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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2130/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19522/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO OR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, la FRicorrente_1 S.p.A., in nome e per conto del Associazione_1 italiano immobiliare riservato di tipo chiuso "Nominativo_1", in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_2̀, rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato il diniego di rimborso delle somme incassate dall'Agenzie delle Entrate
- RI per € 23.175,31 mediante l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973 (fascicolo 97/2018/308551 e codice identificativo della procedura esecutiva
09720183220001061000).
In particolare, parte ricorrente deduce di gestire e rappresentare legalmente il Associazione_1 italiano immobiliare riservato di tipo chiuso "Nominativo_1", essendo succeduto nella gestione di detto investimento immobiliare di tipo "chiuso" in forza di atto di sostituzione da parte della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, detentrice del 100% del patrimonio di Nominativo_1, che l'ha sostituita al precedente gestore Società_2 p.A.
In data 30.5.2018, quando il suddetto fondo era ancora gestito dalla Società_2 S.p.A., l'Agenzia delle Entrate - RI ha notificato a Società_2p.A. un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con il quale ha ordinato al terzo pignorato Ministero dell'Interno di corrisponderle direttamente ed entro sessanta giorni dalla notifica la somma pignorata di € 23.175,31 asseritamente dovuta dal terzo a Società_2 S.p.A.
Il terzo pignorato Ministero ha corrisposto, in data 8.6 2018, l'indicata somma, relativa ai canoni di affitto di un immobile locato al suddetto Ministero e intestato a Società_2 S.p.A., in quanto di titolarità del fondo di investimento.
Ina data 12.11.2021 la gestione del fondo Nominativo_1, ivi compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, è stata trasferita da Società_2 S.p.A. all'odierna ricorrente Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.
Quest'ultima, a seguito del trasferimento, ha verificato nel dettaglio l'origine del credito in forza del quale l'Agenzia delle Entrate – RI ha proposto il pignoramento presso terzi, e incassato le relativ e somme, e ha ritienuto che i crediti tributari azionati, relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, fossero pendenze tributarie non riconducibili al patrimonio del fondo Nominativo_1, titolare dell'immobile locato e creditore delle somme derivanti dai canoni di locazione, bensì fossero relative a diverse posizioni debitorie, facenti capo ad altri fondi gestiti dalla medesima Società_2 S.p.A.
L'odierna ricorrente, nell'interesse del fondo Nominativo_1 gestito ha, quindi, presentato all'Agenzia delle Entrate RI un'istanza di rimborso per complessivi € 23.175,31, pari a quanto indebitamente pignorato e incassato dall'Agenzia.
In sostanza, secondo parte ricorrente sarebbero state pignorate somme rientranti nel patrimonio del fondo
Nominativo_1 per pendenze tributarie afferenti ad altri fondi aventi il medesimo soggetto gestore, ma integranti dei patrimoni separati.
In particolare, il pignoramento presso terzi sarebbe stato proposto a fronte di otto cartelle esattoriali nessuna delle quali relativa a passività tributarie riconducibili al fondo Nominativo_1, bensì inerenti a diversi fondo gestiti dallo stesso soggetto. In data 18.9.2024, l'Agenzia delle Entrate RI ha rigettato l'istanza proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “il contratto di locazione è stato stipulato con la REGIONE SICILIANA. In data 01.10.2018 come proprietà è subentrata la società Società_3. Non è possibile dare informazioni circa l'ubicazione dell'immobile stante che in fase di registrazione, avvenuta on-line, non sono stati inseriti i dati catastali né è stata allegata alcuna copia di contratto”. In sostanza l'indicata Agenzia non si sarebbe pronuciata sull'istanza di rimborso, rigettandola implictamente e, secondo parte ricorrente, in modo illegittimo.
Parte ricorrente ritiene, infatti, di avere diritto al rimborso, in favore del fondo Nominativo_1, e che il soggetto tenuto a provvedere al rimborso sia l'Agenzia delle Entrate RI, in quanto quest'ultima avrebbe errato aggredendo il patrimonio del suindicato fondo per recuperare somme dovute in relazione al patrimonio di altri e diversi fondi comuni di investimento, i quali, in passato, erano stati anch'essi gestiti da Società_2
S.p.A., precedente gestore anche del fondo Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate riscossione non avrebbe, infatti, tenuto conto della circostanza che i fondi di investimento, anche se gestiti e rappresentati da un unico gestore, costituiscono patrimoni distinti e separati tra loro, come previsto dall'art. 36 del TUF.
L'Agenzia delle Entrate RI avrebbe, infatti, colpevolmente ignorato le prerogative dei fondi immobiliari (autonomia e separatezza patrimoniale), esercitando con negligenza la propria discrezionalità di ricerca e scelta dei beni da sottoporre a pignoramento;
arrivando ad aggredire indebitamente il patrimonio di Nominativo_1, del tutto estraneo alle ragioni del credito
In sostanza, secondo parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate RI incamerando (in data 8 giugno
2018) il pagamento effettuato dal terzo debitore della somma pignorata, avrebbe posto in essere un illecito appropriandosi indebitamente di somme dal fondo Nominativo_1 questa non dovute.
Ritiene al riguardo che l'azione esecutiva promossa e portata a termine dalla predetta Agenzia configuri un vero e proprio indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., “per il medesimo fondo Nominativo_1 poiché, per le ragioni sopra descritte, risulta evidente che l'AGENTE abbia ricevuto un pagamento non dovuto
(all'esito di una procedura esecutiva) essendo il patrimonio aggredito (e i relativi frutti) di competenza dell'effettivo debitore”.
In ultima analisi la tesi di parte ricorrente è che i fondi comuni di investimento, disciplinati nel D.lgs. n. 58/1998 non hanno autonoma soggettività giuridica e fanno capo, quanto alla titolarità, al soggetto gestore, ma sono comunque patrimoni separati della società di gestione del risparmio ai fini dei rapporti debitori.
La medesima parte ricorrente richiama in proposito il comma 4 dell'art. 36, co. 4 del TUF, ai sensi del quale
“ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”; nonché l'art. 57, co.
6-bis del TUF, il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incapienza» di un fondo comune - ovveroisia “Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata”
- si avvii la fase della liquidazione, senza consentire ai creditori una soddisfazione alternativa su beni diversi da quelli di pertinenza del fondo incapiente.
Per le ragioni suesposte in sintesi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del presente, con l'annullamento del provvedimento di diniego e l'ordine di rimborso delle somme indebitamente percepite dalla predetta
Agenzia delle Entrate RI.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, resistendo al ricorso con articolate argomentazioni difensive.
In particolare, parte resistente ha dedotto in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito, rilevando che il petitutm sostanziale della controversia consisterebbe nella contestazione (peraltro tardiva) della legittimità della procedura esecutiva, per presunte irregolarità formali della stessa. La controversia, quindi, esulerebbe dal perimetro della giustizia tributaria, così come delineato dall'art. 19 del
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, per rientrare in quello del giudice civile.
Sempre in via preliminare, la medesima parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le doglianze sollevate in questa sede andavano fatte tempestivamente valere con l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (il pignoramento è stato notificato il 30/05/20189 e non possono essere proposte tardivamente in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate RI eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-RI in ordine alla richiesta di restituzione delle somme.
Evidenzia al riguardo che “l'Agenzia delle Entrate RI, creditrice della Società_2 per complessivi € 23.175,31, ha legittimamente azionato un pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis D.
P.R. n. 602/1973 nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Uffici Territoriali di Governo (Ex Prefetture) - Ufficio Territoriale del Governo (Utg ex Prefettura) di Milano il quale risultava essere conduttore in locazione di immobile sito in Rozzano. . Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il contratto di locazione era stato stipulato in data 17 gennaio 2002 tra il Ministero dell'Interno (in qualità di conduttore) e l'allora proprietaria Società_4 Società_4 S.p.A.
Quest'ultima ha poi ceduto il predetto immobile alla Società_2 con atto di compravendita del 05/03/2004 e solo in data 29/10/2024 (ovvero oltre sei anni dopo l'atto di pignoramento) lo stesso è stato ceduto al fondo Nominativo_1. Ne consegue che alla data del pignoramento l'immobile risultava di proprietà della Società_2 e, pertanto, l'esecuzione è stata legittimamente eseguita”.
L'agente della riscossione non sarebbe, peraltro, preposto a verificare la natura dei tributi iscritti a ruolo che spetta esclusivamente all'Ente impositore, con la conseguenza che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto trasmettere l'istanza solo all'Ente titolare del credito escusso e incassato tramite esecuzione coattiva.
L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo.
Nel merito, la parte resistente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sia per l'indebito ex art. 2033 c.
c., sia dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che del risarcimento del danno ex 2043 c.c.
Sia la parte ricorrente che quella resistente hanno depositato ulteriori memorie.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6. Parte ricorrente ha correttamente qualificato la domanda inoltrata all'Agenzia delle Entrate riscossione quale istanza di rimborso di somme percepite e non dovute, in quanto il credito tributario avrebbe fatto carico ad altri contribuenti (i diversi fondi di investimento debitori rispetto alle cartelle di pagamento sottostanti), deducendo che il pignoramento dei crediti vanatati dal fondo Nominativo_1 nei confronti del Ministero terzo pignorato sarebbe stato frutto della duplice circostanza che:
- il soggetto in quel momento gestore (e formalmente titolare) del fondo Nominativo_1, era anche gestore dei fondi effettivamente debitori in base alle cartelle di pagamento azionati:
- l'Agenzia delle Entrate RI avrebbe violato il principio secondo cui i fondi di investimento costituiscono dei patrimoni separati, come già indicato nella parte in fatto.
In sostanza, a seguito del pagamento del terzo, sarebbe stata corrisposta al fisco una somma non dovuta dal fondo Nominativo_1, titolare della stessa, bensì da altri debitori.
La causa petendi del presente giudizio è, quindi, il diniego dell'Agenzia delle entrate rispetto all'istanza di rimborso presentata.
La presente azione per come è formulata, non può essere, quindi, intesa come un'azione risarcitoria derivante dal comportamento illecito dell'Agenzia delle Entrate RI, che in ogni caso non potrebbe essere azionata dinanzi al giudice tributario, bensì sarebbe di competenza del giudice ordinario.
Non può nemmeno essere qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo (peraltro insussistente in quanto il credito viene indicato come esistente ma facente capo ad altro debitore), ovverosia come un'autonoma azione di accertamento e condanna, estranea al regime impugnatorio del processo tributario.
Non può, infine, essere configurata, come ha ventilato invece l'Amministrazione tributaria, come un'azione di opposizione (tardiva) all'esecuzione forzata, ovverosia al pignoramento presso terzi, in quanto in realtà la parte ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rimborso, deducendo l'insussistenza nei suoi confronti del credito azionato e riscosso e, quindi, in ultima analisi che il "pagamento" non era dovuto.
A fronte di tale ricostruzione il Collegio rileva come l'istanza di rimborso doveva essere formulata nei confronti dell'Ente debitore titolare del credito, che ha affidato la riscossione delle pendenze tributarie mediante l'Agente della RI, i quanto quest'ultima si "limita" ad azionare i ruoli e non è titolare dell'Entrata
Tributaria.
Il tal senso appare, quindi, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla richeista ricevuta sollevata dall'Agenzia delle Entrate RI.
Alla luce di quanto indicato sull'oggetto del giudizio, perdono di consistenza le eccezioni di natura preliminare di carenza di giurisdizione del giudice adito, formulata dalla resistente Agenzia, in quanto la controversia non ha a oggetto irregolarità formali degli atti della procedura esecutiva, e quella di tardività del ricorso per l'intempestività della formulata opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, pochè l'oggetto del giudizio non è il pignoramento presso terzi, ma l'asserita indebita riscossione del pagamento effettuato dal terzo debitore .
7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della specificità della vicenda e dell'assenza di precedenti in termini, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19522/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO OR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 664/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, la FRicorrente_1 S.p.A., in nome e per conto del Associazione_1 italiano immobiliare riservato di tipo chiuso "Nominativo_1", in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Nominativo_2̀, rappresentata e difesa dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato il diniego di rimborso delle somme incassate dall'Agenzie delle Entrate
- RI per € 23.175,31 mediante l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973 (fascicolo 97/2018/308551 e codice identificativo della procedura esecutiva
09720183220001061000).
In particolare, parte ricorrente deduce di gestire e rappresentare legalmente il Associazione_1 italiano immobiliare riservato di tipo chiuso "Nominativo_1", essendo succeduto nella gestione di detto investimento immobiliare di tipo "chiuso" in forza di atto di sostituzione da parte della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, detentrice del 100% del patrimonio di Nominativo_1, che l'ha sostituita al precedente gestore Società_2 p.A.
In data 30.5.2018, quando il suddetto fondo era ancora gestito dalla Società_2 S.p.A., l'Agenzia delle Entrate - RI ha notificato a Società_2p.A. un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, con il quale ha ordinato al terzo pignorato Ministero dell'Interno di corrisponderle direttamente ed entro sessanta giorni dalla notifica la somma pignorata di € 23.175,31 asseritamente dovuta dal terzo a Società_2 S.p.A.
Il terzo pignorato Ministero ha corrisposto, in data 8.6 2018, l'indicata somma, relativa ai canoni di affitto di un immobile locato al suddetto Ministero e intestato a Società_2 S.p.A., in quanto di titolarità del fondo di investimento.
Ina data 12.11.2021 la gestione del fondo Nominativo_1, ivi compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, è stata trasferita da Società_2 S.p.A. all'odierna ricorrente Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.
Quest'ultima, a seguito del trasferimento, ha verificato nel dettaglio l'origine del credito in forza del quale l'Agenzia delle Entrate – RI ha proposto il pignoramento presso terzi, e incassato le relativ e somme, e ha ritienuto che i crediti tributari azionati, relativi alle sottostanti cartelle di pagamento, fossero pendenze tributarie non riconducibili al patrimonio del fondo Nominativo_1, titolare dell'immobile locato e creditore delle somme derivanti dai canoni di locazione, bensì fossero relative a diverse posizioni debitorie, facenti capo ad altri fondi gestiti dalla medesima Società_2 S.p.A.
L'odierna ricorrente, nell'interesse del fondo Nominativo_1 gestito ha, quindi, presentato all'Agenzia delle Entrate RI un'istanza di rimborso per complessivi € 23.175,31, pari a quanto indebitamente pignorato e incassato dall'Agenzia.
In sostanza, secondo parte ricorrente sarebbero state pignorate somme rientranti nel patrimonio del fondo
Nominativo_1 per pendenze tributarie afferenti ad altri fondi aventi il medesimo soggetto gestore, ma integranti dei patrimoni separati.
In particolare, il pignoramento presso terzi sarebbe stato proposto a fronte di otto cartelle esattoriali nessuna delle quali relativa a passività tributarie riconducibili al fondo Nominativo_1, bensì inerenti a diversi fondo gestiti dallo stesso soggetto. In data 18.9.2024, l'Agenzia delle Entrate RI ha rigettato l'istanza proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “il contratto di locazione è stato stipulato con la REGIONE SICILIANA. In data 01.10.2018 come proprietà è subentrata la società Società_3. Non è possibile dare informazioni circa l'ubicazione dell'immobile stante che in fase di registrazione, avvenuta on-line, non sono stati inseriti i dati catastali né è stata allegata alcuna copia di contratto”. In sostanza l'indicata Agenzia non si sarebbe pronuciata sull'istanza di rimborso, rigettandola implictamente e, secondo parte ricorrente, in modo illegittimo.
Parte ricorrente ritiene, infatti, di avere diritto al rimborso, in favore del fondo Nominativo_1, e che il soggetto tenuto a provvedere al rimborso sia l'Agenzia delle Entrate RI, in quanto quest'ultima avrebbe errato aggredendo il patrimonio del suindicato fondo per recuperare somme dovute in relazione al patrimonio di altri e diversi fondi comuni di investimento, i quali, in passato, erano stati anch'essi gestiti da Società_2
S.p.A., precedente gestore anche del fondo Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate riscossione non avrebbe, infatti, tenuto conto della circostanza che i fondi di investimento, anche se gestiti e rappresentati da un unico gestore, costituiscono patrimoni distinti e separati tra loro, come previsto dall'art. 36 del TUF.
L'Agenzia delle Entrate RI avrebbe, infatti, colpevolmente ignorato le prerogative dei fondi immobiliari (autonomia e separatezza patrimoniale), esercitando con negligenza la propria discrezionalità di ricerca e scelta dei beni da sottoporre a pignoramento;
arrivando ad aggredire indebitamente il patrimonio di Nominativo_1, del tutto estraneo alle ragioni del credito
In sostanza, secondo parte ricorrente, l'Agenzia delle Entrate RI incamerando (in data 8 giugno
2018) il pagamento effettuato dal terzo debitore della somma pignorata, avrebbe posto in essere un illecito appropriandosi indebitamente di somme dal fondo Nominativo_1 questa non dovute.
Ritiene al riguardo che l'azione esecutiva promossa e portata a termine dalla predetta Agenzia configuri un vero e proprio indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., “per il medesimo fondo Nominativo_1 poiché, per le ragioni sopra descritte, risulta evidente che l'AGENTE abbia ricevuto un pagamento non dovuto
(all'esito di una procedura esecutiva) essendo il patrimonio aggredito (e i relativi frutti) di competenza dell'effettivo debitore”.
In ultima analisi la tesi di parte ricorrente è che i fondi comuni di investimento, disciplinati nel D.lgs. n. 58/1998 non hanno autonoma soggettività giuridica e fanno capo, quanto alla titolarità, al soggetto gestore, ma sono comunque patrimoni separati della società di gestione del risparmio ai fini dei rapporti debitori.
La medesima parte ricorrente richiama in proposito il comma 4 dell'art. 36, co. 4 del TUF, ai sensi del quale
“ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”; nonché l'art. 57, co.
6-bis del TUF, il quale stabilisce che, nelle ipotesi di incapienza» di un fondo comune - ovveroisia “Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata”
- si avvii la fase della liquidazione, senza consentire ai creditori una soddisfazione alternativa su beni diversi da quelli di pertinenza del fondo incapiente.
Per le ragioni suesposte in sintesi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del presente, con l'annullamento del provvedimento di diniego e l'ordine di rimborso delle somme indebitamente percepite dalla predetta
Agenzia delle Entrate RI.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, resistendo al ricorso con articolate argomentazioni difensive.
In particolare, parte resistente ha dedotto in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito, rilevando che il petitutm sostanziale della controversia consisterebbe nella contestazione (peraltro tardiva) della legittimità della procedura esecutiva, per presunte irregolarità formali della stessa. La controversia, quindi, esulerebbe dal perimetro della giustizia tributaria, così come delineato dall'art. 19 del
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, per rientrare in quello del giudice civile.
Sempre in via preliminare, la medesima parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto le doglianze sollevate in questa sede andavano fatte tempestivamente valere con l'opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (il pignoramento è stato notificato il 30/05/20189 e non possono essere proposte tardivamente in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate RI eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-RI in ordine alla richiesta di restituzione delle somme.
Evidenzia al riguardo che “l'Agenzia delle Entrate RI, creditrice della Società_2 per complessivi € 23.175,31, ha legittimamente azionato un pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis D.
P.R. n. 602/1973 nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Uffici Territoriali di Governo (Ex Prefetture) - Ufficio Territoriale del Governo (Utg ex Prefettura) di Milano il quale risultava essere conduttore in locazione di immobile sito in Rozzano. . Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il contratto di locazione era stato stipulato in data 17 gennaio 2002 tra il Ministero dell'Interno (in qualità di conduttore) e l'allora proprietaria Società_4 Società_4 S.p.A.
Quest'ultima ha poi ceduto il predetto immobile alla Società_2 con atto di compravendita del 05/03/2004 e solo in data 29/10/2024 (ovvero oltre sei anni dopo l'atto di pignoramento) lo stesso è stato ceduto al fondo Nominativo_1. Ne consegue che alla data del pignoramento l'immobile risultava di proprietà della Società_2 e, pertanto, l'esecuzione è stata legittimamente eseguita”.
L'agente della riscossione non sarebbe, peraltro, preposto a verificare la natura dei tributi iscritti a ruolo che spetta esclusivamente all'Ente impositore, con la conseguenza che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto trasmettere l'istanza solo all'Ente titolare del credito escusso e incassato tramite esecuzione coattiva.
L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo.
Nel merito, la parte resistente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sia per l'indebito ex art. 2033 c.
c., sia dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., che del risarcimento del danno ex 2043 c.c.
Sia la parte ricorrente che quella resistente hanno depositato ulteriori memorie.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6. Parte ricorrente ha correttamente qualificato la domanda inoltrata all'Agenzia delle Entrate riscossione quale istanza di rimborso di somme percepite e non dovute, in quanto il credito tributario avrebbe fatto carico ad altri contribuenti (i diversi fondi di investimento debitori rispetto alle cartelle di pagamento sottostanti), deducendo che il pignoramento dei crediti vanatati dal fondo Nominativo_1 nei confronti del Ministero terzo pignorato sarebbe stato frutto della duplice circostanza che:
- il soggetto in quel momento gestore (e formalmente titolare) del fondo Nominativo_1, era anche gestore dei fondi effettivamente debitori in base alle cartelle di pagamento azionati:
- l'Agenzia delle Entrate RI avrebbe violato il principio secondo cui i fondi di investimento costituiscono dei patrimoni separati, come già indicato nella parte in fatto.
In sostanza, a seguito del pagamento del terzo, sarebbe stata corrisposta al fisco una somma non dovuta dal fondo Nominativo_1, titolare della stessa, bensì da altri debitori.
La causa petendi del presente giudizio è, quindi, il diniego dell'Agenzia delle entrate rispetto all'istanza di rimborso presentata.
La presente azione per come è formulata, non può essere, quindi, intesa come un'azione risarcitoria derivante dal comportamento illecito dell'Agenzia delle Entrate RI, che in ogni caso non potrebbe essere azionata dinanzi al giudice tributario, bensì sarebbe di competenza del giudice ordinario.
Non può nemmeno essere qualificata come azione di ripetizione di indebito oggettivo (peraltro insussistente in quanto il credito viene indicato come esistente ma facente capo ad altro debitore), ovverosia come un'autonoma azione di accertamento e condanna, estranea al regime impugnatorio del processo tributario.
Non può, infine, essere configurata, come ha ventilato invece l'Amministrazione tributaria, come un'azione di opposizione (tardiva) all'esecuzione forzata, ovverosia al pignoramento presso terzi, in quanto in realtà la parte ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di rimborso, deducendo l'insussistenza nei suoi confronti del credito azionato e riscosso e, quindi, in ultima analisi che il "pagamento" non era dovuto.
A fronte di tale ricostruzione il Collegio rileva come l'istanza di rimborso doveva essere formulata nei confronti dell'Ente debitore titolare del credito, che ha affidato la riscossione delle pendenze tributarie mediante l'Agente della RI, i quanto quest'ultima si "limita" ad azionare i ruoli e non è titolare dell'Entrata
Tributaria.
Il tal senso appare, quindi, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alla richeista ricevuta sollevata dall'Agenzia delle Entrate RI.
Alla luce di quanto indicato sull'oggetto del giudizio, perdono di consistenza le eccezioni di natura preliminare di carenza di giurisdizione del giudice adito, formulata dalla resistente Agenzia, in quanto la controversia non ha a oggetto irregolarità formali degli atti della procedura esecutiva, e quella di tardività del ricorso per l'intempestività della formulata opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, pochè l'oggetto del giudizio non è il pignoramento presso terzi, ma l'asserita indebita riscossione del pagamento effettuato dal terzo debitore .
7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della specificità della vicenda e dell'assenza di precedenti in termini, il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.