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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1535/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 maggio 2024 da:
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Bellieni n. 5 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Alessandro Guido Demartis (C.F. ) che li rappresenta e C.F._3
difende per delega in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 maggio 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio minore, che viene affidato ad entrambi i genitori, proseguirà la convivenza con la madre presso la di lei abitazione;
pagina 1 di 3 3) la frequentazione del figlio con il padre continuerà ad avvenire liberamente, previo accordo tra i genitori, come accade da tredici anni a questa parte;
4) il padre corrisponderà, entro il giorno 10 del mese, € 300,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice
Istat, per il mantenimento del minore;
5) le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio;
7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto”.
All'udienza del 3.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, precisando che la sig.ra percepisce l'assegno sociale INPS nella misura minima di legge, pari Pt_1
a circa € 57,00 mensili.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi, e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 30/06/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile atto n. 97 parte 1, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione, in data 22/09/2010 è nato il figlio Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio e il piano genitoriale non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti deve essere accolta.
Stante la natura congiunta della domanda, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data
30/06/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile atto n. 97 parte 1, anno 2009,
2. omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte,
3. spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 26 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Francesca Fiorentini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15 maggio 2024 da:
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Sassari alla Via Bellieni n. 5 presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Alessandro Guido Demartis (C.F. ) che li rappresenta e C.F._3
difende per delega in calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 maggio 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il figlio minore, che viene affidato ad entrambi i genitori, proseguirà la convivenza con la madre presso la di lei abitazione;
pagina 1 di 3 3) la frequentazione del figlio con il padre continuerà ad avvenire liberamente, previo accordo tra i genitori, come accade da tredici anni a questa parte;
4) il padre corrisponderà, entro il giorno 10 del mese, € 300,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice
Istat, per il mantenimento del minore;
5) le spese straordinarie, previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo reciproco di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per il figlio;
7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto”.
All'udienza del 3.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, precisando che la sig.ra percepisce l'assegno sociale INPS nella misura minima di legge, pari Pt_1
a circa € 57,00 mensili.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi, e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 30/06/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile atto n. 97 parte 1, anno 2009, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione, in data 22/09/2010 è nato il figlio Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio e il piano genitoriale non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti deve essere accolta.
Stante la natura congiunta della domanda, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data
30/06/2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile atto n. 97 parte 1, anno 2009,
2. omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte,
3. spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 26 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Francesca Fiorentini
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