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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pescara RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO
N. R.G. 4841/2022
Il Giudice, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 2/4/25, viste le note di trattazione scritta, assume la causa in decisione, pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani, ha pronunciato, all'esito dell'udienza in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4841/2022 promossa da:
, con sede in Loreto Aprutino (PE), Via Martiri Parte_1
Angolani n. 4, codice fiscale e partita Iva , in persona del Sindaco pro- P.IVA_1
tempore e legale rappresentante Dott. elettivamente domiciliato in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), Via Monte Cristallo n. 26, presso e nello Studio dell'Avvocato
Giampaolo Lauretta del Foro di Ascoli Piceno (c.f. , fax C.F._1
0735/780599, Pec Email_1
APPELLANTE
pagina 1 di 15 contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Berardocco (c.f.: ) e dell'avv. Flacco Dario ( c.f. C.F._3
) con studio in C.so V. Emanuele, 10 di PESCARA (indirizzo di C.F._4
Posta Elettronica Certificata: fax: Email_2 Email_3
085.7993630)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Penne nr. 30/2022 del
9/11/2022 depositata in pari data, notificata il 24/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante che con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Pescara,
contestava il verbale di accertamento di violazione del codice della strada Parte_2
n. 807/X/2021 del 26/07/2021 emesso dalla Polizia Municipale di a Parte_1
seguito di rilievi autovelox dal medesimo Corpo effettuati, dai quali risultava che il conducente del motoveicolo MO ZZ tg. DV93884, di proprietà del ricorrente, il giorno 22/06/2021 alle ore 9:50, in Comune di , SS 81, altezza Km Parte_1
111+300, direzione Penne, aveva violato l'art. 142 comma 8 del Codice della Strada poiché circolava alla velocità di km/h 92, superando il limite di velocità consentita nel tratto percorso, pari a km/h 70. La velocità contestata, pari a km/h 87, veniva determinata ai sensi dell'art. 345 comma 2 Reg. Cds, tenendosi conto della riduzione pari al 5% della velocità riscontrata con minimo di 5 km/h, comprendente altresì la tolleranza strumentale.
La velocità veniva rilevata da postazione di controllo temporanea con apparecchiatura tipo
Velomatic 512, matricola n. 2790 (centralina), n. 3631 (dispositivo fotografico), n. 2764
(rilevatore), prodotta dalla ditta Eltraff Srl, omologata dal Ministero LL.PP. con DDMM n.
2961 del 27/11/1989, n. 3480 del 19/09/1996 e n. 20923 del 2/03/2007, certificato di pagina 2 di 15 taratura F080 2020 ACCR VX del 15/12/2020 valido fino al 15/12/2021. Per_2
A seguito dell'opposizione proposta dal contravvenzionato dinanzi al Giudice di Pescara si era costituito il preliminarmente eccependo l'improcedibilità del ricorso poiché Pt_1
proposto dinanzi a Giudice territorialmente incompetente posto che l'art.7 secondo comma
D.Lgs. n.250/2011 assegna la competenza per territorio al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, che nel caso di specie risulta avvenuta in Comune Parte_1
, ossia in territorio ricompreso nel mandamento del Giudice di Pace di Penne e non
[...]
in quello di Pescara. Nel merito, la difesa del convenuto prendeva posizione circa Pt_1
gli ulteriori motivi di opposizione, per evidenziarne la non fondatezza.
Con ordinanza 101/2022 del 5/04/2022, il Giudice di Pace di Pescara, in accoglimento della eccezione, dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda, rimettendo le parti avanti il Giudice di Pace di Penne, con termine perentorio di mesi tre per la riassunzione.
Il procedimento veniva effettivamente riassunto da parte opponente dinanzi al Giudice di
Penne con ricorso dell'1/07/2022; la cancelleria dell'ufficio notificava al sottoscritto difensore ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di trattazione con pec del 29/09/2022.
La suddetta comunicazione era idonea a generare confusione sulla effettiva data di udienza, poiché i due allegati alla pec contenevano indicazioni contrastanti, nel senso che in uno era riportato il provvedimento del giudice con data 9/11/2022, mentre nell'altro (biglietto di cancelleria) l'udienza veniva indicata all'11/11/2022, sicché era logico pensare che con detto ultimo allegato si fosse voluto comunicare uno slittamento dell'udienza (in sostanza un rinvio d'ufficio) a due giorni dopo rispetto a quanto fissato dal magistrato. Il difensore del ritenendo che l'udienza si sarebbe quindi svolta l'11 novembre, non si Pt_1
presentava il giorno 9 apprestandosi a comparire il successivo 11.
In data 9/11/2022, ossia due giorni prima di quanto indicato nella notifica, aveva però effettivo svolgimento l'udienza, al termine della quale veniva pronunciata sentenza di accoglimento del ricorso. Con essa, il Giudice di Pace di Penne riteneva fondata l'opposizione al verbale, ritenendo accoglibile, con assorbimento degli altri motivi, quello relativo alla indeterminatezza della risultanza fotografica poiché, secondo la decisione pagina 3 di 15 gravata, dalla fotografia prodotta agli atti non era possibile “distinguere il numero di targa del motociclo indicato nel verbale di contestazione impugnato e di conseguenza risalire al proprietario dello stesso”. Riteneva altresì il Giudice di primo grado che il
[...]
non fosse costituito nel procedimento, rilevando l'assenza di parte opposta Parte_1 all'udienza del 9/11/2022.
Questi i motivi di appello
DEL CONTRADDITTORIO. ERRATA INDICAZIONE DELLA Parte_3
DATA DI UDIENZA. RICHIESTA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO
GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 354 C.P.C. Il difensore di parte resistente in proposito richiamava la circostanza di essere stato notiziato dell'avvenuta riassunzione della causa con comunicazione pec della cancelleria del Giudice di Pace di Penne in data 29/09/2022.
In allegato alla pec era contenuto il ricorso avversario con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 9/11/2022, ma nel biglietto di cancelleria pure incluso nella notifica, detta data veniva indicata all'11 novembre 2022, come ad indicare uno spostamento della data fissata dal giudice di pace. Quindi, la causa veniva trattata il 9/11/2022 (data per la quale il difensore del era stato indotto a ritenere, stante l'erroneità Parte_1 dell'indicazione, che non si sarebbe tenuta l'udienza), pervenendo a sentenza senza la presenza della difesa dell'ente
Giova rilevare che il doveva ritenersi costituito in giudizio, Parte_1
poiché la costituzione del medesimo era avvenuta nella prima fase dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara (incompetente), e ciò ai sensi dell'art. 50 c.p.c. che si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii, in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto: la domanda originaria mantiene i suoi effetti processuali e sostanziali, le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia e non valgono come argomenti di prova. Qualora fosse stata data al Pt_1 la possibilità di partecipare all'udienza di discussione, si sarebbe potuto ovviare, ad esempio, alla ritenuta scarsa leggibilità del numero di targa del veicolo (scarsa leggibilità che non tuttavia non sussiste). Deve inoltre aggiungersi che la fissazione della precedente pagina 4 di 15 udienza del 14/09/2022, anche questa tenutasi in assenza della difesa del mai era Pt_1 stata comunicata al difensore. Ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello dovrà rimettere la causa al primo giudice, dovendo riconoscersi “che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio”.
ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO. GIUDIZIO RELATIVO
ALLA ILLEGIBILITA' DEL NUMERO DI TARGA DEL VEICOLO IN TRANSITO E
CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL MULTATO. Qualora il Tribunale adito non ritenesse di disporre la richiesta remissione al primo giudice ed intendesse definire direttamente il giudizio, andrà considerato come il Giudice di Pace di
Penne erroneamente abbia ritenuto la non individuabilità del quale proprietario del CP_1
mezzo e responsabile della violazione rilevata dall'apparecchiatura. L'errore è agevolmente rilevabile osservando il fotogramma prodotto, e d'altra parte il giudizio di scarsa leggibilità appare quanto meno superficiale poiché non tiene in alcun conto che: esiste effettivamente un motociclo Moto Guzzi targato DV 93884; che detto mezzo appartiene in intestazione al
; che dunque l'individuazione dell'opponente quale proprietario della Parte_2 moto fotografata dall'autovelox non potrebbe mai essere risultata casuale;
che comunque la difesa mai ha negato il transito del mezzo nella circostanza. Oltretutto, in sentenza CP_1
v'è a tale proposito alla fotografia prodotta dal ricorrente e non a quella della difesa resistente, dalla quale il dato emerge con chiarezza.
RIPROPOSIZIONE DELLE DIFESE DI PARTE CONVENUTA RELATIVE AGLI
ULTERIORI MOTIVI DI OPPOSIZIONE, RITENUTI ASSORBITI DALLA ASSERITA
FONDATEZZA DI QUELLO ACCOLTO DAL GIUDICE DI PACE
Concludeva l'appellante richiedendo una diversa valutazione del fatto e delle emergenze processuali nel senso suesposto, tale da consentire in primis la remissione della causa al primo giudice e comunque il rigetto dell'opposizione avversa con la conferma del verbale di che trattasi con riforma dell'impugnata sentenza come meglio indicato nelle successive conclusioni. Rigetto dell'opposizione a cui l'emananda sentenza di appello dovrà pervenire
(in caso di mancata remissione in primo grado) anche in relazione agli altri motivi di ricorso, ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace ma ugualmente infondati per le ragioni pagina 5 di 15 indicate dall'amministrazione comunale nel presente ricorso in appello, e da intendersi comunque riproposte, con riserva di ulteriori deduzioni nella presente fase di gravame
La parte appellata si è opposta anzitutto all'accoglimento del primo motivo di appello, in quanto sarebbe stato il a disattendere liberamente quanto decretato dal giudice Pt_1
preferendo ad esso il contenuto del secondo biglietto formato dal cancelliere, decidendo di non costituirsi entro il termine assegnato dal giudice ex art. 7 comma 7 D.lgs 150/11 e di non presenziare all'udienza del 09.11.2022. L'eccezione ex adverso sollevata sarebbe da considerarsi dunque fortemente infondata e temeraria, posto che è principio giuridico elementare che la legge impone che l'udienza venga fissata con provvedimento del giudice e che un' eventuale sua modifica e/o “slittamento” non possa che avvenire nelle medesime forme e modi, non essendo attribuito ex art. 136 c.p.c. alla comunicazione di cancelleria e/o al cancelliere alcuna funzione ulteriore se non quella di far conoscere ai soggetti del processo la notizia di fatti rilevanti del giudizio e di trasmettere loro i provvedimenti del giudice. Di tal che è possibile concludere che l'avviso di cancelleria ha natura meramente accompagnatoria del provvedimento del giudice ed ha lo scopo di consentire alle parti di prendere visione dell'atto giudiziario, non potendosi attribuire ad esso alcuna funzione certificatoria e/o modificativa del contenuto del provvedimento, potendo invero la parte prendere cognizione diretta del provvedimento mediante visione della copia allegata.
Pertanto la circostanza che il biglietto di cancelleria, contenga una difformità rispetto al provvedimento giurisdizionale allegato, deve ritenersi del tutto inidonea a provocare un errore scusabile in ordine al contenuto della pronuncia, rientrando nell'ordinaria diligenza del difensore della parte destinataria, l'onere di controllare la corrispondenza di tale provvedimento a quanto scritto nel biglietto, nonché di prendere visione dell'originale del medesimo e di verificarne la conformità alla copia trasmessa (cfr. Ord. Trib. Varese
13.05.13 in senso conforme Cass. Civ. sez. I nr. 2810/97; Cass. civ. sex. III nr. 948/84).
Ad ulteriore riprova della mancanza di fondatezza e bontà dell'appello veniva anche segnalato che a dispetto di ciò che controparte assume, alla luce della disposizione pagina 6 di 15 contenuta nell'art. 303 comma 4 c.p.c. collegata con quella di portata generale di cui all'art. 125 disp. Att. c.p.c., si evince un preciso onere della parte destinataria dell'atto di riassunzione, di rinnovare la costituzione anche nel procedimento riassunto, pena la declaratoria di contumacia con ogni conseguenza sul piano decadenziale, anche in caso di precedente costituzione (cfr. Cass. civ. nr. 12191/98). Pertanto l'assunto secondo cui il doveva ritenersi costituito nel giudizio riassunto, in quanto costituito nella prima Pt_1
fase dinanzi al giudice dichiaratosi territorialmente incompetente sarebbe privo di ogni fondamento giuridico. Riprova di quanto sopra è data dal fatto che il Giudice di Pace di
Penne in conformità alla legge, con il decreto di perentorio di giorni 10 dall'udienza per la costituzione e il deposito in cancelleria della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione con argomentate controdeduzioni alle eccezioni sollevate dal ricorrente. Tale ordine, benché la conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza come si è detto non è mai stata negata ex adverso, non veniva comunque liberamente adempiuto, né contestato in sede di gravame.
Tale circostanza dunque, definitivamente eliminerebbe ogni possibile dubbio sul fatto che la mancata costituzione di controparte in primo grado non è dipesa dall'asserito difetto di notifica, bensì da una scelta processuale ponderata e ben precisa. Si badi bene che il termine di cui sopra ha natura perentoria, implicando in caso di mancato rispetto le decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. in quanto applicabile.
Non avendo controparte dedotto e provato alcuna circostanza concreta e fondata da cui si possa in qualche modo desumere che la stessa non abbia avuto effettivamente conoscenza del giudizio di primo grado, ergo, dal quale si possa desumere l'illegittimità della dichiarazione di contumacia, non è possibile oggi operare alcuna rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., in suo favore;
sicché è possibile agilmente concludere nel senso che essendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avvenuta con successo, la non costituzione volontaria di controparte entro il termine assegnato e l'arbitraria mancata partecipazione all'udienza, implicano: l. la legittimità della dichiarazione di contumacia in primo grado ex art. 303 comma 4 c.p.c.; 2. la maturazione delle preclusioni e decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. rispetto alle produzioni documentali e a tutte le eccezioni di rito e merito non rilevabili d'ufficio;
3. l'inapplicabilità dei precetti di pagina 7 di 15 cui agli artt. 294 e 354 c.p.c. per insussistenza dei presupposti giuridici.
Ciò posto tutto quello che risulta oggi essere stato ex adverso prodotto, eccepito e domandato in questo giudizio d'appello sarebbe da considerarsi elemento nuovo rispetto al giudizio di primo grado e realizzante per l'effetto nuovo elemento d'indagine da parte del giudice di appello, preclusa al giudice di primo grado ed in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., circostanza questa rilevabile tra l'altro d'ufficio.
Ed ancora, sosteneva l'appellato, per l'ipotesi che il giudicante invece dovesse essere di diverso avviso ritenendo di non dover accogliere l'eccezione pregiudiziale di rito espressamente formulata dal che, anche il secondo motivo di appello proposto ex Pt_1
adverso in ordine alla presunta errata valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice è da considerarsi assolutamente infondato. Infatti anche a voler sposare la tesi ex adverso sostenuta in ordine alla non necessarietà di rinnovare la propria costituzione dinanzi al giudice territorialmente competente, non si comprende comunque dove avrebbe errato il primo giudice nel proprio ragionamento logico-giuridico nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, considerato che oltre la fotoriproduzione a colori prodotta dal resistente all'All. 7 fascicolo di I°, al più avrebbe potuto avere a disposizione la sola fotoriproduzione cartacea addirittura in bianco e nero del rilevamento, prodotta ex adverso al doc. 4 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, che l'appellato depositava unitamente alla comparsa all'All. D - che si precisa essere documento diverso rispetto a quello versato in atti ex adverso in questo giudizio - e dal quale la targa e il veicolo si distinguono ancor meno rispetto alla foto prodotta dalla difesa nello stesso grado e nonché nel pedissequo proc.to riassunto.
Quindi indubbiamente è da considerarsi logica e corretta la decisione del primo giudice, il quale ha giustamente rilevato, coerentemente al corredo istruttorio presente nel proprio fascicolo e mai contestato ex adverso neppure in questo giudizio, che né“…dalla fotografia prodotta agli atti dal ricorrente (ma nemmeno dalla fotografia prodotta dalla difesa avversaria di cui al doc. 4 (oggi All. D) non è possibile distinguere il numero di targa del motociclo indicato nel verbale di contestazione impugnato e di conseguenza risalire al proprietario dello stesso”. Che poi questa sia l'interpretazione corretta è confermata anche pagina 8 di 15 dalla copiosa giurisprudenza di merito, la quale in tema di opposizione a sanzioni amministrative anche di recente ha avuto modo di affermare che la contravvenzione elevata dall'autovelox deve essere considerata illegittima, e quindi va annullata, tutte le volte in cui le risultanze fotografiche concernenti gli accertamenti e messe a disposizione del trasgressore, appaiono inidonee a fornire la prova dell'accertamento, il che avviene proprio quando non sono leggibili le targhe delle automobili.
Ad ogni buon conto, lungi dal voler accettare un qualsivoglia contraddittorio su di essa, per puro tuziorismo si osservava che la foto in questione di cui al doc. 5e fascicolo appellato, benché apparentemente riproducente la medesima rappresentazione di quella prodotta da questa difesa all'All. 7, non è di certo la medesima foto messa a disposizione del cittadino- utente sul sito istituzionale dell'Ente, infatti anche la copia digitale scaricata dal predetto sito, che per completezza si produce (cfr. All. 7b fascicolo I° appellato) anche aumentando lo zoom, manifesta la stessa incertezza grafica evidenziata dal giudice di primo grado su quella cartacea in ordine alla precisa ed inequivocabile individuazione del mezzo, che si ripete essere stata l'unica a sua disposizione (cfr. All. 7° fascicolo I° appellato). Quella invece prodotta oggi ex adverso, anch'essa poco chiara, appare tuttavia con qualità migliorata. Stante dunque la percettibile differenza evidenziata e la pacificità della provenienza della foto prodotta dall'appellato, a prescindere dall'eccepita inammissibilità, logicamente si dovrebbe assumere che la foto prodotta ex adverso o non sia la medesima messa a disposizione del cittadino, in quanto magari copia digitale scaricata direttamente dal dispositivo di rilevamento, oppure cosa più grave, che la stessa sia stata modificata ad hoc.
In ogni caso l'appellato, in merito alla nuova produzione documentale depositata in questo giudizio dal , disconosceva espressamente la conformità della Parte_1
stessa rispetto a quella prodotta dal medesimo innanzi al G.d.P. di Pescara in Pt_1
formato cartaceo, sia rispetto a quella scaricabile dal portale “Guardamulte” (sito istituzionale dell'Ente). Inoltre ampiamente infondato sarebbe anche l'assunto secondo cui il non avrebbe negato il transito del mezzo nella circostanza, posto che in più CP_1
riprese lo stesso ha affermato espressamente non riconoscere, dal rilievo fotografico, né la pagina 9 di 15 sua persona nel conducente, né, cosa più emblematica, il proprio veicolo (cfr. pag. 4 ricorso).
Sul punto ulteriormente precisava come nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: dunque se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, non è onerato anche a dare prova dell'inesistenza di tali fatti;
spettando al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi di tale obbligo esclusivamente in capo alla P.A.; così la S.C. la quale ha affermato che incombe sulla PA sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”.
L'appellato in ogni caso si riportava ai motivi di opposizione proposti in primo grado rimasti assorbiti.
Ebbene, in sede di decisione va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Invero, contrariamente a quanto assume il appellante, le indicazioni contrastanti Pt_1
tra la data di comparizione delle parti presente nel decreto del Giudice, ovvero quella del
9/11/22, e quella, dell'11/11/2022 riportata nel biglietto di cancelleria, non erano di per sé idonee a suffragare l'ipotesi dello slittamento dell'udienza (in sostanza un rinvio d'ufficio)
a due giorni dopo rispetto a quanto fissato dal magistrato. Il difensore del a fronte Pt_1
di un decreto indicante la data del 9/11/2022 avrebbe dovuto quanto meno approfondire le ragioni della diversa ( erronea ) data indicata nel biglietto di cancelleria. Conseguentemente non può parlarsi di violazione del contraddittorio. In tali sensi è dirimente osservare che l'attuale appellante riceveva regolare notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 09.11.22 ed avrebbe dovuto premunirsi di pagina 10 di 15 approfondire la situazione rispetto ad eventuali dubbi .
Dunque non sussiste violazione del contraddittorio e legittimamente il giudice di Pace dichiarava la contumacia del Conseguentemente la richiesta di rimessione al Pt_1
Giudice di primo grado ex art 354 cpc va respinta.
Per quanto attiene il secondo motivo di appello, vi è da dire che non merita riforma la pronuncia ravvisante la presenza di un fotogramma che non consente di identificare con certezza la moto coinvolta nella contravvenzione.
Anche sul punto bisogna convenire con la difesa dell'appellato circa la preclusioni in sede d'appello, secondo cui quanto prodotto, eccepito e domandato in questo giudizio per la prima volta deve considerarsi elemento nuovo rispetto al giudizio di primo grado e realizzante per l'effetto nuovo elemento d'indagine, precluso al giudice di appello, ex art. 345 c.p.c.
Occorre rilevare quanto alle produzioni da parte dell'opposto, che nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, regolata dal rito del lavoro, la giurisprudenza ha precisato che il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione. Dunque il termine per la costituzione dell'Amministrazione convenuta, la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e la produzione di documentazione è quello perentorio di cui all'art
416 cpc che invece non attiene la documentazione prettamente relativa alla contestazione.
In ogni caso, per l'ipotesi che ci occupa nel caso di specie, nel giudizio riassunto, a prescindere dalla cd translatio iudicii, la parte opposta non si premuniva, a fronte delle avverse contestazioni, di produrre ulteriore documentazione a conforto della leggibilità della targa in sede di rilievi. Pertanto le produzioni effettuate in appello incontrano la indicata preclusione. Conseguentemente si deve confermare la valutazione del giudice di pagina 11 di 15 primo grado.
In ultima analisi, a prescindere dal vizio nascente dalla non corretta individuabilità della targa, è comunque da rilevare la fondatezza dei rilievi di illegittimità della contravvenzione per essere stata l'infrazione rilevata a mezzo di autovelox non omologato.
Tanto alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione fissata dalla pronuncia n.
10505/2024, alla stregua della quale è a ritenersi che l'approvazione non sia equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione, assicurando la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Si legge nella richiamata pronuncia: …è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento… non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)
– contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni
(donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo pagina 12 di 15 comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel Controparte_2 mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma
6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, pagina 13 di 15 secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie
- le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a pagina 14 di 15 mezzo autovelox.
Alla luce di questa pronuncia va ritenuto illegittimo il rilevamento operato nel caso di specie a mezzo di strumentazione solo approvata.
Per quanto sin qui osservato, l'appello deve essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater - D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 350,00, oltre accessori oltre che al pagamento di somma pari all'importo del contributo unificato.
Pescara, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 15 di 15
N. R.G. 4841/2022
Il Giudice, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 2/4/25, viste le note di trattazione scritta, assume la causa in decisione, pronunciando la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani, ha pronunciato, all'esito dell'udienza in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4841/2022 promossa da:
, con sede in Loreto Aprutino (PE), Via Martiri Parte_1
Angolani n. 4, codice fiscale e partita Iva , in persona del Sindaco pro- P.IVA_1
tempore e legale rappresentante Dott. elettivamente domiciliato in San Persona_1
Benedetto del Tronto (AP), Via Monte Cristallo n. 26, presso e nello Studio dell'Avvocato
Giampaolo Lauretta del Foro di Ascoli Piceno (c.f. , fax C.F._1
0735/780599, Pec Email_1
APPELLANTE
pagina 1 di 15 contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Berardocco (c.f.: ) e dell'avv. Flacco Dario ( c.f. C.F._3
) con studio in C.so V. Emanuele, 10 di PESCARA (indirizzo di C.F._4
Posta Elettronica Certificata: fax: Email_2 Email_3
085.7993630)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Penne nr. 30/2022 del
9/11/2022 depositata in pari data, notificata il 24/11/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva l'appellante che con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Pescara,
contestava il verbale di accertamento di violazione del codice della strada Parte_2
n. 807/X/2021 del 26/07/2021 emesso dalla Polizia Municipale di a Parte_1
seguito di rilievi autovelox dal medesimo Corpo effettuati, dai quali risultava che il conducente del motoveicolo MO ZZ tg. DV93884, di proprietà del ricorrente, il giorno 22/06/2021 alle ore 9:50, in Comune di , SS 81, altezza Km Parte_1
111+300, direzione Penne, aveva violato l'art. 142 comma 8 del Codice della Strada poiché circolava alla velocità di km/h 92, superando il limite di velocità consentita nel tratto percorso, pari a km/h 70. La velocità contestata, pari a km/h 87, veniva determinata ai sensi dell'art. 345 comma 2 Reg. Cds, tenendosi conto della riduzione pari al 5% della velocità riscontrata con minimo di 5 km/h, comprendente altresì la tolleranza strumentale.
La velocità veniva rilevata da postazione di controllo temporanea con apparecchiatura tipo
Velomatic 512, matricola n. 2790 (centralina), n. 3631 (dispositivo fotografico), n. 2764
(rilevatore), prodotta dalla ditta Eltraff Srl, omologata dal Ministero LL.PP. con DDMM n.
2961 del 27/11/1989, n. 3480 del 19/09/1996 e n. 20923 del 2/03/2007, certificato di pagina 2 di 15 taratura F080 2020 ACCR VX del 15/12/2020 valido fino al 15/12/2021. Per_2
A seguito dell'opposizione proposta dal contravvenzionato dinanzi al Giudice di Pescara si era costituito il preliminarmente eccependo l'improcedibilità del ricorso poiché Pt_1
proposto dinanzi a Giudice territorialmente incompetente posto che l'art.7 secondo comma
D.Lgs. n.250/2011 assegna la competenza per territorio al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, che nel caso di specie risulta avvenuta in Comune Parte_1
, ossia in territorio ricompreso nel mandamento del Giudice di Pace di Penne e non
[...]
in quello di Pescara. Nel merito, la difesa del convenuto prendeva posizione circa Pt_1
gli ulteriori motivi di opposizione, per evidenziarne la non fondatezza.
Con ordinanza 101/2022 del 5/04/2022, il Giudice di Pace di Pescara, in accoglimento della eccezione, dichiarava la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda, rimettendo le parti avanti il Giudice di Pace di Penne, con termine perentorio di mesi tre per la riassunzione.
Il procedimento veniva effettivamente riassunto da parte opponente dinanzi al Giudice di
Penne con ricorso dell'1/07/2022; la cancelleria dell'ufficio notificava al sottoscritto difensore ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di trattazione con pec del 29/09/2022.
La suddetta comunicazione era idonea a generare confusione sulla effettiva data di udienza, poiché i due allegati alla pec contenevano indicazioni contrastanti, nel senso che in uno era riportato il provvedimento del giudice con data 9/11/2022, mentre nell'altro (biglietto di cancelleria) l'udienza veniva indicata all'11/11/2022, sicché era logico pensare che con detto ultimo allegato si fosse voluto comunicare uno slittamento dell'udienza (in sostanza un rinvio d'ufficio) a due giorni dopo rispetto a quanto fissato dal magistrato. Il difensore del ritenendo che l'udienza si sarebbe quindi svolta l'11 novembre, non si Pt_1
presentava il giorno 9 apprestandosi a comparire il successivo 11.
In data 9/11/2022, ossia due giorni prima di quanto indicato nella notifica, aveva però effettivo svolgimento l'udienza, al termine della quale veniva pronunciata sentenza di accoglimento del ricorso. Con essa, il Giudice di Pace di Penne riteneva fondata l'opposizione al verbale, ritenendo accoglibile, con assorbimento degli altri motivi, quello relativo alla indeterminatezza della risultanza fotografica poiché, secondo la decisione pagina 3 di 15 gravata, dalla fotografia prodotta agli atti non era possibile “distinguere il numero di targa del motociclo indicato nel verbale di contestazione impugnato e di conseguenza risalire al proprietario dello stesso”. Riteneva altresì il Giudice di primo grado che il
[...]
non fosse costituito nel procedimento, rilevando l'assenza di parte opposta Parte_1 all'udienza del 9/11/2022.
Questi i motivi di appello
DEL CONTRADDITTORIO. ERRATA INDICAZIONE DELLA Parte_3
DATA DI UDIENZA. RICHIESTA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO
GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 354 C.P.C. Il difensore di parte resistente in proposito richiamava la circostanza di essere stato notiziato dell'avvenuta riassunzione della causa con comunicazione pec della cancelleria del Giudice di Pace di Penne in data 29/09/2022.
In allegato alla pec era contenuto il ricorso avversario con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 9/11/2022, ma nel biglietto di cancelleria pure incluso nella notifica, detta data veniva indicata all'11 novembre 2022, come ad indicare uno spostamento della data fissata dal giudice di pace. Quindi, la causa veniva trattata il 9/11/2022 (data per la quale il difensore del era stato indotto a ritenere, stante l'erroneità Parte_1 dell'indicazione, che non si sarebbe tenuta l'udienza), pervenendo a sentenza senza la presenza della difesa dell'ente
Giova rilevare che il doveva ritenersi costituito in giudizio, Parte_1
poiché la costituzione del medesimo era avvenuta nella prima fase dinanzi al Giudice di
Pace di Pescara (incompetente), e ciò ai sensi dell'art. 50 c.p.c. che si riferisce all'istituto della c.d. translatio iudicii, in base al quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto: la domanda originaria mantiene i suoi effetti processuali e sostanziali, le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia e non valgono come argomenti di prova. Qualora fosse stata data al Pt_1 la possibilità di partecipare all'udienza di discussione, si sarebbe potuto ovviare, ad esempio, alla ritenuta scarsa leggibilità del numero di targa del veicolo (scarsa leggibilità che non tuttavia non sussiste). Deve inoltre aggiungersi che la fissazione della precedente pagina 4 di 15 udienza del 14/09/2022, anche questa tenutasi in assenza della difesa del mai era Pt_1 stata comunicata al difensore. Ai sensi dell'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello dovrà rimettere la causa al primo giudice, dovendo riconoscersi “che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio”.
ERRATA VALUTAZIONE DEL MATERIALE ISTRUTTORIO. GIUDIZIO RELATIVO
ALLA ILLEGIBILITA' DEL NUMERO DI TARGA DEL VEICOLO IN TRANSITO E
CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL MULTATO. Qualora il Tribunale adito non ritenesse di disporre la richiesta remissione al primo giudice ed intendesse definire direttamente il giudizio, andrà considerato come il Giudice di Pace di
Penne erroneamente abbia ritenuto la non individuabilità del quale proprietario del CP_1
mezzo e responsabile della violazione rilevata dall'apparecchiatura. L'errore è agevolmente rilevabile osservando il fotogramma prodotto, e d'altra parte il giudizio di scarsa leggibilità appare quanto meno superficiale poiché non tiene in alcun conto che: esiste effettivamente un motociclo Moto Guzzi targato DV 93884; che detto mezzo appartiene in intestazione al
; che dunque l'individuazione dell'opponente quale proprietario della Parte_2 moto fotografata dall'autovelox non potrebbe mai essere risultata casuale;
che comunque la difesa mai ha negato il transito del mezzo nella circostanza. Oltretutto, in sentenza CP_1
v'è a tale proposito alla fotografia prodotta dal ricorrente e non a quella della difesa resistente, dalla quale il dato emerge con chiarezza.
RIPROPOSIZIONE DELLE DIFESE DI PARTE CONVENUTA RELATIVE AGLI
ULTERIORI MOTIVI DI OPPOSIZIONE, RITENUTI ASSORBITI DALLA ASSERITA
FONDATEZZA DI QUELLO ACCOLTO DAL GIUDICE DI PACE
Concludeva l'appellante richiedendo una diversa valutazione del fatto e delle emergenze processuali nel senso suesposto, tale da consentire in primis la remissione della causa al primo giudice e comunque il rigetto dell'opposizione avversa con la conferma del verbale di che trattasi con riforma dell'impugnata sentenza come meglio indicato nelle successive conclusioni. Rigetto dell'opposizione a cui l'emananda sentenza di appello dovrà pervenire
(in caso di mancata remissione in primo grado) anche in relazione agli altri motivi di ricorso, ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace ma ugualmente infondati per le ragioni pagina 5 di 15 indicate dall'amministrazione comunale nel presente ricorso in appello, e da intendersi comunque riproposte, con riserva di ulteriori deduzioni nella presente fase di gravame
La parte appellata si è opposta anzitutto all'accoglimento del primo motivo di appello, in quanto sarebbe stato il a disattendere liberamente quanto decretato dal giudice Pt_1
preferendo ad esso il contenuto del secondo biglietto formato dal cancelliere, decidendo di non costituirsi entro il termine assegnato dal giudice ex art. 7 comma 7 D.lgs 150/11 e di non presenziare all'udienza del 09.11.2022. L'eccezione ex adverso sollevata sarebbe da considerarsi dunque fortemente infondata e temeraria, posto che è principio giuridico elementare che la legge impone che l'udienza venga fissata con provvedimento del giudice e che un' eventuale sua modifica e/o “slittamento” non possa che avvenire nelle medesime forme e modi, non essendo attribuito ex art. 136 c.p.c. alla comunicazione di cancelleria e/o al cancelliere alcuna funzione ulteriore se non quella di far conoscere ai soggetti del processo la notizia di fatti rilevanti del giudizio e di trasmettere loro i provvedimenti del giudice. Di tal che è possibile concludere che l'avviso di cancelleria ha natura meramente accompagnatoria del provvedimento del giudice ed ha lo scopo di consentire alle parti di prendere visione dell'atto giudiziario, non potendosi attribuire ad esso alcuna funzione certificatoria e/o modificativa del contenuto del provvedimento, potendo invero la parte prendere cognizione diretta del provvedimento mediante visione della copia allegata.
Pertanto la circostanza che il biglietto di cancelleria, contenga una difformità rispetto al provvedimento giurisdizionale allegato, deve ritenersi del tutto inidonea a provocare un errore scusabile in ordine al contenuto della pronuncia, rientrando nell'ordinaria diligenza del difensore della parte destinataria, l'onere di controllare la corrispondenza di tale provvedimento a quanto scritto nel biglietto, nonché di prendere visione dell'originale del medesimo e di verificarne la conformità alla copia trasmessa (cfr. Ord. Trib. Varese
13.05.13 in senso conforme Cass. Civ. sez. I nr. 2810/97; Cass. civ. sex. III nr. 948/84).
Ad ulteriore riprova della mancanza di fondatezza e bontà dell'appello veniva anche segnalato che a dispetto di ciò che controparte assume, alla luce della disposizione pagina 6 di 15 contenuta nell'art. 303 comma 4 c.p.c. collegata con quella di portata generale di cui all'art. 125 disp. Att. c.p.c., si evince un preciso onere della parte destinataria dell'atto di riassunzione, di rinnovare la costituzione anche nel procedimento riassunto, pena la declaratoria di contumacia con ogni conseguenza sul piano decadenziale, anche in caso di precedente costituzione (cfr. Cass. civ. nr. 12191/98). Pertanto l'assunto secondo cui il doveva ritenersi costituito nel giudizio riassunto, in quanto costituito nella prima Pt_1
fase dinanzi al giudice dichiaratosi territorialmente incompetente sarebbe privo di ogni fondamento giuridico. Riprova di quanto sopra è data dal fatto che il Giudice di Pace di
Penne in conformità alla legge, con il decreto di perentorio di giorni 10 dall'udienza per la costituzione e il deposito in cancelleria della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione con argomentate controdeduzioni alle eccezioni sollevate dal ricorrente. Tale ordine, benché la conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza come si è detto non è mai stata negata ex adverso, non veniva comunque liberamente adempiuto, né contestato in sede di gravame.
Tale circostanza dunque, definitivamente eliminerebbe ogni possibile dubbio sul fatto che la mancata costituzione di controparte in primo grado non è dipesa dall'asserito difetto di notifica, bensì da una scelta processuale ponderata e ben precisa. Si badi bene che il termine di cui sopra ha natura perentoria, implicando in caso di mancato rispetto le decadenza di cui all'art. 416 c.p.c. in quanto applicabile.
Non avendo controparte dedotto e provato alcuna circostanza concreta e fondata da cui si possa in qualche modo desumere che la stessa non abbia avuto effettivamente conoscenza del giudizio di primo grado, ergo, dal quale si possa desumere l'illegittimità della dichiarazione di contumacia, non è possibile oggi operare alcuna rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., in suo favore;
sicché è possibile agilmente concludere nel senso che essendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avvenuta con successo, la non costituzione volontaria di controparte entro il termine assegnato e l'arbitraria mancata partecipazione all'udienza, implicano: l. la legittimità della dichiarazione di contumacia in primo grado ex art. 303 comma 4 c.p.c.; 2. la maturazione delle preclusioni e decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. rispetto alle produzioni documentali e a tutte le eccezioni di rito e merito non rilevabili d'ufficio;
3. l'inapplicabilità dei precetti di pagina 7 di 15 cui agli artt. 294 e 354 c.p.c. per insussistenza dei presupposti giuridici.
Ciò posto tutto quello che risulta oggi essere stato ex adverso prodotto, eccepito e domandato in questo giudizio d'appello sarebbe da considerarsi elemento nuovo rispetto al giudizio di primo grado e realizzante per l'effetto nuovo elemento d'indagine da parte del giudice di appello, preclusa al giudice di primo grado ed in quanto tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., circostanza questa rilevabile tra l'altro d'ufficio.
Ed ancora, sosteneva l'appellato, per l'ipotesi che il giudicante invece dovesse essere di diverso avviso ritenendo di non dover accogliere l'eccezione pregiudiziale di rito espressamente formulata dal che, anche il secondo motivo di appello proposto ex Pt_1
adverso in ordine alla presunta errata valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice è da considerarsi assolutamente infondato. Infatti anche a voler sposare la tesi ex adverso sostenuta in ordine alla non necessarietà di rinnovare la propria costituzione dinanzi al giudice territorialmente competente, non si comprende comunque dove avrebbe errato il primo giudice nel proprio ragionamento logico-giuridico nel valutare il materiale probatorio a sua disposizione, considerato che oltre la fotoriproduzione a colori prodotta dal resistente all'All. 7 fascicolo di I°, al più avrebbe potuto avere a disposizione la sola fotoriproduzione cartacea addirittura in bianco e nero del rilevamento, prodotta ex adverso al doc. 4 dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, che l'appellato depositava unitamente alla comparsa all'All. D - che si precisa essere documento diverso rispetto a quello versato in atti ex adverso in questo giudizio - e dal quale la targa e il veicolo si distinguono ancor meno rispetto alla foto prodotta dalla difesa nello stesso grado e nonché nel pedissequo proc.to riassunto.
Quindi indubbiamente è da considerarsi logica e corretta la decisione del primo giudice, il quale ha giustamente rilevato, coerentemente al corredo istruttorio presente nel proprio fascicolo e mai contestato ex adverso neppure in questo giudizio, che né“…dalla fotografia prodotta agli atti dal ricorrente (ma nemmeno dalla fotografia prodotta dalla difesa avversaria di cui al doc. 4 (oggi All. D) non è possibile distinguere il numero di targa del motociclo indicato nel verbale di contestazione impugnato e di conseguenza risalire al proprietario dello stesso”. Che poi questa sia l'interpretazione corretta è confermata anche pagina 8 di 15 dalla copiosa giurisprudenza di merito, la quale in tema di opposizione a sanzioni amministrative anche di recente ha avuto modo di affermare che la contravvenzione elevata dall'autovelox deve essere considerata illegittima, e quindi va annullata, tutte le volte in cui le risultanze fotografiche concernenti gli accertamenti e messe a disposizione del trasgressore, appaiono inidonee a fornire la prova dell'accertamento, il che avviene proprio quando non sono leggibili le targhe delle automobili.
Ad ogni buon conto, lungi dal voler accettare un qualsivoglia contraddittorio su di essa, per puro tuziorismo si osservava che la foto in questione di cui al doc. 5e fascicolo appellato, benché apparentemente riproducente la medesima rappresentazione di quella prodotta da questa difesa all'All. 7, non è di certo la medesima foto messa a disposizione del cittadino- utente sul sito istituzionale dell'Ente, infatti anche la copia digitale scaricata dal predetto sito, che per completezza si produce (cfr. All. 7b fascicolo I° appellato) anche aumentando lo zoom, manifesta la stessa incertezza grafica evidenziata dal giudice di primo grado su quella cartacea in ordine alla precisa ed inequivocabile individuazione del mezzo, che si ripete essere stata l'unica a sua disposizione (cfr. All. 7° fascicolo I° appellato). Quella invece prodotta oggi ex adverso, anch'essa poco chiara, appare tuttavia con qualità migliorata. Stante dunque la percettibile differenza evidenziata e la pacificità della provenienza della foto prodotta dall'appellato, a prescindere dall'eccepita inammissibilità, logicamente si dovrebbe assumere che la foto prodotta ex adverso o non sia la medesima messa a disposizione del cittadino, in quanto magari copia digitale scaricata direttamente dal dispositivo di rilevamento, oppure cosa più grave, che la stessa sia stata modificata ad hoc.
In ogni caso l'appellato, in merito alla nuova produzione documentale depositata in questo giudizio dal , disconosceva espressamente la conformità della Parte_1
stessa rispetto a quella prodotta dal medesimo innanzi al G.d.P. di Pescara in Pt_1
formato cartaceo, sia rispetto a quella scaricabile dal portale “Guardamulte” (sito istituzionale dell'Ente). Inoltre ampiamente infondato sarebbe anche l'assunto secondo cui il non avrebbe negato il transito del mezzo nella circostanza, posto che in più CP_1
riprese lo stesso ha affermato espressamente non riconoscere, dal rilievo fotografico, né la pagina 9 di 15 sua persona nel conducente, né, cosa più emblematica, il proprio veicolo (cfr. pag. 4 ricorso).
Sul punto ulteriormente precisava come nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: dunque se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, non è onerato anche a dare prova dell'inesistenza di tali fatti;
spettando al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi di tale obbligo esclusivamente in capo alla P.A.; così la S.C. la quale ha affermato che incombe sulla PA sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria”.
L'appellato in ogni caso si riportava ai motivi di opposizione proposti in primo grado rimasti assorbiti.
Ebbene, in sede di decisione va anzitutto rigettato il primo motivo di opposizione.
Invero, contrariamente a quanto assume il appellante, le indicazioni contrastanti Pt_1
tra la data di comparizione delle parti presente nel decreto del Giudice, ovvero quella del
9/11/22, e quella, dell'11/11/2022 riportata nel biglietto di cancelleria, non erano di per sé idonee a suffragare l'ipotesi dello slittamento dell'udienza (in sostanza un rinvio d'ufficio)
a due giorni dopo rispetto a quanto fissato dal magistrato. Il difensore del a fronte Pt_1
di un decreto indicante la data del 9/11/2022 avrebbe dovuto quanto meno approfondire le ragioni della diversa ( erronea ) data indicata nel biglietto di cancelleria. Conseguentemente non può parlarsi di violazione del contraddittorio. In tali sensi è dirimente osservare che l'attuale appellante riceveva regolare notifica del ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 09.11.22 ed avrebbe dovuto premunirsi di pagina 10 di 15 approfondire la situazione rispetto ad eventuali dubbi .
Dunque non sussiste violazione del contraddittorio e legittimamente il giudice di Pace dichiarava la contumacia del Conseguentemente la richiesta di rimessione al Pt_1
Giudice di primo grado ex art 354 cpc va respinta.
Per quanto attiene il secondo motivo di appello, vi è da dire che non merita riforma la pronuncia ravvisante la presenza di un fotogramma che non consente di identificare con certezza la moto coinvolta nella contravvenzione.
Anche sul punto bisogna convenire con la difesa dell'appellato circa la preclusioni in sede d'appello, secondo cui quanto prodotto, eccepito e domandato in questo giudizio per la prima volta deve considerarsi elemento nuovo rispetto al giudizio di primo grado e realizzante per l'effetto nuovo elemento d'indagine, precluso al giudice di appello, ex art. 345 c.p.c.
Occorre rilevare quanto alle produzioni da parte dell'opposto, che nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, regolata dal rito del lavoro, la giurisprudenza ha precisato che il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, in difetto di espressa previsione, non è perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione. Dunque il termine per la costituzione dell'Amministrazione convenuta, la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e la produzione di documentazione è quello perentorio di cui all'art
416 cpc che invece non attiene la documentazione prettamente relativa alla contestazione.
In ogni caso, per l'ipotesi che ci occupa nel caso di specie, nel giudizio riassunto, a prescindere dalla cd translatio iudicii, la parte opposta non si premuniva, a fronte delle avverse contestazioni, di produrre ulteriore documentazione a conforto della leggibilità della targa in sede di rilievi. Pertanto le produzioni effettuate in appello incontrano la indicata preclusione. Conseguentemente si deve confermare la valutazione del giudice di pagina 11 di 15 primo grado.
In ultima analisi, a prescindere dal vizio nascente dalla non corretta individuabilità della targa, è comunque da rilevare la fondatezza dei rilievi di illegittimità della contravvenzione per essere stata l'infrazione rilevata a mezzo di autovelox non omologato.
Tanto alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione fissata dalla pronuncia n.
10505/2024, alla stregua della quale è a ritenersi che l'approvazione non sia equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione, assicurando la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Si legge nella richiamata pronuncia: …è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento… non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)
– contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni
(donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo pagina 12 di 15 comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel Controparte_2 mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma
6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, pagina 13 di 15 secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie
- le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a pagina 14 di 15 mezzo autovelox.
Alla luce di questa pronuncia va ritenuto illegittimo il rilevamento operato nel caso di specie a mezzo di strumentazione solo approvata.
Per quanto sin qui osservato, l'appello deve essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater - D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 350,00, oltre accessori oltre che al pagamento di somma pari all'importo del contributo unificato.
Pescara, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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