Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 872
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impugnato è sufficientemente motivato avendo fatto riferimento a due documenti precedentemente notificati e non contestati.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013

    La società ricorrente non ha provato di possedere più immobili, pertanto la contestazione appare irrilevante. L'assenza di perizia tecnica e planimetria impedisce la rimodulazione della pretesa fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 872
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 872
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo