Sentenza 12 luglio 2018
Massime • 1
In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere. (Fattispecie relativa alla interrogazione di un consigliere comunale rivolta al Presidente del consiglio comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2018, n. 32027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32027 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2018 |
Testo completo
32027-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 23/03/2018 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente Sent. n. sez. 874/2018 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.26597/2017 ALESSANDRINA TUDINO - Rel. Consigliere - PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio Udito il difensore L'avvocato Bazzani si associa alla richiesta del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 novembre 2016, la Corte d'Appello di Trento ha confermato la decisione del tribunale in sede del 7 aprile 2015, con la quale RI MA è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati, per avere presentato in qualità di consigliere comunale del comune di Trento - al - Presidente del consiglio comunale una interrogazione, contenente articolate dichiarazioni offensive in danno di MA ET e LE GN, rispettivamente presidente e coordinatrice scientifica della associazione Prospettive di Trento, impegnata in attività di formazione degli operatori a tutela dell'infanzia, a carico delle quali veniva rappresentata una situazione di incompatibilità non dichiarata nel giudizio civile per affidamento di minori nell'ambito di una separazione tra coniugi, nel quale la prima svolgeva attività di difensore e l'altra era stata nominata consulente tecnico d'ufficio. Nel confermare il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha ritenuto giuridicamente corretta e sostenuta da adeguata ed esaustiva motivazione la decisione del tribunale in relazione a tutte le censure articolate nell'atto di gravame, con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione del reato di cui all'art. 51 cod. pen., anche nella invocata forma putativa, alla integrazione della condotta materiale e del correlativo elemento soggettivo, ed alla esclusione di ulteriori profili di giustificazione del fatto illecito.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputata, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di motivi.
2.1 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale e correlati vizi motivazionali in riferimento all'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica. La corte territoriale non ha valutato la ricorrenza dei presupposti della invocata scriminante, ravvisabili nell'interesse pubblico alla vicenda, in considerazione della delicata tematica dell'affido dei minori nella quale, peraltro, la ricorrente è da sempre impegnata;
nella continenza delle espressioni, non connotate nel complessivo apprezzamento del testo - da contumelie, ma finalizzate solo alla rappresentazione di una vicenda controversa;
nella esclusiva finalizzazione dell'atto ispettivo a provocare il dibattito politico sul tema nell'ambito territoriale di operatività dell'associazione "Prospettive"; nella ragionevole aspettativa in ordine all'oscuramento dei dati sensibili da parte del titolare del trattamento. Elementi tutti evincibili dalle testimonianza escusse, ed invece irragionevolmente sottovalutati dal giudice di merito.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della potenzialità diffusiva dell'atto. Pur avendo escluso il giudice di primo grado la responsabilità dell'imputata per la diffusione in rete del testo integrale dell'intererogazione, il ricorrente evidenzia (paragrafo 1) l'estraneità ad ogni forma divulgativa e ribadisce l'esclusiva finalizzazione dell'atto di sindacato ispettivo al dibattito consiliare. Evidenzia, altresì (paragrafo 2), la ragionevole aspettativa alla protezione dei dati, in applicazione del codice della Privacy e tenuto conto delle coerenti modalità di presentazione degli atti di sindacato declinate dal vigente Regolamento del Comune di Trento. Con la conseguenza per cui, riconosciuta una posizione di garanzia alla protezione dei dati in capo al soggetto titolare del trattamento e tenuto conto dell'obbligo al segreto d'ufficio, alcuna volontà di divulgazione esterna può ravvisarsi in capo all'imputata.
3. Con motivi nuovi, depositati in cancelleria il 7 marzo 2018, il nuovo difensore dell'imputata, Avv. Ketti Balzani, ha ulteriormente presidiato il ricorso, sviluppando plurime censure.
3.1 Con il primo motivo, riproduce ed approfondisce sotto forma di travisamento della prova le doglianze già articolate nel secondo paragrafo - del secondo motivo del ricorso principale. Il complesso delle garanzia poste, su vari livelli normativi, a presidio della sicurezza dei dati sensibili è circostanza idonea a fondare il ragionevole affidamento del consigliere sulla riservatezza dell'atto, con conseguente irragionevolezza della ritenuta volontà divulgativa in capo alla MA.
3.2 Con il secondo motivo nuovo, lamenta travisamento delle prove e dei fatti per avere la corte territoriale omesso la valutazione complessiva del testo, delineando erroneamente l'ambito della scriminante della critica politica e finendo per postulare un requisito di veridicità dei fatti invece estraneo alla causa di giustificazione in esame, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Con memoria pervenuta il marzo 2018, il difensore della parte civile MA ET ha richiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l'infondatezza delle censure. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. va,2. Ai fini della valutazione della antigiuridicità del fatto, immediatamente, delineato il contesto nel cui ambito le dichiarazioni dell'imputata MA sono state esplicitate, secondo quanto emerge dallo stesso capo di imputazione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale la motivazione della Corte territoriale ha effettuato, in buona parte, rinvio per relationem.
2.1 Le espressioni contestate costituiscono il testo di una interrogazione consiliare, indirizzata dall'imputata, all'epoca dei fatti consigliere comunale ed attivamente impegnata nel campo della tutela dei minori, al Presidente del Consiglio Comunale di Trento. Va, in proposito, rilevato come l'interrogazione consiliare costituisca un atto di sindacato ispettivo che, nell'ambito delle prerogative funzionali proprie, i consiglieri comunali che intandano promuovere la discussione hanno diritto di presentare al Sindaco e al Consiglio su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle legge e dallo Statuto, secondo le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Trattasi, pertanto, di atti costituenti espressione dinamica della carica pubblica rivestita, che si traducono nell'esercizio di poteri di indirizzo e controllo attraverso l'attivazione di un mirato dibattito su tematiche di pubblico interesse, nella duplice declinazione di interesse per l'azione politica dell'ente pubblico rappresentato e per la comunità territoriale di riferimento.
2.2 Nel caso in esame, emerge dalle sentenze di merito che l'atto di sindacato ispettivo è stato ritualmente depositato, secondo il Regolamento comunale vigente, e calendarizzato per la trattazione in una seduta del Consiglio comunale dove, previo inserimento nell'ordine del giorno, è stato discusso. Il tema su cui il Consiglio comunale è stato sollecitato alla discussione riguardava una situazione di incompatibilità venutasi a creare nella prospettiva del consigliere interrogante- nell'ambito di un procedimento civile di separazione giudiziale, avente ad oggetto l'affidamento dei figli minori della coppia, tra il difensore di uno dei coniugi ed il consulente tecnico d'ufficio, entrambi rivestenti apicali ruoli nell'associazione Prospettive di Trento. Sotto il titolo "Conflitto di interesse di una delle principali associazioni di tutela dei minori in Trentino", il testo dell'interrogazione rappresentava come "...una cittadina, dopo aver appreso che l'avvocato del marito ed il C.T.U. erano legati da un rapporto di collaborazione, chiedeva al legale di fiducia di scrivere una lettera all'avv. MA ET e alla dott.ssa LE GN, per chiedere spiegazioni del sopra citato rapporto di collaborazione e specificatamente sul fatto che le due professioniste avessero informato il G.I. di questa collaborazione professionale molto intensa, vista la consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito della causa civile GR 899/09 per le procedure di separazione tra la signora stessa ed il marito...". Nel prosieguo, il consigliere interrogante esponeva come "...l'avvocato ET non ave(sse)va nemmeno risposto alla comunicazione del legale, mentre la dott.ssa GN avrebbe risposto che i contatti tra lei e l'avv. ET erano avvenuti dopo la chiusura della consulenza tecnica d'Ufficio", concludendo che tale "....comportamento, soprattutto perché reiterato nonostante gli episodi di cui sopra, non è certamente indice dell'alto livello etico e morale che dovrebbe contraddistinguere chi si occupa di questioni tanto delicate come la tutela dei minori...".
2.3 Ebbene, è evidente dallo stesso tenore del testo dell'atto di sindacato ispettivo come la MA in qualità di consigliere comunale del - Comune di Trento e dunque legittimata dal suo ruolo politico ed amministrativo nello specifico settore - abbia voluto portare all'attenzione del consiglio comunale una vicenda ben delineata nei suoi contorni fattuali e provocare una approfondita riflessione su di un tema di rilevante interesse pubblico, quale la credibilità delle associazioni locali impegnate nella tutela dei minori, mediante l'evidenziazione di una situazione di potenziale conflitto di interessi emersa in sede processuale che, per la qualità dei soggetti coinvolti, appariva del tutto idonea ad incidere sulla credibilità della associazione;
tema vieppiù di interesse del dibattito consiliare, in considerazione delle competenze dell'ente locale nei servizi sociali a tutela dei minori e della trasparenza e affidabilità delle associazioni che sul territorio, a vario titolo, se ne occupano.
2.4 Emerge, ancora, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, cui la prima ha fatto rinvio nella ricostruzione dei fatti, come effettivamente l'avvocato ET e la dott.ssa GN rivestissero nell'associazione ruoli apicali, rispettivamente di presidente e di coordinatrice scientifica, e che siffatta situazione era suscettibile di valutazione ai fini della dichiarata assenza di situazioni di incompatibilità in ambito processuale. Di guisa che si tratta, all'evidenza, di una questione di interesse della pubblica opinione in genere e dell'ente locale in particolare. Ed emerge sempre dalle citate sentenze come effettivamente della situazione di incompatibilità fosse stato investito non solo il giudice civile della causa nel cui ambito la stessa assumeva rilevanza, ma anche il pubblico ministero, che aveva iscritto un procedimento penale, poi definito con richiesta di archiviazione.
2.5 L'interrogazione consiliare risulta, dunque, proposta su di un tema di interesse pubblico, specificatamente rientrante nella sfera d'azione del Consiglio comunale interpellato, riguardante una situazione non solo potenzialmente suscettibile di approfondimento, ma effettivamente portata all'attenzione anche dell'autorità giudiziaria.
3. Così ricostruite le coordinate fattuali dell'imputazione, va, in punto di diritto, premesso come la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708). L'esercizio di siffatto diritto consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario.
3.1 In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuandoli nell'interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).
3.2 Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, Sentenza n.25518 del 26/09/2016Ud. (dep. 23/05/2017) Rv. 270284, Sez. 5, Sentenza n.7715 del 04/11/2014Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 10/02/2011, Rv. 249239).
3.3 Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia necessaria in una società democratica». In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU GI vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia - neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo;
se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.
3.4. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764). Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998).
3.5 In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125). Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362).
4. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen.. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante. L'imputata si è limitata a prospettare nella sede propria del dibattito politico una situazione di incompatibilità non solo obiettivamente rilevante, ma anche approfondita in sede giudiziale, manifestando - quale rappresentante, in qualità di consigliere comunale del Comune di Trento, anche delle scelte -dubbi e perplessità politiche ed amministrative di competenza di tale ente sulla credibilità della più importante associazione locale, in un formale atto ricadente nell'esercizio del diritto di partecipazione politica, ritualmente proposto nelle forme, manifestando critiche espresse con un linguaggio del tutto consono alla sede e congruo in riferimento ai fatti rappresentati. Non può infatti ritenersi che la MA abbia posto in essere una gratuita aggressione alla persona delle querelanti, che peraltro rivestono una posizione di notorietà nell'associazionismo locale proprio per l'impegno profuso nel settore della formazione degli operatori a tutela dei minori.
4.1 In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, Sentenza n.4853 del 18/11/2016Ud. (dep. 01/02/2017) Rv. 269093, N. 13735 del 2006 Rv. 233986, N. 48712 del 2014 Rv. 261489, N. 5695 del 2015 Rv. 262531, N. 7244 del 2015 Rv. 267137, N. 7715 del 2015 Rv. 264064, N. 4298 del 2016 Rv. 266026, N. 37397 del 2016 Rv. 267866, N. 41414 del 2016 Rv. 267865). Di guisa che va senz'altro riconosciuto nel testo della interrogazione il requisito della continenza con riferimento all'art. 51 cod. pen., così come declinato nella giurisprudenza di questa corte nell'accezione di «...proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati» (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010). E siffatta valutazione è tanto più appropriata ove si consideri che la prospettazione in termini di appannamento della credibilità è stata formulata non già in riferimento alle persone, ma dell'associazione ex se, con ulteriore depotenziamento di una pretesa offensività ad hominem, apparendo all'evidenza l'interesse della MA finalizzato alla tutela della credibilità dell'ente e non all'indiscriminata lesione della reputazione dei suoi organi apicali, soggettivamente intesi.
4.2 Il tenore delle espressioni adoperate, del tutto in linea con il taglio istituzionale necessario per l'interlocuzione consiliare, rende, peraltro, del tutto ultroneo richiamare, in questa sede, anche il limite allargato del principio di continenza che comunque ricorre in presenza di modalità espressive ironiche, irridenti o sarcastiche, quali manifestazioni di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse pubblico (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994). Si è sottolineato, infatti, che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Rv. 237248).
5. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello di Trento non sono, dunque, condivisibili, poiché la critica è stata formulata con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che - mediante prospettazione di una obiettiva situazione di conflitto di interessi finalizzata alla verifica critica di affidabilità di una associazione operante sul territorio rientra nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 - Cost. e 51 art. cod.pen.. 6. Poiché la decisione della Corte di appello di Trento, rinviando anche a quella di primo grado, ha ricostruito la vicenda in punto di fatto perché possano ritenersi sussistenti i presupposti della suindicata scriminante, questa Corte può, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. L, procedere ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula perché il fatto ascritto non costituisce reato;
formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815; Sez. 5, 20 marzo 2007, n. 27283; Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, Rv. 218875; Sez. 6, 8 aprile 1999, n. 7836).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 cod. pen. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Alessandrina Tudino Ro Si DESCITATA IN CANCELLERIA addi 12 LUG 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carne's Re ou