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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11378/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/10/2025 da on il proc. e dom. avv. LESCHIUTTA ELISA Parte_1
E
IV DE DO con il proc. e dom. avv. SANDRA ANDREA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/06/1997 in FORGARIA NEL FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di FORGARIA NEL FR (UD), al n. 2,
Parte 2, Serie A, anno 1997;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (09.10.2002), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
Oggetto: separazione consensuale (20.02.2010) minorenne;
preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri IV DE DO, Parte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in data 07/06/1997 in FORGARIA NEL
FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FORGARIA NEL FR (UD), al N. 2, Parte 2, Serie A, anno
1997, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Dà atto che i sig.ri e EL Do fisseranno la propria Pt_1 residenza ove riterranno opportuno, e si danno sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore, fermo restando che eventuali viaggi all'estero del minore andranno autorizzati da entrambi i genitori;
2. dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella casa già adibita a residenza del nucleo familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra I genitori eserciteranno la potestà Pt_1 separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Dà atto che ciascun genitore dovrà informare l'altro di eventuali malattie del figlio e/o problematiche scolastiche e/o di altra natura di cui venisse a conoscenza, fermo restando che ciascun genitore si farà parte diligente per rimanere informato sul percorso scolastico del minore;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra genitori, dispone che il padre tenga con sé il figlio a weekend alterni e una sera a settimana;
4. in ordine alle vacanze estive, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio almeno quindici (15) giorni anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (dal termine dell'anno scolastico) e settembre (inizio anno scolastico) di ogni anno solare. Dà atto che detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra genitori, entro il 30 aprile di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
dà atto che la figlia, già maggiorenne, deciderà in autonomia i periodi di permanenza presso i genitori che provvederanno al suo mantenimento sulla base di quanto di seguito indicato;
5. per quanto concerne le festività natalizie dispone, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore. È fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in ragione delle esigenze del figlio;
6. in relazione alle festività pasquali dispone, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal giovedì (inizio vacanze) sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
7. dispone che le altre festività (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) siano gestite sulla base del calendario ordinario, salvo diverso accordo tra genitori;
dà atto che i genitori si faranno carico in ugual misura delle visite mediche, colloqui con insegnanti ed impegni extrascolastici del figlio;
8. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dispone che il sig.
EL Do versi a partire dal mese di settembre 2025 un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 (€ 100,00 per la figlia maggiore e €
300,00 per il figlio minore) soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT come per legge, entro il 25 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente IBAN intestato alla sig.ra pone a carico di entrambi i Pt_1 genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli come indicate sul Protocollo d'Intesa fra Magistrati
e Avvocati sottoscritto dal Presidente Vicario del Tribunale di Udine e dal
Presidente della Sezione di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in data 28.8.2015, al cui contenuto le parti fanno espresso richiamo ed integrale rinvio, dichiarando di conoscerlo;
dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti relative ai figli verranno ripartite al 50% tra genitori;
9. dispone che la casa coniugale rimanga assegnata alla sig.ra Pt_1 dà atto che il sig. EL Do si è già trasferito in altro immobile e ciascuna parte si farà carico di tutte le spese della casa in cui risiederà.
10. dà atto che la sig.ra cede al sig. EL Do la proprietà Pt_1 dell'autovettura dallo stesso utilizzata. Dà atto che i coniugi autorizzano la conseguente trascrizione da eseguirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza impegnandosi a firmare l'eventuale necessaria documentazione con spese a carico dell'acquirente; dà atto che gli oneri/spese di manutenzione/assicurative/fiscali nonché per eventuali responsabilità per danni a terzi o sanzioni (pecuniarie e accessorie) per infrazioni stradali o, comunque, di qualsiasi altro genere sono a esclusivo carico del sig. EL Do che si impegna a far salva la sig.ra (per fatti Pt_1 anteriori alla trascrizione) da eventuali richieste a cui dovesse essere chiamata da terzi quale proprietaria;
11. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
12. le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORGARIA NEL
FR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte
2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11378/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/10/2025 da on il proc. e dom. avv. LESCHIUTTA ELISA Parte_1
E
IV DE DO con il proc. e dom. avv. SANDRA ANDREA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/06/1997 in FORGARIA NEL FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di FORGARIA NEL FR (UD), al n. 2,
Parte 2, Serie A, anno 1997;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (09.10.2002), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
Oggetto: separazione consensuale (20.02.2010) minorenne;
preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri IV DE DO, Parte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in data 07/06/1997 in FORGARIA NEL
FR (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FORGARIA NEL FR (UD), al N. 2, Parte 2, Serie A, anno
1997, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Dà atto che i sig.ri e EL Do fisseranno la propria Pt_1 residenza ove riterranno opportuno, e si danno sin d'ora assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore, fermo restando che eventuali viaggi all'estero del minore andranno autorizzati da entrambi i genitori;
2. dispone che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre nella casa già adibita a residenza del nucleo familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra I genitori eserciteranno la potestà Pt_1 separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. Dà atto che ciascun genitore dovrà informare l'altro di eventuali malattie del figlio e/o problematiche scolastiche e/o di altra natura di cui venisse a conoscenza, fermo restando che ciascun genitore si farà parte diligente per rimanere informato sul percorso scolastico del minore;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra genitori, dispone che il padre tenga con sé il figlio a weekend alterni e una sera a settimana;
4. in ordine alle vacanze estive, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio almeno quindici (15) giorni anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (dal termine dell'anno scolastico) e settembre (inizio anno scolastico) di ogni anno solare. Dà atto che detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra genitori, entro il 30 aprile di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
dà atto che la figlia, già maggiorenne, deciderà in autonomia i periodi di permanenza presso i genitori che provvederanno al suo mantenimento sulla base di quanto di seguito indicato;
5. per quanto concerne le festività natalizie dispone, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal 24 al 31 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore. È fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in ragione delle esigenze del figlio;
6. in relazione alle festività pasquali dispone, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal giovedì (inizio vacanze) sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
7. dispone che le altre festività (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) siano gestite sulla base del calendario ordinario, salvo diverso accordo tra genitori;
dà atto che i genitori si faranno carico in ugual misura delle visite mediche, colloqui con insegnanti ed impegni extrascolastici del figlio;
8. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dispone che il sig.
EL Do versi a partire dal mese di settembre 2025 un assegno di mantenimento mensile di € 400,00 (€ 100,00 per la figlia maggiore e €
300,00 per il figlio minore) soggetto alla rivalutazione annuale ISTAT come per legge, entro il 25 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente IBAN intestato alla sig.ra pone a carico di entrambi i Pt_1 genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse dei figli come indicate sul Protocollo d'Intesa fra Magistrati
e Avvocati sottoscritto dal Presidente Vicario del Tribunale di Udine e dal
Presidente della Sezione di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in data 28.8.2015, al cui contenuto le parti fanno espresso richiamo ed integrale rinvio, dichiarando di conoscerlo;
dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti relative ai figli verranno ripartite al 50% tra genitori;
9. dispone che la casa coniugale rimanga assegnata alla sig.ra Pt_1 dà atto che il sig. EL Do si è già trasferito in altro immobile e ciascuna parte si farà carico di tutte le spese della casa in cui risiederà.
10. dà atto che la sig.ra cede al sig. EL Do la proprietà Pt_1 dell'autovettura dallo stesso utilizzata. Dà atto che i coniugi autorizzano la conseguente trascrizione da eseguirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza impegnandosi a firmare l'eventuale necessaria documentazione con spese a carico dell'acquirente; dà atto che gli oneri/spese di manutenzione/assicurative/fiscali nonché per eventuali responsabilità per danni a terzi o sanzioni (pecuniarie e accessorie) per infrazioni stradali o, comunque, di qualsiasi altro genere sono a esclusivo carico del sig. EL Do che si impegna a far salva la sig.ra (per fatti Pt_1 anteriori alla trascrizione) da eventuali richieste a cui dovesse essere chiamata da terzi quale proprietaria;
11. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
12. le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORGARIA NEL
FR (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte
2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 9/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini