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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 3257/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3257 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Saraceno che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
OPPONENTE/PARTE ATTRICE
E
(di seguito , Controparte_1 CP_2
C.F./P.IVA subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Antonella Correnti presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti.
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Daniela Cingari giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso
[...]
S.S. 114 Km 5,200 Pistunina Messina, Controparte_4
OPPOSTA/PARTE CONVENUTA,
Oggetto: opposizione ex artt. 615 2° comma 616 c.p.c.
Udienza: 14 marzo 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note scritte.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Il presente giudizio di opposizione ex artt. 615/616 c.p.c. trae origine dalla procedura esecutiva n. 556/2018 in cui parte attrice proponeva opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c. avverso atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento ex art. 72 bis e 72 ter del DPR n. 602/1973, notificato a mezzo pec, in data 21.03.18, in forza di n. 27 cartelle di pagamento.
Questi i motivi dell'opposizione:
1) Omessa e/o irregolare notifica degli atti di riscossione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 212/2000 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 72 bis e ss. del D.P.R. n.602/1973, dell'art. 543 c.p.c. e degli artt.2699 e
2700 c.c.
2) Nullità e illegittimità del pignoramento per insussistenza e/o estinzione parziale del credito vantato a seguito di eseguito pagamento e/o favorevoli decisioni giurisprudenziali – Illegittimità per errata comunicazione dello stato di (totale) inadempienza – Illegittimità derivata
3) Nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973 e s.m.i. Nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione – Violazione del diritto di difesa per mancata e puntuale indicazione delle autorità e dei termini per impugnare il provvedimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.lgs. 212/2000 4) Nullità del pignoramento per intervenuta prescrizione del credito vantato –
Illegittimità dell'aggio considerato anche in relazione agli interessi applicati ed alle spese di notifica.
Con Decreto datato 20.4.2018 il G.E. ha disposto la sospensione inaudita altera parte dell'atto di pignoramento, fissando la comparizione delle parti.
L , contestando la fondatezza dell'opposizione, Controparte_1
ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura tributaria e l'incompetenza per materia del giudice adito riguardo ai crediti di natura previdenziale e chiesto in ogni caso che la domanda dell'opponente fosse dichiarata inammissibile, improcedibile ed infondata, con estromissione dal giudizio dell'opposta e rigetto di ogni avversa istanza, previa revoca del provvedimento di sospensione.
Con ordinanza datata 6 maggio 2019 il G.E. ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, relativamente alle cartelle nn. 295200500227935290,
29520060007688567, 29520060047327591, 29520080044636120,
2952009008056872, 29520110006357867, 29520120036380068,
29520120045781762, 29520130001302168, 29520140004520254,
29520140030497679, 29520150013096352, 29520160025344536, e ha, altresì, accolto l'eccezione di incompetenza in relazione alla cartella n.
29520090046339821, rientrante nella competenza per materia del giudice del
Lavoro, ha ritenuto fondate le doglianze mosse dall'opponente e dunque ha fissato il termine per il giudizio di merito condannando l'opposta alle spese del giudizio.
Costituitesi nel presente giudizio sia che , senza bisogno di CP_2 CP_4
istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività dell'introduzione del presente procedimento e l'insussistenza della dedotta violazione del termine perentorio all'uopo assegnato dal G.E. Preliminarmente va esaminato il difetto di giurisdizione sollevato dall'opposta in relazione alle cartelle, presupposto dell'impugnato pignoramento, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
L'eccezione è fondata e dunque, va accolta.
Come statuito dalla Suprema Corte: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. n. 7822/2020).
Pertanto, va affermata la giurisdizione del giudice tributario con riferimento alla declaratoria di prescrizione, relativamente ai crediti aventi ad oggetto tributi di ogni genere, ivi incluse tasse automobilistiche, le cui cartelle portano i seguenti numeri:
29520050027935290, 29520060007688567, 29520060047327591,
29520080044636120, 2952009008056872, 29520110006357867,
29520120036380068, 29520120045781762, 29520130001302168,
29520140004520254, 29520140030497679, 29520150013096352,
29520160025344536. In relazione, poi, alla cartella n. 29520090046339821, avente ad oggetto sanzioni per omissioni contributive, si configura, nell'ambito della ripartizione delle funzioni e della distribuzione degli affari interna al tribunale, la competenza del giudice del lavoro;
la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale difatti non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali, per modo che va disposta, previa separazione delle cause e formazione di autonomo fascicolo, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione lavoro.
Nel merito, in relazione alle cartelle nn. 29520020050594803,
29520030015615357, 29520060012750292, 29520060019876726,
29520070002839917, 29520070011762859, 29520070015933105,
29520070020787402, 29520070054788909, 29520080003078359,
29520080019928040 (per come eccepito da i debiti sono stati CP_2
automaticamente annullati ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.L. N. 119/2018 che così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.
Dal tenore della norma si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore del D.L.
– la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori.
Ciò premesso, rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa le suddette cartelle di pagamento in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, come documentato dagli estratti di ruolo prodotti dall'Agente della Riscossione.
In relazione ad esse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96,
n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048).
A questo punto occorre esaminare le ulteriori doglianze mosse dall'opponente.
Parte opponente fra queste eccepisce l'inefficacia del pignoramento opposto.
L'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il pignoramento “diretto” di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c.
La norma speciale prevede che – salvo che per i crediti pensionistici – l'agente della riscossione possa impartire al terzo debitor debitoris l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede: “a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”. La stessa disposizione prevede che, se l'ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile”), ovvero promuovere l'azione esecutiva mediante il “tradizionale” pignoramento presso terzi, in virtù di citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione.
Pertanto, se il pagamento non è stato eseguito nel termine prescritto dalla norma,
l'agente della riscossione è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. c.p.c. o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art. 72 bis d.P.R. cit.
Ne discende che decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto al terzo ed in mancanza di un satisfattivo adempimento da parte del terzo del credito azionato dal procedente, il pignoramento ex art. 72 bis perde pro futuro ogni sua efficacia, anche prescrittiva, potendo l'Agente soltanto tutelare il credito con l'espropriazione ordinaria.
Orbene, nei fatti in esame, è incontestato che il pignoramento è stato notificato in data 12 marzo 2018 a , che ha provveduto a eseguire il pagamento in CP_4
data 16 luglio 2018; tuttavia, quando il termine di sessanta giorni non era acora spirato, il G.E. con Decreto 20 aprile 2018 aveva sospeso l'efficacia esecutiva del pignoramento.
Pertanto, l'eccezione va disattesa.
Va esaminata poi l'eccezione di prescrizione in relazione alle uniche due cartelle di pagamento, non rientranti nell'applicazione dell'annullamento automatico e aventi ad oggetto sanzioni amministrative da violazioni al codice della strada: la n.
29520160005615600 e la n. 29520160031776500.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Entrambe le cartelle difatti, per come dimostrato da sono state regolarmente CP_2
notificate: la prima con consegna al genitore convivente dell'opponente che ha sottoscritto la relata in data 14 luglio 2016, e la seconda, tramite posta elettronica certificata presso l'indirizzo professionale dell'opponente in data 17 gennaio 2017; dunque, per entrambe non è decorso il termine prescrizionale che, nel caso di specie
è quinquennale,
Vanno disattese anche le ulteriori doglianze.
Le doglianze nn. 3 e 4 - violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973 e
s.m.i. Nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione – Violazione del diritto di difesa per mancata e puntuale indicazione delle autorità e dei termini per impugnare il provvedimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.lgs
212/2000 e illegittima applicazione dell'aggio, dunque degli interessi e spese di notifica - giacchè riguardando vizi formali, avrebbero dovuto essere proposte nelle forme e nei termini previsti per l'opposizione agli atti esecutiv,i dunque entro giorni venti dalla notifica dell'atto di pignoramento;
inoltre, trattandosi di vizi afferenti le cartelle di pagamento, posto che è stata dimostrata la regolare notifica delle stesse, avrebbero dovute essere eccepite con l'impugnazione delle suddette cartelle.
Pertanto, alla luce del citato annullamento dei debiti in forza dell'art. 4 comma 4
D.L. N. 119/2018 l'importo oggetto del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973, notificato a il giorno 21.3.2018, in relazione alle sole Parte_1
cartelle la cui giurisdizione e competenza è dell'odierno Giudice, va rideterminato complessivamente nella somma di € 443,59.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della cessazione della materia del contendere, dedotta da per buona parte del credito. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 3257/2019 R.G., così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria in relazione alle cartelle nn. 29520050027935290, 29520060007688567,
29520060047327591, 29520080044636120, 2952009008056872,
29520110006357867, 29520120036380068, 29520120045781762,
29520130001302168, 29520140004520254, 29520140030497679, 29520150013096352, 29520160025344536 e dunque, fissa il termine di mesi tre per la riassunzione presso il Giudice Tributario.
b) Ordina la separazione dell'opposizione con riguardo alla cartella di pagamento n. 29520090046339821 con conseguente formazione di autonomo fascicolo e relativa iscrizione a ruolo a cura dell'opponente; ne dispone quindi la trasmissione al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla
Sezione Lavoro.
c) Ridetermina l'importo oggetto del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602 del
1973 nella somma di € 443,59, in relazione alle sole cartelle la cui giurisdizione e competenza è dell'odierno Giudice e ciò alla luce dell'avvenuto annullamento automatico dei debiti intimati nelle cartelle nn. 29520020050594803,
29520030015615357, 29520060012750292, 29520060019876726,
29520070002839917, 29520070011762859, 29520070015933105,
29520070020787402, 29520070054788909, 29520080003078359,
29520080019928040 ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.L. N. 119/2018 e per l'effetto ordina lo svincolo delle somme pignorate, relative all'annullamento automatico, in favore di Parte_1
d) Rigetta i restanti motivi.
e) Spese compensate.
Così deciso in Messina, lì 2 aprile 2025
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO