Articolo 1048 del Codice civile
Articolo 1047Articolo 1049
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19 aprile 1942
Art. 1048.

(Obblighi degli utenti).

Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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