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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 421/2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabino Farese ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Galleria di Via Mancini n. 17;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 20.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 12.08.1984 Controparte_1
con revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli posto a carico del resistente perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In punto di fatto, la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 26.05.1985 e il 10.02.1990, ha esposto che, in seguito all'omologa di Per_1 Per_2
1 separazione del 13.07.2010, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza. La ricorrente ha, altresì, esposto di svolgere saltuariamente lavori di collaboratrice domestica mentre il resistente è disoccupato e privo di reddito.
All'udienza del 9.06.2025 la parte ricorrente ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata dichiarata la contumacia della parte resistente con rimessione della causa in decisione.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 13.07.2010.
Con riferimento alle restanti condizioni il Tribunale prende atto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento pari a complessivi € 200,00 posto a carico della parte resistente ed in favore dei figli perché divenuti autonomi economicamente.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 il 12.08.1984;
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 421/2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sabino Farese ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Galleria di Via Mancini n. 17;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. del 20.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 12.08.1984 Controparte_1
con revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli posto a carico del resistente perché maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In punto di fatto, la parte, dopo aver premesso che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 26.05.1985 e il 10.02.1990, ha esposto che, in seguito all'omologa di Per_1 Per_2
1 separazione del 13.07.2010, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza. La ricorrente ha, altresì, esposto di svolgere saltuariamente lavori di collaboratrice domestica mentre il resistente è disoccupato e privo di reddito.
All'udienza del 9.06.2025 la parte ricorrente ha concluso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata dichiarata la contumacia della parte resistente con rimessione della causa in decisione.
La domanda di divorzio proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 13.07.2010.
Con riferimento alle restanti condizioni il Tribunale prende atto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento pari a complessivi € 200,00 posto a carico della parte resistente ed in favore dei figli perché divenuti autonomi economicamente.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1 il 12.08.1984;
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento previsto per i figli;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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