 364.537,00 IVA);
- l'Agenzia ha chiesto la complessiva somma di € 1.009.345,35, di cui € 588.139,85 per sanzioni amministrative pecuniarie e interessi per l'anno d'imposta 2013 (€ 145.326,60 sanzione + € 20.417,21 interessi = € 165.743,81) e per l'anno d'imposta 2014 (€ 383.130,00 sanzione + € 39.266,04 interessi = € 422.396,04). pagina 2 di 18 Dall'esame dello stato passivo, divenuto definitivo per mancanza di impugnazioni (all. 9), risulta che il G.D. ha ammesso integralmente le somme richieste a titolo di capitale (€ 421.188,00 complessivi) e a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (€ 528.456,00)2, mentre ha ammesso parzialmente la somma richiesta a titolo di interessi, in quanto ricalcolati sino alla data di fallimento (€ 35.312,03 anziché € 59.683,253). Quanto sopra costituisce ampia prova del grave inadempimento a carico del dott. che la Curatela, in questa sede, CP_1 espressamente eccepisce ex art. 1460 c.c. al fine di paralizzare la pretesa creditoria (ladd imostrata). All'uopo, è sufficiente per il Tribunale esaminare (oltre che ovviamente il provvedimento del G.D. del 19.6.18) la domanda di insinuazione dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto i due atti di accertamento a sostegno, il cui contenuto si richiama qui di seguito in sintesi. La necessaria premessa è data dalla pacifica circostanza che la società ha operato (almeno sulla carta) esclusivamente nel Parte_2 campo delle energie rinnovabili, come emerge dalla Relazione particolareggiata ex art. 33 L.F. del Curatore (all. 10), nota al dott. in quanto esibita nel giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. (rigettato) in cui il predetto si è costituito con intervento adesivo CP_1 stato condannato a pagare le spese di lite (cfr. all. 11, sentenza n. 1527/17 CdA Bari di cui si parlerà in seguito) e dal verbale di audizione dell'amministratore unico, redatto in data 30.1.2017 in occasione del primo accesso presso la Controparte_3 sede legale per eseguire le operazioni inventariali, presente anche il dott. qualificatosi, come prima detto, “commercialista CP_1 della (all. 12). Parte_2 Fatta verifica del credito (e di accertamento fiscale) si è definitivamente accertato, tra l'altro, che la società fallita ha compiuto operazioni afferenti a due imbarcazioni di lusso (Velvet 90' nell'anno 2014 per € 900.000,00 e MA 72' nel 2010 per € 1.000.000,00 iva esclusa) (cfr. verbale 30.01.2017), utilizzate esclusivamente dall'amministratore (cfr. verbale 30.01.2017: “La custodia della barca è sempre stata da me svolta ed ero l'unico utilizzatore della stessa”), che nessuna inerenza hanno mai avuto con l'unica attività svolta. Si rammenta che il requisito essenziale per la deducibilità di un costo o di una spesa è l'inerenza all'attività dell'impresa, ragion per cui non sono deducibili le spese che una società sostenga senza che vi sia alcuna connessione tra le spese e l'attività economica della società. Il principio di inerenza è individuabile nel comma 5 dell'art. 109 del TUIR (D.P.R. n. 22.12.1986, n. 917) secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa”. Per giurisprudenza consolidata “il giudizio sull'inerenza del costo va riferito all'oggetto sociale dell'impresa, nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all'impresa un'utilità, obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata.” (cfr. Cass. n. 20113/18) Nella fattispecie, su conforme proposta della Curatela contenuta nel progetto di stato passivo, il G.D. ha ritenuto fondato l'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate, e dunque la domanda d'insinuazione, in quanto difettava qualsivoglia inerenza (qualitativa e quantitativa) dei costi relativi alle imbarcazioni (acquisto e manutenzione) rispetto all'attività svolta, utilizzate peraltro solo per soddisfare esigenze personali voluttuarie dell'amministratore unico. Le sanzioni irrogate (e riconosciute in sede concorsuale) attengono nel complesso a:
- anno 2013: omessa presentazione di dichiarazione ai fini Imposte Dirette (I.I.D.D.) e Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); illegittima detrazione IVA, omessa registrazione operazioni imponibili IVA e omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili;
- anno 2014: presentazione di dichiarazione infedele, omessa registrazione di operazioni imponibili Iva, omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili. Per quanto detto, il dott. nello svolgimento della sua attività ha violato quindi “norme basilari in tema di redazione della CP_1 dichiarazione dei redditi, di formazione ed imputazione della base imponibile”, violazione che “integra la fonte della civile responsabilità del professionista incaricato. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell'art. 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.” (cfr. Cass. n. 8860/11). E' principio giurisprudenziale consolidato che l'eccezione di grave inadempimento, laddove accertata nei suoi presupposti, comporta la perdita del diritto al compenso: “Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.” (cfr., da ultimo, Cass. 7309/17; v. anche Cass. 4781/13; n. 11304/12; n. 6967/06; n. 5928/02; in giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Bologna Sez. II, 19/01/2018; Trib. Taranto Sez. III, 05/01/2015; Trib. Roma, Sez. XI, 09/02/10; Trib. Bologna, 21/05/10; App. Napoli, 05/05/08). Sotto il profilo probatorio, a fronte della sollevata eccezione di grave inadempimento spetterà all'opponente dimostrare che la sua condotta è esente da censure: “Una volta che il , dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti in sede di opposizione allo Parte_2 stato passivo, pretesa riferita ad una vuta in forza di un contratto a prestazione corrispettive, avanzi un'eccezione di inadempimento, il riparto degli oneri probatori segue parimenti le regole ordinarie, le quali si riassumono nel principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà pagina 3 di 18 - in via subordinata, eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F. per l'importo eventualmente da riconoscersi all'opponente a titolo di compenso ed il danno patito dalla massa dei creditori per complessivi € 563.768,032; d) il Tribunale Fallimentare, con Decreto depositato il 30/11/2020 (cron. n. 1428/2020), non impugnato, aveva rigettato l'opposizione; e) in particolare, il Collegio, dopo aver ritenuto sussistente il rapporto professionale, dimostrata l'attività professionale e superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Curatela, aveva accolto la duplice eccezione:
- di inadempimento ex art. 1460 c.c., previa dimostrazione della negligenza professionale tenuta dal consulente contabile e fiscale della società in bonis, con conseguente danno cagionato alla massa dei creditori pari ad € 563.768,03 (€ 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi maturati su imposte evase);
- di compensazione “tra le reciproche voci di debito al fine di paralizzare la domanda di insinuazione al passivo”, ritenuta “fondata atteso che gli importi insinuati al passivo per sanzioni ed interessi costituiscono, come sopra detto, un danno per la società, diretta conseguenza dell'inadempimento del professionista, ed è di entità tale da assorbire ampiamente il compenso
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373, sulla scia di Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono, dal momento che il ha dedotto un circostanziato Parte_2 inesatto adempimento (che è anch'esso evidentemente un inadempimento), (…)” (cfr., in motivazione, Cass. n. 18705/16; v. anche Cass. n. 3373/10)”. 2 B. ECCEZIONE RICONVENZIONALE DI COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F. L'ammissione del credito insinuato dall'Agenzia delle Entrate e l'accertamento della fondatezza delle ragioni a sostegno della relativa domanda costituiscono, sotto distinto profilo, un evidente danno per la massa dei creditori pari a complessivi € 563.768,03 (di cui € 528.456,00 per sanzioni e € 35.312,03 per interessi). Danno documentato che, per quanto affermato dal ricorrente (dichiaratosi anche 'assistente e consulente contabile, amministrativo, fiscale e societario' della fallita dal 2008 in poi), appare di assoluta evidenza essere la diretta ed immediata conseguenza del grave inadempimento imputabile al dott. ello svolgimento della propria attività, inadempimento peraltro dimostrato per tabulas. CP_1 Danno pari a € 563.768,03 che il Tribunale vorrà in questa sede all'uopo accertare e che impone alla Curatela l'obbligo di sollevare, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi che il ricorrente dimostri la sussistenza del contratto stipulato con la fallita e di un controcredito nei confronti della massa derivante dall'attività svolta in esecuzione di quel contratto, eccezione riconvenzionale di compensazione ex art. 56 L.F., finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria. E' impensabile che l'opponente, dopo aver provocato siffatto grave danno alla società (e quindi alla massa dei creditori concorsuali), possa sperare di vedersi concretamente riconosciuto in pagamento un qualsivoglia credito in moneta fallimentare. Si è detto che lo stato passivo esecutivo del 19.6.18 è divenuto definitivo per mancanza di impugnazioni, con la duplice conseguenza che il c.d. giudicato endofallimentare ex art. 96, u.c., L.F. ha definitivamente accertato sia il credito di € 984.974,13 ammesso in favore dell'Agenzia delle Entrate sia il danno subito dalla massa di € 563.768,03 per sanzioni ed interessi riconosciuti. Situazione di definitività che, è bene ricordare, il dott. al quale è stato regolarmente trasmesso lo stato CP_1 passivo esecutivo con pec del 19.6.2018 (all. 13), e prim'ancora il progetto di stato passivo con pec del 30.5.2018 (all. 14), ben avrebbe potuto evitare mediante l'impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. con cui contestare l'accoglimento della domanda dell'Agenzia delle Entrate. Viceversa, la mancata impugnazione del credito ammesso, una gran parte del quale (sanzione e interessi) è diretta conseguenza del suo inadempimento contrattuale, in sede concorsuale equivale, da un lato, ad ammettere la correttezza della decisione adottata dal G.D. il 19.6.18 e, dall'altro, a dimostrare sia il grave inadempimento contrattuale (causa del credito) sia la sussistenza del danno il cui risarcimento la Curatela eccepisce in riconvenzionale. È appena il caso di rilevare che il giudicato endofallimentare rende, ai fini che qui interessano, del tutto irrilevante un'eventuale impugnazione degli accertamenti di cui sopra ad opera del fallito, atteso che “ai fini del concorso” è rilevante soltanto ciò che entra a far parte della procedura concorsuale”. pagina 4 di 18 reclamato dal ; CP_1
f) con specifico riferimento alle eccezioni de quibus, il Tribunale aveva così testualmente motivato:
“L'eccezione di inadempimento ex at. 1460 c.c. sollevata dalla curatela è fondata. Dall'esame dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013, è dato evincere che è contestato alla società di aver indebitamente Parte_2 dedotto componenti negativi di reddito per complessivi € 126 Iva indetraibile per € 4.599,00. (…) Dall'esame dell'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014 si evince che è contestato alla l'indebita riduzione di componenti negativi di reddito per € Parte_2
366.029,000. ( Le suddette contestazioni hanno comportato l'imposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico di di un debito per imposte evase, sanzioni ed interessi di centinaia di migliaia di Parte_2 eu l passivo dell'Agenzia delle Entrate per € 280.613,18 in relazione all'avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, e di € 704.360,95 in relazione all'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 relativo all'anno d'imposta 2014. Queste le risultanze, deve ritenersi che l'inadempimento del professionista nell'espletamento dell'incarico, contestato dalla Curatela, sussista. La responsabilità professionale del dottore commercialista, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., da commisurare alla natura ed alla portata dell'incarico conferito. Il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista (cfr. Cass. n. 14597/04 e n. 24544/09, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all'avvocato, nonché Cass. 14639/15, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul dottore commercialista, Cass. n. 16023/02). Nell'esercizio del suo incarico, il professionista è dunque tenuto all'obbligo della diligenza qualificata e per adempiere dovrà:
* rispettare la legge (sia di fonte primaria che derivata) nonché il codice deontologico della propria categoria professionale;
* verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico;
* informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del conferimento del mandato che nel corso dello stesso;
* svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. Ferma restando la diligenza qualificata che deve essere richiesta al professionista, lo stesso risponde generalmente anche per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti). La diligenza richiesta comporta infatti uno speciale impegno, la cui espressione va sintetizzata nel concetto di perizia, intesa quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria di appartenenza. Facendo applicazione di tali principi, non può revocarsi in dubbio che il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi deve redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Nel caso di specie appare chiaro che i modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 presentati dalla siano stati redatti in violazione del basilare principio di legge, sancito dall'art. Parte_2
109 c .P.R. n. 917/1986, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o pagina 5 di 18 altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa. E invero nella misura in cui i costi relativi alle spese di manutenzione e riparazione, nonché del carburante, ed ancora del canone di ormeggio, riferiti alle imbarcazioni ascrivibili alla società (imbarcazione “Velvet 90 Tecnomar”, imbarcazione “MA 72 June”) sono stati inseriti in deduzione sebbene dette imbarcazioni non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa (per come dimostrato quasi per tabulas dal palese contrasto tra l'oggetto dell'attività d'impresa – impianti eolici – e la natura dei beni cui i costi detratti si riferiscono – imbarcazioni da diporto), sussiste la violazione di un principio elementare che deve essere conosciuto dal dottore commercialista nonché applicato. Il professionista inoltre è chiamato quanto meno ad informare il cliente che dovesse pretendere di dedurre detti costi (al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore), delle eventuali conseguenze della violazione di legge (se non addirittura non provvedere lui stesso alla compilazione di una dichiarazione fiscale non pienamente conforme ed in osservanza dei principi di legge), nella misura in cui egli viene a porre in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale. Nel modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 poi, parimenti non conforme a legge (per come contestato nel relativo avviso di accertamento) è stato l'avere portato in deduzione ai fini delle II.DD. l'importo di € 343.995,72 (importo che ha concorso, in negativo, alla determinazione del reddito d'impresa) senza supportare tali registrazioni con alcun tipo di documento contabile idoneo, così portando in deduzione componenti negativi di reddito in carenza dei presupposti previsti dall'art. 109 TUIR. Anche in questo caso il professionista era chiamato, in osservanza degli obblighi così come sopra illustrati, a non inserire dette voci di spesa nel conto “fatture da ricevere” in contropartita di diversi conti di mastro di natura economica, e tra le voci in deduzione, costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione dei redditi. E ciò pure nell'ipotesi in cui la documentazione non dovesse essergli stata consegnata dalla società. Laddove, per ipotesi, la documentazione gli fosse stata fornita dalla società, la mancanza di diligenza del commercialista nell'espletamento dell'incarico, e quindi l'inadempimento, sarebbero ancor più rilevanti, per non avere costui supportato una voce in deduzione così corposa della dovuta e necessaria documentazione di riscontro. In entrambi i casi il non ha, dunque, adempiuto con la diligenza e la perizia che si richiedono CP_1 in via ordinaria al p a nell'espletamento dell'incarico ricevuto. In questa sede l'opponente ha prodotto (tardivamente, in quanto non unitamente al ricorso in opposizione, ma successivamente all'udienza) copia informale (mancante cioè della prova dell'avvenuto deposito alla commissione tributaria) dei ricorsi a firma anche propria (oltre che di avvocato) presentati nell'interesse della alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso i Parte_2 due avvisi di accert no 2013 e 2014. Orbene detta documentazione è inammissibile in quanto prodotta non già unitamente al ricorso, ad una udienza di trattazione. Essa, inoltre, è priva di data certa. E in ogni modo, in essa si trova conferma (e non già smentita) della non inerenza delle imbarcazioni da diporto all'attività di impresa e della non deducibilità dei relativi costui. Orbene, per quel che interessa rilevare in questa sede (al di là dell'eventuale accoglimento dei ricorsi) tale elemento conferma come l'operato del professionista nella redazione dei modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 in favore della società non sia stato conforme al dovere di diligenza, sotto i profili di rispetto di legge, della perizia e competenza professionale, e dell'obbligo di informazione del cliente, in concreto dovuti in relazione all'incarico affidatogli di consulente di società operante nel settore dell'eolico.
pagina 6 di 18 Inoltre, non è revocabile in dubbio che, allo stato, in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico la società ha patito un danno pari (se non agli importi delle imposte, atteso che queste erano comunque dovute dalla società) quanto meno alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite. L'inadempimento del professionista si rivela dunque avere inciso negativamente sugli interessi del cliente, avendo avuto una efficacia causale certa rispetto al danno costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi. L'inadempimento, di natura contrattuale, comporta, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., giusta l'eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata dalla Curatela, la perdita del diritto al compenso (Cass. 22 marzo 2017, n. 7309), e vale a paralizzare la domanda del di CP_1 riconoscimento del compenso. L'inadempimento del professionista attiene alla attività consistita nell'assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria, ivi compresa la verifica, il controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico, relativamente agli anni indicati. Quanto alla restante attività non vi è contestazione di inadempimento, e tuttavia la indicazione del compenso in un'unica somma complessiva di € 139.77,75 onnicomprensiva di tutte le plurime e svariate attività che il assume di aver compiuto nell'espletamento dell'incarico professionale, e per tutti gli CP_1 anni el rapporto (dal 2007 al 2016), attività per non tutte delle quali sarebbero peraltro invocabili ed applicabili i parametri delle tabelle di legge, disvela una carenza di allegazione che impedisce di operare alcun calcolo quanto a compensi dovuti e compensi non dovuti. Inoltre, la Curatela ha eccepito il danno patito dalla società consistito nell'ammissione al passivo del credito dell'Agenzia delle Entrate ed il consequenziale danno per i creditori, per € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi, invocando la compensazione tra le reciproche voci di debito al fine di paralizzare la domanda di insinuazione al passivo. L'eccezione è fondata atteso che gli importi insinuati al passivo per sanzioni ed interessi costituiscono, come sopra detto, un danno per la società, diretta conseguenza dell'inadempimento del professionista, ed è di entità tale da assorbire ampiamente il compenso reclamato dal “ CP_1
Su tali premesse l'attrice conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti come sopra esposti e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e difesa, così provvedere:
1. presupposta ogni dichiarazione del caso ed in particolare la declaratoria di grave inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità professionale a carico di Controparte_1
(nato a [...] – Francia, il 24/12/1963, residente in [...], c.f. , pec CodiceFiscale_3
, condannare il c e della Email_1 della complessiva somma di € 563.768,03 a titolo di Parte_5 risarcimento del danno patrimoniale “costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi” (cfr. Tribunale Fallimentare di Foggia, Decreto 30/11/2020), rispettivamente pari ad € 528.456,00 ed € 35.312,03, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di notifica dei due avvisi di accertamento indicati in premessa (rispettivamente il 14.05.2018 e il 19.04.2018) o, in subordine, dalla domanda e sino alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali (sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento) con decorrenza dalla data di deposito della sentenza;
2. condannare il convenuto al pagamento in favore della Curatela del compenso e delle spese del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge. “.
3. Disposta la comparizione delle parti, con memoria del 7/4/2022 si costituiva il convenuto pagina 7 di 18 il quale, eccepita: a) l'inutilizzabilità degli accertamenti Controparte_1 effettuati all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo;
b) l'inesistenza delle violazioni contestate, della responsabilità professionale ex artt. 2230 e 2236 c.c. e dell'asserito danno riconducibile al proprio operato, nonché l'erronea quantificazione dell'asserito danno, così concludeva:
“ …in via preliminare in rito, autorizzare, in virtù della polizza richiamata nella narrativa che precede, la chiamata in causa della (c.f. e numero di iscrizione Controparte_4 al registro imprese - p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Mogli V), Vi n. 14, disponendo per l'effetto lo spostamento dell'udienza e fissando un termine per la citazione del terzo;
nel merito, rigettare la domanda formulata dal in quanto inammissibile Parte_2 ed infondata in fatto e in diritto oltre che non icati nella narrativa che precede;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda del Fallimento ricorrente, dichiarare tenuta e comunque condannare la compagnia di assicurazioni
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 alla via Marocchesa n. 14 (c.f. e numero di iscrizione al registro imprese -p.iva P.IVA_2
), per le ragioni di cui alla su esposta narrativa, a tenere indenne il P.IVA_3 Controparte_1 da tutto quanto costui dovesse essere condannato a pagare al
[...] Parte_2 comprese eventuali spese di soccombenza, eventualmente disponendo la condanna diretta in favore di quest'ultimo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio “. Autorizzata la chiamata del terzo, con memoria depositata telematicamente in data 11/11/2022, si costituiva n persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore eccependo: a) l'insussistenza/mancata prova del postulato danno b) l'assenza di responsabilità del dott. responsabilità esclusiva e/o prevalente del CP_1 sig. , amministratore unico della per i fatti di causa;
Controparte_3 Parte_2
c) l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952 c.c.. d) l'esclusione dell'indennizzo ex art. 1898 c.c. e) il superamento del limite di massimale e scoperto;
f) l'esclusione di vincolo di solidarietà. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Foggia contrariis reiectis: I) in via preliminare disporre il mutamento del rito da sommario a or-dinario; II) rigettare integralmente la domanda principale siccome infondata ed indimostrata;
III) rigettare, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva assicura-tiva avanzata dal Dr. CP_1 nei confronti della deducente per interve-nuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.; IV) rigettare, altresì, la medesima domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1898 c.c. o, gradatamente, ridurre l'indennizzo assicurativo secondo giustizia;
V) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della domanda di garanzia, contenere qualsivoglia obbligo indennitario della deducente nei soli limiti del sottomassimale di cui all'art. 1 lett. C) Condizioni Generali di Assicurazione con applicazione di relativo scoperto del 10% ed entro i soli limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile al Dr. in via CP_1 personale e diretta;
VI) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di causa. “
pagina 8 di 18 Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Nell'ambito del tessuto codicistico, le prestazioni professionali sono disciplinate dagli artt. 2222 e ss. c.c.; con esse si intende il compimento di una determinata opera o servizio nei confronti di uno o più soggetti, i quali, a fronte di tale prestazione fornita con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, sono tenuti a versare un corrispettivo. Per giurisprudenza consolidata, il riferimento alla prestazione “a regola d'arte” va inteso nel senso che la medesima opera posta in essere dal prestatore debba essere eseguita con l'ordinaria diligenza del professionista medio, ex art. 1176 secondo comma c.c.(la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata). E' pacifico nell'attuale panoramica dottrinale e giurisprudenziale come il prestatore d'opera che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il risarcimento non è affatto dovuto in relazione ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza A seguito del conferimento dell'incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce a quest'ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazioni in danaro. La normativa di riferimento risiede nel testo dell'art.1176 c.2 c.c. “diligenza nell'adempimento” secondo cui : nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (obbligazione di mezzi). Con riferimento al grado di diligenza appaiono indicative le conclusioni raggiunte dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18612/2013: secondo cui:” ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività, in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. La maggior parte delle prestazioni professionali (in conseguenza della stipula di un contratto d'opera intellettuale) si configurano come obbligazioni di mezzi (si pensi al mandato per l'assistenza in sede di verifiche e di controlli fiscali). Il professionista è dunque responsabile solo del modo in cui svolge l'incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato. Raramente la prestazione dovuta dal professionista prevede una obbligazione di risultato, questo potrebbe accadere, ad esempio, quando si assume l'impegno per la trasmissione telematica della dichiarazione del cliente. Di conseguenza qualora il consulente abbia accettato l'incarico di trasmettere in via telematica la dichiarazione del proprio cliente (sia nel caso in cui sia stata predisposta direttamente da quest'ultimo o dal consulente stesso) l'omessa o tardiva trasmissione del documento comporterà il capo al professionista la responsabilità civile con obbligo risarcitorio. Il danno subito dal cliente, a sua volta, può rinvenirsi nelle sanzioni irrogate dall', derivanti dall'inadempimento dichiarativo (attribuibile al professionista incaricato)
pagina 9 di 18 Tuttavia, al professionista prestatore d'opera va attribuita una diligenza qualificata ovvero superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia: deve svolgere l'incarico con cura e perizia professionale) ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
5. Nel caso specifico di un commercialista rientra nell'ambito della diligenza professionale il costante aggiornamento professionale (oltre che obbligatorio) necessario per fornire al cliente una prestazione valida e poter adempiere all'incarico. Ferma restando la diligenza qualificata che deve essere richiesta al professionista, lo stesso risponde generalmente anche per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti). (Cass. Civ. n.13533/2001-Cass. Civ. n.9917/2010-Tribunale di Milano n.1645/2020) La giurisprudenza costante impone al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cass. Civ. n.14387/2019, Cass. Civ.n.13007/2016). Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente, ove possibile, di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto eventualmente privo delle necessarie competenze tecniche” (Tribunale di Milano n.4108/2018). Il cliente che comunque ritiene di aver subito un danno dall'attività dal professionista, al fine di ottenerne il risarcimento, dovrà dar prova in sede giudiziale del contratto sottoscritto e dimostrare: il danno subito;
la colpa del prestatore (anche nella forma lieve); il nesso di causalità tra colpa e danno. Il professionista per sottrarsi all'obbligo di risarcimento dovrà provare che si trattava di prestazione comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia il presupposto che fa scattare l'esimente di cui all'art. 2236 c.c. (nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave). Con riferimento al danno risarcibile, il tribunale di Milano, con la pronuncia n.9051/2019 ha statuito che in caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma “dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell' Erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista”. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (Tribunale di Milano n.12520/2016) Tale principio è ormai costante in giurisprudenza: ”Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell' Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista “ (Tribunale di Milano n.6867/2020; n.2484/2020).
6. Nel caso in esame il danno è costituito “da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi” (cfr. Tribunale Fallimentare di Foggia, Decreto 30/11/2020), rispettivamente pari ad
€ 528.456,00 ed € 35.312,03. Le irregolarità imputate al professionista si riferiscono, in particolare, alla reiterata violazione del principio di inerenza sancito dall'art. 109 comma 5 TUIR – D.P.R. n. 917/1986 (secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in pagina 10 di 18 cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa), in concreto consistita:
- nell'irregolare compilazione del Modello Unico relativo all'anno di imposta 2013, in cui sono stati dedotti indebitamente componenti negati di reddito per complessivi € 126.281,00 con relativa Iva indetraibile per € 4.599,00 ( come da avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013);
- nell'irregolare compilazione del Modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 in cui sono stati dedotti indebitamente componenti negati di reddito per complessivi € 366.029,00 (come da avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014). In tema di responsabilità contrattuale, nel rapporto professionista-cliente in materia di contabilità e adempimenti tributari, il soggetto presunto danneggiato deve, quindi, poter provare:
-l'inadeguata prestazione professionale: l'errore o la dimenticanza del professionista nonostante i puntuali adempimenti ed invii documentali del cliente;
-l'esistenza del danno: dunque che quelle sanzioni, imposte ed interessi, se non ci fosse stata la dimenticanza o l'errore del commercialista, non sarebbero state pagate;
-il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno, ossia il contribuente deve provare che qualora il commercialista avesse tenuto la condotta dovuta, il danno sarebbe stato evitato. Orbene, nel caso di specie tale prova è stata ampiamente raggiunta. In relazione all'an della pretesa, la difesa del convenuto ha eccepito l'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo, sul duplice rilievo che: a) gli accertamenti compiuti nella fase di formazione del passivo del fallimento, ivi inclusi quelli espletati nel corso, e all'esito, dei giudizi di impugnazione dello stato passivo, hanno efficacia meramente endofallimentare e riguardano solo l'accertamento dei crediti ai fini del concorso (così, l'art. 96, ultimo comma, l.f., ai sensi del quale “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”); b) il giudicato endofallimentare formatosi all'esito della opposizione ex art. 98 l.f. non si estende alle questioni sollevate in via di eccezione dal Curatore al solo fine di neutralizzare la domanda del creditore (v. per tutte, Cass. 11 marzo 2022, n. 8010, secondo cui: «i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n. 19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema (v. ex aliis Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico
[nostra l'enfasi]. In altre parole, come anche ribadito da ultimo, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 96, comma 6, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame»).
pagina 11 di 18 L'eccezione non coglie nel segno e va disattesa. Al riguardo è sufficiente osservare che la limitata efficacia del giudicato endofallimentare formatosi all'esito della opposizione ex art. 98 l.f. – che indubbiamente è circoscritta all'ambito concorsuale nei termini sopra precisati - certamente non esclude che dalla pronuncia resa in quello specifico contesto possano comunque trarsi, in altra sede, validi argomenti di prova. D'altronde è noto che nel vigente ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( cfr ex plurimis: Tribunale , Novara , sez. I , 03/07/2024 , n. 531; Corte appello , Venezia , sez. I , 10/01/2024 , n. 42; Cassazione civile , sez. I , 06/04/2023 , n. 9507; Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2023 , n. 2947; Cassazione civile , sez. III , 10/11/2020 , n. 25162). Pertanto, se è vero che nel giudizio civile sono considerate prove precostituite atipiche la sentenza penale irrevocabile (cfr. Cass. n. 15296/20244; Cass. n. 26042/20235), la prova formata nel procedimento penale quale una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. n. 5947/20236), le dichiarazioni scritte provenienti da terzi (cfr. Cass. n. 9507/2023) e la perizia di parte giurata (cfr. Cass. n. 17250/20247), non ci sono ragioni per negare pari dignità il Decreto Collegiale emesso in sede concorsuale tra le stesse parti all'esito di un giudizio a cognizione piena (e lo stesso dicasi per le due sentenze tributarie), soprattutto ove si consideri che la pronuncia in questione è stata comunque emessa all'esito di un giudizio di opposizione caratterizzato dal pieno rispetto del contraddittorio. Tanto premesso, questo giudicante ritiene di fare proprie le argomentazioni sviluppate nel Decreto 30/11/2020 dal Tribunale Fallimentare di Foggia che, con motivazione ampia, esaustiva e immune da qualsivoglia censura ha: a) ritenuto fondata l'eccezione di grave inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla Curatela ai danni di evidenziando i connotati del dedotto inadempimento, con CP_1 specifico riferimento alla violazione del principio di inerenza di cui all'art. 109 comma V del FUIR ( D.P.R. n. 917/1986); b) stabilito che il conseguente danno patito dalla società (e quindi dalla massa dei creditori)
“in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico” è pari “alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite” di cui agli avvisi di accertamento n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013 (€ 280.613,18) (cfr. all. 4.7) e n. TVK030300829/2018 per l'anno d'imposta 2014 (€ 704.360,95) (cfr. all. 4.8); c) accertato che allo stato passivo è stata ammessa definitivamente (per mancata impugnazione) la domanda presentata dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 984.974,13 (cfr. all. 4.6), di cui € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi. Tali conclusioni risultano sorrette dalle seguenti considerazioni: a) dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013, emerge che ha indebitamente dedotto componenti negativi di Parte_2 reddito per complessivi € 126.281,00 con relativa Iva indetraibile per € 4.599,00. (…);
pagina 12 di 18 b) dall'esame dell'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014 risulta che ha indebitamente dedotto componenti negativi di reddito per € Parte_2
366.029,000; c) i modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 presentati dalla Parte_2 sono stati quindi redatti in violazione del basilare principio di legge, sancito dall'art. 109 comma 5 TUIR – D.P.R. n. 917/1986, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa; d) in particolare, nella misura in cui i costi relativi alle spese di manutenzione e riparazione, nonché del carburante, ed ancora del canone di ormeggio, riferiti alle imbarcazioni ascrivibili alla società (imbarcazione “Velvet 90 Tecnomar”, imbarcazione “MA 72 June”) sono stati inseriti in deduzione, sebbene dette imbarcazioni non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa (per come dimostrato quasi per tabulas dal palese contrasto tra l'oggetto dell'attività d'impresa – impianti eolici – e la natura dei beni cui i costi detratti si riferiscono – imbarcazioni da diporto), sussiste la violazione di un principio elementare che deve essere conosciuto dal dottore commercialista nonché applicato;
e) il professionista inoltre è chiamato quanto meno ad informare il cliente che dovesse pretendere di dedurre detti costi (al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore), delle eventuali conseguenze della violazione di legge (se non addirittura non provvedere lui stesso alla compilazione di una dichiarazione fiscale non pienamente conforme ed in osservanza dei principi di legge), nella misura in cui egli viene a porre in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale;
f) nel modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 poi, parimenti non conforme a legge (per come contestato nel relativo avviso di accertamento) è stato l'avere portato in deduzione ai fini delle II.DD. l'importo di € 343.995,72 (importo che ha concorso, in negativo, alla determinazione del reddito d'impresa) senza supportare tali registrazioni con alcun tipo di documento contabile idoneo, così portando in deduzione componenti negativi di reddito in carenza dei presupposti previsti dall'art. 109 TUIR;
g) anche in questo caso il professionista era chiamato, in osservanza degli obblighi così come sopra illustrati, a non inserire dette voci di spesa nel conto “fatture da ricevere” in contropartita di diversi conti di mastro di natura economica, e tra le voci in deduzione, costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione dei redditi;
e ciò pure nell'ipotesi in cui la documentazione non dovesse essergli stata consegnata dalla società; h) in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico la società ha patito un danno pari (se non agli importi delle imposte, atteso che queste erano comunque dovute dalla società) quanto meno alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite. L'inadempimento del professionista si rivela dunque avere inciso negativamente sugli interessi del cliente, avendo avuto una efficacia causale certa rispetto al danno costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi. L'impianto motivazionale appena illustrato merita di essere condiviso perché logico, coerente pagina 13 di 18 e, soprattutto, in alcun modo scalfito dalle difese svolte in questa sede dal convenuto. Ed invero, nell'ambito del presente giudizio, parte ha attrice ha offerto piena prova della condotta negligente del convenuto, documentando in particolare: a) la mancanza, nella documentazione societaria, di documenti giustificativi degli enormi costi imputati;
b) la totale inesistenza di elementi da cui poter ricavare traccia della distinta e diversa attività (nella specie, charter nautico) svolta dalla società rispetto a quella afferente alle energie rinnovabili;
c) l'assenza di documentazione per la non imponibilità dell'Iva su alcune operazioni aventi ad oggetti le imbarcazioni (che nulla hanno a che vedere con le energie rinnovabili). Di contro, il convenuto si è limitato ad allegare, senza tuttavia provare:
- di aver informato l'amministratore unico della società fallita in relazione alle eventuali conseguenze della violazione di legge derivante dalla illegittima deduzione di costi al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore;
- di aver richiesto la documentazione necessaria giustificativa sotto il profilo fiscale di quelle spese.
- di aver esaminato e verificato quella documentazione;
- l'esito di quelle verifiche che hanno portato alle denunziate condotte professionali nell'interesse della società. Le considerazioni appena svolte risultano corroborate dall'esito dei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento de quibus in sede tributaria. Non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, secondo cui al di fuori del presente giudizio non sarebbe intervenuto alcun accertamento di merito sui fatti sottostanti l'emissione dei due avvisi di accertamento. Al contrario, lo hanno fatto in prima battuta il Tribunale Fallimentare di Foggia;
in secondo luogo, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, accertando definitivamente la correttezza dei due avvisi, come espresso dal Giudice dell'appello con la sentenza n. 2433/2024 del 02/07/2024, in cui la Corte ha sottolineato che:
- nel merito della decisione di primo grado “nulla osserva”; Pt_2
- “ha impugnato la sentenza senza fare alcun riferimento, nell'atto di appello, ai motivi Pt_2 di merito per i quali ha impugnato i due avvisi di accertamento”;
- “il primo giudice al riguardo, ancorché in modo scarno, si è espresso affermando che “In ogni caso, la produzione documentale offerta in giudizio, oltre già a quella prodotta dal curatore in sede di contraddittorio, non consente di superare le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio, per l'emissione degli atti di accertamento”. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che siano stati adeguatamente provati non soltanto l'inadempimento della prestazione da parte del convenuto, ma anche: a) l'esistenza del danno patito dalla società, consistito nell'ammissione al passivo del credito dell'Agenzia delle Entrate ed il consequenziale danno per i creditori, per complessivi € 563.768,03, di cui € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi;
b) il nesso di causalità tra condotta negligente del professionista ed il danno medesimo, essendo assolutamente evidente che laddove i Modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 fossero stati correttamente predisposti, nessuna pretesa l'Agenzia delle Entrate non avrebbe avuto alcuna ragione di spiccare i due avvisi di accertamento da cui trae origine pagina 14 di 18 il credito definitivamente ammesso al passivo della società fallita. 4. E' fondata e deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Ed invero, a fronte della produzione da parte del convenuto della polizza n. 763908931 Generali - già polizza Ina Assitalia n. 036 00340272 - contratta a copertura della sua responsabilità civile professionale e comprovante il diritto ad ottenere l'invocata copertura assicurativa, la terza chiamata non ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della richiesta di manleva.
4.a) Va disattesa, perché priva di pregio, l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. sollevata dalla compagnia assicurativa. Secondo la prospettazione della terza chiamata, la duplice eccezione di inadempimento e di compensazione sollevata dalla Curatela nella memoria depositata in data 27/09/2018 nell'ambito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dovrebbe essere considerata alla stregua di una esplicita ed univoca richiesta risarcitoria, come tale idonea a provocare la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.. La tesi è priva di pregio e non può essere condivisa. Con specifico riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. occorre preliminarmente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale – al quale il Tribunale intende prestare adesione – a mente del quale:
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. va interpretato restrittivamente, per cui la data di conoscenza dell'evento ai fini dell'operatività della garanzia va identificata in quella in cui viene ritualmente notificata la domanda di risarcimento del danno” ( Corte appello , Caltanissetta , 06/03/2023 , n. 55);
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore“ (Tribunale , Torino , sez. IV , 31/01/2023 , n. 429);
- “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all' art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato
o comunque ha chiesto espressamente il risarcimento del danno, non essendo validi equipollenti atti di natura diversa quali, ad esempio, una mera domanda di accertamento tecnico preventivo e, dunque, tanto meno, un mera contestazione circa il non corretto espletamento dell'incarico. “ (Tribunale , Grosseto , sez. I , 25/01/2021 , n. 54);
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di pagina 15 di 18 istanze di risarcimento” (Cassazione civile , sez. II , 31/01/2019 , n. 2971); Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è di tutta evidenza che nelle eccezioni di inadempimento e di compensazione a suo tempo sollevate dalla Curatela non possono ravvisarsi i connotati di una formale invocazione di un credito a titolo risarcitorio, rilevando tutt'al più siffatte eccezioni in termini di una mera iniziativa propedeutica alla successiva proposizione dell'azione risarcitoria.
4.b) Parimenti priva di pregio risulta l'eccezione di esclusione ( o riduzione ) dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 c.c. Tale disposizione disciplina l'ipotesi di aggravamento del rischio durante la vigenza del contratto di assicurazione, approntando un sistema di tutele analogo a quello predisposto per l'ipotesi opposta della diminuzione del rischio. Il legislatore dispone che l'assicurato deve dare immediato avviso all'assicuratore delle circostanze che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni e nell'ultimo comma aggiunge che se il sinistro si verifica prima della comunicazione o prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso l'assicuratore non deve corrispondere l'indennità nel caso in cui l'aggravamento è tale che egli non avrebbe dato il proprio consenso se il nuovo stato delle cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, mentre deve corrisponderla in misura ridotta negli altri casi. Orbene, è noto che per aversi aggravamento del rischio occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. III, n. 500/2000). Stando così le cose è evidente che la mera contestazione del grave inadempimento da parte della Curatela - attraverso la formale eccezione ex art. 1460 c.c. - lungi dal costituire un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto, rientra proprio nell'alea tipica del negozio stesso, posto che la garanzia assicurativa è diretta a coprire proprio il danno da responsabilità professionale.
4.c) Quanto all'estensione effettiva della garanzia, appaiono fondati i rilievi svolti dalla terza chiamata. A tale riguardo va innanzitutto chiarito che per sinistro riferito alla garanzia RCT deve intendersi, come stabilito dalla polizza, “la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione”; onde non è corretto ritenere che nella specie, “i sinistri per i quali si invoca la copertura assicurativa sono, in realtà, due: tanti quanti sono gli avvisi di accerta mento, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia fattuale” come sostenuto dalla difesa del convenuto, rilevando viceversa la singola richiesta risarcitoria, comprensiva delle diverse voci che la compongono. Inoltre, va rigettata l'eccezione di solidarietà sollevata dalla terza chiamata, secondo cui “è escluso che la responsabilità per i fatti di causa possa essere fatta interamente gravare sul dr. CP_1 essendovi chiara re-sponsabilità dell'organo amministrativo della società fallita, gi condannato in sede penale in un processo in cui la stessa Curatela risulta essersi costituita parte civile. Conseguentemente ogni obbligo indennitario della deducente andrà contenuto nei soli limiti della responsabilità diretta e personale di quest'ultimo, ove accertata e riconosciuta fermo il limite di pagina 16 di 18 massimale, sottomassimale e di scoperto come innanzi precisato “. Per un verso, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali ed ipotetiche responsabilità di terzi estranei al procedimento. Per altro verso, il vincolo che lega il convenuto all'Assicurazione terza chiamata è di natura contrattuale sulla base della polizza esistente e ciò è sufficiente per ritenere che l'onere risarcitorio debba ricadere in via esclusiva e nella misura già specificata proprio sulla prefata Assicurazione. Orbene, accertate l'esistenza e l'operatività della polizza Polizza Generali n. 763908931 (ex Ina Assitalia n. 036/00340272), dalla documentazione di atti risulta che: a) la polizza de qua è stata contratta per un massimale generale di € 500.000,0 per ogni sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto del 10% col minimo di € 1.500 e massimo di € 5mila; b) l'art. 1 lettera C delle condizioni di assicurazione prevede una particolare estensione della garanzia, stabilendo che “l'assicurazione comprende altresì le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 1.500/00 “ Tanto premesso, poiché il danno invocato dalla curatela è certamente riconducibile ad una sanzione di natura fiscale, la garanzia deve essere contenuta entro il limite sopra indicato di cui all'art. 1 lettera C delle condizioni generali di assicurazione, con applicazione dello scoperto pari al 10% dell'importo del sinistro. Tale importo corrisponde alla somma di € 150.000,00 pari ad 1/3 del massimale di polizza ( € 166.666,66) a cui deve essere sottratto lo scoperto del 10% ( € 16.666,66). 5. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere.
5.a) Nei rapporti fra le parti principali, il ridimensionamento della pretesa azionata dall'attrice impone la compensazione delle spese in ragione di 1/3; mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico del convenuto, secondo il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base al decisum) e dell'attività espletata.
5.b) Quanto alla terza chiamata, evocata in giudizio su iniziativa del convenuto, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre). Nel caso di specie, le spese afferenti alla chiamata del terzo devono essere compensate essendo stata fatta ai soli fini della manleva ed anche in considerazione della parziale infondatezza delle difese sostenute dal terzo chiamato, nei termini sopra esplicitati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 17 di 18 assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta dalla e, per Parte_5
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 563.768,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 9.402,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa tra le medesime parti per il restante terzo;
3) accoglie la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto condanna la medesima a tenere indenne il convenuto di quanto dovuto ai
[...] sensi della presente pronuncia, nei limiti di polizza come precisati in narrativa;
4) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata. Foggia, 13 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6661/2021 promossa da: FALLIMENTO GE. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Parte_1 P.IVA_1
CESARE GIUSEPPE, presso il cui studio in Foggia alla via FIUME N.47 ha eletto domicilio
- ATTORE - contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. DI CAGNO FABIO e dell'avv. DI BELLO PAOLO ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Bari alla VIA ARCIVESCOVO VACCARO n. 45 presso i difensori
- CONVENUTO - (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE Controparte_2 P.IVA_2
SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA CADORNA. 11 73039 TRICASE presso il difensore
- TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/10/2024 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/11/2021, il Parte_2
in persona del Curatore avv. esponeva che:
[...] Parte_3
a) con decreto del 28-29/09/2016 il Tribunale di Foggia, previo rigetto della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dalla società “
[...]
ne aveva dichiarato il fallimento;
Parte_2
b) il convenuto aveva presentato domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo pagina 1 di 18 chiedendo il riconoscimento del proprio compenso professionale, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c..c, per complessivi € 139.077,75 (euro 109.322,00 compenso, euro 4.372,88 cassa di previdenza, euro 25.012,87 IVA ed euro 370,00 spese) rappresentando:
-- di aver “prestato la propria opera professionale a favore della società fallita consistente:
-- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria ivi compresa la verifica, controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico;
-- assistenza, consulenza e cura dei rapporti commerciali con i fornitori di beni e servizi della società (ivi compresi professionisti, banche società di leasing e società finanziarie) e assistenza, consulenza e cura dei rapporti con i proprietari di suoli ivi compresi i rapporti con i notai di volta in volta utilizzati per gli atti a stipularsi nell'ambito delle attività di sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili o esecuzione di prestazioni professionali, diverse da quelle evidenziate nei punti precedenti contemplate dalle tariffe dei dottori commercialisti”;
- l'esistenza di un atto di ricognizione e riconoscimento del debito sottoscritto il 15 marzo 2016 e finalizzato all'accordo di ristrutturazione del debito della società con Parte_2 scrittura privata del 15 marzo 2016 autenticata dal notaio di Foggia;
Per_1
c) l'istanza del convenuto era stata rigettata perché non adeguatamente documentata;
d) nell'ambito del conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo instaurato dal la Curatela si era costituita con memoria del 24/9/2028 sollevando, fra l'altro: CP_1
- eccezione di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente danno per la massa dei creditori pari ad € 563.768,031; 1 “ A. ECCEZIONE DI GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C. L'opponente rivendica un credito professionale maturato per il periodo agosto 2008 - 31.12.2015 (cfr. preavviso di pagamento prodotto – cfr. all. 4) a seguito di stipula di “contratto d'opera intellettuale”. Afferma di aver prestato attività consistente in: “- assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria ivi compresa la verifica, controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico;
- assistenza, consulenza e cura dei rapporti commerciali con i fornitori di beni e servizi della società (ivi compresi professionisti, banche società di leasing e società finanziarie) e assistenza, consulenza e cura dei rapporti con i proprietari di suoli ivi compresi i rapporti con i notai di volta in volta utilizzati per gli atti a stipularsi nell'ambito delle attività di sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore delle energie rinnovabili;
- esecuzione di prestazioni professionali, diverse da quelle evidenziate nei punti precedenti contemplate dalle tariffe dei dottori commercialisti;
(…)” (pag. 1 e s. ricorso). Pa Pa In buona sostanza, il dott. ha assistito, a suo dire, ininterrottamente e per numerosi anni la fallita a 360 gradi, CP_1 nulla escluso. Ciò premesso, si deve far rilevare al Tribunale che con decreto del 19.6.2018 il G.D. ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande tardive che ha visto l'ammissione della domanda dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia (protocollo telematico n. 27), per la complessiva somma di € 984.974,13 (di cui € 949.644,60 in privilegio), con il seguente provvedimento:
“Si ammette la complessiva somma di € 984.974,13, di cui € 280.613,18 afferente all'avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 (anno d'imposta 2013) e € 704.360,95 con riferimento all'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 (anno d'imposta 2014), entrambi notificati post fallimento, e segnatamente: € 949.644,60 in via privilegiata secondo i privilegi di cui alle disposizioni indicate in domanda, € 17,50 in via chirografaria per capitale e € 35.312,03 per interessi ex art. 20 D.P.R. n. 602/73 così ricalcolati fino alla data di fallimento. Si rigetta: 1) la richiesta di ammissione per gli interessi con lo stesso grado di privilegio dei tributi insinuati (IRES, IRAP, IVA, etc.) in quanto la somma viene indicata in modo indistinto negli avvisi di accertamento e nelle Osservazioni ex art. 95 L.F. e, dunque, senza tener in debito conto il limite, sempre applicabile, di cui all'art. 2749 c.c. “ai sensi del quale gli interessi ammessi al passivo fallimentare sono quelli maturati dal momento della dichiarazione di fallimento e quelli dell'anno precedente” (cfr. Cass. n. 16084/12; v. anche, Cass. n. 21459/17); 2) la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria in quanto non dovuta.” (all. 5). Dall'esame della domanda del 15.5.2018 (all. 6) e degli allegati (avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 anno d'imposta 2013 e avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 anno d'imposta 2014) (all. 7 e 8), emerge che:
- gli accertamenti hanno avuto ad oggetto imposte non pagate1 per la complessiva somma di € 421.188,00 (€ 48.624,00 IRES + € 5.653,00 IRAP + € 2.374,00 IMP. SOSTITUTIVA ADD. IREA + € 364.537,00 IVA);
- l'Agenzia ha chiesto la complessiva somma di € 1.009.345,35, di cui € 588.139,85 per sanzioni amministrative pecuniarie e interessi per l'anno d'imposta 2013 (€ 145.326,60 sanzione + € 20.417,21 interessi = € 165.743,81) e per l'anno d'imposta 2014 (€ 383.130,00 sanzione + € 39.266,04 interessi = € 422.396,04). pagina 2 di 18 Dall'esame dello stato passivo, divenuto definitivo per mancanza di impugnazioni (all. 9), risulta che il G.D. ha ammesso integralmente le somme richieste a titolo di capitale (€ 421.188,00 complessivi) e a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (€ 528.456,00)2, mentre ha ammesso parzialmente la somma richiesta a titolo di interessi, in quanto ricalcolati sino alla data di fallimento (€ 35.312,03 anziché € 59.683,253). Quanto sopra costituisce ampia prova del grave inadempimento a carico del dott. che la Curatela, in questa sede, CP_1 espressamente eccepisce ex art. 1460 c.c. al fine di paralizzare la pretesa creditoria (ladd imostrata). All'uopo, è sufficiente per il Tribunale esaminare (oltre che ovviamente il provvedimento del G.D. del 19.6.18) la domanda di insinuazione dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto i due atti di accertamento a sostegno, il cui contenuto si richiama qui di seguito in sintesi. La necessaria premessa è data dalla pacifica circostanza che la società ha operato (almeno sulla carta) esclusivamente nel Parte_2 campo delle energie rinnovabili, come emerge dalla Relazione particolareggiata ex art. 33 L.F. del Curatore (all. 10), nota al dott. in quanto esibita nel giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. (rigettato) in cui il predetto si è costituito con intervento adesivo CP_1 stato condannato a pagare le spese di lite (cfr. all. 11, sentenza n. 1527/17 CdA Bari di cui si parlerà in seguito) e dal verbale di audizione dell'amministratore unico, redatto in data 30.1.2017 in occasione del primo accesso presso la Controparte_3 sede legale per eseguire le operazioni inventariali, presente anche il dott. qualificatosi, come prima detto, “commercialista CP_1 della (all. 12). Parte_2 Fatta verifica del credito (e di accertamento fiscale) si è definitivamente accertato, tra l'altro, che la società fallita ha compiuto operazioni afferenti a due imbarcazioni di lusso (Velvet 90' nell'anno 2014 per € 900.000,00 e MA 72' nel 2010 per € 1.000.000,00 iva esclusa) (cfr. verbale 30.01.2017), utilizzate esclusivamente dall'amministratore (cfr. verbale 30.01.2017: “La custodia della barca è sempre stata da me svolta ed ero l'unico utilizzatore della stessa”), che nessuna inerenza hanno mai avuto con l'unica attività svolta. Si rammenta che il requisito essenziale per la deducibilità di un costo o di una spesa è l'inerenza all'attività dell'impresa, ragion per cui non sono deducibili le spese che una società sostenga senza che vi sia alcuna connessione tra le spese e l'attività economica della società. Il principio di inerenza è individuabile nel comma 5 dell'art. 109 del TUIR (D.P.R. n. 22.12.1986, n. 917) secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa”. Per giurisprudenza consolidata “il giudizio sull'inerenza del costo va riferito all'oggetto sociale dell'impresa, nel senso che esso è deducibile se è funzionale alle singole attività sociali o, comunque, se apporta all'impresa un'utilità, obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata.” (cfr. Cass. n. 20113/18) Nella fattispecie, su conforme proposta della Curatela contenuta nel progetto di stato passivo, il G.D. ha ritenuto fondato l'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate, e dunque la domanda d'insinuazione, in quanto difettava qualsivoglia inerenza (qualitativa e quantitativa) dei costi relativi alle imbarcazioni (acquisto e manutenzione) rispetto all'attività svolta, utilizzate peraltro solo per soddisfare esigenze personali voluttuarie dell'amministratore unico. Le sanzioni irrogate (e riconosciute in sede concorsuale) attengono nel complesso a:
- anno 2013: omessa presentazione di dichiarazione ai fini Imposte Dirette (I.I.D.D.) e Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); illegittima detrazione IVA, omessa registrazione operazioni imponibili IVA e omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili;
- anno 2014: presentazione di dichiarazione infedele, omessa registrazione di operazioni imponibili Iva, omessa e/o irregolare tenuta delle scritture contabili. Per quanto detto, il dott. nello svolgimento della sua attività ha violato quindi “norme basilari in tema di redazione della CP_1 dichiarazione dei redditi, di formazione ed imputazione della base imponibile”, violazione che “integra la fonte della civile responsabilità del professionista incaricato. Pertanto, appariva corretto il richiamo, da parte del primo giudice, al canone della diligenza contenuto nell'art. 1176 c.c., e del tutto condividibile la considerazione che il commercialista non avesse adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.” (cfr. Cass. n. 8860/11). E' principio giurisprudenziale consolidato che l'eccezione di grave inadempimento, laddove accertata nei suoi presupposti, comporta la perdita del diritto al compenso: “Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso.” (cfr., da ultimo, Cass. 7309/17; v. anche Cass. 4781/13; n. 11304/12; n. 6967/06; n. 5928/02; in giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Bologna Sez. II, 19/01/2018; Trib. Taranto Sez. III, 05/01/2015; Trib. Roma, Sez. XI, 09/02/10; Trib. Bologna, 21/05/10; App. Napoli, 05/05/08). Sotto il profilo probatorio, a fronte della sollevata eccezione di grave inadempimento spetterà all'opponente dimostrare che la sua condotta è esente da censure: “Una volta che il , dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti in sede di opposizione allo Parte_2 stato passivo, pretesa riferita ad una vuta in forza di un contratto a prestazione corrispettive, avanzi un'eccezione di inadempimento, il riparto degli oneri probatori segue parimenti le regole ordinarie, le quali si riassumono nel principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà pagina 3 di 18 - in via subordinata, eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 56 L.F. per l'importo eventualmente da riconoscersi all'opponente a titolo di compenso ed il danno patito dalla massa dei creditori per complessivi € 563.768,032; d) il Tribunale Fallimentare, con Decreto depositato il 30/11/2020 (cron. n. 1428/2020), non impugnato, aveva rigettato l'opposizione; e) in particolare, il Collegio, dopo aver ritenuto sussistente il rapporto professionale, dimostrata l'attività professionale e superata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Curatela, aveva accolto la duplice eccezione:
- di inadempimento ex art. 1460 c.c., previa dimostrazione della negligenza professionale tenuta dal consulente contabile e fiscale della società in bonis, con conseguente danno cagionato alla massa dei creditori pari ad € 563.768,03 (€ 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi maturati su imposte evase);
- di compensazione “tra le reciproche voci di debito al fine di paralizzare la domanda di insinuazione al passivo”, ritenuta “fondata atteso che gli importi insinuati al passivo per sanzioni ed interessi costituiscono, come sopra detto, un danno per la società, diretta conseguenza dell'inadempimento del professionista, ed è di entità tale da assorbire ampiamente il compenso
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373, sulla scia di Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Orbene, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che precedono, dal momento che il ha dedotto un circostanziato Parte_2 inesatto adempimento (che è anch'esso evidentemente un inadempimento), (…)” (cfr., in motivazione, Cass. n. 18705/16; v. anche Cass. n. 3373/10)”. 2 B. ECCEZIONE RICONVENZIONALE DI COMPENSAZIONE EX ART. 56 L.F. L'ammissione del credito insinuato dall'Agenzia delle Entrate e l'accertamento della fondatezza delle ragioni a sostegno della relativa domanda costituiscono, sotto distinto profilo, un evidente danno per la massa dei creditori pari a complessivi € 563.768,03 (di cui € 528.456,00 per sanzioni e € 35.312,03 per interessi). Danno documentato che, per quanto affermato dal ricorrente (dichiaratosi anche 'assistente e consulente contabile, amministrativo, fiscale e societario' della fallita dal 2008 in poi), appare di assoluta evidenza essere la diretta ed immediata conseguenza del grave inadempimento imputabile al dott. ello svolgimento della propria attività, inadempimento peraltro dimostrato per tabulas. CP_1 Danno pari a € 563.768,03 che il Tribunale vorrà in questa sede all'uopo accertare e che impone alla Curatela l'obbligo di sollevare, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi che il ricorrente dimostri la sussistenza del contratto stipulato con la fallita e di un controcredito nei confronti della massa derivante dall'attività svolta in esecuzione di quel contratto, eccezione riconvenzionale di compensazione ex art. 56 L.F., finalizzata a paralizzare la pretesa creditoria. E' impensabile che l'opponente, dopo aver provocato siffatto grave danno alla società (e quindi alla massa dei creditori concorsuali), possa sperare di vedersi concretamente riconosciuto in pagamento un qualsivoglia credito in moneta fallimentare. Si è detto che lo stato passivo esecutivo del 19.6.18 è divenuto definitivo per mancanza di impugnazioni, con la duplice conseguenza che il c.d. giudicato endofallimentare ex art. 96, u.c., L.F. ha definitivamente accertato sia il credito di € 984.974,13 ammesso in favore dell'Agenzia delle Entrate sia il danno subito dalla massa di € 563.768,03 per sanzioni ed interessi riconosciuti. Situazione di definitività che, è bene ricordare, il dott. al quale è stato regolarmente trasmesso lo stato CP_1 passivo esecutivo con pec del 19.6.2018 (all. 13), e prim'ancora il progetto di stato passivo con pec del 30.5.2018 (all. 14), ben avrebbe potuto evitare mediante l'impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. con cui contestare l'accoglimento della domanda dell'Agenzia delle Entrate. Viceversa, la mancata impugnazione del credito ammesso, una gran parte del quale (sanzione e interessi) è diretta conseguenza del suo inadempimento contrattuale, in sede concorsuale equivale, da un lato, ad ammettere la correttezza della decisione adottata dal G.D. il 19.6.18 e, dall'altro, a dimostrare sia il grave inadempimento contrattuale (causa del credito) sia la sussistenza del danno il cui risarcimento la Curatela eccepisce in riconvenzionale. È appena il caso di rilevare che il giudicato endofallimentare rende, ai fini che qui interessano, del tutto irrilevante un'eventuale impugnazione degli accertamenti di cui sopra ad opera del fallito, atteso che “ai fini del concorso” è rilevante soltanto ciò che entra a far parte della procedura concorsuale”. pagina 4 di 18 reclamato dal ; CP_1
f) con specifico riferimento alle eccezioni de quibus, il Tribunale aveva così testualmente motivato:
“L'eccezione di inadempimento ex at. 1460 c.c. sollevata dalla curatela è fondata. Dall'esame dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013, è dato evincere che è contestato alla società di aver indebitamente Parte_2 dedotto componenti negativi di reddito per complessivi € 126 Iva indetraibile per € 4.599,00. (…) Dall'esame dell'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014 si evince che è contestato alla l'indebita riduzione di componenti negativi di reddito per € Parte_2
366.029,000. ( Le suddette contestazioni hanno comportato l'imposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico di di un debito per imposte evase, sanzioni ed interessi di centinaia di migliaia di Parte_2 eu l passivo dell'Agenzia delle Entrate per € 280.613,18 in relazione all'avviso di accertamento n. TVK030301051/2018 relativo all'anno d'imposta 2013, e di € 704.360,95 in relazione all'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 relativo all'anno d'imposta 2014. Queste le risultanze, deve ritenersi che l'inadempimento del professionista nell'espletamento dell'incarico, contestato dalla Curatela, sussista. La responsabilità professionale del dottore commercialista, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., da commisurare alla natura ed alla portata dell'incarico conferito. Il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista (cfr. Cass. n. 14597/04 e n. 24544/09, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all'avvocato, nonché Cass. 14639/15, in riferimento agli obblighi informativi gravanti sul dottore commercialista, Cass. n. 16023/02). Nell'esercizio del suo incarico, il professionista è dunque tenuto all'obbligo della diligenza qualificata e per adempiere dovrà:
* rispettare la legge (sia di fonte primaria che derivata) nonché il codice deontologico della propria categoria professionale;
* verificare la propria competenza e la possibilità effettiva di svolgere l'incarico;
* informare il cliente delle difficoltà e dei rischi che la pratica presenta, sia prima del conferimento del mandato che nel corso dello stesso;
* svolgere l'incarico con cura e perizia professionale. Ferma restando la diligenza qualificata che deve essere richiesta al professionista, lo stesso risponde generalmente anche per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti). La diligenza richiesta comporta infatti uno speciale impegno, la cui espressione va sintetizzata nel concetto di perizia, intesa quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria di appartenenza. Facendo applicazione di tali principi, non può revocarsi in dubbio che il commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi deve redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Nel caso di specie appare chiaro che i modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 presentati dalla siano stati redatti in violazione del basilare principio di legge, sancito dall'art. Parte_2
109 c .P.R. n. 917/1986, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o pagina 5 di 18 altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa. E invero nella misura in cui i costi relativi alle spese di manutenzione e riparazione, nonché del carburante, ed ancora del canone di ormeggio, riferiti alle imbarcazioni ascrivibili alla società (imbarcazione “Velvet 90 Tecnomar”, imbarcazione “MA 72 June”) sono stati inseriti in deduzione sebbene dette imbarcazioni non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa (per come dimostrato quasi per tabulas dal palese contrasto tra l'oggetto dell'attività d'impresa – impianti eolici – e la natura dei beni cui i costi detratti si riferiscono – imbarcazioni da diporto), sussiste la violazione di un principio elementare che deve essere conosciuto dal dottore commercialista nonché applicato. Il professionista inoltre è chiamato quanto meno ad informare il cliente che dovesse pretendere di dedurre detti costi (al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore), delle eventuali conseguenze della violazione di legge (se non addirittura non provvedere lui stesso alla compilazione di una dichiarazione fiscale non pienamente conforme ed in osservanza dei principi di legge), nella misura in cui egli viene a porre in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale. Nel modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 poi, parimenti non conforme a legge (per come contestato nel relativo avviso di accertamento) è stato l'avere portato in deduzione ai fini delle II.DD. l'importo di € 343.995,72 (importo che ha concorso, in negativo, alla determinazione del reddito d'impresa) senza supportare tali registrazioni con alcun tipo di documento contabile idoneo, così portando in deduzione componenti negativi di reddito in carenza dei presupposti previsti dall'art. 109 TUIR. Anche in questo caso il professionista era chiamato, in osservanza degli obblighi così come sopra illustrati, a non inserire dette voci di spesa nel conto “fatture da ricevere” in contropartita di diversi conti di mastro di natura economica, e tra le voci in deduzione, costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione dei redditi. E ciò pure nell'ipotesi in cui la documentazione non dovesse essergli stata consegnata dalla società. Laddove, per ipotesi, la documentazione gli fosse stata fornita dalla società, la mancanza di diligenza del commercialista nell'espletamento dell'incarico, e quindi l'inadempimento, sarebbero ancor più rilevanti, per non avere costui supportato una voce in deduzione così corposa della dovuta e necessaria documentazione di riscontro. In entrambi i casi il non ha, dunque, adempiuto con la diligenza e la perizia che si richiedono CP_1 in via ordinaria al p a nell'espletamento dell'incarico ricevuto. In questa sede l'opponente ha prodotto (tardivamente, in quanto non unitamente al ricorso in opposizione, ma successivamente all'udienza) copia informale (mancante cioè della prova dell'avvenuto deposito alla commissione tributaria) dei ricorsi a firma anche propria (oltre che di avvocato) presentati nell'interesse della alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia avverso i Parte_2 due avvisi di accert no 2013 e 2014. Orbene detta documentazione è inammissibile in quanto prodotta non già unitamente al ricorso, ad una udienza di trattazione. Essa, inoltre, è priva di data certa. E in ogni modo, in essa si trova conferma (e non già smentita) della non inerenza delle imbarcazioni da diporto all'attività di impresa e della non deducibilità dei relativi costui. Orbene, per quel che interessa rilevare in questa sede (al di là dell'eventuale accoglimento dei ricorsi) tale elemento conferma come l'operato del professionista nella redazione dei modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 in favore della società non sia stato conforme al dovere di diligenza, sotto i profili di rispetto di legge, della perizia e competenza professionale, e dell'obbligo di informazione del cliente, in concreto dovuti in relazione all'incarico affidatogli di consulente di società operante nel settore dell'eolico.
pagina 6 di 18 Inoltre, non è revocabile in dubbio che, allo stato, in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico la società ha patito un danno pari (se non agli importi delle imposte, atteso che queste erano comunque dovute dalla società) quanto meno alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite. L'inadempimento del professionista si rivela dunque avere inciso negativamente sugli interessi del cliente, avendo avuto una efficacia causale certa rispetto al danno costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi. L'inadempimento, di natura contrattuale, comporta, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., giusta l'eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata dalla Curatela, la perdita del diritto al compenso (Cass. 22 marzo 2017, n. 7309), e vale a paralizzare la domanda del di CP_1 riconoscimento del compenso. L'inadempimento del professionista attiene alla attività consistita nell'assistenza e consulenza contabile, amministrativa, fiscale e societaria, ivi compresa la verifica, il controllo e deposito del bilancio di esercizio e la predisposizione e l'inoltro del modello Unico, relativamente agli anni indicati. Quanto alla restante attività non vi è contestazione di inadempimento, e tuttavia la indicazione del compenso in un'unica somma complessiva di € 139.77,75 onnicomprensiva di tutte le plurime e svariate attività che il assume di aver compiuto nell'espletamento dell'incarico professionale, e per tutti gli CP_1 anni el rapporto (dal 2007 al 2016), attività per non tutte delle quali sarebbero peraltro invocabili ed applicabili i parametri delle tabelle di legge, disvela una carenza di allegazione che impedisce di operare alcun calcolo quanto a compensi dovuti e compensi non dovuti. Inoltre, la Curatela ha eccepito il danno patito dalla società consistito nell'ammissione al passivo del credito dell'Agenzia delle Entrate ed il consequenziale danno per i creditori, per € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi, invocando la compensazione tra le reciproche voci di debito al fine di paralizzare la domanda di insinuazione al passivo. L'eccezione è fondata atteso che gli importi insinuati al passivo per sanzioni ed interessi costituiscono, come sopra detto, un danno per la società, diretta conseguenza dell'inadempimento del professionista, ed è di entità tale da assorbire ampiamente il compenso reclamato dal “ CP_1
Su tali premesse l'attrice conveniva in giudizio per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti come sopra esposti e disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, richiesta e difesa, così provvedere:
1. presupposta ogni dichiarazione del caso ed in particolare la declaratoria di grave inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità professionale a carico di Controparte_1
(nato a [...] – Francia, il 24/12/1963, residente in [...], c.f. , pec CodiceFiscale_3
, condannare il c e della Email_1 della complessiva somma di € 563.768,03 a titolo di Parte_5 risarcimento del danno patrimoniale “costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi” (cfr. Tribunale Fallimentare di Foggia, Decreto 30/11/2020), rispettivamente pari ad € 528.456,00 ed € 35.312,03, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di notifica dei due avvisi di accertamento indicati in premessa (rispettivamente il 14.05.2018 e il 19.04.2018) o, in subordine, dalla domanda e sino alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali (sull'intera somma liquidata a titolo di risarcimento) con decorrenza dalla data di deposito della sentenza;
2. condannare il convenuto al pagamento in favore della Curatela del compenso e delle spese del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge. “.
3. Disposta la comparizione delle parti, con memoria del 7/4/2022 si costituiva il convenuto pagina 7 di 18 il quale, eccepita: a) l'inutilizzabilità degli accertamenti Controparte_1 effettuati all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo;
b) l'inesistenza delle violazioni contestate, della responsabilità professionale ex artt. 2230 e 2236 c.c. e dell'asserito danno riconducibile al proprio operato, nonché l'erronea quantificazione dell'asserito danno, così concludeva:
“ …in via preliminare in rito, autorizzare, in virtù della polizza richiamata nella narrativa che precede, la chiamata in causa della (c.f. e numero di iscrizione Controparte_4 al registro imprese - p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3 con sede in Mogli V), Vi n. 14, disponendo per l'effetto lo spostamento dell'udienza e fissando un termine per la citazione del terzo;
nel merito, rigettare la domanda formulata dal in quanto inammissibile Parte_2 ed infondata in fatto e in diritto oltre che non icati nella narrativa che precede;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda del Fallimento ricorrente, dichiarare tenuta e comunque condannare la compagnia di assicurazioni
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) Controparte_2 alla via Marocchesa n. 14 (c.f. e numero di iscrizione al registro imprese -p.iva P.IVA_2
), per le ragioni di cui alla su esposta narrativa, a tenere indenne il P.IVA_3 Controparte_1 da tutto quanto costui dovesse essere condannato a pagare al
[...] Parte_2 comprese eventuali spese di soccombenza, eventualmente disponendo la condanna diretta in favore di quest'ultimo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio “. Autorizzata la chiamata del terzo, con memoria depositata telematicamente in data 11/11/2022, si costituiva n persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore eccependo: a) l'insussistenza/mancata prova del postulato danno b) l'assenza di responsabilità del dott. responsabilità esclusiva e/o prevalente del CP_1 sig. , amministratore unico della per i fatti di causa;
Controparte_3 Parte_2
c) l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo ex art. 2952 c.c.. d) l'esclusione dell'indennizzo ex art. 1898 c.c. e) il superamento del limite di massimale e scoperto;
f) l'esclusione di vincolo di solidarietà. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Foggia contrariis reiectis: I) in via preliminare disporre il mutamento del rito da sommario a or-dinario; II) rigettare integralmente la domanda principale siccome infondata ed indimostrata;
III) rigettare, in ogni caso, la domanda di garanzia e manleva assicura-tiva avanzata dal Dr. CP_1 nei confronti della deducente per interve-nuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c.; IV) rigettare, altresì, la medesima domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1898 c.c. o, gradatamente, ridurre l'indennizzo assicurativo secondo giustizia;
V) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della domanda di garanzia, contenere qualsivoglia obbligo indennitario della deducente nei soli limiti del sottomassimale di cui all'art. 1 lett. C) Condizioni Generali di Assicurazione con applicazione di relativo scoperto del 10% ed entro i soli limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile al Dr. in via CP_1 personale e diretta;
VI) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di causa. “
pagina 8 di 18 Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Nell'ambito del tessuto codicistico, le prestazioni professionali sono disciplinate dagli artt. 2222 e ss. c.c.; con esse si intende il compimento di una determinata opera o servizio nei confronti di uno o più soggetti, i quali, a fronte di tale prestazione fornita con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, sono tenuti a versare un corrispettivo. Per giurisprudenza consolidata, il riferimento alla prestazione “a regola d'arte” va inteso nel senso che la medesima opera posta in essere dal prestatore debba essere eseguita con l'ordinaria diligenza del professionista medio, ex art. 1176 secondo comma c.c.(la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata). E' pacifico nell'attuale panoramica dottrinale e giurisprudenziale come il prestatore d'opera che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il risarcimento non è affatto dovuto in relazione ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza A seguito del conferimento dell'incarico si instaura tra il professionista ed il cliente un rapporto che attribuisce a quest'ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto, a fronte di una controprestazioni in danaro. La normativa di riferimento risiede nel testo dell'art.1176 c.2 c.c. “diligenza nell'adempimento” secondo cui : nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (obbligazione di mezzi). Con riferimento al grado di diligenza appaiono indicative le conclusioni raggiunte dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.18612/2013: secondo cui:” ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività, in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”. La maggior parte delle prestazioni professionali (in conseguenza della stipula di un contratto d'opera intellettuale) si configurano come obbligazioni di mezzi (si pensi al mandato per l'assistenza in sede di verifiche e di controlli fiscali). Il professionista è dunque responsabile solo del modo in cui svolge l'incarico e della sua preparazione professionale, ma non anche del risultato. Raramente la prestazione dovuta dal professionista prevede una obbligazione di risultato, questo potrebbe accadere, ad esempio, quando si assume l'impegno per la trasmissione telematica della dichiarazione del cliente. Di conseguenza qualora il consulente abbia accettato l'incarico di trasmettere in via telematica la dichiarazione del proprio cliente (sia nel caso in cui sia stata predisposta direttamente da quest'ultimo o dal consulente stesso) l'omessa o tardiva trasmissione del documento comporterà il capo al professionista la responsabilità civile con obbligo risarcitorio. Il danno subito dal cliente, a sua volta, può rinvenirsi nelle sanzioni irrogate dall', derivanti dall'inadempimento dichiarativo (attribuibile al professionista incaricato)
pagina 9 di 18 Tuttavia, al professionista prestatore d'opera va attribuita una diligenza qualificata ovvero superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia: deve svolgere l'incarico con cura e perizia professionale) ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
5. Nel caso specifico di un commercialista rientra nell'ambito della diligenza professionale il costante aggiornamento professionale (oltre che obbligatorio) necessario per fornire al cliente una prestazione valida e poter adempiere all'incarico. Ferma restando la diligenza qualificata che deve essere richiesta al professionista, lo stesso risponde generalmente anche per colpa lieve (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti). (Cass. Civ. n.13533/2001-Cass. Civ. n.9917/2010-Tribunale di Milano n.1645/2020) La giurisprudenza costante impone al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cass. Civ. n.14387/2019, Cass. Civ.n.13007/2016). Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente, ove possibile, di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto eventualmente privo delle necessarie competenze tecniche” (Tribunale di Milano n.4108/2018). Il cliente che comunque ritiene di aver subito un danno dall'attività dal professionista, al fine di ottenerne il risarcimento, dovrà dar prova in sede giudiziale del contratto sottoscritto e dimostrare: il danno subito;
la colpa del prestatore (anche nella forma lieve); il nesso di causalità tra colpa e danno. Il professionista per sottrarsi all'obbligo di risarcimento dovrà provare che si trattava di prestazione comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia il presupposto che fa scattare l'esimente di cui all'art. 2236 c.c. (nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave). Con riferimento al danno risarcibile, il tribunale di Milano, con la pronuncia n.9051/2019 ha statuito che in caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma “dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell' Erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista”. Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati (Tribunale di Milano n.12520/2016) Tale principio è ormai costante in giurisprudenza: ”Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell' Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista “ (Tribunale di Milano n.6867/2020; n.2484/2020).
6. Nel caso in esame il danno è costituito “da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi” (cfr. Tribunale Fallimentare di Foggia, Decreto 30/11/2020), rispettivamente pari ad
€ 528.456,00 ed € 35.312,03. Le irregolarità imputate al professionista si riferiscono, in particolare, alla reiterata violazione del principio di inerenza sancito dall'art. 109 comma 5 TUIR – D.P.R. n. 917/1986 (secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in pagina 10 di 18 cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa), in concreto consistita:
- nell'irregolare compilazione del Modello Unico relativo all'anno di imposta 2013, in cui sono stati dedotti indebitamente componenti negati di reddito per complessivi € 126.281,00 con relativa Iva indetraibile per € 4.599,00 ( come da avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013);
- nell'irregolare compilazione del Modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 in cui sono stati dedotti indebitamente componenti negati di reddito per complessivi € 366.029,00 (come da avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014). In tema di responsabilità contrattuale, nel rapporto professionista-cliente in materia di contabilità e adempimenti tributari, il soggetto presunto danneggiato deve, quindi, poter provare:
-l'inadeguata prestazione professionale: l'errore o la dimenticanza del professionista nonostante i puntuali adempimenti ed invii documentali del cliente;
-l'esistenza del danno: dunque che quelle sanzioni, imposte ed interessi, se non ci fosse stata la dimenticanza o l'errore del commercialista, non sarebbero state pagate;
-il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno, ossia il contribuente deve provare che qualora il commercialista avesse tenuto la condotta dovuta, il danno sarebbe stato evitato. Orbene, nel caso di specie tale prova è stata ampiamente raggiunta. In relazione all'an della pretesa, la difesa del convenuto ha eccepito l'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo, sul duplice rilievo che: a) gli accertamenti compiuti nella fase di formazione del passivo del fallimento, ivi inclusi quelli espletati nel corso, e all'esito, dei giudizi di impugnazione dello stato passivo, hanno efficacia meramente endofallimentare e riguardano solo l'accertamento dei crediti ai fini del concorso (così, l'art. 96, ultimo comma, l.f., ai sensi del quale “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”); b) il giudicato endofallimentare formatosi all'esito della opposizione ex art. 98 l.f. non si estende alle questioni sollevate in via di eccezione dal Curatore al solo fine di neutralizzare la domanda del creditore (v. per tutte, Cass. 11 marzo 2022, n. 8010, secondo cui: «i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, sono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare (v. Cass. n. 19940-06). Il che costituisce approdo sostanzialmente indiscusso della giurisprudenza formatasi sul tema (v. ex aliis Cass. n. 25640-17), nel senso che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico
[nostra l'enfasi]. In altre parole, come anche ribadito da ultimo, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi della L.Fall., art. 96, comma 6, copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame»).
pagina 11 di 18 L'eccezione non coglie nel segno e va disattesa. Al riguardo è sufficiente osservare che la limitata efficacia del giudicato endofallimentare formatosi all'esito della opposizione ex art. 98 l.f. – che indubbiamente è circoscritta all'ambito concorsuale nei termini sopra precisati - certamente non esclude che dalla pronuncia resa in quello specifico contesto possano comunque trarsi, in altra sede, validi argomenti di prova. D'altronde è noto che nel vigente ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove atipiche, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale ( cfr ex plurimis: Tribunale , Novara , sez. I , 03/07/2024 , n. 531; Corte appello , Venezia , sez. I , 10/01/2024 , n. 42; Cassazione civile , sez. I , 06/04/2023 , n. 9507; Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2023 , n. 2947; Cassazione civile , sez. III , 10/11/2020 , n. 25162). Pertanto, se è vero che nel giudizio civile sono considerate prove precostituite atipiche la sentenza penale irrevocabile (cfr. Cass. n. 15296/20244; Cass. n. 26042/20235), la prova formata nel procedimento penale quale una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass. n. 5947/20236), le dichiarazioni scritte provenienti da terzi (cfr. Cass. n. 9507/2023) e la perizia di parte giurata (cfr. Cass. n. 17250/20247), non ci sono ragioni per negare pari dignità il Decreto Collegiale emesso in sede concorsuale tra le stesse parti all'esito di un giudizio a cognizione piena (e lo stesso dicasi per le due sentenze tributarie), soprattutto ove si consideri che la pronuncia in questione è stata comunque emessa all'esito di un giudizio di opposizione caratterizzato dal pieno rispetto del contraddittorio. Tanto premesso, questo giudicante ritiene di fare proprie le argomentazioni sviluppate nel Decreto 30/11/2020 dal Tribunale Fallimentare di Foggia che, con motivazione ampia, esaustiva e immune da qualsivoglia censura ha: a) ritenuto fondata l'eccezione di grave inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla Curatela ai danni di evidenziando i connotati del dedotto inadempimento, con CP_1 specifico riferimento alla violazione del principio di inerenza di cui all'art. 109 comma V del FUIR ( D.P.R. n. 917/1986); b) stabilito che il conseguente danno patito dalla società (e quindi dalla massa dei creditori)
“in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico” è pari “alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite” di cui agli avvisi di accertamento n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013 (€ 280.613,18) (cfr. all. 4.7) e n. TVK030300829/2018 per l'anno d'imposta 2014 (€ 704.360,95) (cfr. all. 4.8); c) accertato che allo stato passivo è stata ammessa definitivamente (per mancata impugnazione) la domanda presentata dall'Agenzia delle Entrate per l'importo complessivo di € 984.974,13 (cfr. all. 4.6), di cui € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi. Tali conclusioni risultano sorrette dalle seguenti considerazioni: a) dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TVK030301051/2018 per l'anno di imposta 2013, emerge che ha indebitamente dedotto componenti negativi di Parte_2 reddito per complessivi € 126.281,00 con relativa Iva indetraibile per € 4.599,00. (…);
pagina 12 di 18 b) dall'esame dell'avviso di accertamento n. TVK030300829/2018 per l'anno 2014 risulta che ha indebitamente dedotto componenti negativi di reddito per € Parte_2
366.029,000; c) i modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 presentati dalla Parte_2 sono stati quindi redatti in violazione del basilare principio di legge, sancito dall'art. 109 comma 5 TUIR – D.P.R. n. 917/1986, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito dell'impresa; d) in particolare, nella misura in cui i costi relativi alle spese di manutenzione e riparazione, nonché del carburante, ed ancora del canone di ormeggio, riferiti alle imbarcazioni ascrivibili alla società (imbarcazione “Velvet 90 Tecnomar”, imbarcazione “MA 72 June”) sono stati inseriti in deduzione, sebbene dette imbarcazioni non formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa (per come dimostrato quasi per tabulas dal palese contrasto tra l'oggetto dell'attività d'impresa – impianti eolici – e la natura dei beni cui i costi detratti si riferiscono – imbarcazioni da diporto), sussiste la violazione di un principio elementare che deve essere conosciuto dal dottore commercialista nonché applicato;
e) il professionista inoltre è chiamato quanto meno ad informare il cliente che dovesse pretendere di dedurre detti costi (al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore), delle eventuali conseguenze della violazione di legge (se non addirittura non provvedere lui stesso alla compilazione di una dichiarazione fiscale non pienamente conforme ed in osservanza dei principi di legge), nella misura in cui egli viene a porre in essere un comportamento non conforme alla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale conferito, poiché è obbligato a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale;
f) nel modello Unico relativo all'anno di imposta 2014 poi, parimenti non conforme a legge (per come contestato nel relativo avviso di accertamento) è stato l'avere portato in deduzione ai fini delle II.DD. l'importo di € 343.995,72 (importo che ha concorso, in negativo, alla determinazione del reddito d'impresa) senza supportare tali registrazioni con alcun tipo di documento contabile idoneo, così portando in deduzione componenti negativi di reddito in carenza dei presupposti previsti dall'art. 109 TUIR;
g) anche in questo caso il professionista era chiamato, in osservanza degli obblighi così come sopra illustrati, a non inserire dette voci di spesa nel conto “fatture da ricevere” in contropartita di diversi conti di mastro di natura economica, e tra le voci in deduzione, costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione costituendo ciò violazione di principi basilari di legge in materia di dichiarazione dei redditi;
e ciò pure nell'ipotesi in cui la documentazione non dovesse essergli stata consegnata dalla società; h) in conseguenza dell'errata redazione dei modelli Unico la società ha patito un danno pari (se non agli importi delle imposte, atteso che queste erano comunque dovute dalla società) quanto meno alle sanzioni ed agli interessi applicati in conseguenza delle non corrette deduzioni inserite. L'inadempimento del professionista si rivela dunque avere inciso negativamente sugli interessi del cliente, avendo avuto una efficacia causale certa rispetto al danno costituito da un incremento del debito della società e della conseguente ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate per somme dovute per sanzioni ed interessi. L'impianto motivazionale appena illustrato merita di essere condiviso perché logico, coerente pagina 13 di 18 e, soprattutto, in alcun modo scalfito dalle difese svolte in questa sede dal convenuto. Ed invero, nell'ambito del presente giudizio, parte ha attrice ha offerto piena prova della condotta negligente del convenuto, documentando in particolare: a) la mancanza, nella documentazione societaria, di documenti giustificativi degli enormi costi imputati;
b) la totale inesistenza di elementi da cui poter ricavare traccia della distinta e diversa attività (nella specie, charter nautico) svolta dalla società rispetto a quella afferente alle energie rinnovabili;
c) l'assenza di documentazione per la non imponibilità dell'Iva su alcune operazioni aventi ad oggetti le imbarcazioni (che nulla hanno a che vedere con le energie rinnovabili). Di contro, il convenuto si è limitato ad allegare, senza tuttavia provare:
- di aver informato l'amministratore unico della società fallita in relazione alle eventuali conseguenze della violazione di legge derivante dalla illegittima deduzione di costi al fine di ottenere un reddito di impresa di entità inferiore;
- di aver richiesto la documentazione necessaria giustificativa sotto il profilo fiscale di quelle spese.
- di aver esaminato e verificato quella documentazione;
- l'esito di quelle verifiche che hanno portato alle denunziate condotte professionali nell'interesse della società. Le considerazioni appena svolte risultano corroborate dall'esito dei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento de quibus in sede tributaria. Non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, secondo cui al di fuori del presente giudizio non sarebbe intervenuto alcun accertamento di merito sui fatti sottostanti l'emissione dei due avvisi di accertamento. Al contrario, lo hanno fatto in prima battuta il Tribunale Fallimentare di Foggia;
in secondo luogo, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, accertando definitivamente la correttezza dei due avvisi, come espresso dal Giudice dell'appello con la sentenza n. 2433/2024 del 02/07/2024, in cui la Corte ha sottolineato che:
- nel merito della decisione di primo grado “nulla osserva”; Pt_2
- “ha impugnato la sentenza senza fare alcun riferimento, nell'atto di appello, ai motivi Pt_2 di merito per i quali ha impugnato i due avvisi di accertamento”;
- “il primo giudice al riguardo, ancorché in modo scarno, si è espresso affermando che “In ogni caso, la produzione documentale offerta in giudizio, oltre già a quella prodotta dal curatore in sede di contraddittorio, non consente di superare le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio, per l'emissione degli atti di accertamento”. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che siano stati adeguatamente provati non soltanto l'inadempimento della prestazione da parte del convenuto, ma anche: a) l'esistenza del danno patito dalla società, consistito nell'ammissione al passivo del credito dell'Agenzia delle Entrate ed il consequenziale danno per i creditori, per complessivi € 563.768,03, di cui € 528.456,00 per sanzioni ed € 35.312,03 per interessi;
b) il nesso di causalità tra condotta negligente del professionista ed il danno medesimo, essendo assolutamente evidente che laddove i Modelli Unico relativi agli anni di imposta 2013 e 2014 fossero stati correttamente predisposti, nessuna pretesa l'Agenzia delle Entrate non avrebbe avuto alcuna ragione di spiccare i due avvisi di accertamento da cui trae origine pagina 14 di 18 il credito definitivamente ammesso al passivo della società fallita. 4. E' fondata e deve trovare accoglimento la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Ed invero, a fronte della produzione da parte del convenuto della polizza n. 763908931 Generali - già polizza Ina Assitalia n. 036 00340272 - contratta a copertura della sua responsabilità civile professionale e comprovante il diritto ad ottenere l'invocata copertura assicurativa, la terza chiamata non ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della richiesta di manleva.
4.a) Va disattesa, perché priva di pregio, l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. sollevata dalla compagnia assicurativa. Secondo la prospettazione della terza chiamata, la duplice eccezione di inadempimento e di compensazione sollevata dalla Curatela nella memoria depositata in data 27/09/2018 nell'ambito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dovrebbe essere considerata alla stregua di una esplicita ed univoca richiesta risarcitoria, come tale idonea a provocare la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.. La tesi è priva di pregio e non può essere condivisa. Con specifico riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. occorre preliminarmente richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale – al quale il Tribunale intende prestare adesione – a mente del quale:
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. va interpretato restrittivamente, per cui la data di conoscenza dell'evento ai fini dell'operatività della garanzia va identificata in quella in cui viene ritualmente notificata la domanda di risarcimento del danno” ( Corte appello , Caltanissetta , 06/03/2023 , n. 55);
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore“ (Tribunale , Torino , sez. IV , 31/01/2023 , n. 429);
- “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all' art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato
o comunque ha chiesto espressamente il risarcimento del danno, non essendo validi equipollenti atti di natura diversa quali, ad esempio, una mera domanda di accertamento tecnico preventivo e, dunque, tanto meno, un mera contestazione circa il non corretto espletamento dell'incarico. “ (Tribunale , Grosseto , sez. I , 25/01/2021 , n. 54);
- “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell' art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di pagina 15 di 18 istanze di risarcimento” (Cassazione civile , sez. II , 31/01/2019 , n. 2971); Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è di tutta evidenza che nelle eccezioni di inadempimento e di compensazione a suo tempo sollevate dalla Curatela non possono ravvisarsi i connotati di una formale invocazione di un credito a titolo risarcitorio, rilevando tutt'al più siffatte eccezioni in termini di una mera iniziativa propedeutica alla successiva proposizione dell'azione risarcitoria.
4.b) Parimenti priva di pregio risulta l'eccezione di esclusione ( o riduzione ) dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 c.c. Tale disposizione disciplina l'ipotesi di aggravamento del rischio durante la vigenza del contratto di assicurazione, approntando un sistema di tutele analogo a quello predisposto per l'ipotesi opposta della diminuzione del rischio. Il legislatore dispone che l'assicurato deve dare immediato avviso all'assicuratore delle circostanze che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni e nell'ultimo comma aggiunge che se il sinistro si verifica prima della comunicazione o prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso l'assicuratore non deve corrispondere l'indennità nel caso in cui l'aggravamento è tale che egli non avrebbe dato il proprio consenso se il nuovo stato delle cose fosse esistito sin dal momento della conclusione del contratto, mentre deve corrisponderla in misura ridotta negli altri casi. Orbene, è noto che per aversi aggravamento del rischio occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio (Cass. III, n. 500/2000). Stando così le cose è evidente che la mera contestazione del grave inadempimento da parte della Curatela - attraverso la formale eccezione ex art. 1460 c.c. - lungi dal costituire un aumento delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto, rientra proprio nell'alea tipica del negozio stesso, posto che la garanzia assicurativa è diretta a coprire proprio il danno da responsabilità professionale.
4.c) Quanto all'estensione effettiva della garanzia, appaiono fondati i rilievi svolti dalla terza chiamata. A tale riguardo va innanzitutto chiarito che per sinistro riferito alla garanzia RCT deve intendersi, come stabilito dalla polizza, “la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l'assicurazione”; onde non è corretto ritenere che nella specie, “i sinistri per i quali si invoca la copertura assicurativa sono, in realtà, due: tanti quanti sono gli avvisi di accerta mento, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia fattuale” come sostenuto dalla difesa del convenuto, rilevando viceversa la singola richiesta risarcitoria, comprensiva delle diverse voci che la compongono. Inoltre, va rigettata l'eccezione di solidarietà sollevata dalla terza chiamata, secondo cui “è escluso che la responsabilità per i fatti di causa possa essere fatta interamente gravare sul dr. CP_1 essendovi chiara re-sponsabilità dell'organo amministrativo della società fallita, gi condannato in sede penale in un processo in cui la stessa Curatela risulta essersi costituita parte civile. Conseguentemente ogni obbligo indennitario della deducente andrà contenuto nei soli limiti della responsabilità diretta e personale di quest'ultimo, ove accertata e riconosciuta fermo il limite di pagina 16 di 18 massimale, sottomassimale e di scoperto come innanzi precisato “. Per un verso, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali ed ipotetiche responsabilità di terzi estranei al procedimento. Per altro verso, il vincolo che lega il convenuto all'Assicurazione terza chiamata è di natura contrattuale sulla base della polizza esistente e ciò è sufficiente per ritenere che l'onere risarcitorio debba ricadere in via esclusiva e nella misura già specificata proprio sulla prefata Assicurazione. Orbene, accertate l'esistenza e l'operatività della polizza Polizza Generali n. 763908931 (ex Ina Assitalia n. 036/00340272), dalla documentazione di atti risulta che: a) la polizza de qua è stata contratta per un massimale generale di € 500.000,0 per ogni sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto del 10% col minimo di € 1.500 e massimo di € 5mila; b) l'art. 1 lettera C delle condizioni di assicurazione prevede una particolare estensione della garanzia, stabilendo che “l'assicurazione comprende altresì le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1/3 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di € 1.500/00 “ Tanto premesso, poiché il danno invocato dalla curatela è certamente riconducibile ad una sanzione di natura fiscale, la garanzia deve essere contenuta entro il limite sopra indicato di cui all'art. 1 lettera C delle condizioni generali di assicurazione, con applicazione dello scoperto pari al 10% dell'importo del sinistro. Tale importo corrisponde alla somma di € 150.000,00 pari ad 1/3 del massimale di polizza ( € 166.666,66) a cui deve essere sottratto lo scoperto del 10% ( € 16.666,66). 5. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere.
5.a) Nei rapporti fra le parti principali, il ridimensionamento della pretesa azionata dall'attrice impone la compensazione delle spese in ragione di 1/3; mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico del convenuto, secondo il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell'art. 28 del medesimo decreto, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base al decisum) e dell'attività espletata.
5.b) Quanto alla terza chiamata, evocata in giudizio su iniziativa del convenuto, alla regolamentazione delle spese deve procedersi in base al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 31889/2019 e altre). Nel caso di specie, le spese afferenti alla chiamata del terzo devono essere compensate essendo stata fatta ai soli fini della manleva ed anche in considerazione della parziale infondatezza delle difese sostenute dal terzo chiamato, nei termini sopra esplicitati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 17 di 18 assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda proposta dalla e, per Parte_5
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 563.768,03 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 9.402,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e compensa tra le medesime parti per il restante terzo;
3) accoglie la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto condanna la medesima a tenere indenne il convenuto di quanto dovuto ai
[...] sensi della presente pronuncia, nei limiti di polizza come precisati in narrativa;
4) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata. Foggia, 13 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia
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