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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17672/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400175487 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Roma un avviso di accertamento ai fini
TARI 2022 di € 3.411,45, notificato il 3.9.2024, a seguito di n. 2 documenti notificati il 30.5.2022 e il
13.10.2022, codice utente 0020193897.
La Società ricorrente deduceva di svolgere attività di carpenteria metallica con produzione di rifiuti speciali, smaltiti dal 2019 in autonomia attraverso la Società_1 s.a.s. Sosteneva di aver richiesto l'esenzione, ma senza averne avuto riscontro. Deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, per omessa individuazione dell'immobile tassato e senza riferimenti catastali. Lamentava la violazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 per non aver tenuto conto il Comune delle superfici non produttive di rifiuti imponibili.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, con distrazione delle spese, allegando tale atto, contratti di smaltimento di rifiuti, identificativo rifiuti, Mod. 606 anni 2021, 2022 e 2023 e mail dell'8.6.2023.
Si costituiva il Comune, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato è sufficientemente motivato, avendo fatto riferimento a due documenti previamente notificati e non contestati nella loro notifica dalla Parte ricorrente.
La Società ricorrente, avendo ammesso di occupare l'immobile tassato e di svolgervi l'attività commerciale specificata in premessa, non ha dedotto, né provato di possedere più immobili, con conseguente incertezza del riferimento della tassazione ad uno o ad altro immobile. Pertanto, la contestazione appare irrilevante, come pure senza rilevanza si appalesa la doglianza attinente alla asserita mancanza di riferimenti catastali.
Le allegazioni della Società non provano la mancanza di presupposto impositivo, e l'assenza di perizia tecnica e di planimetria, in violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., impediscono al Giudice di valutare un'eventuale rimodulazione della pretesa fiscale rispetto alla richiesta avanzata con l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese sono compensate, attesa la costituzione di carattere formale del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17672/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400175487 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti del Comune di Roma un avviso di accertamento ai fini
TARI 2022 di € 3.411,45, notificato il 3.9.2024, a seguito di n. 2 documenti notificati il 30.5.2022 e il
13.10.2022, codice utente 0020193897.
La Società ricorrente deduceva di svolgere attività di carpenteria metallica con produzione di rifiuti speciali, smaltiti dal 2019 in autonomia attraverso la Società_1 s.a.s. Sosteneva di aver richiesto l'esenzione, ma senza averne avuto riscontro. Deduceva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, per omessa individuazione dell'immobile tassato e senza riferimenti catastali. Lamentava la violazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 per non aver tenuto conto il Comune delle superfici non produttive di rifiuti imponibili.
Chiedeva l'annullamento dell'atto, con distrazione delle spese, allegando tale atto, contratti di smaltimento di rifiuti, identificativo rifiuti, Mod. 606 anni 2021, 2022 e 2023 e mail dell'8.6.2023.
Si costituiva il Comune, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato è sufficientemente motivato, avendo fatto riferimento a due documenti previamente notificati e non contestati nella loro notifica dalla Parte ricorrente.
La Società ricorrente, avendo ammesso di occupare l'immobile tassato e di svolgervi l'attività commerciale specificata in premessa, non ha dedotto, né provato di possedere più immobili, con conseguente incertezza del riferimento della tassazione ad uno o ad altro immobile. Pertanto, la contestazione appare irrilevante, come pure senza rilevanza si appalesa la doglianza attinente alla asserita mancanza di riferimenti catastali.
Le allegazioni della Società non provano la mancanza di presupposto impositivo, e l'assenza di perizia tecnica e di planimetria, in violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., impediscono al Giudice di valutare un'eventuale rimodulazione della pretesa fiscale rispetto alla richiesta avanzata con l'avviso di accertamento impugnato.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese sono compensate, attesa la costituzione di carattere formale del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone