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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 630/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Faconda Antonio, giusta procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Faconda Antonio, giusta procura in atti;
CP_1
-RICORRENTI- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.3.2024, e , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Trani il 31.08.2019 - trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 189 Parte II Serie A anno 2019- dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 167/2024 emessa il 10.9.2024 e pubblicata in data 13.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. A tal fine le parti hanno depositato in data 5.3.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed indicato le condizioni concordate per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 8.4.2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (26.6.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 10.9.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 13.9.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 5.3.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 5.3.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il 31.08.2019, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 5.3.2025;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 189 parte II serie A anno 2019). Così deciso in Trani, il 20.5.2025 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n. 630/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Faconda Antonio, giusta procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Faconda Antonio, giusta procura in atti;
CP_1
-RICORRENTI- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.3.2024, e , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Trani il 31.08.2019 - trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 189 Parte II Serie A anno 2019- dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 167/2024 emessa il 10.9.2024 e pubblicata in data 13.9.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. A tal fine le parti hanno depositato in data 5.3.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed indicato le condizioni concordate per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 8.4.2024. Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (26.6.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 10.9.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 13.9.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 5.3.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 5.3.2025, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Trani il 31.08.2019, alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 5.3.2025;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 189 parte II serie A anno 2019). Così deciso in Trani, il 20.5.2025 Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore