Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Collegio CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Giuliana Segna Presidente relatore dott. Giuseppina Passarelli Giudice dott. Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3483/2023 R.G. promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
Procura della Repubblica di Trento
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. BAZZICALUPO ANITA e elettivamente domiciliato in VIA
PREPOSITURA 48 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. BAZZICALUPO ANITA
RESISTENTE
Contro
Avv. ANGELA ESPOSITO
CURATORE INABILITATO avente per oggetto: ricorso per revoca sentenza inabilitazione udienza di precisazione delle conclusioni: 12.3.2025
CONCLUSIONI
RICORRENTE: chiede la revoca della sentenza di inabilitazione e la trasmissione degli atti al
Giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
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CURATORE: si rimette al Collegio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 agosto 2023 i Servizi Sociali di Trento presentavano al Giudice tutelare una istanza diretta ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in favore di
. Controparte_1
Con provvedimento dd. 22.8.23 il Giudice tutelare, rilevato che il era stato dichiarato CP_1
inabilitato, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinchè si attivasse per chiedere la revoca di tale sentenza .
Con istanza dd.24.8.23 (depositata avanti al Giudice istruttore solo il 3.1.2025) il Pubblico
Ministero depositata una richiesta rivolta alla “segreteria civile… per l'attivazione della procedura di chiusura della curatela in corso” nei confronti di . Controparte_1
Il Giudice, ritenuto che tale istanza dovesse essere interpretata come una istanza di revoca di una sentenza di inabilitazione ex art. 429 cc, disponeva la citazione in giudizio di CP_1
e del suo curatore per l'udienza del 12.3.2025.
[...]
Con comparsa dd. 11.3.25 si costituiva rimettendosi alle decisioni del Controparte_1
Tribunale; ed analoghe conclusioni venivano formulate dal curatore.
***
Come risulta dalle relazioni dei servizi sociali, il signor ha superato i problemi di CP_1
abuso di sostanze alcooliche (problematica che, unitamente alla sussistenza di “un ritardo mentale associato con alterazioni della personalità e del comportamento” – ctu dott.ssa
– avevano giustificato la dichiarazione di inabilitazione, effettuata con sentenza Per_1
dd.7.10.1993).
Tuttavia, permane una complessiva situazione di difficoltà personale (“negli anni la salute dell'interessato è peggiorata notevolmente fino ad arrivare al riconoscimento del 100 % di invalidità e dell'inabilità lavorativa. …malgrado abbia smesso di bere e di fumare, ha iniziato ad avere diversi problemi alle gambe, è aumentato esageratamente di peso ed ha continuato ad avere una condotta alimentare e di vita assolutamente sregolata” “egli appare trascurato dl puto di vista del vestiario e dell'igiene personale presentandosi agli appuntamento con vestiti
pagina 2 di 4 sporchi e maleodorante. Nonostante la presenza del servizio domiciliare anche l'alloggio risulta carente nella pulizia per la presenza del cane e per la scarsa attenzione/possibilità dell'interessato a prendersi minimamente cura di tali incombenze….dal punto di vista economico, le entrate dell'interessato sono costituite dalla sua pensione di invalidità e dl reddito di cittadinanza. Malgrado le spese di affitto siano sempre state abbastanza ridotte, tali entrate spesso risultano appena sufficienti a coprire le soventi spese straordinarie e le spese di vita quitidiana”).
Tenuto conto della situazione sopra descritta, deve ritenersi che effettivamente la misura in atto dell'inabilitazione sia inadeguata rispetto alle esigenze di tutela dell'interessato e che sia opportuna la nomina di una figura (quale un amministratore di sostegno) che lo supporti nella cura di sé, nei suoi bisogni di salute fisica e sanitaria, oltre che negli aspetti economici - amministrativi.
Ciò in aderenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 429 c.c., dispone la revoca dell'inabilitazione e dispone altresì la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione pronunciata con sentenza dd.
7.10.1993 dal Tribunale di Trento nei confronti di ,, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
2) dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare che per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) Nulla per le spese.
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Così deciso in data 19/03/2025 nella camera di consiglio della sezione Collegio del
TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Segna
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