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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 86/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CARMAGNOLA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Piacenza, Via Cristoforo Poggiali 39, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GRUPPI MANOLA ed elettivamente domiciliata presso l'U.O. Ufficio Legale del medesimo ente in Piacenza, Via Taverna 49, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, , Parte_1 premettendo di essere stata dipendente della resistente dal settembre 1990 – sino alle dimissioni rassegnate nel 2023, in qualità di infermiera professionale presso l'Ospedale Civile di Castel San Giovanni (PC) con contratto a tempo pieno ed indeterminato (doc. 1 ric.), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro,
, onde sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata, per le causali di cui alla superiore narrativa, l'invalidità/illegittimità dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del conseguente provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall' Controparte_2
Protocollo n. 2021/0198949 del 24/11/2021 e Protocollo n.
[...]
2021/0222214 del 23/12/2021, e dall' Controparte_3
di Piacenza del 03/01/2022 e per l'effetto:
[...]
• 1) condannare l alla corresponsione di quanto dovuto Controparte_4 alla dipendente sig.ra a titolo di retribuzione, di Parte_1 contributi previdenziali ed oneri accessori, a decorrere dall'effetto dell'intervenuto provvedimento di sospensione e fino alla data del 02/11/2022, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con emissione di ogni conseguente provvedimento.
• 2) Condannare al risarcimento del danno non Controparte_4 patrimoniale qualificato come danno morale e/o esistenziale subito dalla ricorrente il cui ammontare viene rimesso all'apprezzamento del Giudice secondo equità.
• 3) Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
si è costituita regolarmente in giudizio, Controparte_1 eccependo: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, domandando quindi l'integrale rigetto dell'avversario ricorso. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 20.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione. La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
*** Ciò premesso, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha riferito che: Parte_1
- contraeva la malattia Covid-19 l'8 dicembre 2020 venendo in contatto con il virus in reparto mentre intubava con altri colleghi un paziente risultato poi positivo al virus all'arrivo in rianimazione;
2 - dopo la guarigione continuava a lavorare senza risparmio alcuno,
“nonostante i sintomi della malattia faticavano a sparire lasciandola molto debilitata e con seri problemi di salute, tanto che il proprio medico di medicina generale le prescriveva esami specifici e certificava le patologie intervenute nei mesi successivi e che tutt'ora continuano a minare” la sua salute (pag. 2 ricorso introduttivo);
- nel 2022 a causa del persistere dei sintomi veniva presa in carico dall'ambulatorio “long covid” di Castel S. Giovanni (doc. 2 ric.);
- in particolare, mostrava valori di anticorpi specifici sempre molto alti, soprattutto “Igm”, “segno evidente che la possibilità di infettare era del tutto esclusa e per moltissimo tempo ha mantenuto altissimi valori” (pag. 2 ricorso introduttivo);
- in esecuzione del procedimento previsto dal DL 44/2021, art. 4 (obbligo vaccinale del personale sanitario), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza le indirizzava la raccomandata prot. CP_1
2021/0103370, ricevuta in data 18.05.2021, contenente invito alla vaccinazione e a trasmettere, tra le altre cose, “(…) differimento della vaccinazione mediante attestazione del medico di medicina generale”, come previsto dal comma 2 art. 4 DL 44/21 (doc. 3 ric.);
- a tale raccomandata ella rispondeva con PEC inviata in data 28.05.2021, con cui comunicava formalmente il differimento della vaccinazione richiesto dal proprio medico di medicina generale, come previsto dal comma 2 art. 4 Dl. 44/21, allegando il certificato medico oltre altra documentazione medica (doc. 4 ric.);
- il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza, a mezzo CP_1
PEC protocollo n. 2021/0175362 del 14.10.2021, le comunicava che la Commissione sanitaria aziendale nella seduta del 30.09.2021 aveva ritenuto, prima di esprimere una valutazione definitiva, di attendere gli esiti degli approfondimenti richiesti (doc. 5 ric.);
- ella allora rispondeva a questa ulteriore richiesta, sottoponendosi agli esami e visite;
- in particolare, si sottoponeva a visita dalla dott.ssa presso il Per_1 centro Emostasi e Trombosi dell'Ospedale di Piacenza e presso l'infettivologo dott. inoltre trasmetteva la documentazione all'ufficio Per_2 di riferimento (Ausl – Servizio di prevenzione e protezione);
3 - con PEC del 21.10.2021 (doc. 7 ric.), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' le comunicava che la Commissione sanitaria Controparte_4 aziendale nella seduta del 20.10.2021 aveva preso atto della documentazione sanitaria integrativa da lei stessa presentata, precisamente: 1) parere specialistico della dott.ssa che Per_1 escludeva allo stato lesioni organiche specifiche connesse ad alterazioni del didimero;
2. certificato relativo alla consulenza infettivologica che stabiliva che la persistenza di modesta entità di “Igm” era ritenuta irrilevante dal medico specialista;
- pertanto, la stessa riteneva che non sussistessero CP_5 controindicazioni alla somministrazione della vaccinazione;
- in data 03.11.2021, ella si recava all'ufficio Prevenzione e protezione e forniva nuova certificazione del proprio medico di medicina generale del 29.10.2021 (doc. 8 ric.) in cui, anche alla luce degli esami successivi, si esplicitava più dettagliatamente quanto già indicato nella prima certificazione, “senza però avere la possibilità di vedere o parlare con alcuno di detta commissione medica” (pag. 4 ricorso introduttivo);
- seguiva la PEC prot. n. 0192656 del 15.11.2021, con cui l'Ufficio competente comunicava che: “la Commissione sanitaria aziendale, nella seduta del 12/11/2021 esaminata la certificazione redatta dal medico curante Dr.ssa in data 29/10/2021 non ritiene di accogliere le Persona_3 motivazioni riportate in quanto già effettuati gli approfondimenti clinici del caso come da verbale della Commissione del 20/10/2021”; e la invitava “a contattare l'ufficio S.p.p. entro 48 ore per la somministrazione del vaccino” (pag. 4 ricorso introduttivo – doc. 9 ric.);
- ella rispondeva con PEC del 17.11.2021, (doc. 10 ric.) con cui contestava il metodo adottato ed il merito della determinazione presa “per omessa indicazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione e, ritenendola illegittima, faceva formale richiesta di accesso agli atti per avere copia dei verbali e documenti tutti della commissione ed invitava l'ufficio a rivedere le scelte operate” (pag. 5 ricorso introduttivo);
- con successiva PEC protocollo n. 0197712 del 23.11.2021, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza notificava a lei ed al CP_1 datore di lavoro l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (doc. 11 ric.);
- con PEC indirizzata a lei e per conoscenza ai direttori delle unità operative interessate (Protocollo n. 2021/0198949 del 24.11.2021), il direttore generale dell' preso atto che allo stato non risultavano disponibili CP_4
4 mansioni diverse da assegnare che non comportassero contatti interpersonali con colleghi o utenti, o, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da disponeva la temporanea Per_4 sospensione dal servizio e dalla retribuzione (doc. 12 ric.);
- in data 23.12.2021 il direttore generale dell' provvedeva alla CP_4 proroga della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino al 15.06.2022 (doc. 13 ric.), “sostenendo di farlo sulla base del nuovo decreto legge 172/21, che prevedeva un nuovo iter di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale effettuato dagli ordini professionali e non dall'Ausl, iter che non era al momento nemmeno iniziato!” (pagg.
5-6 ricorso introduttivo);
- in pari data, ella riceveva PEC anche dall' Controparte_3 Contr
(da ora in avanti anche “ , che, sulla base del nuovo
[...]
DL 172/2021 aveva l'obbligo di richiedere la vaccinazione e verificare i casi di esenzione ai sensi del comma 2, art. 4, così modificato (doc. 14 ric.);
- a questa PEC rispondeva con sua del 24.12.2021 (doc. 15 ric.), inviando certificato del proprio medico di medicina generale riportante esenzione temporanea dalla vaccinazione;
- rispondeva in data 30 dicembre 2021 la presidente dell'Opi, la quale richiedeva la produzione di certificato idoneo non ritenendo quello presentato valido in quanto rifiutato dall'Ausl (doc. 16 ric.);
- ella allora consultava il proprio medico di medicina generale, dott.ssa spiegandole il problema e pregandola di emettere nuova Persona_3 certificazione, al che il medico riteneva di non poter emettere nuovo certificato in quanto era già chiaro quello precedentemente stilato;
- inviava allora nuova PEC all'Opi, spiegando che il medico riteneva già sufficiente il certificato prodotto (doc. 17 ric.); inoltre, inviava in data 30.12.2021 PEC di risposta alla nuova sospensione inflitta dall'
[...]
, nella quale contestava il potere della stessa a sospenderla in CP_4 base al nuovo DL 172/2021 (doc. 18 ric.);
Contr
- in data 03.01.2022, l nviava PEC a lei ed all'azienda i Piacenza CP_4 con cui comunicava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in quanto non aveva ritenuto idoneo il certificato medico prodotto a causa della mancata corrispondenza dello stesso a circolari del Ministero della Salute (doc. 19 ric.);
5 - ella pertanto rimaneva sospesa sino al 30.06.2022 “senza retribuzione o alcun altro emolumento” (pag. 7 ricorso introduttivo);
- la sospensione veniva poi prorogata ex lege sino al 22.11.2022 “senza che intervenissero altre specifiche sospensioni da parte dell' (pag. 7 CP_4 ricorso introduttivo).
Lamentava che, a seguito “dei postumi invalidanti del covid e a causa del grave stigma di negatività che è stato creato verso chi non si era vaccinato, la sig.ra ha sviluppato un grave stato ansioso - Pt_1 depressivo che le ha impedito di tornare al lavoro con quella serenità ed entusiasmo che l'hanno sempre contraddistinta per 30 anni di onorato servizio. Lo stato di prostrazione e sconforto furono tanto forti che, dovendo riprendere il lavoro nel novembre 2022 per cessazione della sospensione ingiustamente inflittale, ha preferito presentare domanda di aspettativa per un anno dal 5/12/2022 al 04/12/2023; (doc. 20)” (pag. 7 ricorso introduttivo). Specificava, infine, di aver presentato le dimissioni il 13.11.2023, operative dal 04.12.2023 (doc. 21 ric.).
non ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1 come svolta da parte ricorrente, ma ha fornito una diversa interpretazione in diritto degli stessi. Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata in via pregiudiziale dalla convenuta Controparte_1
è infondata.
[...]
È ormai un dato pacifico in giurisprudenza (dopo un'iniziale sequela di pronunce di segno opposto da parte di Tribunali ordinari e amministrativi), che, a mente di Cassazione, Sezioni Unite, n. 28429 del 29 settembre 2022, per l'esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (criterio del c.d. petitum sostanziale), il sindacato di legittimità delle sospensioni per inadempimento vaccinale anti-covid19 è devoluto al giudice ordinario, alla stregua degli elementi ritenuti qualificanti quali il nucleo dell'azione sostanziale avanzata dal ricorrente e il carattere vincolato delle attività di accertamento e irrogazione della sospensione. In particolare, detta pronuncia ha ribadito “la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura
6 discrezionale (tra le altre, Cass., S.U., 25 settembre 2017, n. 22254; Cass., S.U., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188)”. Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento – e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile
– viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali, come illustrato da parte ricorrente (cfr. p.
2.1. ricorso introduttivo), stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione – anzitutto la ASL e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva), l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale – cfr. Corte Cost., sent. n. 259 del 2019) – deve soltanto dare mera attuazione. In altri termini, è la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto – collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell'azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico. La ASL è quindi tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che – nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge – si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione all'interessato e all'Ordine professionale. Da tale atto, di mera verifica dell'essersi determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo imposto dalla legge – che l'art. 4, comma 4, novellato dal D.L. n. 172 del 2021 qualifica, in coerenza con la morfologia della fattispecie legale implicata (delineata in modo sovrapponibile a quella originariamente regolata dal D.L. n. 44 del 2021, salvo i profili di competenza innanzi rammentati), come di "natura dichiarativa" – discende, in modo automatico e senza alcun apprezzamento discrezionale di sorta, la sospensione del sanitario dall'esercizio della (libera) professione, che l'Ordine è, a sua volta, tenuto a comunicare al proprio iscritto. È, dunque, la stessa legge – all'esito del bilanciamento da essa stessa effettuato tra i diritti fondamentali implicati e, come detto, raggiunto in termini di prevalenza del diritto alla salute su quello al lavoro – “ad avere
7 assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all'attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, affatto vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dall'U., quale esercente la libera professione sanitaria di fisioterapista” (cfr. ancora Cass. cit.). Tale pronuncia è stata confermata anche dalla successiva sempre della Suprema Corte a Sezioni Unite, del 5 aprile 2023, n. 9403, che, per un caso similare, è giunta a dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario con le medesime argomentazioni. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sempre da parte resistente, si osserva che, nel caso di specie, l'Ordine professionale di appartenenza della lavoratrice non è stato neppure citato in giudizio. Pertanto, potendosi considerare come pacifici e non contestati i fatti di causa, non può che rilevarsi che nel caso di specie sono stati impugnati soltanto i citati provvedimenti datoriali inerenti alla sospensione ed alla proroga della stessa adottati dalla parte datoriale. Per tali ragioni, l'eccezione preliminare in questione deve ritenersi infondata. Nel merito, ha in primo luogo insistito in ordine Parte_1 all'insussistenza, ex art. 4, c. 2, D.Lgs. 44/2021, di un potere valutativo dell' , la quale si sarebbe dovuta limitare Controparte_1 semplicemente a “recepire” l'indicazione di differimento dell'obbligo vaccinale, rilasciata dal Medico di Medicina Generale della stessa ricorrente, dott.ssa ed automaticamente interrompere l'iter di Persona_3 accertamento, assumendo la generale assenza di un potere valutativo in capo alle nell'iter di accertamento dell'obbligo vaccinale, Controparte_7 ma al contempo individuando una discrezionalità tecnica “necessaria per riscontrare se sussista o meno l'unica causa codificata di esonero vaccinale (id est l'accertato pericolo per la salute), la cui certificazione, sollecitata dall'interessato, deve provenire, peraltro, non direttamente dalla medesima amministrazione agente, ma dal medico di medicina generale” (così Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 28429 del 2022
– pag. 1 note parte resistente 10.11.2025). Sul punto, è evidente la contraddizione in termini. Nel tentativo di negare la sussistenza di un potere discrezionale, parte ricorrente ha di fatto citato giurisprudenza della Corte di Cassazione che, invece, conferma l'orientamento secondo il quale le sono effettivamente Controparte_7 titolari di un potere di discrezionalità tecnica limitato alla verifica della sussistenza dell'accertato pericolo della salute certificato da parte del medico di medicina generale.
8 La ratio di tale potere è presto individuata. Infatti, “ferma rimanendo l'insindacabilità nel merito di quanto attestato dal medico in ordine alla sussistenza di tale pericolo, costituisce la condizione indispensabile per scongiurare il rischio che il potere di decidere in materia si concentri esclusivamente in capo ai medici di medicina generale, riducendo i compiti attribuiti alle ASL a mere formalità destinate solo ad aggravare la sequenza procedimentale delineata dal legislatore” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 8454 del 2021). Si può dunque affermare con certezza che proprio nell'ambito di tale discrezionalità tecnica si può far rientrare l'iniziativa della Regione Emilia Romagna che, al fine di meglio delineare il percorso di gestione dei casi di accertato pericolo per la salute ex art. 4, c. 2, del D.L. n. 44/2021 (cd. Decreto Covid), ha elaborato e pubblicato delle indicazioni operative riportanti la costituzione di un “collegio di esperti” per la valutazione delle predette situazioni, com'è venuto in rilievo proprio nel caso di specie (cfr. note parte resistente 10.11.2025). Con riferimento al provvedimento di proroga della sospensione dall'attività lavorativa di cui al prot. n. 222214 del 23.12.2021, occorre rilevare che detta nota è una mera comunicazione inviata a tutti i dipendenti (sanitari e non sanitari) sospesi in conseguenza dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, volta ad informarli che, a fronte delle nuove disposizioni del D.L. n. 172/2021, la sospensione avrebbe avuto termine non al 31.12.2021 ma al 15.06.2022. La sospensione ex lege dall'attività lavorativa e la non corresponsione della retribuzione/altro compenso o emolumento conseguono automaticamente dall'accertamento dell'inosservanza dall'obbligo vaccinale e non da un provvedimento del datore di lavoro. Infatti, l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 44 del 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 172/2021, prevede che: “
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo
9 professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”. La sospensione del servizio effettuata dall' di Piacenza, in CP_1 qualità di datore di lavoro, ha continuato, quindi, a produrre i suoi effetti anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 172/2021. Come espressamente disciplinato dal legislatore, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale per Covid-19 comporta la sospensione dal servizio “senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati” (così art. 4, c. 5, del D.L. n. 44/2021). Giova sul punto precisare che la fattispecie esclude la corresponsione anche di altre forme di sostentamento, quali l'assegno alimentare. Pare utile richiamare in merito anche le statuizioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Sez. giurisdiz, n. 92/2022, secondo cui: “La disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati;
tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio;
si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio”. Giova dunque rammentare che la ricorrente era già sospesa ex lege Pt_1 dall'esercizio dell'attività professionale di infermiera a seguito dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell' di Piacenza a far data 24.11.2021 e fino al CP_1
31.12.2021, termine poi prorogato ex lege al 15.06.2022, successivamente prorogato nuovamente ex lege al 31.12.2022 ed infine anticipato ex lege al 01.11.2022. È evidente che l'atto di accertamento adottato in data 23.11.2021, peraltro non impugnato dalla ricorrente innanzi al giudice amministrativo, ha conservato la sua efficacia, così come previsto dell'art. 1 comma 1-bis del D.L. 172/2021, fino all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell' di Piacenza. Tale Controparte_3 accertamento ha riguardato l'adempimento dell'obbligo vaccinale nel suo
10 complesso, ivi compresa della dose di richiamo divenuta obbligatoria dal 15.12.2021. Da ciò consegue che la richiesta di “risarcimento dei danni patrimoniali subiti, retribuzioni e contributi pensionistici (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) dal 23.11.2021 al 02.11.2022" (cfr. note di parte resistente 10.11.2025) deve considerarsi priva di pregio. Del resto, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 09.02.2023, ha statuito che “vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modificazioni, nella l. 28 maggio 2021, n. 76 - come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26 novembre 2021, n. 172 nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale di cui alla lettera a) (personale scolastico) ed alla lettera c) (personale occupato nelle strutture di cui all'art.
8-ter d.lg. n. 502 del 1992 del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare nel periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, atteso che non è comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato. Non risulta costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”. La Corte ha rilevato in particolare che la norma, nel prevedere che al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”, giustifica anche la non erogazione dell'assegno alimentare, “considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (par. 14.2). La situazione è diversa da quella della sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, durante la quale l'assegno alimentare è corrisposto, in quanto in tal caso “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa
11 alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” mentre “ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (par. 14.4). In merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, attesa la legittimità del procedimento di accertamento e della sospensione adottata, non sussistono elementi causativi ed eziologicamente correlati al danno cd. esistenziale/morale e, conseguentemente, la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non può che essere respinta. Per completezza, si rileva l'evidente carenza di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità dell'asserito danno non patrimoniale subito. Parte ricorrente ha espresso concetti lati, quali “il senso di tradimento”, “la percezione di un sopruso”, “la paura di tornare in un ambiente di lavoro che non riconosceva più in quanto divenuto ostile e indifferente”, che si ancorano a mere supposizioni e sono privi di alcuna base fattuale. La terminata la sospensione in data 02.11.2022, non è mai rientrata Pt_1 sul luogo di lavoro, usufruendo fino al 04.12.2023 dell'istituto dell'aspettativa senza retribuzione e, successivamente, presentando le proprie dimissioni in data 13.11.2023. Il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi richiede il relativo risarcimento. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite, in ragione della peculiarità e della complessità del quadro normativo di riferimento, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. Piacenza, 20/11/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CARMAGNOLA GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Piacenza, Via Cristoforo Poggiali 39, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GRUPPI MANOLA ed elettivamente domiciliata presso l'U.O. Ufficio Legale del medesimo ente in Piacenza, Via Taverna 49, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, , Parte_1 premettendo di essere stata dipendente della resistente dal settembre 1990 – sino alle dimissioni rassegnate nel 2023, in qualità di infermiera professionale presso l'Ospedale Civile di Castel San Giovanni (PC) con contratto a tempo pieno ed indeterminato (doc. 1 ric.), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro,
, onde sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata, per le causali di cui alla superiore narrativa, l'invalidità/illegittimità dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e del conseguente provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottati dall' Controparte_2
Protocollo n. 2021/0198949 del 24/11/2021 e Protocollo n.
[...]
2021/0222214 del 23/12/2021, e dall' Controparte_3
di Piacenza del 03/01/2022 e per l'effetto:
[...]
• 1) condannare l alla corresponsione di quanto dovuto Controparte_4 alla dipendente sig.ra a titolo di retribuzione, di Parte_1 contributi previdenziali ed oneri accessori, a decorrere dall'effetto dell'intervenuto provvedimento di sospensione e fino alla data del 02/11/2022, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con emissione di ogni conseguente provvedimento.
• 2) Condannare al risarcimento del danno non Controparte_4 patrimoniale qualificato come danno morale e/o esistenziale subito dalla ricorrente il cui ammontare viene rimesso all'apprezzamento del Giudice secondo equità.
• 3) Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”.
si è costituita regolarmente in giudizio, Controparte_1 eccependo: in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto, domandando quindi l'integrale rigetto dell'avversario ricorso. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 20.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione. La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
*** Ciò premesso, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
ha riferito che: Parte_1
- contraeva la malattia Covid-19 l'8 dicembre 2020 venendo in contatto con il virus in reparto mentre intubava con altri colleghi un paziente risultato poi positivo al virus all'arrivo in rianimazione;
2 - dopo la guarigione continuava a lavorare senza risparmio alcuno,
“nonostante i sintomi della malattia faticavano a sparire lasciandola molto debilitata e con seri problemi di salute, tanto che il proprio medico di medicina generale le prescriveva esami specifici e certificava le patologie intervenute nei mesi successivi e che tutt'ora continuano a minare” la sua salute (pag. 2 ricorso introduttivo);
- nel 2022 a causa del persistere dei sintomi veniva presa in carico dall'ambulatorio “long covid” di Castel S. Giovanni (doc. 2 ric.);
- in particolare, mostrava valori di anticorpi specifici sempre molto alti, soprattutto “Igm”, “segno evidente che la possibilità di infettare era del tutto esclusa e per moltissimo tempo ha mantenuto altissimi valori” (pag. 2 ricorso introduttivo);
- in esecuzione del procedimento previsto dal DL 44/2021, art. 4 (obbligo vaccinale del personale sanitario), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza le indirizzava la raccomandata prot. CP_1
2021/0103370, ricevuta in data 18.05.2021, contenente invito alla vaccinazione e a trasmettere, tra le altre cose, “(…) differimento della vaccinazione mediante attestazione del medico di medicina generale”, come previsto dal comma 2 art. 4 DL 44/21 (doc. 3 ric.);
- a tale raccomandata ella rispondeva con PEC inviata in data 28.05.2021, con cui comunicava formalmente il differimento della vaccinazione richiesto dal proprio medico di medicina generale, come previsto dal comma 2 art. 4 Dl. 44/21, allegando il certificato medico oltre altra documentazione medica (doc. 4 ric.);
- il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza, a mezzo CP_1
PEC protocollo n. 2021/0175362 del 14.10.2021, le comunicava che la Commissione sanitaria aziendale nella seduta del 30.09.2021 aveva ritenuto, prima di esprimere una valutazione definitiva, di attendere gli esiti degli approfondimenti richiesti (doc. 5 ric.);
- ella allora rispondeva a questa ulteriore richiesta, sottoponendosi agli esami e visite;
- in particolare, si sottoponeva a visita dalla dott.ssa presso il Per_1 centro Emostasi e Trombosi dell'Ospedale di Piacenza e presso l'infettivologo dott. inoltre trasmetteva la documentazione all'ufficio Per_2 di riferimento (Ausl – Servizio di prevenzione e protezione);
3 - con PEC del 21.10.2021 (doc. 7 ric.), il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' le comunicava che la Commissione sanitaria Controparte_4 aziendale nella seduta del 20.10.2021 aveva preso atto della documentazione sanitaria integrativa da lei stessa presentata, precisamente: 1) parere specialistico della dott.ssa che Per_1 escludeva allo stato lesioni organiche specifiche connesse ad alterazioni del didimero;
2. certificato relativo alla consulenza infettivologica che stabiliva che la persistenza di modesta entità di “Igm” era ritenuta irrilevante dal medico specialista;
- pertanto, la stessa riteneva che non sussistessero CP_5 controindicazioni alla somministrazione della vaccinazione;
- in data 03.11.2021, ella si recava all'ufficio Prevenzione e protezione e forniva nuova certificazione del proprio medico di medicina generale del 29.10.2021 (doc. 8 ric.) in cui, anche alla luce degli esami successivi, si esplicitava più dettagliatamente quanto già indicato nella prima certificazione, “senza però avere la possibilità di vedere o parlare con alcuno di detta commissione medica” (pag. 4 ricorso introduttivo);
- seguiva la PEC prot. n. 0192656 del 15.11.2021, con cui l'Ufficio competente comunicava che: “la Commissione sanitaria aziendale, nella seduta del 12/11/2021 esaminata la certificazione redatta dal medico curante Dr.ssa in data 29/10/2021 non ritiene di accogliere le Persona_3 motivazioni riportate in quanto già effettuati gli approfondimenti clinici del caso come da verbale della Commissione del 20/10/2021”; e la invitava “a contattare l'ufficio S.p.p. entro 48 ore per la somministrazione del vaccino” (pag. 4 ricorso introduttivo – doc. 9 ric.);
- ella rispondeva con PEC del 17.11.2021, (doc. 10 ric.) con cui contestava il metodo adottato ed il merito della determinazione presa “per omessa indicazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione e, ritenendola illegittima, faceva formale richiesta di accesso agli atti per avere copia dei verbali e documenti tutti della commissione ed invitava l'ufficio a rivedere le scelte operate” (pag. 5 ricorso introduttivo);
- con successiva PEC protocollo n. 0197712 del 23.11.2021, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell' di Piacenza notificava a lei ed al CP_1 datore di lavoro l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (doc. 11 ric.);
- con PEC indirizzata a lei e per conoscenza ai direttori delle unità operative interessate (Protocollo n. 2021/0198949 del 24.11.2021), il direttore generale dell' preso atto che allo stato non risultavano disponibili CP_4
4 mansioni diverse da assegnare che non comportassero contatti interpersonali con colleghi o utenti, o, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da disponeva la temporanea Per_4 sospensione dal servizio e dalla retribuzione (doc. 12 ric.);
- in data 23.12.2021 il direttore generale dell' provvedeva alla CP_4 proroga della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino al 15.06.2022 (doc. 13 ric.), “sostenendo di farlo sulla base del nuovo decreto legge 172/21, che prevedeva un nuovo iter di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale effettuato dagli ordini professionali e non dall'Ausl, iter che non era al momento nemmeno iniziato!” (pagg.
5-6 ricorso introduttivo);
- in pari data, ella riceveva PEC anche dall' Controparte_3 Contr
(da ora in avanti anche “ , che, sulla base del nuovo
[...]
DL 172/2021 aveva l'obbligo di richiedere la vaccinazione e verificare i casi di esenzione ai sensi del comma 2, art. 4, così modificato (doc. 14 ric.);
- a questa PEC rispondeva con sua del 24.12.2021 (doc. 15 ric.), inviando certificato del proprio medico di medicina generale riportante esenzione temporanea dalla vaccinazione;
- rispondeva in data 30 dicembre 2021 la presidente dell'Opi, la quale richiedeva la produzione di certificato idoneo non ritenendo quello presentato valido in quanto rifiutato dall'Ausl (doc. 16 ric.);
- ella allora consultava il proprio medico di medicina generale, dott.ssa spiegandole il problema e pregandola di emettere nuova Persona_3 certificazione, al che il medico riteneva di non poter emettere nuovo certificato in quanto era già chiaro quello precedentemente stilato;
- inviava allora nuova PEC all'Opi, spiegando che il medico riteneva già sufficiente il certificato prodotto (doc. 17 ric.); inoltre, inviava in data 30.12.2021 PEC di risposta alla nuova sospensione inflitta dall'
[...]
, nella quale contestava il potere della stessa a sospenderla in CP_4 base al nuovo DL 172/2021 (doc. 18 ric.);
Contr
- in data 03.01.2022, l nviava PEC a lei ed all'azienda i Piacenza CP_4 con cui comunicava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in quanto non aveva ritenuto idoneo il certificato medico prodotto a causa della mancata corrispondenza dello stesso a circolari del Ministero della Salute (doc. 19 ric.);
5 - ella pertanto rimaneva sospesa sino al 30.06.2022 “senza retribuzione o alcun altro emolumento” (pag. 7 ricorso introduttivo);
- la sospensione veniva poi prorogata ex lege sino al 22.11.2022 “senza che intervenissero altre specifiche sospensioni da parte dell' (pag. 7 CP_4 ricorso introduttivo).
Lamentava che, a seguito “dei postumi invalidanti del covid e a causa del grave stigma di negatività che è stato creato verso chi non si era vaccinato, la sig.ra ha sviluppato un grave stato ansioso - Pt_1 depressivo che le ha impedito di tornare al lavoro con quella serenità ed entusiasmo che l'hanno sempre contraddistinta per 30 anni di onorato servizio. Lo stato di prostrazione e sconforto furono tanto forti che, dovendo riprendere il lavoro nel novembre 2022 per cessazione della sospensione ingiustamente inflittale, ha preferito presentare domanda di aspettativa per un anno dal 5/12/2022 al 04/12/2023; (doc. 20)” (pag. 7 ricorso introduttivo). Specificava, infine, di aver presentato le dimissioni il 13.11.2023, operative dal 04.12.2023 (doc. 21 ric.).
non ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_1 come svolta da parte ricorrente, ma ha fornito una diversa interpretazione in diritto degli stessi. Ciò posto, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata in via pregiudiziale dalla convenuta Controparte_1
è infondata.
[...]
È ormai un dato pacifico in giurisprudenza (dopo un'iniziale sequela di pronunce di segno opposto da parte di Tribunali ordinari e amministrativi), che, a mente di Cassazione, Sezioni Unite, n. 28429 del 29 settembre 2022, per l'esame della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (criterio del c.d. petitum sostanziale), il sindacato di legittimità delle sospensioni per inadempimento vaccinale anti-covid19 è devoluto al giudice ordinario, alla stregua degli elementi ritenuti qualificanti quali il nucleo dell'azione sostanziale avanzata dal ricorrente e il carattere vincolato delle attività di accertamento e irrogazione della sospensione. In particolare, detta pronuncia ha ribadito “la consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un'attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l'adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura
6 discrezionale (tra le altre, Cass., S.U., 25 settembre 2017, n. 22254; Cass., S.U., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188)”. Nel caso di specie, nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento – e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile
– viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali, come illustrato da parte ricorrente (cfr. p.
2.1. ricorso introduttivo), stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione – anzitutto la ASL e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva), l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale – cfr. Corte Cost., sent. n. 259 del 2019) – deve soltanto dare mera attuazione. In altri termini, è la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e – soprattutto – collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell'azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico. La ASL è quindi tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che – nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge – si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione all'interessato e all'Ordine professionale. Da tale atto, di mera verifica dell'essersi determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo imposto dalla legge – che l'art. 4, comma 4, novellato dal D.L. n. 172 del 2021 qualifica, in coerenza con la morfologia della fattispecie legale implicata (delineata in modo sovrapponibile a quella originariamente regolata dal D.L. n. 44 del 2021, salvo i profili di competenza innanzi rammentati), come di "natura dichiarativa" – discende, in modo automatico e senza alcun apprezzamento discrezionale di sorta, la sospensione del sanitario dall'esercizio della (libera) professione, che l'Ordine è, a sua volta, tenuto a comunicare al proprio iscritto. È, dunque, la stessa legge – all'esito del bilanciamento da essa stessa effettuato tra i diritti fondamentali implicati e, come detto, raggiunto in termini di prevalenza del diritto alla salute su quello al lavoro – “ad avere
7 assunto su di sé e regolato ogni aspetto riferibile all'attività provvedimentale e autoritativa della pubblica amministrazione incidente sul diritto risultato compresso, non lasciando ad essa margini di discrezionalità nell'esercizio del potere, affatto vincolato rispetto alla posizione di diritto soggettivo vantata dall'U., quale esercente la libera professione sanitaria di fisioterapista” (cfr. ancora Cass. cit.). Tale pronuncia è stata confermata anche dalla successiva sempre della Suprema Corte a Sezioni Unite, del 5 aprile 2023, n. 9403, che, per un caso similare, è giunta a dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario con le medesime argomentazioni. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sempre da parte resistente, si osserva che, nel caso di specie, l'Ordine professionale di appartenenza della lavoratrice non è stato neppure citato in giudizio. Pertanto, potendosi considerare come pacifici e non contestati i fatti di causa, non può che rilevarsi che nel caso di specie sono stati impugnati soltanto i citati provvedimenti datoriali inerenti alla sospensione ed alla proroga della stessa adottati dalla parte datoriale. Per tali ragioni, l'eccezione preliminare in questione deve ritenersi infondata. Nel merito, ha in primo luogo insistito in ordine Parte_1 all'insussistenza, ex art. 4, c. 2, D.Lgs. 44/2021, di un potere valutativo dell' , la quale si sarebbe dovuta limitare Controparte_1 semplicemente a “recepire” l'indicazione di differimento dell'obbligo vaccinale, rilasciata dal Medico di Medicina Generale della stessa ricorrente, dott.ssa ed automaticamente interrompere l'iter di Persona_3 accertamento, assumendo la generale assenza di un potere valutativo in capo alle nell'iter di accertamento dell'obbligo vaccinale, Controparte_7 ma al contempo individuando una discrezionalità tecnica “necessaria per riscontrare se sussista o meno l'unica causa codificata di esonero vaccinale (id est l'accertato pericolo per la salute), la cui certificazione, sollecitata dall'interessato, deve provenire, peraltro, non direttamente dalla medesima amministrazione agente, ma dal medico di medicina generale” (così Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 28429 del 2022
– pag. 1 note parte resistente 10.11.2025). Sul punto, è evidente la contraddizione in termini. Nel tentativo di negare la sussistenza di un potere discrezionale, parte ricorrente ha di fatto citato giurisprudenza della Corte di Cassazione che, invece, conferma l'orientamento secondo il quale le sono effettivamente Controparte_7 titolari di un potere di discrezionalità tecnica limitato alla verifica della sussistenza dell'accertato pericolo della salute certificato da parte del medico di medicina generale.
8 La ratio di tale potere è presto individuata. Infatti, “ferma rimanendo l'insindacabilità nel merito di quanto attestato dal medico in ordine alla sussistenza di tale pericolo, costituisce la condizione indispensabile per scongiurare il rischio che il potere di decidere in materia si concentri esclusivamente in capo ai medici di medicina generale, riducendo i compiti attribuiti alle ASL a mere formalità destinate solo ad aggravare la sequenza procedimentale delineata dal legislatore” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 8454 del 2021). Si può dunque affermare con certezza che proprio nell'ambito di tale discrezionalità tecnica si può far rientrare l'iniziativa della Regione Emilia Romagna che, al fine di meglio delineare il percorso di gestione dei casi di accertato pericolo per la salute ex art. 4, c. 2, del D.L. n. 44/2021 (cd. Decreto Covid), ha elaborato e pubblicato delle indicazioni operative riportanti la costituzione di un “collegio di esperti” per la valutazione delle predette situazioni, com'è venuto in rilievo proprio nel caso di specie (cfr. note parte resistente 10.11.2025). Con riferimento al provvedimento di proroga della sospensione dall'attività lavorativa di cui al prot. n. 222214 del 23.12.2021, occorre rilevare che detta nota è una mera comunicazione inviata a tutti i dipendenti (sanitari e non sanitari) sospesi in conseguenza dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, volta ad informarli che, a fronte delle nuove disposizioni del D.L. n. 172/2021, la sospensione avrebbe avuto termine non al 31.12.2021 ma al 15.06.2022. La sospensione ex lege dall'attività lavorativa e la non corresponsione della retribuzione/altro compenso o emolumento conseguono automaticamente dall'accertamento dell'inosservanza dall'obbligo vaccinale e non da un provvedimento del datore di lavoro. Infatti, l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 44 del 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 172/2021, prevede che: “
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo
9 professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6”. La sospensione del servizio effettuata dall' di Piacenza, in CP_1 qualità di datore di lavoro, ha continuato, quindi, a produrre i suoi effetti anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 172/2021. Come espressamente disciplinato dal legislatore, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale per Covid-19 comporta la sospensione dal servizio “senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati” (così art. 4, c. 5, del D.L. n. 44/2021). Giova sul punto precisare che la fattispecie esclude la corresponsione anche di altre forme di sostentamento, quali l'assegno alimentare. Pare utile richiamare in merito anche le statuizioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Sez. giurisdiz, n. 92/2022, secondo cui: “La disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati;
tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio;
si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio”. Giova dunque rammentare che la ricorrente era già sospesa ex lege Pt_1 dall'esercizio dell'attività professionale di infermiera a seguito dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell' di Piacenza a far data 24.11.2021 e fino al CP_1
31.12.2021, termine poi prorogato ex lege al 15.06.2022, successivamente prorogato nuovamente ex lege al 31.12.2022 ed infine anticipato ex lege al 01.11.2022. È evidente che l'atto di accertamento adottato in data 23.11.2021, peraltro non impugnato dalla ricorrente innanzi al giudice amministrativo, ha conservato la sua efficacia, così come previsto dell'art. 1 comma 1-bis del D.L. 172/2021, fino all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell' di Piacenza. Tale Controparte_3 accertamento ha riguardato l'adempimento dell'obbligo vaccinale nel suo
10 complesso, ivi compresa della dose di richiamo divenuta obbligatoria dal 15.12.2021. Da ciò consegue che la richiesta di “risarcimento dei danni patrimoniali subiti, retribuzioni e contributi pensionistici (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) dal 23.11.2021 al 02.11.2022" (cfr. note di parte resistente 10.11.2025) deve considerarsi priva di pregio. Del resto, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15 del 09.02.2023, ha statuito che “vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modificazioni, nella l. 28 maggio 2021, n. 76 - come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26 novembre 2021, n. 172 nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale di cui alla lettera a) (personale scolastico) ed alla lettera c) (personale occupato nelle strutture di cui all'art.
8-ter d.lg. n. 502 del 1992 del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare nel periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, atteso che non è comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato. Non risulta costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”. La Corte ha rilevato in particolare che la norma, nel prevedere che al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”, giustifica anche la non erogazione dell'assegno alimentare, “considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (par. 14.2). La situazione è diversa da quella della sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, durante la quale l'assegno alimentare è corrisposto, in quanto in tal caso “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa
11 alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata” mentre “ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (par. 14.4). In merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, attesa la legittimità del procedimento di accertamento e della sospensione adottata, non sussistono elementi causativi ed eziologicamente correlati al danno cd. esistenziale/morale e, conseguentemente, la pretesa risarcitoria di parte ricorrente non può che essere respinta. Per completezza, si rileva l'evidente carenza di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità dell'asserito danno non patrimoniale subito. Parte ricorrente ha espresso concetti lati, quali “il senso di tradimento”, “la percezione di un sopruso”, “la paura di tornare in un ambiente di lavoro che non riconosceva più in quanto divenuto ostile e indifferente”, che si ancorano a mere supposizioni e sono privi di alcuna base fattuale. La terminata la sospensione in data 02.11.2022, non è mai rientrata Pt_1 sul luogo di lavoro, usufruendo fino al 04.12.2023 dell'istituto dell'aspettativa senza retribuzione e, successivamente, presentando le proprie dimissioni in data 13.11.2023. Il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi richiede il relativo risarcimento. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite, in ragione della peculiarità e della complessità del quadro normativo di riferimento, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. Piacenza, 20/11/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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