TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.03.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio presso il Comune di Fermo in data 25.03.2001 (anno 2001 atto n. 7 parte I ufficio 1) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 19.02.2015 omologato con decreto n. cron. 1279/2015 del 26.02.2015 (RG. 2729/2014)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: 1) ato a OL (FM) il 21.08.1999, cittadinanza italiana;
Parte_3
2) ato a Fermo il 05.07.2001, cittadinanza italiana;
Parte_4
3) nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, sopra generalizzate, in data 25 marzo 2001 innanzi al Sindaco del Comune di Fermo, e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune nei Registri dello stato civile all'anno 2001, al n. 7, Parte 1;
• modificare le sopra riportate condizioni, di cui al procedimento (n. 2729/2014 R.G.) relativo alla loro separazione coniugale, con quelle qui di seguito riportate:
1) in relazione al punto 1 delle sopra richiamate condizioni, il sig. abbandonerà l'ex Parte_1 casa coniugale, modificando così la propria residenza, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
2) saranno considerate cassate le condizioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5, attesa la conseguita maggiore età dei figli, relative all'affido condiviso e agli incontri con i genitori;
3) saranno considerate cassate le condizioni di cui ai punti 6,7, 8, 9 e 10, atteso che nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto da parte del sig. alla sig.ra e per i di Parte_1 Parte_2 loro figli , e attesa la loro conseguita autonomia economica;
Pt_3 Pt_4 Parte_5
• ordinare al Comune di Fermo, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ad eccezione della documentazione economico-patrimoniale. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Su richiesta di chiarimenti da parte del giudice istruttore le parti hanno precisato congiuntamente con note depositate in data 23.06.2025 che “nessun assegno divorzile sarà versato dal sig. Parte_1 alla sig.ra . Parte_2
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo come precisati nelle note del 23.07.2025. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto innanzi al Sindaco del Comune di Fermo in data 25.03.2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.03.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cosimo Borsci del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Enrico Bellesi n. 66, Fermo (FM)
i quali hanno contratto matrimonio presso il Comune di Fermo in data 25.03.2001 (anno 2001 atto n. 7 parte I ufficio 1) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
□ separati consensualmente con verbale in data 19.02.2015 omologato con decreto n. cron. 1279/2015 del 26.02.2015 (RG. 2729/2014)
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: 1) ato a OL (FM) il 21.08.1999, cittadinanza italiana;
Parte_3
2) ato a Fermo il 05.07.2001, cittadinanza italiana;
Parte_4
3) nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, sopra generalizzate, in data 25 marzo 2001 innanzi al Sindaco del Comune di Fermo, e trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune nei Registri dello stato civile all'anno 2001, al n. 7, Parte 1;
• modificare le sopra riportate condizioni, di cui al procedimento (n. 2729/2014 R.G.) relativo alla loro separazione coniugale, con quelle qui di seguito riportate:
1) in relazione al punto 1 delle sopra richiamate condizioni, il sig. abbandonerà l'ex Parte_1 casa coniugale, modificando così la propria residenza, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso;
2) saranno considerate cassate le condizioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5, attesa la conseguita maggiore età dei figli, relative all'affido condiviso e agli incontri con i genitori;
3) saranno considerate cassate le condizioni di cui ai punti 6,7, 8, 9 e 10, atteso che nessun assegno di mantenimento sarà riconosciuto da parte del sig. alla sig.ra e per i di Parte_1 Parte_2 loro figli , e attesa la loro conseguita autonomia economica;
Pt_3 Pt_4 Parte_5
• ordinare al Comune di Fermo, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., ad eccezione della documentazione economico-patrimoniale. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Su richiesta di chiarimenti da parte del giudice istruttore le parti hanno precisato congiuntamente con note depositate in data 23.06.2025 che “nessun assegno divorzile sarà versato dal sig. Parte_1 alla sig.ra . Parte_2
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo come precisati nelle note del 23.07.2025. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto innanzi al Sindaco del Comune di Fermo in data 25.03.2001 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3